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Concessione una tantum
Inviato: gio set 26, 2019 7:27 pm
da samurai
Buonasera.
Cortesemente volevo sapere se il beneficio dell' una tantum, concesso ai riformati parziali, viene erogato anche se la riforma parziale arriva dopo più di 5 anni dalla notifica del decreto di concessione dell'equo indennizzo?
Re: Concessione una tantum
Inviato: ven set 27, 2019 12:44 pm
da naturopata
i 5 anni vanno valutati fra il primo decreto concessivo di E.I. e la data di presentazione della domanda di aggravamento.
Re: Concessione una tantum
Inviato: ven set 27, 2019 2:15 pm
da samurai
Ok.Grazie
Re: Concessione una tantum
Inviato: mer ott 02, 2019 4:27 pm
da samurai
Scusami un chiarimento in merito alla concessione dell'una tantum per i riformati parziali.
Nel caso in cui il militare abbia gia' ricevuto l'equo indennizzo per una patologia ascritta a tabella A e 8^ categoria. Dopo più di 5 anni dalla notifica del decreto di concessione dell'equo indennizzo, il citato militare presenta un aggravamento per un'altra patologia ( precedentemente ascritta a tabella B) per la quale non ha ricevuto alcun equo indennizzo. Nel caso in cui tale patologia aggravata venga ascritta alla 8^ o 7^ categoria ed il militare venga riformato parzialmente, gli spetterà l'una tantum?
Re: Concessione una tantum
Inviato: ven nov 01, 2019 12:06 pm
da panorama
N.B.: - ha diritto alla corresponsione, su domanda da presentare entro sei mesi dal riconoscimento stesso, di una indennità speciale "una tantum".
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D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738
Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio.
Art. 7.
Stato giuridico - Trattamento - Indennità speciale
Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico previsti per le carriere di appartenenza.
L'interessato che abbia ottenuto il riconoscimento dell'invalidità a norma degli articoli precedenti ha diritto alla corresponsione, su domanda da presentare entro sei mesi dal riconoscimento stesso, di una indennità speciale "una tantum", proporzionata al grado di invalidità accertato, non cumulabile con altre specifiche provvidenze corrisposte o da corrispondersi allo stesso titolo, il cui importo è pari a quello dell'equo indennizzo previsto dalle vigenti disposizioni maggiorato del venti per cento.
Si applicano le disposizioni relative all'equo indennizzo, ad eccezione dell'art. 49, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. La maggiorazione del venti per cento viene corrisposta a titolo di anticipo dopo il riconoscimento dell'invalidità da parte delle commissioni mediche di cui al precedente art. 2.
Re: Concessione una tantum
Inviato: ven nov 01, 2019 12:12 pm
da panorama
Ai fini della sua attribuzione la legge prevede che trovano applicazione per l’affezione invalidante “le disposizioni relative all’equo indennizzo”, tra le quali rientra l’art. 48 del D.P.R. n. 686/1957, che indica, tra i presupposti di quest’ultimo, l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’affezione stessa.