Il moltiplicatore spetta ai riformati oppure no ?
Inviato: sab ago 03, 2019 7:56 pm
http://www.difesaonline.it/evidenza/dir ... -riformati
Mi sono imbattuto nella suddetta pagina, della quale evidenzio di seguito uno stralcio, ed a riguardo volevo chiedere se c'è qualche collega che conosce la materia in maniera approfondita, per capire se esistono gli estremi, considerando che sono stato riformato il 22 luglio scorso, e in attesa di sostenere la visita di II istanza al Celio di Roma, nel caso confermassero il giudizio, mi attiverei immediatamente...
...omissis...
I passi da compiere in concreto per ottenere l’applicazione del moltiplicatore.
Cosa si può ottenere in caso di accoglimento
Costituisce passaggio giuridicamente imprescindibile ai fini del buon esito dell’eventuale successivo ricorso consentire alla pubblica amministrazione competente di pronunciarsi, prima dell’introduzione del giudizio, su una specifica istanza preordinata all’applicazione del montante. In difetto, infatti, il ricorso verrebbe automaticamente respinto in rito dal giudice, senza neppure una pronuncia nel merito. Sarà necessario dunque proporre inizialmente un’istanza stragiudiziale di riesame mediante diffida all’ufficio INPS del luogo di residenza dell’interessato.
A questo punto, potranno darsi tre casi:
a) accoglimento dell’istanza da parte dell’INPS: in questa ipotesi (invero ad oggi irrealistica) evidentemente il procedimento si arresterà già a questo punto e non sarà necessario fare altro;
b) rigetto espresso della domanda;
c) mancata risposta.
Sia nel secondo che nel terzo caso (con riferimento a quest’ultimo, dopo che siano inutilmente decorsi 120 giorni dalla data di ricevimento della domanda), si tratterà di proporre ricorso alla Corte dei Conti territorialmente competente. Si precisa che il ricorso dovrà introdursi a pena di decadenza entro 3 anni dal giorno in cui l’INPS avrà ricevuto la suddetta istanza stragiudiziale.
In caso di accoglimento del ricorso, il militare otterrà la riliquidazione della sua pensione in base al montante in esame, con un aumento in busta di regola compreso tra 100,00 e 250,00 euro su base mensile.
L’INPS dovrà inoltre provvedere – a fronte di una specifica domanda giudiziale in tal senso – anche al riconoscimento dei relativi arretrati, con un’applicazione retroattiva di 5 anni a far data a ritroso dal giorno in cui la diffida sia stata presentata. A tale riguardo, la suddetta istanza stragiudiziale varrà – qualora abbia i requisiti di legge per integrare anche un atto di costituzione in mora – anche ad interrompere ex art. 2943 c.c. il relativo termine di prescrizione.
Come per quanto riguarda la domanda tesa al ricalcolo della pensione in base all’aliquota maggiorata al 44% (peraltro cumulabile con l’istanza in oggetto), non ha alcun rilievo che il militare sia già andato in congedo da tempo, magari da anni. Non si verificano infatti per i dipendenti pubblici le decadenze previste dal d.p.r. n. 639/1970 per i lavoratori del settore privato, e così non potrà sostenersi validamente da parte dell’INPS che, trascorsi 3 anni dal pensionamento, l’interessato perda ogni diritto in proposito2.
Certo, dovrà comunque tenersi conto del fatto che il diritto agli arretrati si prescrive in 5 anni. Ma questo indica soltanto che non potranno pretendersi i ratei arretrati relativi al periodo eventualmente ancora precedente, e non anche che sia preclusa la possibilità di farsi riconoscere il beneficio del moltiplicatore decorso tale periodo di tempo dal pensionamento. In altri termini, chi dovesse essere stato congedato da più di 5 anni potrà comunque fare domanda per l’applicazione del moltiplicatore, solo che gli saranno dovuti gli arretrati relativi esclusivamente all’ultimo quinquennio, e non anche quelli concernenti l’intervallo temporale eventualmente ancora antecedente.
Avv. Francesco Fameli
esperto di diritto amministrativo militare
Mi sono imbattuto nella suddetta pagina, della quale evidenzio di seguito uno stralcio, ed a riguardo volevo chiedere se c'è qualche collega che conosce la materia in maniera approfondita, per capire se esistono gli estremi, considerando che sono stato riformato il 22 luglio scorso, e in attesa di sostenere la visita di II istanza al Celio di Roma, nel caso confermassero il giudizio, mi attiverei immediatamente...
...omissis...
I passi da compiere in concreto per ottenere l’applicazione del moltiplicatore.
Cosa si può ottenere in caso di accoglimento
Costituisce passaggio giuridicamente imprescindibile ai fini del buon esito dell’eventuale successivo ricorso consentire alla pubblica amministrazione competente di pronunciarsi, prima dell’introduzione del giudizio, su una specifica istanza preordinata all’applicazione del montante. In difetto, infatti, il ricorso verrebbe automaticamente respinto in rito dal giudice, senza neppure una pronuncia nel merito. Sarà necessario dunque proporre inizialmente un’istanza stragiudiziale di riesame mediante diffida all’ufficio INPS del luogo di residenza dell’interessato.
A questo punto, potranno darsi tre casi:
a) accoglimento dell’istanza da parte dell’INPS: in questa ipotesi (invero ad oggi irrealistica) evidentemente il procedimento si arresterà già a questo punto e non sarà necessario fare altro;
b) rigetto espresso della domanda;
c) mancata risposta.
Sia nel secondo che nel terzo caso (con riferimento a quest’ultimo, dopo che siano inutilmente decorsi 120 giorni dalla data di ricevimento della domanda), si tratterà di proporre ricorso alla Corte dei Conti territorialmente competente. Si precisa che il ricorso dovrà introdursi a pena di decadenza entro 3 anni dal giorno in cui l’INPS avrà ricevuto la suddetta istanza stragiudiziale.
In caso di accoglimento del ricorso, il militare otterrà la riliquidazione della sua pensione in base al montante in esame, con un aumento in busta di regola compreso tra 100,00 e 250,00 euro su base mensile.
L’INPS dovrà inoltre provvedere – a fronte di una specifica domanda giudiziale in tal senso – anche al riconoscimento dei relativi arretrati, con un’applicazione retroattiva di 5 anni a far data a ritroso dal giorno in cui la diffida sia stata presentata. A tale riguardo, la suddetta istanza stragiudiziale varrà – qualora abbia i requisiti di legge per integrare anche un atto di costituzione in mora – anche ad interrompere ex art. 2943 c.c. il relativo termine di prescrizione.
Come per quanto riguarda la domanda tesa al ricalcolo della pensione in base all’aliquota maggiorata al 44% (peraltro cumulabile con l’istanza in oggetto), non ha alcun rilievo che il militare sia già andato in congedo da tempo, magari da anni. Non si verificano infatti per i dipendenti pubblici le decadenze previste dal d.p.r. n. 639/1970 per i lavoratori del settore privato, e così non potrà sostenersi validamente da parte dell’INPS che, trascorsi 3 anni dal pensionamento, l’interessato perda ogni diritto in proposito2.
Certo, dovrà comunque tenersi conto del fatto che il diritto agli arretrati si prescrive in 5 anni. Ma questo indica soltanto che non potranno pretendersi i ratei arretrati relativi al periodo eventualmente ancora precedente, e non anche che sia preclusa la possibilità di farsi riconoscere il beneficio del moltiplicatore decorso tale periodo di tempo dal pensionamento. In altri termini, chi dovesse essere stato congedato da più di 5 anni potrà comunque fare domanda per l’applicazione del moltiplicatore, solo che gli saranno dovuti gli arretrati relativi esclusivamente all’ultimo quinquennio, e non anche quelli concernenti l’intervallo temporale eventualmente ancora antecedente.
Avv. Francesco Fameli
esperto di diritto amministrativo militare