Ricorso straordinario è di 90 giorni se le parti risiedono in un altro Stato d'Europa
Inviato: gio giu 06, 2019 9:45 am
Il termine per la notificazione del ricorso straordinario è aumentato di 30 giorni se le parti risiedono in altro Stato d’Europa e di 90 giorni se risiedono fuori d’Europa.
PARERE n. 674 del 5 marzo 2019
Il termine per la notificazione del ricorso straordinario è aumentato di 30 giorni se le parti risiedono in altro Stato d’Europa e di 90 giorni se risiedono fuori d’Europa.
Il CdS con il presente Parere precisa:
L'eccezione di tardività deve essere respinta in quanto è applicabile al caso in esame l'articolo 41, comma 5 del codice del processo amministrativo secondo cui il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di 30 giorni se le parti risiedono in un altro Stato d'Europa o di 90 giorni si risiedono fuori d’ Europa.
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201900674
Numero 00674/2019 e data 05/03/2019 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 23 gennaio 2019
NUMERO AFFARE 02090/2018
OGGETTO:
Ministero degli affari esteri.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS-, per annullamento della graduatoria finale di merito del concorso assunzione di due unità di personale a contratto.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 514/P/191784 del 30/11/2018 con la quale il Ministero degli affari esteri ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giovanni Orsini.
Premesso.
1. Con il ricorso in esame si chiede l'annullamento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per l'assunzione di due unità di personale a contratto da adibire a servizi di assistente amministrativo nel settore segreteria-archivio-contabile indetto -OMISSIS-, del verbale riassuntivo della commissione giudicatrice, della graduatoria generale dei partecipanti, della graduatoria finale degli idonei, nonché della nota del 4 maggio 2018 e di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.
2. Dopo l'indizione del concorso e la chiusura del termine per la presentazione delle domande, la commissione di concorso ha proceduto a fissare il calendario delle prove e la graduazione delle fasce di valutazione da adottare in relazione ad ogni specifica prova d'esame, ribadendo peraltro quanto già stabilito dall'avviso di assunzione in ordine al punteggio minimo di idoneità (60/100 in ciascuna prova, con una media di almeno 70/100).
Le prove scritte e quelle pratiche si sono svolte il 31/10/2017. Prima di procedere alla correzione la commissione in data 6/11/2017 ha provveduto a fissare i criteri di valutazione per l'attribuzione dei punteggi. In particolare, per la prova pratica di segreteria-archivio-contabile si è stabilito che fosse strutturata in una parte A (applicativo Word) e in una parte B (applicativo Excel). Per tali prove il punteggio massimo è stato fissato in 100 punti, 50 per ciascuna parte. Ogni parte, inoltre, è stata suddivisa in tre macro-voci.
Per la parte B, in particolare, le trema macro-voci sono state così individuate: 1. Predisposizione e impostazione della tabella Excel, parametro che tiene conto della presenza di tutti i valori correttamente incolonnati (5 punti) e dell’evidenziatura delle voci riportate nel titolo della tabella-griglia (5 punti), per un massimo di 15; 2. Archiviazione dei dati nel libro giornale rigorosamente in ordine cronologico, parametro che tiene conto della presenza del segno di valuta (5 punti) per tutti i valori per i quali è necessario, dell'indicazione pedissequa della descrizione dei servizi (5 punti) e delle fatture così come riportate nella traccia ma riorganizzate in ordine cronologico in linea con la riorganizzazione cronologica delle date (5 punti), per un massimo di 20 punti disponibili; 3. Contabilità delle entrate (5 punti), delle uscite (5 punti) e dei saldi riordinata in ordine cronologico, per un massimo di 15 punti disponibili. Il mancato inserimento delle predette operazioni o un loro inserimento errato determinano un punteggio per voce pari a zero.
Il ricorrente ha riportato in tale prova pratica il punteggio complessivo di 51 (46 per la parte A e 5 per la parte B) che, essendo inferiore al minimo richiesto per la idoneità in ciascuna prova (60) ha determinato il non inserimento dello stesso nella graduatoria degli idonei.
3. Il ricorso straordinario deduce la violazione e falsa applicazione di legge, la violazione dell'articolo 97 della Costituzione, la violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, la falsa applicazione del principio di legalità, la violazione e falsa applicazione dei criteri auto-impostisi dalla commissione nella seduta del 6 novembre 2017, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto di motivazione, l’eccesso di potere per irragionevolezza dell'operato della commissione, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, l’ingiustizia e illogicità manifeste, lo sviamento del potere.
In primo luogo, il ricorrente si duole del punteggio attribuitogli con riferimento alla parte B della prova pratica di segreteria-archivio-contabile, il cui esito ha determinato la inidoneità. Lamenta che il punteggio attribuitogli di 5 corrisponde ad una valutazione illegittima e argomenta analiticamente sulla predisposizione della tabella giungendo alla conclusione che il punteggio da attribuire avrebbe dovuto essere di almeno 35 punti. Con un tale punteggio egli sarebbe stato dichiarato idoneo e collocato al quinto posto della graduatoria finale del concorso.
Successivamente, il ricorso prende in esame i punteggi attribuiti nella medesima prova alle candidate classificate ai primi due posti.
In questo caso il punteggio è asseritamente superiore al dovuto con la conseguenza che se fosse stato attribuito correttamente ne sarebbe derivata la collocazione del ricorrente nelle prime posizioni della graduatoria.
Ulteriori doglianze sono poi riferite al punteggio non paritario attribuito alle parti A e B della medesima prova e al punteggio attribuito al ricorrente sulla parte A.
Il ricorrente lamenta infine le difficoltà in cui è incorso per ottenere l'accesso agli atti.
4. Il Ministero eccepisce la irricevibilità del ricorso per tardività e comunque ritiene che non sia fondato.
5. In data 15 novembre 2018 il ricorrente ha inviato alcune osservazioni alla relazione del Ministero in cui ha ribadito le proprie doglianze riguardo all'accesso agli atti, ha replicato sulla presunta tardività del ricorso e ha ripetuto le doglianze già dedotte con riferimento alla parte B della prova di segreteria, archivio e contabilità, nonché sulla parte A della stessa prova.
6. Il Ministero ha replicato a tali osservazioni con la nota del 6 dicembre 2018.
7. Con istanza del 1.2.2019 il ricorrente ha chiesto l’oscuramento delle proprie generalità in caso di pubblicazione degli atti.
Considerato.
8. L'eccezione di tardività deve essere respinta in quanto è applicabile al caso in esame l'articolo 41, comma 5 del codice del processo amministrativo secondo cui il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di 30 giorni se le parti risiedono in un altro Stato d'Europa o di 90 giorni si risiedono fuori d’ Europa.
9. Nel merito. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito in modo inequivoco che le commissioni di concorso sono titolari di una discrezionalità molto ampia sia nella individuazione dei criteri di valutazione delle prove sia nella attribuzione dei punteggi sulle diverse prove di concorso. Ne consegue che il sindacato giurisdizionale può riguardare esclusivamente i casi di manifesta illogicità e irrazionalità delle decisioni e valutazioni delle commissioni di concorso (tra le molte, Consiglio di Stato sezione V, n.284 del 2015, n. 5770 del 2017; sezione VI, n. 3049 del 2014).
10. Nel caso di specie, la relazione ministeriale e le ulteriori precisazioni contenute nella nota dello stesso Ministero dello scorso 6 dicembre 2018 ripercorrono l'intero procedimento concorsuale precisando le diverse fasi della individuazione dei criteri di valutazione e della loro applicazione concreta con riferimento alle prove del ricorrente messe anche a confronto con le prove di altri candidati. Ne emerge un quadro in cui non si evidenziano elementi di contraddittorietà o illogicità nell'operato della commissione.
Deve pertanto essere respinta la doglianza del ricorrente relativa alla correzione della parte B della prova di segreteria, archivio e contabile. Il punteggio attribuito risulta coerente con l'applicazione dei criteri enunciati preventivamente e, senza poter entrare nelle valutazioni di carattere tecnico compiute dalla commissione in relazione alla elaborazione della tabella oggetto della specifica prova di concorso, non si rilevano elementi tali da mettere in dubbio la correttezza della valutazione effettuata anche con riferimento al punteggio attribuito per la stessa prova ad altri candidati.
Deve pertanto ritenersi confermato il punteggio di insufficienza per la suddetta prova e quindi la inidoneità del candidato ricorrente.
11. Ne consegue che le altre censure contenute nel ricorso devono considerarsi assorbite: nessuna di esse infatti si rivolge allo svolgimento complessivo del concorso in modo tale da metterne in discussione la complessiva legittimità, ma concernono aspetti particolari per i quali il ricorrente, risultando legittimamente escluso, non può vantare alcun interesse.
12. Il ricorso pertanto deve ritenersi infondato con assorbimento dell’istanza cautelare.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Giovanni Orsini Giancarlo Luttazi
IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
PARERE n. 674 del 5 marzo 2019
Il termine per la notificazione del ricorso straordinario è aumentato di 30 giorni se le parti risiedono in altro Stato d’Europa e di 90 giorni se risiedono fuori d’Europa.
Il CdS con il presente Parere precisa:
L'eccezione di tardività deve essere respinta in quanto è applicabile al caso in esame l'articolo 41, comma 5 del codice del processo amministrativo secondo cui il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di 30 giorni se le parti risiedono in un altro Stato d'Europa o di 90 giorni si risiedono fuori d’ Europa.
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201900674
Numero 00674/2019 e data 05/03/2019 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 23 gennaio 2019
NUMERO AFFARE 02090/2018
OGGETTO:
Ministero degli affari esteri.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS-, per annullamento della graduatoria finale di merito del concorso assunzione di due unità di personale a contratto.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 514/P/191784 del 30/11/2018 con la quale il Ministero degli affari esteri ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giovanni Orsini.
Premesso.
1. Con il ricorso in esame si chiede l'annullamento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per l'assunzione di due unità di personale a contratto da adibire a servizi di assistente amministrativo nel settore segreteria-archivio-contabile indetto -OMISSIS-, del verbale riassuntivo della commissione giudicatrice, della graduatoria generale dei partecipanti, della graduatoria finale degli idonei, nonché della nota del 4 maggio 2018 e di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.
2. Dopo l'indizione del concorso e la chiusura del termine per la presentazione delle domande, la commissione di concorso ha proceduto a fissare il calendario delle prove e la graduazione delle fasce di valutazione da adottare in relazione ad ogni specifica prova d'esame, ribadendo peraltro quanto già stabilito dall'avviso di assunzione in ordine al punteggio minimo di idoneità (60/100 in ciascuna prova, con una media di almeno 70/100).
Le prove scritte e quelle pratiche si sono svolte il 31/10/2017. Prima di procedere alla correzione la commissione in data 6/11/2017 ha provveduto a fissare i criteri di valutazione per l'attribuzione dei punteggi. In particolare, per la prova pratica di segreteria-archivio-contabile si è stabilito che fosse strutturata in una parte A (applicativo Word) e in una parte B (applicativo Excel). Per tali prove il punteggio massimo è stato fissato in 100 punti, 50 per ciascuna parte. Ogni parte, inoltre, è stata suddivisa in tre macro-voci.
Per la parte B, in particolare, le trema macro-voci sono state così individuate: 1. Predisposizione e impostazione della tabella Excel, parametro che tiene conto della presenza di tutti i valori correttamente incolonnati (5 punti) e dell’evidenziatura delle voci riportate nel titolo della tabella-griglia (5 punti), per un massimo di 15; 2. Archiviazione dei dati nel libro giornale rigorosamente in ordine cronologico, parametro che tiene conto della presenza del segno di valuta (5 punti) per tutti i valori per i quali è necessario, dell'indicazione pedissequa della descrizione dei servizi (5 punti) e delle fatture così come riportate nella traccia ma riorganizzate in ordine cronologico in linea con la riorganizzazione cronologica delle date (5 punti), per un massimo di 20 punti disponibili; 3. Contabilità delle entrate (5 punti), delle uscite (5 punti) e dei saldi riordinata in ordine cronologico, per un massimo di 15 punti disponibili. Il mancato inserimento delle predette operazioni o un loro inserimento errato determinano un punteggio per voce pari a zero.
Il ricorrente ha riportato in tale prova pratica il punteggio complessivo di 51 (46 per la parte A e 5 per la parte B) che, essendo inferiore al minimo richiesto per la idoneità in ciascuna prova (60) ha determinato il non inserimento dello stesso nella graduatoria degli idonei.
3. Il ricorso straordinario deduce la violazione e falsa applicazione di legge, la violazione dell'articolo 97 della Costituzione, la violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, la falsa applicazione del principio di legalità, la violazione e falsa applicazione dei criteri auto-impostisi dalla commissione nella seduta del 6 novembre 2017, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto di motivazione, l’eccesso di potere per irragionevolezza dell'operato della commissione, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, l’ingiustizia e illogicità manifeste, lo sviamento del potere.
In primo luogo, il ricorrente si duole del punteggio attribuitogli con riferimento alla parte B della prova pratica di segreteria-archivio-contabile, il cui esito ha determinato la inidoneità. Lamenta che il punteggio attribuitogli di 5 corrisponde ad una valutazione illegittima e argomenta analiticamente sulla predisposizione della tabella giungendo alla conclusione che il punteggio da attribuire avrebbe dovuto essere di almeno 35 punti. Con un tale punteggio egli sarebbe stato dichiarato idoneo e collocato al quinto posto della graduatoria finale del concorso.
Successivamente, il ricorso prende in esame i punteggi attribuiti nella medesima prova alle candidate classificate ai primi due posti.
In questo caso il punteggio è asseritamente superiore al dovuto con la conseguenza che se fosse stato attribuito correttamente ne sarebbe derivata la collocazione del ricorrente nelle prime posizioni della graduatoria.
Ulteriori doglianze sono poi riferite al punteggio non paritario attribuito alle parti A e B della medesima prova e al punteggio attribuito al ricorrente sulla parte A.
Il ricorrente lamenta infine le difficoltà in cui è incorso per ottenere l'accesso agli atti.
4. Il Ministero eccepisce la irricevibilità del ricorso per tardività e comunque ritiene che non sia fondato.
5. In data 15 novembre 2018 il ricorrente ha inviato alcune osservazioni alla relazione del Ministero in cui ha ribadito le proprie doglianze riguardo all'accesso agli atti, ha replicato sulla presunta tardività del ricorso e ha ripetuto le doglianze già dedotte con riferimento alla parte B della prova di segreteria, archivio e contabilità, nonché sulla parte A della stessa prova.
6. Il Ministero ha replicato a tali osservazioni con la nota del 6 dicembre 2018.
7. Con istanza del 1.2.2019 il ricorrente ha chiesto l’oscuramento delle proprie generalità in caso di pubblicazione degli atti.
Considerato.
8. L'eccezione di tardività deve essere respinta in quanto è applicabile al caso in esame l'articolo 41, comma 5 del codice del processo amministrativo secondo cui il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di 30 giorni se le parti risiedono in un altro Stato d'Europa o di 90 giorni si risiedono fuori d’ Europa.
9. Nel merito. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito in modo inequivoco che le commissioni di concorso sono titolari di una discrezionalità molto ampia sia nella individuazione dei criteri di valutazione delle prove sia nella attribuzione dei punteggi sulle diverse prove di concorso. Ne consegue che il sindacato giurisdizionale può riguardare esclusivamente i casi di manifesta illogicità e irrazionalità delle decisioni e valutazioni delle commissioni di concorso (tra le molte, Consiglio di Stato sezione V, n.284 del 2015, n. 5770 del 2017; sezione VI, n. 3049 del 2014).
10. Nel caso di specie, la relazione ministeriale e le ulteriori precisazioni contenute nella nota dello stesso Ministero dello scorso 6 dicembre 2018 ripercorrono l'intero procedimento concorsuale precisando le diverse fasi della individuazione dei criteri di valutazione e della loro applicazione concreta con riferimento alle prove del ricorrente messe anche a confronto con le prove di altri candidati. Ne emerge un quadro in cui non si evidenziano elementi di contraddittorietà o illogicità nell'operato della commissione.
Deve pertanto essere respinta la doglianza del ricorrente relativa alla correzione della parte B della prova di segreteria, archivio e contabile. Il punteggio attribuito risulta coerente con l'applicazione dei criteri enunciati preventivamente e, senza poter entrare nelle valutazioni di carattere tecnico compiute dalla commissione in relazione alla elaborazione della tabella oggetto della specifica prova di concorso, non si rilevano elementi tali da mettere in dubbio la correttezza della valutazione effettuata anche con riferimento al punteggio attribuito per la stessa prova ad altri candidati.
Deve pertanto ritenersi confermato il punteggio di insufficienza per la suddetta prova e quindi la inidoneità del candidato ricorrente.
11. Ne consegue che le altre censure contenute nel ricorso devono considerarsi assorbite: nessuna di esse infatti si rivolge allo svolgimento complessivo del concorso in modo tale da metterne in discussione la complessiva legittimità, ma concernono aspetti particolari per i quali il ricorrente, risultando legittimamente escluso, non può vantare alcun interesse.
12. Il ricorso pertanto deve ritenersi infondato con assorbimento dell’istanza cautelare.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Giovanni Orsini Giancarlo Luttazi
IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.