Ufficiali “RTL” e riconoscimento qualifiche di ufficiale di P.G. e di P.S.
Inviato: mer lug 03, 2019 7:07 pm
Il CdS con il presente Parere rigetta il ricorso del ricorrente.
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1) - Il ricorrente, ufficiale dell’Arma dei Carabinieri appartenente al ruolo tecnico-logistico (RTL), comparto amministrativo, specialità “amministrazione”, in servizio presso il Comando Scuola Allievi Carabinieri di OMISSIS in qualità di “Capo del servizio amministrativo” ha presentato in data 21 giugno 2016 istanza finalizzata all’attribuzione di incarico c.d. “operativo” con mansioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, connessi al controllo del territorio ed contrasto della criminalità.
2) - Il Comando generale dell’Arma ha respinto l’istanza in quanto gli Ufficiali “RTL” esercitano le funzioni proprie della specialità di appartenenza”.
3) - Inoltre, “il riconoscimento delle qualifiche di ufficiale di P.G. e P.S. non determina l’impiego degli Ufficiali RTL dell’Arma dei Carabinieri al di fuori del comparto di appartenenza, bensì delinea la cornice giuridica di responsabilità connesse con lo stato e il grado rivestiti”.
Il CdS precisa:
4) - Detto ruolo, notoriamente, è stato costituito nell’ambito dell’Arma dei carabinieri (ma trova puntuale riscontro anche nella Guardia di Finanza) per assolvere alla gestione finanziaria, contabile, matricolare e patrimoniale nell’ambito degli enti e distaccamenti.
Cmq. leggete il tutto qui sotto onde percepire le motivazioni del giudizio.
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201901894
Numero 01894/2019 e data 27/06/2019 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 22 maggio 2019
NUMERO AFFARE 00179/2018
OGGETTO:
Ministero della difesa – Direzione generale del personale militare
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal Capitano A. T. S., nato a OMISSIS il OMISSIS, contro il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, per l’annullamento del provvedimento n. 8454/14-4-3- del 12 ottobre 2016 avverso incarichi con mansioni di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 8454/14-4-8 del 13 settembre 2017 con la quale il Ministero della difesa – Direzione generale del personale militare - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Visto il ricorso del 9 febbraio 2017;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo.
Premesso:
Il ricorrente, ufficiale dell’Arma dei Carabinieri appartenente al ruolo tecnico-logistico (RTL), comparto amministrativo, specialità “amministrazione”, in servizio presso il Comando Scuola Allievi Carabinieri di OMISSIS in qualità di “Capo del servizio amministrativo” ha presentato in data 21 giugno 2016 istanza finalizzata all’attribuzione di incarico c.d. “operativo” con mansioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, connessi al controllo del territorio ed contrasto della criminalità.
Il Comando generale dell’Arma ha respinto l’istanza in quanto gli Ufficiali “RTL” esercitano le funzioni proprie della specialità di appartenenza”.
Inoltre, “il riconoscimento delle qualifiche di ufficiale di P.G. e P.S. non determina l’impiego degli Ufficiali RTL dell’Arma dei Carabinieri al di fuori del comparto di appartenenza, bensì delinea la cornice giuridica di responsabilità connesse con lo stato e il grado rivestiti”.
Con l’odierno gravame il ricorrente impugna il provvedimento, deducendone la illegittimità, per i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti del D. lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 8, comma 1, lett. a) della legge 7 agosto 2015, n. 124. Illegittimità ex artt. 1 e 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
2. violazione e falsa applicazione degli artt. 178 e 179 del D. lgs 15 marzo 2010, n. 66. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione;
3. violazione e falsa applicazione degli artt. 10 bis e 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché del principio di partecipazione al procedimento amministrativo. Eccesso di potere per sviamento e manifesta carenza di istruttoria e di motivazione.
Il Ministero riferente ritiene il ricorso infondato.
Considerato:
Con il primo motivo il ricorrente ritiene che l’istanza inoltrata alla gerarchia sia perfettamente aderente al vigente quadro giuridico di riferimento in quanto “sostanzialmente finalizzata a richiedere all’amministrazione un ampliamento delle attuali funzioni riservate agli ufficiali del ruolo dell’Arma dei Carabinieri, comparto amministrativo, specialità amministrazione per ricomprendervi non solo attività strumentali ma anche quelle maggiormente operative e mansioni di polizia giudaizza e di pubblica sicurezza, connesse al controllo del territorio e al contrasto della criminalità.
La composizione del ruolo tecnico dell’Arma ed relativi profili di carriera sono riportati nella Tabella 4: Arma dei Carabinieri, allegata al D. lgs 15 gennaio 2010, n. 66.
Fatta questa premessa la Sezione evidenzia che l’attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, peraltro espressamente riconosciuta anche agli ufficiali del ruolo tecnico dall’art. 847 del D. Lg n. 66/2010, non è certamente sufficiente a legittimare il transito in via automatica da un ruolo all’altro come ritenuto dall’istante.
Dispone, invero, tale norma che “Nell'esercizio delle funzioni proprie della specialità di appartenenza, gli ufficiali del ruolo tecnico hanno le medesime attribuzioni, facoltà e competenze riconosciute agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni”.
Detto ruolo, notoriamente, è stato costituito nell’ambito dell’Arma dei carabinieri (ma trova puntuale riscontro anche nella Guardia di Finanza) per assolvere alla gestione finanziaria, contabile, matricolare e patrimoniale nell’ambito degli enti e distaccamenti.
Per assolvere a tali funzioni il reclutamento del personale avviene sulla base di concorsi dedicati e richiede quali requisiti i titoli di studio universitari in materie a competenza giuridico finanziaria cui si aggiunge un corso specialistico presso la Scuola Ufficiali Carabinieri orientato a strutturare le professionalità necessarie alla gestione amministrativa e contabile dell’Arma.
La costituzione del ruolo tecnico logistico è finalizzata, pertanto, ad assicurare l’Arma una struttura dedicata, professionalmente elevata, senza ricorrere a professionalità di altre Forze Armate come avveniva in passato.
Il ricorrente ha partecipato, su base volontaria, al concorso per nomina ed esami per l’anno 2010 di 18 tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo tecnico logistico indetto con decreto dirigenziale n. 117/10 del 25 maggio 2010.
Essendo risultato vincitore, l’ufficiale è stato correttamente immesso nel citato ruolo per operare nel contesto dell’amministrazione e della contabilità dei reparti dell’Arma.
Conseguentemente, la composizione del ruolo e la relativa progressione di carriera degli ufficiali sono autonoma rispetto a quelle del c.d. ruolo “normale” e del ruolo “forestali” con l’ovvia conseguenza che gli Ufficiali immessi in ciascuno dei menzionata ruoli svolgono funzioni diverse, che richiedono professionalità diverse; diversamente non sarebbe stata necessaria la riportata distinzione.
Per quanto interessa in questa sede, gli ufficiali del ruolo normale sono deputati a svolgere mansioni caratterizzate “dalla marcata connotazione operativa e della predisposizione alla diversificazione degli impieghi e all’elevata mobilità proprie di quel personale”.
Tale articolazione risponda esattamente a quelle esigenze di accrescimento ed efficienza dell’amministrazione e migliore realizzazione delle risorse umane di cui al richiamato art. 1 del D. lg 30 marzo 2001, n. 165.
D’altra parte, è indubbio che l’impiego continuo in una determinata funzione consenta di migliorare la propria professionalità, acquisire maggiore esperienza, velocizzare i processi decisionali.
La richiesta avanzata dal ricorrente si pone in direzione esattamente opposta.
Al riguardo, va anche escluso che la valutazione soggettiva dell’interessato possa sostituirsi a quella dei vertici dell’amministrazione sui quali grava la responsabilità di definire un sistema organizzativo volto ad ottimizzare l’impiego delle risorse umane disponibili.
Ove si consentisse, ancorché in assenza di una esplicita preclusione normativa, il travaso, a richiesta da un ruolo all’altro, si produrrebbero molteplici effetti negativi pregiudizievoli proprio per l’invocata efficace ed efficiente attività dell’Amministrazione in quanto tale soluzione determinerebbe carenze o esuberi nei vari ruoli incidendo anche sulla doverosa quanto necessaria pianificazione sia delle assunzioni del personale sia su del loro impiego.
Implicherebbe, inoltre, la distrazione di professionalità assunte, su base volontaria, per la gestione amministrativa dell’Arma, oltre ad incidere sull’interesse degli Ufficiali reclutati per il ruolo normale ad essere impiegati per le attività per le quali, su base volontaria, sono stati reclutati.
Ovviamente, il possesso dei titoli citati avrebbe consentito al ricorrente, ove avesse preferito essere impiegato in attività tipicamente operativa, di partecipare al concorso per il c.d. ruolo normale.
Occorre, infine, anche ricordare che i corsi di formazione e/o aggiornamento, oltre a distrarre per un cospicuo periodo di tempo gli ufficiali dall’ordinaria attività, implicano un costo che cresce in funzione della relativa durata in chiara controtendenza con l’attuale quadro economico finanziario del Paese.
In conclusione, la Sezione ritiene che configurerebbe una evidente violazione del principio costituzionale “del buon andamento dell’attività amministrativa” di cui all’Art. 97 della Costituzione la destinazione di un ufficiale, arruolato e formato per una specifica funzione con conseguente onere finanziario, ad altra funzione che, a sua volta, prima di essere esercitata presuppone la previa partecipazione ad altro percorso formativo senza che sussistano, a tal fine, specifiche esigenze organizzative ed operative dell’Istituzione.
Per le motivazioni che precedono, la censura è priva di pregio.
2. Con il secondo motivo l’interessato ritiene illegittima l’interpretazione dell’amministrazione laddove limita l’impiego degli ufficiali RTL dell’Arma al di fuori del comparto di appartenenza essendo in possesso dei necessari titoli professionali e delle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
E’ pacifico che l’attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria si acquisisca unitamente all’attribuzione del grado di ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, a prescindere dal ruolo di appartenenza.
Tale considerazione, tuttavia, non è affatto sufficiente per ipotizzare un impiego del personale nei vari settori operativi prescindendo dalla struttura organizzativa dell’Istituzione.
Fermo restando che gli Ufficiali del ruolo RTL hanno il dovere giuridico, in quanto ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di acquisizione di una notizia di reato di informare l’Autorità giudiziaria competente evitando anche che si producano ulteriori conseguenze, l’organizzazione interna dell’Arma e la disciplina dettata dall’art. 56 c.p.p. evidenziano chiaramente che il personale del ruolo tecnico - comparto amministrativo - non è affatto deputato né alla repressione dei reati in genere né alla lotta della criminalità. E’ preposto, per contro, all’attività di supporto della componente operativa, nelle sue molteplici articolazioni.
Né, al riguardo, il mancato accoglimento della richiesta personale di ampliamento delle funzioni proprie degli ufficiali del RTL può essere sottoposta al vaglio del Giudice amministrativo in quanto l’organizzazione interna dell’Arma non può che essere demandata alla esclusiva responsabile valutazione dei Vertici dell’Arma.
Il motivo di doglianza, pertanto, è infondato.
3. Con il terzo motivo l’ufficiale lamenta il mancato coinvolgimento nel procedimento e la totale assenza di motivazione circa la presunta natura vincolata del provvedimento impugnato con conseguente violazione del contraddittorio.
In merito, l’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”.
La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che, in via del tutto pacifica, l'adozione di atti a carattere endoprocedimentale – quali, ad esempio, la comunicazione dell'avvio del procedimento o del c.d. preavviso di diniego ex art 10 bis l. 241/90 - non abbia alcun valore di adempimento del generale obbligo di provvedere codificato dall'art 2 l. 241/90 e s. entro il termine stabilito dal terzo comma - peraltro pacificamente applicabile in via suppletiva anche agli atti generali di pianificazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 29 maggio 2006, n. 3265) essendo necessaria l'adozione di un provvedimento di contenuto decisorio”.
Inoltre, “il preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis L. n. 241 del 1990, pur costituendo un fondamentale strumento di partecipazione, non può ridursi a mero rituale formalistico, con la conseguenza che, nella prospettiva del buon andamento dell'azione amministrativa e della quotazione dei vizi formali, tale vizio può assumere rilievo solo nelle ipotesi in cui dalla omessa interlocuzione del privato nell'ambito del procedimento sia derivato un contenuto dell'atto finale diverso da quello che sarebbe derivato sulla base della valutazione degli ulteriori elementi che il privato avrebbe potuto fornire all'Amministrazione al fine di superare i rilievi ostativi” (Consiglio di Stato Sez. III 5 maggio 2016 n. 2939; Sez. VI, 4 giugno 2018, n. 3356; Sez. III, Sento., 28 novembre 2018, n. 6745).
Con riferimento al caso di specie, trova pertanto comunque applicazione l’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo cui” Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Per le considerazione espresse in precedenza il ricorso deve essere respinto.
L’esame della richiesta di sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto impugnato resta assorbito.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Saverio Capolupo Roberto Giovagnoli
IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli
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1) - Il ricorrente, ufficiale dell’Arma dei Carabinieri appartenente al ruolo tecnico-logistico (RTL), comparto amministrativo, specialità “amministrazione”, in servizio presso il Comando Scuola Allievi Carabinieri di OMISSIS in qualità di “Capo del servizio amministrativo” ha presentato in data 21 giugno 2016 istanza finalizzata all’attribuzione di incarico c.d. “operativo” con mansioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, connessi al controllo del territorio ed contrasto della criminalità.
2) - Il Comando generale dell’Arma ha respinto l’istanza in quanto gli Ufficiali “RTL” esercitano le funzioni proprie della specialità di appartenenza”.
3) - Inoltre, “il riconoscimento delle qualifiche di ufficiale di P.G. e P.S. non determina l’impiego degli Ufficiali RTL dell’Arma dei Carabinieri al di fuori del comparto di appartenenza, bensì delinea la cornice giuridica di responsabilità connesse con lo stato e il grado rivestiti”.
Il CdS precisa:
4) - Detto ruolo, notoriamente, è stato costituito nell’ambito dell’Arma dei carabinieri (ma trova puntuale riscontro anche nella Guardia di Finanza) per assolvere alla gestione finanziaria, contabile, matricolare e patrimoniale nell’ambito degli enti e distaccamenti.
Cmq. leggete il tutto qui sotto onde percepire le motivazioni del giudizio.
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201901894
Numero 01894/2019 e data 27/06/2019 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 22 maggio 2019
NUMERO AFFARE 00179/2018
OGGETTO:
Ministero della difesa – Direzione generale del personale militare
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal Capitano A. T. S., nato a OMISSIS il OMISSIS, contro il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, per l’annullamento del provvedimento n. 8454/14-4-3- del 12 ottobre 2016 avverso incarichi con mansioni di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 8454/14-4-8 del 13 settembre 2017 con la quale il Ministero della difesa – Direzione generale del personale militare - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Visto il ricorso del 9 febbraio 2017;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo.
Premesso:
Il ricorrente, ufficiale dell’Arma dei Carabinieri appartenente al ruolo tecnico-logistico (RTL), comparto amministrativo, specialità “amministrazione”, in servizio presso il Comando Scuola Allievi Carabinieri di OMISSIS in qualità di “Capo del servizio amministrativo” ha presentato in data 21 giugno 2016 istanza finalizzata all’attribuzione di incarico c.d. “operativo” con mansioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, connessi al controllo del territorio ed contrasto della criminalità.
Il Comando generale dell’Arma ha respinto l’istanza in quanto gli Ufficiali “RTL” esercitano le funzioni proprie della specialità di appartenenza”.
Inoltre, “il riconoscimento delle qualifiche di ufficiale di P.G. e P.S. non determina l’impiego degli Ufficiali RTL dell’Arma dei Carabinieri al di fuori del comparto di appartenenza, bensì delinea la cornice giuridica di responsabilità connesse con lo stato e il grado rivestiti”.
Con l’odierno gravame il ricorrente impugna il provvedimento, deducendone la illegittimità, per i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti del D. lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 8, comma 1, lett. a) della legge 7 agosto 2015, n. 124. Illegittimità ex artt. 1 e 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
2. violazione e falsa applicazione degli artt. 178 e 179 del D. lgs 15 marzo 2010, n. 66. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione;
3. violazione e falsa applicazione degli artt. 10 bis e 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché del principio di partecipazione al procedimento amministrativo. Eccesso di potere per sviamento e manifesta carenza di istruttoria e di motivazione.
Il Ministero riferente ritiene il ricorso infondato.
Considerato:
Con il primo motivo il ricorrente ritiene che l’istanza inoltrata alla gerarchia sia perfettamente aderente al vigente quadro giuridico di riferimento in quanto “sostanzialmente finalizzata a richiedere all’amministrazione un ampliamento delle attuali funzioni riservate agli ufficiali del ruolo dell’Arma dei Carabinieri, comparto amministrativo, specialità amministrazione per ricomprendervi non solo attività strumentali ma anche quelle maggiormente operative e mansioni di polizia giudaizza e di pubblica sicurezza, connesse al controllo del territorio e al contrasto della criminalità.
La composizione del ruolo tecnico dell’Arma ed relativi profili di carriera sono riportati nella Tabella 4: Arma dei Carabinieri, allegata al D. lgs 15 gennaio 2010, n. 66.
Fatta questa premessa la Sezione evidenzia che l’attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, peraltro espressamente riconosciuta anche agli ufficiali del ruolo tecnico dall’art. 847 del D. Lg n. 66/2010, non è certamente sufficiente a legittimare il transito in via automatica da un ruolo all’altro come ritenuto dall’istante.
Dispone, invero, tale norma che “Nell'esercizio delle funzioni proprie della specialità di appartenenza, gli ufficiali del ruolo tecnico hanno le medesime attribuzioni, facoltà e competenze riconosciute agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni”.
Detto ruolo, notoriamente, è stato costituito nell’ambito dell’Arma dei carabinieri (ma trova puntuale riscontro anche nella Guardia di Finanza) per assolvere alla gestione finanziaria, contabile, matricolare e patrimoniale nell’ambito degli enti e distaccamenti.
Per assolvere a tali funzioni il reclutamento del personale avviene sulla base di concorsi dedicati e richiede quali requisiti i titoli di studio universitari in materie a competenza giuridico finanziaria cui si aggiunge un corso specialistico presso la Scuola Ufficiali Carabinieri orientato a strutturare le professionalità necessarie alla gestione amministrativa e contabile dell’Arma.
La costituzione del ruolo tecnico logistico è finalizzata, pertanto, ad assicurare l’Arma una struttura dedicata, professionalmente elevata, senza ricorrere a professionalità di altre Forze Armate come avveniva in passato.
Il ricorrente ha partecipato, su base volontaria, al concorso per nomina ed esami per l’anno 2010 di 18 tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo tecnico logistico indetto con decreto dirigenziale n. 117/10 del 25 maggio 2010.
Essendo risultato vincitore, l’ufficiale è stato correttamente immesso nel citato ruolo per operare nel contesto dell’amministrazione e della contabilità dei reparti dell’Arma.
Conseguentemente, la composizione del ruolo e la relativa progressione di carriera degli ufficiali sono autonoma rispetto a quelle del c.d. ruolo “normale” e del ruolo “forestali” con l’ovvia conseguenza che gli Ufficiali immessi in ciascuno dei menzionata ruoli svolgono funzioni diverse, che richiedono professionalità diverse; diversamente non sarebbe stata necessaria la riportata distinzione.
Per quanto interessa in questa sede, gli ufficiali del ruolo normale sono deputati a svolgere mansioni caratterizzate “dalla marcata connotazione operativa e della predisposizione alla diversificazione degli impieghi e all’elevata mobilità proprie di quel personale”.
Tale articolazione risponda esattamente a quelle esigenze di accrescimento ed efficienza dell’amministrazione e migliore realizzazione delle risorse umane di cui al richiamato art. 1 del D. lg 30 marzo 2001, n. 165.
D’altra parte, è indubbio che l’impiego continuo in una determinata funzione consenta di migliorare la propria professionalità, acquisire maggiore esperienza, velocizzare i processi decisionali.
La richiesta avanzata dal ricorrente si pone in direzione esattamente opposta.
Al riguardo, va anche escluso che la valutazione soggettiva dell’interessato possa sostituirsi a quella dei vertici dell’amministrazione sui quali grava la responsabilità di definire un sistema organizzativo volto ad ottimizzare l’impiego delle risorse umane disponibili.
Ove si consentisse, ancorché in assenza di una esplicita preclusione normativa, il travaso, a richiesta da un ruolo all’altro, si produrrebbero molteplici effetti negativi pregiudizievoli proprio per l’invocata efficace ed efficiente attività dell’Amministrazione in quanto tale soluzione determinerebbe carenze o esuberi nei vari ruoli incidendo anche sulla doverosa quanto necessaria pianificazione sia delle assunzioni del personale sia su del loro impiego.
Implicherebbe, inoltre, la distrazione di professionalità assunte, su base volontaria, per la gestione amministrativa dell’Arma, oltre ad incidere sull’interesse degli Ufficiali reclutati per il ruolo normale ad essere impiegati per le attività per le quali, su base volontaria, sono stati reclutati.
Ovviamente, il possesso dei titoli citati avrebbe consentito al ricorrente, ove avesse preferito essere impiegato in attività tipicamente operativa, di partecipare al concorso per il c.d. ruolo normale.
Occorre, infine, anche ricordare che i corsi di formazione e/o aggiornamento, oltre a distrarre per un cospicuo periodo di tempo gli ufficiali dall’ordinaria attività, implicano un costo che cresce in funzione della relativa durata in chiara controtendenza con l’attuale quadro economico finanziario del Paese.
In conclusione, la Sezione ritiene che configurerebbe una evidente violazione del principio costituzionale “del buon andamento dell’attività amministrativa” di cui all’Art. 97 della Costituzione la destinazione di un ufficiale, arruolato e formato per una specifica funzione con conseguente onere finanziario, ad altra funzione che, a sua volta, prima di essere esercitata presuppone la previa partecipazione ad altro percorso formativo senza che sussistano, a tal fine, specifiche esigenze organizzative ed operative dell’Istituzione.
Per le motivazioni che precedono, la censura è priva di pregio.
2. Con il secondo motivo l’interessato ritiene illegittima l’interpretazione dell’amministrazione laddove limita l’impiego degli ufficiali RTL dell’Arma al di fuori del comparto di appartenenza essendo in possesso dei necessari titoli professionali e delle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
E’ pacifico che l’attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria si acquisisca unitamente all’attribuzione del grado di ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, a prescindere dal ruolo di appartenenza.
Tale considerazione, tuttavia, non è affatto sufficiente per ipotizzare un impiego del personale nei vari settori operativi prescindendo dalla struttura organizzativa dell’Istituzione.
Fermo restando che gli Ufficiali del ruolo RTL hanno il dovere giuridico, in quanto ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di acquisizione di una notizia di reato di informare l’Autorità giudiziaria competente evitando anche che si producano ulteriori conseguenze, l’organizzazione interna dell’Arma e la disciplina dettata dall’art. 56 c.p.p. evidenziano chiaramente che il personale del ruolo tecnico - comparto amministrativo - non è affatto deputato né alla repressione dei reati in genere né alla lotta della criminalità. E’ preposto, per contro, all’attività di supporto della componente operativa, nelle sue molteplici articolazioni.
Né, al riguardo, il mancato accoglimento della richiesta personale di ampliamento delle funzioni proprie degli ufficiali del RTL può essere sottoposta al vaglio del Giudice amministrativo in quanto l’organizzazione interna dell’Arma non può che essere demandata alla esclusiva responsabile valutazione dei Vertici dell’Arma.
Il motivo di doglianza, pertanto, è infondato.
3. Con il terzo motivo l’ufficiale lamenta il mancato coinvolgimento nel procedimento e la totale assenza di motivazione circa la presunta natura vincolata del provvedimento impugnato con conseguente violazione del contraddittorio.
In merito, l’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”.
La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che, in via del tutto pacifica, l'adozione di atti a carattere endoprocedimentale – quali, ad esempio, la comunicazione dell'avvio del procedimento o del c.d. preavviso di diniego ex art 10 bis l. 241/90 - non abbia alcun valore di adempimento del generale obbligo di provvedere codificato dall'art 2 l. 241/90 e s. entro il termine stabilito dal terzo comma - peraltro pacificamente applicabile in via suppletiva anche agli atti generali di pianificazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 29 maggio 2006, n. 3265) essendo necessaria l'adozione di un provvedimento di contenuto decisorio”.
Inoltre, “il preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis L. n. 241 del 1990, pur costituendo un fondamentale strumento di partecipazione, non può ridursi a mero rituale formalistico, con la conseguenza che, nella prospettiva del buon andamento dell'azione amministrativa e della quotazione dei vizi formali, tale vizio può assumere rilievo solo nelle ipotesi in cui dalla omessa interlocuzione del privato nell'ambito del procedimento sia derivato un contenuto dell'atto finale diverso da quello che sarebbe derivato sulla base della valutazione degli ulteriori elementi che il privato avrebbe potuto fornire all'Amministrazione al fine di superare i rilievi ostativi” (Consiglio di Stato Sez. III 5 maggio 2016 n. 2939; Sez. VI, 4 giugno 2018, n. 3356; Sez. III, Sento., 28 novembre 2018, n. 6745).
Con riferimento al caso di specie, trova pertanto comunque applicazione l’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo cui” Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Per le considerazione espresse in precedenza il ricorso deve essere respinto.
L’esame della richiesta di sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto impugnato resta assorbito.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Saverio Capolupo Roberto Giovagnoli
IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli