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Forestali transitati in altra Amministrazione Civile

Inviato: dom mag 19, 2019 1:24 pm
da panorama
Istanza di pensione

se può interessare a qualcuno
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1) - diritto al pensionamento anticipato (pensione di anzianità) alla data del 05.8.2018, sulla base della normativa previdenziale e pensionistica applicabile, vale a dire quella dell’Amministrazione di provenienza: Corpo Forestale dello Stato;

2) - Il sig. D. F. sino al 1 gennaio 2017 ha fatto parte -rientrando tra le categorie protette - del disciolto Corpo Forestale dello Stato, ove era inquadrato come collaboratore capo

3) - Con la legge n.124/2015 di riforma della P.A. (c.d. 'Legge Madia') ed il successivo d.lgs. n. 177/2016, il Corpo Forestale dello Stato è stato sciolto ed il personale che vi apparteneva è stato ricollocato nell'Arma dei Carabinieri, nella Polizia di Stato, nella Guardia di Finanza, nei VV.FF. ed in minima parte presso altre Amministrazioni.

4) - Le concrete modalità di attuazione di tale complessa riforma, che ha coinvolto oltre 8.000 dipendenti del Corpo Forestale dello Stato, sono state disciplinate dal DLgs 177/2016.

5) - In particolare l'art. 12 del predetto Decreto Legislativo ha previsto un iter articolato in tre fasi:

a) una prima fase, in cui il Capo del Corpo Forestale dello Stato, all'esito di una ponderata istruttoria finalizzata a salvaguardare le professionalità acquisite dai singoli, individuava i soggetti da destinare alle nuove amministrazioni (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco..);

b) una seconda fase (contestuale alla precedente), in cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'esito di una complessa ricognizione delle piante organiche delle Amministrazioni statali, individuava il numero di "posti" disponibili anche presso altre Amministrazioni (diverse quindi da quelle individuate dalla Legge delega e dal D.Lgs. 177/16), ove i soggetti interessati dalla riforma potevano fare domanda di trasferimento;

c) una terza fase, detta (impropriamente) di mobilità volontaria, in cui i soggetti destinati a far parte dell'Arma dei Carabinieri ovvero di una delle altre "Forze" potevano richiedere, nei 20 giorni successivi alla pubblicazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uscire dal comparto sicurezza e di essere applicati presso le Amministrazioni (civili) individuate dal predetto dPCM.

6) - Ebbene, l'odierno ricorrente allorquando è stato pubblicato sul sito istituzionale il testo del dPCM 21.11.2016 ha espresso la propria preferenza, individuando come possibile sede di destinazione la Motorizzazione Civile di Vicenza, ove poi è stato effettivamente inquadrato/cooptato, con inquadramento — area II F3.

7) - In data 3.02.2017 egli ha quindi sottoscritto il relativo contratto di assunzione a tempo indeterminato, nel quale però nulla è stato stabilito circa il trattamento di previdenza e di quiescenza da applicare.

N.B.: Rileggi il punto n. 6 di cui sopra, in modo da capire ove prestava servizio il ricorrente e perchè ha fatto ricorso.