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Re: Sentenza d'appello

Inviato: sab mag 18, 2019 7:09 pm
da fettel
Alla Corte dei Conti puoi farla quando ti pare, non esiste tempo

Re: Sentenza d'appello

Inviato: sab mag 18, 2019 8:27 pm
da naturopata
Undogan1 ha scritto: sab mag 18, 2019 5:07 pm BUONA SERA MI RIVOLGO A COLORO CHE SONO PIÙ AFFERRATI I MATERIA DI RICORSI , CHIEDO ENTRO CHE TEMPO DEVE ESSERE DEPOSITATA la sentenza in materia pensionistico.grazie
Il deposito della sentenza, di regola, dovrebbe avvenire entro 60gg, dalla discussione, ma non è termine perentorio, ma meramente ordinatorio. Delle volte passano mesi, si può sfiorare anche l'anno, ma la Corte dei Conti, di solito è abbastanza precisa, soprattutto le sezioni d'appello. La tua doveva già essere depositata.

Re: Sentenza d'appello

Inviato: dom mag 19, 2019 10:01 am
da naturopata
Undogan1 ha scritto: sab mag 18, 2019 9:48 pm Come recita il nuovo codice di giustizia contabile D.L. 174 del 26.8.2018 parte IV giudizi PENSIONISTICI art 168 e 167 comma 1 non dovrebbero fare come gli pare,ma.bensi attendersi ad una riforma fatta da loro della corte dei conti,se non rispettano neanche quello che decidono loro siamo a posto,chiedo il vostro parere dopo aver letto la nuova normativa.grazie
Quegli articoli li conosco bene, ma alla fine che fai? Ti faccio un altro esempio

Art. 196

(Improcedibilita' dell'appello)
1. Se l'appellante non compare all'udienza di discussione, benche' si sia anteriormente costituito, il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria da' comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello e' dichiarato improcedibile anche d'ufficio.

Ecco, quando dovevo discutere il mio appello, ho mandato una pec alla segreteria della sezione interessata, chiedendo se potevo stare da solo in giudizio, come sembra chiaro dalla norma, atteso che non riporta il difensore e/o patrocinante, senza possibilità di discutere e quindi con automatica rimessione alle memorie (come fanno poi quasi tutti i legali). Li ho mandati nel panico, alla fine hanno detto che era una decisione che doveva prendere il collegio pur sottolineando che per l'appello è necessaria la presenza del legale cassazionista (se si va a vedere bene solo per l'istanza di fissazione udienza e quindi del solo appello), ovvero dovevo presentarmi senza legale e attendere l'esito, tuttavia avendo fretta di chiudere e per non rischiare il rinvio ho dovuto pagare il pranzo al legale che è venuto insieme a me, per rimettersi agli atti.

Un'altra cosa, per il deposito degli atti sono concessi, per legge, 10 giorni prima dell'udienza, da un po' dovrebbero essere 20, almeno questo l'ho verificato di persona e guarda caso proprio dopo il mio appello, in cui contestavo addirittura il deposito dell'appello incidentale neanche a 20 giorni prima come previsto dal codice civile.

Questo mio appello (dove si badi ho già vinto quasi tutto in I° e confermato dall'appello) è ora gravato da revoca (proposta da me) e nelle more l'amministrazione ha già ceduto al riconoscimento dei benefici ex art 1801 del COM su una causa di servizio del 1996 con due sentenze TAR e CDS negative ribaltate dalla Corte di I° e confermate da quella di II°.

Ecco credo che puoi farti un'idea sul sistema.

Re: Sentenza d'appello

Inviato: dom mag 19, 2019 7:15 pm
da panorama
Con il decreto legislativo n. 174 del 2016, in vigore da oggi 7 ottobre 2016, in attuazione di una delle deleghe contenute nella legge per la riforma della P.A. (c.d. delega Madia) è stato emanato il codice di giustizia contabile.

Il codice è improntato ai principi di effettività della tutela giurisdizionale, in attuazione dei precetti costituzionali e della normativa europea (art.2), ed in particolare del giusto processo, tendente ad assicurare la parità delle parti, la pienezza del contraddittorio e la ragionevole durata del processo (artt.3 e 4), anche attraverso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti non solo del giudice ma anche del pubblico ministero, il principio di sinteticità degli atti processuali (art.5) e l’applicazione delle disposizioni e delle regole tecniche del processo civile telematico (art.6).

Processo pensionistico

Le disposizioni specifiche per la disciplina del giudizio pensionistico sono contenute nella parte IV, articoli da 151 a 171; altre norme applicabili sono quelle relative alle impugnazioni (parte VI, artt. da 177 a 210), alla interpretazione del titolo giudiziale, alla esecuzione delle sentenza di condanna (artt. da 211 a 216) ed al giudizio di ottemperanza, previsto anche per l’esecuzione in materia pensionistica (art. 217 – 218).

Le disposizioni di attuazione relative al processo pensionistico sono contenute nel capo V dell’allegato 2 al decreto, artt. da 21 a 25; quest’ultimo articolo, in particolare, rappresenta una norma di chiusura, peraltro già presente nella disciplina previgente, che opera un rinvio generalizzato alla disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per tutto quanto non espressamente disciplinato nelle disposizioni di attuazione del nuovo codice.

Nulla muta per quanto riguarda le materie affidate alla giurisdizione pensionistica della Corte dei Conti, che giudica in primo grado in composizione monocratica, in funzione di giudice unico presso la sezione giurisdizionali regionali con sede nei capoluoghi di regione, nei ricorsi per le pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra, a carico totale o parziale dello Stato o affidati alla sua giurisdizione da specifiche disposizioni di legge.

La disciplina processuale è in gran parte ispirata a quella del processo del lavoro, il cui rito è quello che assicura maggiore snellezza e celerità al processo, ed è ampiamente collaudato per le controversie in materia pensionistica attribuite alla competenza delle sezioni del lavoro dei Tribunali ordinari.

Le impugnazioni

Il termine perentorio per le impugnazioni è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza; in difetto di notifica il termine per proporre impugnazione a pena di decadenza è di un anno dalla pubblicazione della sentenza per l’appello, e di sei mesi per il ricorso in Cassazione.

Nei giudizi in materia di pensioni l’appello è consentito solo per motivi di diritto; viene peraltro espressamente stabilito che le questioni relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra, e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni costituiscono questioni di fatto, che dunque non possono formare oggetto di gravame.

L’appello si propone alle sezioni giurisdizionali centrali di appello, con sede in Roma, con competenza per tutto il territorio nazionale (fatta salva la Sicilia, ove opera la sezione giurisdizionale di appello con sede a Palermo)

Può proporre appello in via principale anche il P.M. (procuratore regionale competente o procuratore generale) per impedire la violazione di legge nell’applicazione di principi di diritto o ottenerne una interpretazione uniforme.

Dopo la notifica l’appello va depositato a pena di decadenza nella segreteria del giudice adito entro trenta giorni dall’ultima notificazione, unitamente alla prova delle notificazioni ed alla copia della sentenza impugnata; il decreto di fissazione di udienza va notificato all’appellato nel termine assegnato.

La forma dell’appello è disciplinata sulla stregua delle prescrizioni per il rito civile contenute nel riformato art.342 c.p.c., il cui mancato rispetto è sanzionato con la inammissibilità dell’impugnazione; l’atto deve altresì contenere l’istanza di fissazione di udienza, e deve essere sottoscritto da un avvocato cassazionista.

Non sono ammesse in appello domande ed eccezioni nuove, né la produzione di nuovi documenti.

Infine le decisioni della Corte dei conti in grado di appello sono impugnabili in Cassazione, ma solo per motivi inerenti alla giurisdizione.

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DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 174
Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

PARTE IV - GIUDIZI PENSIONISTICI (artt. 151-171)

TITOLO I
GIUDIZI PENSIONISTICI

CAPO IV
Decisione

Art. 167
(Pronuncia della sentenza)

1. Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza.

2. Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

3. Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti pensionistici, determina, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal ricorrente per la diminuzione di valore del suo credito secondo le vigenti disposizioni, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

4. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio.

5. La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, ovvero fissata ai sensi dell'articolo 155, comma 3.

6. La decisione in forma semplificata è soggetta alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.


Art. 168
(Deposito della sentenza)

1. La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia, salvo quanto previsto dall'articolo 167, comma 1. La segreteria ne da' immediata comunicazione alle parti.


Art. 169
(Esecutorietà della sentenza)

1. Le sentenze che pronunciano condanna a favore del pensionato per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 151 sono provvisoriamente esecutive.

2. All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.

3. Il giudice di appello può disporre, con ordinanza non impugnabile, che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno. La sospensione può essere anche parziale.

4. Le sentenze che pronunciano condanna a favore dell'amministrazione sono provvisoriamente esecutive.

5. Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi.

6. Se l'istanza per la sospensione di cui ai commi 3 e 5 è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore a 250 euro e non superiore a 10.000 euro. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.