Ricongiunzione figurativa ai fini pensionistici, perché dispensato dal compiere la ferma di leva
Inviato: mer mag 20, 2020 3:30 pm
Ricongiunzione figurativa ai fini pensionistici, perché dispensato dal compiere la ferma di leva
Il CdS precisa che la competenza è della Corte dei Conti.
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202000915
Numero 00915/2020 e data 20/05/2020 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 29 aprile 2020
NUMERO AFFARE 00710/2019
OGGETTO:
Ministero della difesa, Direzione generale previdenza militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Marco P.., contro Ministero della Difesa, avverso provvedimento 102009 del 17 agosto 2017 di diniego accredito figurativo del periodo di servizio di leva mai prestato per dispensa.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 0137901 in data 13 novembre 2018, con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale previdenza militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Vista l’istanza di fissazione sollecita dell’adunanza di decisione, proposta dal ricorrente in data 23 dicembre 2019;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rotondo;
Premesso.
Parte ricorrente ha chiesto al Ministero della difesa il riconoscimento del servizio militare di leva, al fine di ottenerne la ricongiunzione figurativa ai fini pensionistici.
Fonda la sua pretesa sul foglio di congedo illimitato, con quale egli è stato dispensato dal compiere la ferma di leva.
Sostiene che, nonostante la mancata chiamata alle armi, nella sostanza egli avrebbe soddisfatto tale ferma “poiché la stessa si è concretizzata nel rimanere giuridicamente vincolato e a disposizione dello stesso Ministero in attesa di assolvere il suo dovere costituzionale … per tutto il periodo compreso tra la data del suo inserimento nel 1^ scaglione utile per la chiamata alle armi (1 agosto 1991) e quella per il rilascio del congedo illimitato (26 ottobre 1992)”.
Tale circostanza avrebbe avuto ricadute economiche negative sulla sua vita lavorativa e privata.
Fonda la pretesa sugli articoli 1007, 1956, 1961 e 2025 del Codice ordinamento militare.
Il Ministero ha depositato documenti e relazione di merito, estesa al ricorrente, con la quale oltre a chiedere il rigetto del gravame, ne eccepisce l’inammissibilità per difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti.
All’adunanza del 29 aprile 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione per la deliberazione del parere vincolante.
Considerato.
Il ricorso è in effetti inammissibile per difetto di giurisdizione.
Il ricorrente rivendica il riconoscimento, ai fini contributivi, del periodo compreso tra la data del suo inserimento nel 1^ scaglione utile per la chiamata alle armi (1 agosto 1991) e quella per il rilascio del congedo illimitato (26 ottobre 1992).
La questione sottoposta all’esame del Collegio impinge la materia pensionistica.
La controversia ha riguardo, infatti, al trattamento pensionistico e concerne la spettanza, a tali fini, della contribuzione figurativa il cui riconoscimento il ricorrente assume dovutogli, anche senza avere prestato il servizio di leva, in ragione del periodo in cui sarebbe rimasto giuridicamente vincolato e a disposizione del Ministero in attesa di assolvere il suo dovere costituzionale.
La norma di riferimento per la decisione della controversia è l’articolo 13 del Regio Decreto 1214 del 1934.
A mente della citata disposizione, la Corte dei Conti giudica sulle pensioni a carico dello Stato o di altri enti espressamente designati dalla legge: il parametro base è quindi quello della contribuzione, ovvero chi paga la contribuzione per il trattamento pensionistico; qualora essa sia a carico dello Stato, la competenza (esclusiva) è della Corte dei Conti.
In particolare, il giudice contabile ha giurisdizione su tutte le questioni riguardanti la spettanza, il quantum o la decorrenza del trattamento pensionistico.
Nel caso di specie, trattandosi di questione attinente il trattamento pensionistico, in cui la contribuzione è a carico del Ministero della difesa, ovvero dello Stato, la competenza a conoscere della controversia si radica presso la Corte dei conti.
Il ricorso straordinario, infatti, è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa (articolo 7, u.c., c.p.a.).
Il ricorso in esame va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Il ricorrente potrà riassumere il ricorso dinanzi alla Corte dei conti nei termini, nelle forme e con gli effetti di cui all’articolo 11, c.p.a.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Rotondo Gerardo Mastrandrea
IL SEGRETARIO
Carola Cafarelli
Il CdS precisa che la competenza è della Corte dei Conti.
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202000915
Numero 00915/2020 e data 20/05/2020 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 29 aprile 2020
NUMERO AFFARE 00710/2019
OGGETTO:
Ministero della difesa, Direzione generale previdenza militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Marco P.., contro Ministero della Difesa, avverso provvedimento 102009 del 17 agosto 2017 di diniego accredito figurativo del periodo di servizio di leva mai prestato per dispensa.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 0137901 in data 13 novembre 2018, con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale previdenza militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Vista l’istanza di fissazione sollecita dell’adunanza di decisione, proposta dal ricorrente in data 23 dicembre 2019;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rotondo;
Premesso.
Parte ricorrente ha chiesto al Ministero della difesa il riconoscimento del servizio militare di leva, al fine di ottenerne la ricongiunzione figurativa ai fini pensionistici.
Fonda la sua pretesa sul foglio di congedo illimitato, con quale egli è stato dispensato dal compiere la ferma di leva.
Sostiene che, nonostante la mancata chiamata alle armi, nella sostanza egli avrebbe soddisfatto tale ferma “poiché la stessa si è concretizzata nel rimanere giuridicamente vincolato e a disposizione dello stesso Ministero in attesa di assolvere il suo dovere costituzionale … per tutto il periodo compreso tra la data del suo inserimento nel 1^ scaglione utile per la chiamata alle armi (1 agosto 1991) e quella per il rilascio del congedo illimitato (26 ottobre 1992)”.
Tale circostanza avrebbe avuto ricadute economiche negative sulla sua vita lavorativa e privata.
Fonda la pretesa sugli articoli 1007, 1956, 1961 e 2025 del Codice ordinamento militare.
Il Ministero ha depositato documenti e relazione di merito, estesa al ricorrente, con la quale oltre a chiedere il rigetto del gravame, ne eccepisce l’inammissibilità per difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti.
All’adunanza del 29 aprile 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione per la deliberazione del parere vincolante.
Considerato.
Il ricorso è in effetti inammissibile per difetto di giurisdizione.
Il ricorrente rivendica il riconoscimento, ai fini contributivi, del periodo compreso tra la data del suo inserimento nel 1^ scaglione utile per la chiamata alle armi (1 agosto 1991) e quella per il rilascio del congedo illimitato (26 ottobre 1992).
La questione sottoposta all’esame del Collegio impinge la materia pensionistica.
La controversia ha riguardo, infatti, al trattamento pensionistico e concerne la spettanza, a tali fini, della contribuzione figurativa il cui riconoscimento il ricorrente assume dovutogli, anche senza avere prestato il servizio di leva, in ragione del periodo in cui sarebbe rimasto giuridicamente vincolato e a disposizione del Ministero in attesa di assolvere il suo dovere costituzionale.
La norma di riferimento per la decisione della controversia è l’articolo 13 del Regio Decreto 1214 del 1934.
A mente della citata disposizione, la Corte dei Conti giudica sulle pensioni a carico dello Stato o di altri enti espressamente designati dalla legge: il parametro base è quindi quello della contribuzione, ovvero chi paga la contribuzione per il trattamento pensionistico; qualora essa sia a carico dello Stato, la competenza (esclusiva) è della Corte dei Conti.
In particolare, il giudice contabile ha giurisdizione su tutte le questioni riguardanti la spettanza, il quantum o la decorrenza del trattamento pensionistico.
Nel caso di specie, trattandosi di questione attinente il trattamento pensionistico, in cui la contribuzione è a carico del Ministero della difesa, ovvero dello Stato, la competenza a conoscere della controversia si radica presso la Corte dei conti.
Il ricorso straordinario, infatti, è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa (articolo 7, u.c., c.p.a.).
Il ricorso in esame va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Il ricorrente potrà riassumere il ricorso dinanzi alla Corte dei conti nei termini, nelle forme e con gli effetti di cui all’articolo 11, c.p.a.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Rotondo Gerardo Mastrandrea
IL SEGRETARIO
Carola Cafarelli