Revisione dei ruoli delle Forze di polizia
Inviato: sab nov 16, 2019 10:56 pm
da panorama
per notizia,
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche",
Re: Revisione dei ruoli delle Forze di polizia
Inviato: dom nov 17, 2019 1:21 pm
da panorama
“Modalità attuative dell’area negoziale dei dirigenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell’articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”
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SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1B, numero provv.: 201912975 ,
Pubblicato il 12/11/2019
N. 12975/2019 REG. PROV. COLL.
N. 09670/2018 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9670 del 2018, proposto da
Federazione Area Dirigenziale, Consap - Adp - Anip Italia Sicura, Unione Italiana del Lavoro - Polizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Pasca e Silvia Antonellis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Silvia Antonellis in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in via digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero per la Semplificazione e La Pubblica Amministrazione non costituito in giudizio;
nei confronti
Federazione Co.Isp non costituito in giudizio;
per l'annullamento, in parte qua, previa concessione di misura cautelare, del Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117 del 22 maggio 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Interno e di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2019 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La parti ricorrenti hanno impugnato: - il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117 del 22 maggio 2018 recante le “Modalità attuative dell’area negoziale dei dirigenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell’articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”, nella parte in cui, all’art. 7, introduce il dato temporale del 31 dicembre 2017 ai fini della rappresentatività per la nuova area negoziale riservata ai dirigenti della Polizia di Stato, escludendo in tal modo parte ricorrente dalla contrattazione negoziale e in particolare dispone, al primo comma lett. b), “ai fini della rappresentatività per la nuova area negoziale a decorrere dal 1 gennaio 2018, si calcolano, per il primo accordo di cui alla lettera a), fermo restando il numero di deleghe sindacali non inferiori al 5 per cento, le deleghe sottoscritte entro il 31 settembre 2017 dai vice questori aggiunti e qualifiche corrispondenti, nonché dai primi dirigenti, dirigenti superiori e dirigenti generali, considerando al tal fine anche le federazione e aggregazioni corrispondenti già costituite, alla medesima data, per l’area negoziale del personale non dirigente”; - il medesimo Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117 del 22 maggio 2018 di cui innanzi, nella parte in cui, all’art. 1, comma 1 dispone la retroattiva decorrenza (dal 1° gennaio 2018) delle modalità attuative dell’area negoziale di cui al comma 1 dell’art. 46 D.lgs 95/2017; - il medesimo Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117 del 22 maggio 2018 di cui innanzi, nella parte in cui, non prevede e/o non consente, nell’ambito dell’attuazione della nuova area negoziale ivi prevista, la possibilità di conseguire, nel periodo successivo alla emanazione del Decreto stesso, i requisiti per la rappresentatività nella nuova area negoziale.
Ha formulato articolati motivi di diritto chiedendo l’annullamento degli atti gravati.
Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia,, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, resistendo al ricorso.
All’udienza pubblica del 23 ottobre 2019, il difensore costituito delle parti ricorrenti ha dichiarato essere venuto meno l’interesse di queste ultime alla decisione del ricorso.
Il Collegio non può che prendere atto della dichiarazione formulata dal procuratore dei ricorrenti e dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse.
La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta, difatti, l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso — in omaggio al principio dispositivo — il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 02 febbraio 2011 , n. 971; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 8 novembre 2010 , n. 33224, sul principio anche Cons. Stato, Sez. IV, nn. 3041 e 2551 del 2004).
In considerazione delle ragioni procedurali sottostanti la decisione e delle specifiche circostanze inerenti al ricorso, il Collegio ritiene sussistano gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Rosa Perna, Consigliere
Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio D'Alessandri Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO