Io nel 2016 non ho avuto applicate le ritenute e per 98 giorni ho percepito 9.300 e rotti
Magari erano tassati alla fonte. Potresti verificarlo calcolandoti, dal tuo netto, il lordo e poi dividendolo per 98,moltiplicandolo per 12 e per 22 o 25 a secondo della tipologia del tuo orario di lavoro (settimana lunga o corta). Dovresti trovare la tua retribuzione annuale e confrontarla con quella effettivamente percepita da te. Se corrispondono te li hanno dati già detassati
In ogni caso sembrerebbe che effettivamente siano soggette a contributi previdenziali:
Natura dell’indennità sostitutiva: l’ordinanza di Cassazione n. 13473/2018
Nell’ambito di una controversia sorta tra un datore di lavoro privato e l’Inps, e che ha visto l’Istituto previdenziale agire con decreto ingiuntivo per l’intimazione di pagamento di somme a titolo di omesso versamento di contributi relativamente alle indennità sostitutive di ferie non godute, la Corte di Cassazione ritiene di dare continuità all’orientamento già espresso in precedenti pronunce, come la n. 1757/2016 ad opera della Sezione Lavoro, secondo la quale “l’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, sicché mentre ai fini della verifica della prescrizione va ritenuto prevalente il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, la natura retributiva, quale corrispettivo dell’attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume invece rilievo quando ne va valutata l’incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessorio o dell’assoggettamento a contribuzione”.
La Corte, posto che tra i motivi del ricorso avanzato dalla società datrice vi era anche la pretesa esclusione dalla contribuzione dell’indennità sostitutiva, ritiene utile ribadire che “l’indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma della L. n. 153 del 1969, art. 12, sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall’art. 2126 c.c., a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio (…) non escluderebbe la riconducibilità all’ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dal citato art. 12, costituendo essa comunque un’attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nella elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione”.
Pertanto, rilevate le incertezze dottrinali e giurisprudenziali in ordine alla natura dell’indennità sostitutiva delle ferie, con oscillazione degli orientamenti della Cassazione da natura prevalentemente risarcitoria, e quindi non retributiva e soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, a natura di corrispettività con le prestazioni lavorative, con assoggettamento quindi a contribuzione previdenziale ex articolo 12, L. 153/1969 e alla garanzia prestata dall’articolo 2126 cod. civ. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore, il risultato del cammino giurisprudenziale cristallizzato nella sentenza in parola rileva che l’indennità sostitutiva delle ferie non godute costituisce un’attribuzione patrimoniale riconosciuta al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non è ricompresa nel tassativo elenco delle erogazioni escluse da contribuzione. La natura retributiva guarda, dunque, alla prestazione contrattualmente non dovuta, perché illecitamente prestata contra legem ex articolo 2126 cod. civ., che al comma 2 riconosce invece il diritto alla retribuzione.
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 13473/2018, ribadisce quindi che l’indennità sostitutiva delle ferie costituisce non solo erogazione di natura risarcitoria, ma anche il corrispettivo dell’attività resa in un periodo che avrebbe dovuto essere destinato al riposo, ritenendo quindi che tale indennità abbia carattere retributivo e goda della garanzia prestata dall’articolo 2126 cod. civ. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore, con conseguente assoggettabilità alla contribuzione previdenziale a norma dell’articolo 12, L. 153/1969.