In malattia non si può andare in ufficio per invio alla CMO
Inviato: gio gen 30, 2020 3:18 pm
Il CdS con il presente Parere accoglie il ricorso del ricorrente e annulla il provvedimento.
- sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 5/30 di una mensilità
- N.B. si legge che l'interessato "rispondeva che non poteva essere avviato alla locale CMO né dal direttore né dal sanitario perché non erano passati i 20 giorni e si presentava effettivamente soltanto allo scadere della prognosi certificata dal proprio medico curante”.
- il ricorrente richiama la Circolare n. 366497 del 26 novembre 2007.
Il CdS precisa:
1) - ……. la ratio sottesa alla Circolare richiamata dal dipendente - n. 366497 del 26 novembre 2007 - che, pur consentendo discrezionalmente all’Amministrazione di verificare la persistente idoneità al servizio dei propri dipendenti nel caso in cui gli stessi risultino affetti da patologie di lieve entità, prevede che a tali visite i medesimi vengano sottoposti al rientro in servizio e non anche durante il periodo in cui sono assenti per malattia.
2 ) - A ciò si aggiunga che tra gli ordini di servizio cui il dipendente si obbliga a prestare ossequio vi rientrano, senza dubbio, anche gli atti di gestione del rapporto di lavoro ma nel caso di specie il suddetto ordine avrebbe dovuto essere impartito al rientro del dipendente in servizio, come previsto dalla suddetta Circolare, né si può ritenere che la disposizione impartita dall’Amministrazione “sia rimasta inosservata senza una valida ragione giustificativa”.
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202000250
Numero 00250/2020 e data 29/01/2020 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 15 gennaio 2020
NUMERO AFFARE 00540/2013
OGGETTO:
Ministero della giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, contro Provveditorato Regionale per la Sicilia, avverso il decreto n. -OMISSIS-, di irrogazione della sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 5/30 di una mensilità;
LA SEZIONE
Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Sig. -OMISSIS-, in data 11 agosto 2012;
Vista la relazione del -OMISSIS-, con la quale il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Visti i pareri interlocutori della Sezione seconda resi nelle Adunanze -OMISSIS-nonché il parere interlocutorio della Sezione prima reso nell’Adunanza -OMISSIS-;
Esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Giorgio Toschi.
Premesso e Considerato:
1. L’Agente Scelto di polizia penitenziaria nominato in epigrafe, in servizio presso la Casa Circondariale di Messina (in seguito anche C.C.), in data 11 agosto 2012, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il decreto n. -OMISSIS-, notificato il 19 aprile 2019 ed emesso dal Provveditore Regionale per l’Amministrazione Penitenziaria della Sicilia, con il quale veniva irrogata la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 5/30 di una mensilità, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. g) del D.lgs. n. 442 del 1992.
2. La sanzione disciplinare traeva origine dai seguenti fatti: “in data 24 settembre 2011, invitato dal personale dell’ufficio di segreteria a presentarsi in istituto il 28 settembre 2011 per essere inviato presso la competente Commissione medica Ospedaliera, rispondeva che non poteva essere avviato alla locale CMO né dal direttore né dal sanitario perché non erano passati i 20 giorni e si presentava effettivamente soltanto allo scadere della prognosi certificata dal proprio medico curante”.
3. A detta dell’Amministrazione, in base alle risultanze dell’istruttoria, le giustificazioni prodotte dal ricorrente in sede disciplinare non erano sufficienti ad escludere la sua responsabilità per il ritardo e la negligenza nell’esecuzione dell’ordine che gli era stato impartito. In particolare, il giorno 24 settembre 2011, l’Amministrazione ordinava al dipendente – in malattia per -OMISSIS-- di rientrare in istituto il 28 settembre 2011 per essere avviato a visita presso la competente CMO. La disposizione restava inadempiuta.
3.1. Il ricorrente ritiene che la pena pecuniaria irrogata a conclusione del procedimento disciplinare, per la violazione dell’art. 3, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 449 del 1992, sia illegittima e che il provvedimento sia stata adottato in violazione di legge e sia affetto da eccesso di potere.
3.2. In particolare, a detta del ricorrente, l’Amministrazione avrebbe potuto sottoporlo a visita solo dopo il suo rientro in servizio e non anche il giorno 28 settembre 2011 quando era impossibilitato fisicamente a muoversi, in quanto affetto da -OMISSIS- per la quale, a partire dal 24 settembre 2011, gli erano stati riconosciuti 10 giorni di prognosi.
A sostegno della propria tesi il ricorrente richiama la Circolare n. 366497 del 26 novembre 2007 a tenore della quale “Per patologie di lieve entità la valutazione dell’idoneità da parte del D.S.S. all’atto del rientro in servizio non è di regola necessaria. Tale valutazione è però obbligatoria previa, occorrendo, visita diretta: quando l’assenza sia stata superiore a 20 giorni; quando, considerata la natura e il tipo di patologia, possa risultare comunque necessaria una valutazione/approfondimento ai fini preventivi o medico-legali”.
3.3. Il ricorrente, inoltre, lamenta che l’Amministrazione abbia dato un’interpretazione errata dell’ordine di servizio la cui violazione sarebbe sanzionata con la pena pecuniaria di cui all’art. 3, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 449 del 1992, dovendosi escludere tutte le disposizioni relative alla gestione del rapporto di lavoro.
4. Il Ministero, ex art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971, nella relazione indicata in epigrafe, è del parere che il ricorso sia infondato e non meriti accoglimento. L’Amministrazione sostiene che le motivazioni addotte dal ricorrente non escludano la sua negligenza. A detta dell’Amministrazione il ricorrente, ancorché in malattia, sarebbe dovuto rientrare in ufficio per essere avviato a visita medica presso la competente Commissione medica Ospedaliera allo scopo di verificarne la persistente idoneità al servizio.
5. Con i pareri interlocutori citati, questo Consiglio di Stato – Sezione Prima e Seconda – ordinava all’Amministrazione taluni adempimenti istruttori poi di fatto regolarmente adempiuti.
6. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
7. Nel caso di specie viene in rilievo l’obbligo dell’Amministrazione di esercitare le proprie prerogative – tra le quali quella di inviare il dipendente presso la Commissione medica Ospedaliera al fine di valutarne la persistente idoneità al servizio - nel rispetto dei suoi diritti, tra cui rientra, certamente, il diritto alla salute che sarebbe compromesso se l’Amministrazione potesse ordinare al dipendente di rientrare in servizio, ancorché gli sia stata certificata, dall’autorità sanitaria competente, una temporanea impossibilità fisica, dovuta ad una malattia o ad un’infermità.
Questa è altresì la ratio sottesa alla Circolare richiamata dal dipendente - n. 366497 del 26 novembre 2007 - che, pur consentendo discrezionalmente all’Amministrazione di verificare la persistente idoneità al servizio dei propri dipendenti nel caso in cui gli stessi risultino affetti da patologie di lieve entità, prevede che a tali visite i medesimi vengano sottoposti al rientro in servizio e non anche durante il periodo in cui sono assenti per malattia.
8. A ciò si aggiunga che tra gli ordini di servizio cui il dipendente si obbliga a prestare ossequio vi rientrano, senza dubbio, anche gli atti di gestione del rapporto di lavoro ma nel caso di specie il suddetto ordine avrebbe dovuto essere impartito al rientro del dipendente in servizio, come previsto dalla suddetta Circolare, né si può ritenere che la disposizione impartita dall’Amministrazione “sia rimasta inosservata senza una valida ragione giustificativa”.
La patologia di cui il ricorrente era affetto in quei giorni – ossia la “-OMISSIS-” - risulta appositamente certifica e la circostanza non è messa in discussione dall’Amministrazione.
9. Il provvedimento oggetto del presente ricorso, adottato in violazione della Circolare n. 366497 del 26 novembre 2007, pertanto, è viziato e deve essere annullato.
Il gravame, pertanto, deve essere accolto.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giorgio Toschi Mario Luigi Torsello
IL SEGRETARIO
Carola Cafarelli
- sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 5/30 di una mensilità
- N.B. si legge che l'interessato "rispondeva che non poteva essere avviato alla locale CMO né dal direttore né dal sanitario perché non erano passati i 20 giorni e si presentava effettivamente soltanto allo scadere della prognosi certificata dal proprio medico curante”.
- il ricorrente richiama la Circolare n. 366497 del 26 novembre 2007.
Il CdS precisa:
1) - ……. la ratio sottesa alla Circolare richiamata dal dipendente - n. 366497 del 26 novembre 2007 - che, pur consentendo discrezionalmente all’Amministrazione di verificare la persistente idoneità al servizio dei propri dipendenti nel caso in cui gli stessi risultino affetti da patologie di lieve entità, prevede che a tali visite i medesimi vengano sottoposti al rientro in servizio e non anche durante il periodo in cui sono assenti per malattia.
2 ) - A ciò si aggiunga che tra gli ordini di servizio cui il dipendente si obbliga a prestare ossequio vi rientrano, senza dubbio, anche gli atti di gestione del rapporto di lavoro ma nel caso di specie il suddetto ordine avrebbe dovuto essere impartito al rientro del dipendente in servizio, come previsto dalla suddetta Circolare, né si può ritenere che la disposizione impartita dall’Amministrazione “sia rimasta inosservata senza una valida ragione giustificativa”.
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202000250
Numero 00250/2020 e data 29/01/2020 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 15 gennaio 2020
NUMERO AFFARE 00540/2013
OGGETTO:
Ministero della giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, contro Provveditorato Regionale per la Sicilia, avverso il decreto n. -OMISSIS-, di irrogazione della sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 5/30 di una mensilità;
LA SEZIONE
Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Sig. -OMISSIS-, in data 11 agosto 2012;
Vista la relazione del -OMISSIS-, con la quale il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Visti i pareri interlocutori della Sezione seconda resi nelle Adunanze -OMISSIS-nonché il parere interlocutorio della Sezione prima reso nell’Adunanza -OMISSIS-;
Esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Giorgio Toschi.
Premesso e Considerato:
1. L’Agente Scelto di polizia penitenziaria nominato in epigrafe, in servizio presso la Casa Circondariale di Messina (in seguito anche C.C.), in data 11 agosto 2012, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il decreto n. -OMISSIS-, notificato il 19 aprile 2019 ed emesso dal Provveditore Regionale per l’Amministrazione Penitenziaria della Sicilia, con il quale veniva irrogata la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 5/30 di una mensilità, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. g) del D.lgs. n. 442 del 1992.
2. La sanzione disciplinare traeva origine dai seguenti fatti: “in data 24 settembre 2011, invitato dal personale dell’ufficio di segreteria a presentarsi in istituto il 28 settembre 2011 per essere inviato presso la competente Commissione medica Ospedaliera, rispondeva che non poteva essere avviato alla locale CMO né dal direttore né dal sanitario perché non erano passati i 20 giorni e si presentava effettivamente soltanto allo scadere della prognosi certificata dal proprio medico curante”.
3. A detta dell’Amministrazione, in base alle risultanze dell’istruttoria, le giustificazioni prodotte dal ricorrente in sede disciplinare non erano sufficienti ad escludere la sua responsabilità per il ritardo e la negligenza nell’esecuzione dell’ordine che gli era stato impartito. In particolare, il giorno 24 settembre 2011, l’Amministrazione ordinava al dipendente – in malattia per -OMISSIS-- di rientrare in istituto il 28 settembre 2011 per essere avviato a visita presso la competente CMO. La disposizione restava inadempiuta.
3.1. Il ricorrente ritiene che la pena pecuniaria irrogata a conclusione del procedimento disciplinare, per la violazione dell’art. 3, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 449 del 1992, sia illegittima e che il provvedimento sia stata adottato in violazione di legge e sia affetto da eccesso di potere.
3.2. In particolare, a detta del ricorrente, l’Amministrazione avrebbe potuto sottoporlo a visita solo dopo il suo rientro in servizio e non anche il giorno 28 settembre 2011 quando era impossibilitato fisicamente a muoversi, in quanto affetto da -OMISSIS- per la quale, a partire dal 24 settembre 2011, gli erano stati riconosciuti 10 giorni di prognosi.
A sostegno della propria tesi il ricorrente richiama la Circolare n. 366497 del 26 novembre 2007 a tenore della quale “Per patologie di lieve entità la valutazione dell’idoneità da parte del D.S.S. all’atto del rientro in servizio non è di regola necessaria. Tale valutazione è però obbligatoria previa, occorrendo, visita diretta: quando l’assenza sia stata superiore a 20 giorni; quando, considerata la natura e il tipo di patologia, possa risultare comunque necessaria una valutazione/approfondimento ai fini preventivi o medico-legali”.
3.3. Il ricorrente, inoltre, lamenta che l’Amministrazione abbia dato un’interpretazione errata dell’ordine di servizio la cui violazione sarebbe sanzionata con la pena pecuniaria di cui all’art. 3, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 449 del 1992, dovendosi escludere tutte le disposizioni relative alla gestione del rapporto di lavoro.
4. Il Ministero, ex art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971, nella relazione indicata in epigrafe, è del parere che il ricorso sia infondato e non meriti accoglimento. L’Amministrazione sostiene che le motivazioni addotte dal ricorrente non escludano la sua negligenza. A detta dell’Amministrazione il ricorrente, ancorché in malattia, sarebbe dovuto rientrare in ufficio per essere avviato a visita medica presso la competente Commissione medica Ospedaliera allo scopo di verificarne la persistente idoneità al servizio.
5. Con i pareri interlocutori citati, questo Consiglio di Stato – Sezione Prima e Seconda – ordinava all’Amministrazione taluni adempimenti istruttori poi di fatto regolarmente adempiuti.
6. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
7. Nel caso di specie viene in rilievo l’obbligo dell’Amministrazione di esercitare le proprie prerogative – tra le quali quella di inviare il dipendente presso la Commissione medica Ospedaliera al fine di valutarne la persistente idoneità al servizio - nel rispetto dei suoi diritti, tra cui rientra, certamente, il diritto alla salute che sarebbe compromesso se l’Amministrazione potesse ordinare al dipendente di rientrare in servizio, ancorché gli sia stata certificata, dall’autorità sanitaria competente, una temporanea impossibilità fisica, dovuta ad una malattia o ad un’infermità.
Questa è altresì la ratio sottesa alla Circolare richiamata dal dipendente - n. 366497 del 26 novembre 2007 - che, pur consentendo discrezionalmente all’Amministrazione di verificare la persistente idoneità al servizio dei propri dipendenti nel caso in cui gli stessi risultino affetti da patologie di lieve entità, prevede che a tali visite i medesimi vengano sottoposti al rientro in servizio e non anche durante il periodo in cui sono assenti per malattia.
8. A ciò si aggiunga che tra gli ordini di servizio cui il dipendente si obbliga a prestare ossequio vi rientrano, senza dubbio, anche gli atti di gestione del rapporto di lavoro ma nel caso di specie il suddetto ordine avrebbe dovuto essere impartito al rientro del dipendente in servizio, come previsto dalla suddetta Circolare, né si può ritenere che la disposizione impartita dall’Amministrazione “sia rimasta inosservata senza una valida ragione giustificativa”.
La patologia di cui il ricorrente era affetto in quei giorni – ossia la “-OMISSIS-” - risulta appositamente certifica e la circostanza non è messa in discussione dall’Amministrazione.
9. Il provvedimento oggetto del presente ricorso, adottato in violazione della Circolare n. 366497 del 26 novembre 2007, pertanto, è viziato e deve essere annullato.
Il gravame, pertanto, deve essere accolto.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giorgio Toschi Mario Luigi Torsello
IL SEGRETARIO
Carola Cafarelli