Art.8 DPR 339/82 slittamento assegno di funzione
Inviato: sab feb 15, 2020 3:19 pm
Salve,
premetto che ho provato a cercare post che abbiano gia' trattato l'argomento e non sono riuscito a trovare nulla.
Vi spiego brevemente cosa mi sta succedendo.
Arruolato 11/11/1987 come agente ausiliario (poi trattenuto, ag effettivo ecc)
Anno 2002 ho dei problemi di salute e vengo inviato alla CMO
12/03/2003 Riformato dalla CMO e non idoneo ai servizi di Polizia
13/03/2003 Presentata domanda per transito ruoli tecnici e/o ruoli civili ai sensi DPR339/82
19/03/2003 Visita alla CMO e si idoneo ai ruoli tecnici ed ai ruoli civili
anno 2003 (devo rivedere la data ma mentre ero in attesa del ministero) Promosso da Assistente ad Ass.Capo
12/02/2004 Decreto della Direz.Centr.Risorse Umane che recita
"L'Assistente Capo xxxx, e' trasferito a decorrere dalla data del presente decreto, dal ruolo Assistenti ed Agenti al ruolo degli Operatori e Collaboratori tecnici con la qualifica di Collaboratore tecnico capo. Il medesimo conserva l'anzianità maturata nel ruolo e nella qualifica di provenienza e andrà ad inserirsi nel corrispondente ruolo della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica. Con separato atto si provvedera' al trattamento economico spettantegli."
Anni successivi - Servizio come CTC....primo assegno di funzione, secondo assegno di funzione
Aprile 2019 di nuovo problema di salute, questa volta piu' grave, vengo inviato di nuovo alla CMO
06/02/2020 Riformato dalla CMO - Non idoneo ai servizi di Polizia, idoneo nei ruoli civili che non prevedano l'uso delle armi.
Richiedo all'ufficio personale lo stato di servizio, dove risulta servizio ininterrotto. Risulta anche che fino all*11/2/2004 ero Ass.Capo e dal 12/2/2004 sono diventato Coll.Tecn. Capo
Faccio un calcolo degli anni di servizio ai fini del terzo assegno di funzione e secondo i miei calcolo l' 11/11/2019 avrei maturato i 32 anni di servizio effettivo. Contatto l'Uff.Amm.vo Contabile e mi rispondono che c'e' un problema.
Nell'anno 2004 quando sono transitato nei ruoli tecnici, sembra che abbia perso 10 mesi di anzianita' di servizio.
L'amministrazione se n'e' accorta oggi, nel 2020, ma secondo loro sia il primo che il secondo assegno di funzione non sarebbero dovuti spettarmi
alle date stabilite, ma avrebbero dovuto ritardarmi la concessione di quei 10 mesi in cui ero in attesa del Ministero per il passaggio ai ruoli tecnici.
Per questo motivo quindi non ho piu' maturato 32 anni e 3 mesi (sarebbe qualche gg in meno) ma meno di 32 anni (31 anni e 5 mesi).
Mi sono riletto il DPR 339/82 e c'e' scritto che il dipendente viene messo in aspettativa con lo stesso trattamento economico che percepiva al momento del giudizio di inidoneita, nelle sue voci fisse e continuative (Stipendio + Indennita' integrativa speciale + eventuale ass. di funzione).
Questo trattamento viene "congelato" ed al momento in cui si transita nel ruolo tecnico viene "scongelato" e si torna a percepire i miglioramenti economici.
Inoltre ho letto che la procedura di trasferimento in altri ruoli o in altre amministrazioni NON e' valida ai fini della progressione in carriera.
Se il problema fosse limitato al mancato maturamento del terzo assegno di funzione...pazienza....amen
Il problema e' che mi vanno a togliere quei 10 mesi di anzianita' di servizio nel 2004...e penso che nel calcolo pensionistico abbia il suo bel peso.
Mi viene citata una sentenza del Consiglio di Stato VI Sezione nr 6227 del 7/6/2005 e varie circolari emesse dal Ministero.
Non riesco a trovare questa sentenza ma soltanto dei passaggi della sentenza...
Si parla di monetizzazione del congedo ordinario. Sembrerebbe che durante il periodo di aspettativa art.8 DPR 339/82 si matura il congedo ordinario anche se in aspettativa (perche' secondo la Costituzione e' un diritto inalienabile ecc ecc).
Il Consiglio di Stato afferma percio' che il periodo intercorrente di aspettativa previsto dal DPR 339/82, non essendo a tutti gli effetti servizio effettivo, comporta la perdita di qualcosa. Ovvero il dipendente non puo' richiedere nulla di piu' di quanto e' previsto dalla norma, considerato che il DPR 339/82 aveva lo scopo di far mantenere il posto di lavoro e far conservare lo stesso stipendio a chi, purtroppo, ha avuto un problema di salute.
Il Consiglio di Stato nell'affermare che non puo' essere concesso nulla di piu' di quanto previsto dalla norma, si riferiva ovviamente alla maturazione del congedo ordinario, che infatti nel DPR 339/82 non viene menzionato. Non dice che deve essere tolto anche cio' che nella norma e' previsto.
A questo punto intervengono le circolari del Ministero.
Ne ho letta una dove si afferma che "dato che durante l'aspettativa ex art.8 DPR 339/82 non vi e' progressione in carriera, non c'e' neanche progressione dell'anzianita' di servizio.
Il Consiglio di Stato diceva una cosa diversa, cioe' che non puo' essere concesso cio' che non e' previsto....e non che dato che non c'e' progressione in carriera si perde tutto quanto....
Chiedo quindi spiegazioni a voi che magari siete piu' esperti.
Secondo il mio parere Anzianita' di servizio e Progressione in carriera sono due cose diverse, che non sempre viaggiano appaiate.
Durante l'aspettativa (disposta dal Ministero tra l'altro) non si perde lo Stato Giuridico di Agente (o altro grado) o di Appartenente alla Polizia di Stato....in quel periodo non si puo' fare cio' che si vuole, si rimane sempre a disposizione del Ministero che puo' chiamarti in qualsiasi momento....e se non ti presenti perdi il posto.
E' vero che non c'e' servizio effettivo (si viene esonerati) pero', secondo me non si perde la qualifica di Agente di PS.
Nel mio caso poi dopo pochi giorni dal giudizio di inidoneita' ho riottenuto l'idoneita' ai ruoli tecnici.
Da ultimo il decreto del Ministero che sancisce che il giorno prima ero nei Ruoli Ordinari ed il giorno dopo nei Ruoli Tecnici.
Come puo' essere possibile che si perdano 10 mesi di anzianità di servizio ?
premetto che ho provato a cercare post che abbiano gia' trattato l'argomento e non sono riuscito a trovare nulla.
Vi spiego brevemente cosa mi sta succedendo.
Arruolato 11/11/1987 come agente ausiliario (poi trattenuto, ag effettivo ecc)
Anno 2002 ho dei problemi di salute e vengo inviato alla CMO
12/03/2003 Riformato dalla CMO e non idoneo ai servizi di Polizia
13/03/2003 Presentata domanda per transito ruoli tecnici e/o ruoli civili ai sensi DPR339/82
19/03/2003 Visita alla CMO e si idoneo ai ruoli tecnici ed ai ruoli civili
anno 2003 (devo rivedere la data ma mentre ero in attesa del ministero) Promosso da Assistente ad Ass.Capo
12/02/2004 Decreto della Direz.Centr.Risorse Umane che recita
"L'Assistente Capo xxxx, e' trasferito a decorrere dalla data del presente decreto, dal ruolo Assistenti ed Agenti al ruolo degli Operatori e Collaboratori tecnici con la qualifica di Collaboratore tecnico capo. Il medesimo conserva l'anzianità maturata nel ruolo e nella qualifica di provenienza e andrà ad inserirsi nel corrispondente ruolo della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica. Con separato atto si provvedera' al trattamento economico spettantegli."
Anni successivi - Servizio come CTC....primo assegno di funzione, secondo assegno di funzione
Aprile 2019 di nuovo problema di salute, questa volta piu' grave, vengo inviato di nuovo alla CMO
06/02/2020 Riformato dalla CMO - Non idoneo ai servizi di Polizia, idoneo nei ruoli civili che non prevedano l'uso delle armi.
Richiedo all'ufficio personale lo stato di servizio, dove risulta servizio ininterrotto. Risulta anche che fino all*11/2/2004 ero Ass.Capo e dal 12/2/2004 sono diventato Coll.Tecn. Capo
Faccio un calcolo degli anni di servizio ai fini del terzo assegno di funzione e secondo i miei calcolo l' 11/11/2019 avrei maturato i 32 anni di servizio effettivo. Contatto l'Uff.Amm.vo Contabile e mi rispondono che c'e' un problema.
Nell'anno 2004 quando sono transitato nei ruoli tecnici, sembra che abbia perso 10 mesi di anzianita' di servizio.
L'amministrazione se n'e' accorta oggi, nel 2020, ma secondo loro sia il primo che il secondo assegno di funzione non sarebbero dovuti spettarmi
alle date stabilite, ma avrebbero dovuto ritardarmi la concessione di quei 10 mesi in cui ero in attesa del Ministero per il passaggio ai ruoli tecnici.
Per questo motivo quindi non ho piu' maturato 32 anni e 3 mesi (sarebbe qualche gg in meno) ma meno di 32 anni (31 anni e 5 mesi).
Mi sono riletto il DPR 339/82 e c'e' scritto che il dipendente viene messo in aspettativa con lo stesso trattamento economico che percepiva al momento del giudizio di inidoneita, nelle sue voci fisse e continuative (Stipendio + Indennita' integrativa speciale + eventuale ass. di funzione).
Questo trattamento viene "congelato" ed al momento in cui si transita nel ruolo tecnico viene "scongelato" e si torna a percepire i miglioramenti economici.
Inoltre ho letto che la procedura di trasferimento in altri ruoli o in altre amministrazioni NON e' valida ai fini della progressione in carriera.
Se il problema fosse limitato al mancato maturamento del terzo assegno di funzione...pazienza....amen
Il problema e' che mi vanno a togliere quei 10 mesi di anzianita' di servizio nel 2004...e penso che nel calcolo pensionistico abbia il suo bel peso.
Mi viene citata una sentenza del Consiglio di Stato VI Sezione nr 6227 del 7/6/2005 e varie circolari emesse dal Ministero.
Non riesco a trovare questa sentenza ma soltanto dei passaggi della sentenza...
Si parla di monetizzazione del congedo ordinario. Sembrerebbe che durante il periodo di aspettativa art.8 DPR 339/82 si matura il congedo ordinario anche se in aspettativa (perche' secondo la Costituzione e' un diritto inalienabile ecc ecc).
Il Consiglio di Stato afferma percio' che il periodo intercorrente di aspettativa previsto dal DPR 339/82, non essendo a tutti gli effetti servizio effettivo, comporta la perdita di qualcosa. Ovvero il dipendente non puo' richiedere nulla di piu' di quanto e' previsto dalla norma, considerato che il DPR 339/82 aveva lo scopo di far mantenere il posto di lavoro e far conservare lo stesso stipendio a chi, purtroppo, ha avuto un problema di salute.
Il Consiglio di Stato nell'affermare che non puo' essere concesso nulla di piu' di quanto previsto dalla norma, si riferiva ovviamente alla maturazione del congedo ordinario, che infatti nel DPR 339/82 non viene menzionato. Non dice che deve essere tolto anche cio' che nella norma e' previsto.
A questo punto intervengono le circolari del Ministero.
Ne ho letta una dove si afferma che "dato che durante l'aspettativa ex art.8 DPR 339/82 non vi e' progressione in carriera, non c'e' neanche progressione dell'anzianita' di servizio.
Il Consiglio di Stato diceva una cosa diversa, cioe' che non puo' essere concesso cio' che non e' previsto....e non che dato che non c'e' progressione in carriera si perde tutto quanto....
Chiedo quindi spiegazioni a voi che magari siete piu' esperti.
Secondo il mio parere Anzianita' di servizio e Progressione in carriera sono due cose diverse, che non sempre viaggiano appaiate.
Durante l'aspettativa (disposta dal Ministero tra l'altro) non si perde lo Stato Giuridico di Agente (o altro grado) o di Appartenente alla Polizia di Stato....in quel periodo non si puo' fare cio' che si vuole, si rimane sempre a disposizione del Ministero che puo' chiamarti in qualsiasi momento....e se non ti presenti perdi il posto.
E' vero che non c'e' servizio effettivo (si viene esonerati) pero', secondo me non si perde la qualifica di Agente di PS.
Nel mio caso poi dopo pochi giorni dal giudizio di inidoneita' ho riottenuto l'idoneita' ai ruoli tecnici.
Da ultimo il decreto del Ministero che sancisce che il giorno prima ero nei Ruoli Ordinari ed il giorno dopo nei Ruoli Tecnici.
Come puo' essere possibile che si perdano 10 mesi di anzianità di servizio ?