Ricalcolo pensioni personale militare e forze polizia
Inviato: dom nov 17, 2019 1:02 pm
cosa significa risposta agli esperti
A.S. 1586
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022
Emendamento
Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:
14-bis (Rideterminazione calcolo delle pensioni del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato) 1. Ai fini della determinazione della base contributiva e del calcolo della pensione, del trattamento economico di fine servizio e delle eventuali ulteriori indennità correlate di competenza del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in congedo a decorrere dal 1 gennaio 2011 sino al 31 dicembre 2017, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 9 e 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modifiche.Conseguentemente, i trattamenti economici non fruiti per effetto dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo spettanti al personale militare e delle Forze di Polizia di Stato, sono rideterminati, con decorrenza dal giorno successivo sino al termine di ciascun periodo di vigenza delle citate disposizioni o dalla data di congedo, tenendo conto dei benefici economici connessi alle progressioni di carriera e agli automatismi stipendiali maturati ma non fruiti nel periodo di vigenza delle medesime disposizioni. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a 20 milioni di euro per il 2020 ed un milione per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “ Fondi di riserva e speciali “ della missione “ Fondi da ripartire “ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
A.S. 1586
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022
Emendamento
Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:
14-bis (Rideterminazione calcolo delle pensioni del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato) 1. Ai fini della determinazione della base contributiva e del calcolo della pensione, del trattamento economico di fine servizio e delle eventuali ulteriori indennità correlate di competenza del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in congedo a decorrere dal 1 gennaio 2011 sino al 31 dicembre 2017, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 9 e 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modifiche.Conseguentemente, i trattamenti economici non fruiti per effetto dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo spettanti al personale militare e delle Forze di Polizia di Stato, sono rideterminati, con decorrenza dal giorno successivo sino al termine di ciascun periodo di vigenza delle citate disposizioni o dalla data di congedo, tenendo conto dei benefici economici connessi alle progressioni di carriera e agli automatismi stipendiali maturati ma non fruiti nel periodo di vigenza delle medesime disposizioni. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a 20 milioni di euro per il 2020 ed un milione per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “ Fondi di riserva e speciali “ della missione “ Fondi da ripartire “ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.