Disposizioni integrative e correttive al D. Legislativo n. 95/2017
Inviato: sab mag 18, 2019 5:05 pm
1) - DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2018, n. 126
Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».
2) - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1985, n. 782
Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE C, numero provv.: 201901435
Numero 01435/2019 e data 15/05/2019 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 9 maggio 2019
NUMERO AFFARE 00525/2019
OGGETTO:
Ministero dell'interno.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Modificazioni al Titolo IX del regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782”.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota del 28 marzo 2019, prot. n. 0006239 con la quale il Ministero dell’interno - Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Aurelio Speziale.
Premesso e considerato.
1. La base normativa e la richiesta di parere.
Il decreto legislativo del 5 ottobre 2018, n. 126, <Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»> ha operato una complessiva riforma della disciplina della promozione per merito straordinario in favore del personale della Polizia di Stato, mantenendola all’interno del d.P.R. n. 335 del 1982, “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”. L’aspetto rilevante di questa rivisitazione consiste nella possibilità di conferire la suddetta promozione per i meriti conseguiti non solo in attività di carattere “operativo”, ma anche con riferimento all’intero spettro dei compiti istituzionali di pertinenza dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.
L’articolo 75-ter del d.P.R. inserito dal decreto legislativo n. 126 del 2018 ha stabilito che “Al fine di armonizzare a quanto previsto dal presente Capo la materia delle ricompense conferite al personale della Polizia di Stato, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si provvede ad aggiornare la disciplina di cui al Titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782”.
Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame è stato dunque adottato, in relazione al menzionato articolo 75-ter, nell’esercizio del potere regolamentare conferito dall’articolo 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il quale prevede che “Il regolamento di servizio dell’amministrazione della Pubblica Sicurezza è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, sentiti i sindacati di Polizia più rappresentativi sul piano nazionale”.
La richiesta di parere è corredata dalla relazione illustrativa e dalla analisi tecnico-normativa (ATN).
Quanto all’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), è stata attivata sul testo la procedura di cui all’articolo 7 del d.P.C.M. 15 febbraio 2017, n. 168, ai fini dell’esenzione, sulla quale è stato acquisito il “visto” del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La relazione tecnica che accompagna lo schema di decreto non reca la “bollinatura” della Ragioneria generale dello Stato. Il testo è peraltro accompagnato da una nota del 22 marzo 2019 in cui il Ministero dell’economia e delle finanze - Ufficio del coordinamento legislativo -acquisite le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per i profili di competenza, esprime il formale concerto al prosieguo dell’iter di adozione del provvedimento.
Nella nota di trasmissione dello schema di decreto si fa riserva di inviare la documentazione concernente il “sentito” delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale, in corso di acquisizione. Con nota del 9 maggio 2019, prot. n. 0008999, il Ministero dell’interno – Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari – sciogliendo la riserva formulata, ha dato notizia che il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato di aver “sentito” le indicate organizzazioni sindacali che avevano ricevuto il provvedimento il 27 marzo 2019.
2. Il contenuto dello schema di regolamento.
Lo schema di regolamento si compone di tre articoli.
All’articolo 1 il comma 1 interviene sul Capo I del Titolo IX del regolamento di servizio dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza (decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782), sostituendo, riscrivendoli, gli articoli da 66 a 75.
Il comma 2 aggiorna la rubrica del Capo I del Titolo IX del suddetto regolamento di servizio che, in ragione delle modificazioni apportate, riunisce la disciplina sostanziale concernente le tipologie di ricompense ed i requisiti per il conferimento con quella procedurale da seguire per il conferimento delle stesse.
L’articolo 2 reca la clausola di neutralità finanziaria, specificando che dall’attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ad essa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alla data della sua entrata in vigore.
L’articolo 3 contiene le disposizioni finali e transitorie.
3. La finalità dello schema di regolamento.
Lo schema di decreto in esame si colloca nell’ambito delle recenti disposizioni integrative e correttive in materia di riordino e di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia (d. lgs. n. 126 del 2018), che hanno previsto, per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, anche un ampliamento dei presupposti sostanziali richiesti per il conferimento della “promozione per merito straordinario”. L’articolo 75-ter del d.P.R. n. 335 del 1982, anch’esso introdotto in sede di correttivo, ha peraltro previsto che si armonizzasse con tali nuovi criteri l’intera disciplina delle misure premiali. Si intende realizzare, come riferito dall’Amministrazione, un sistema volto a chiarire che, anche con riferimento alle misure premiali, sono suscettibili di assumere rilievo i meriti acquisiti lungo l’intero spettro dei compiti istituzionali demandati al personale della Polizia di Stato, con una opzione coerente con il ruolo che la Polizia assolve nel sistema dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza. Ed invero il tratto distintivo della Polizia di Stato risiede nel fatto che essa è l’unica forza di Polizia ad esprimere le autorità di p.s., cui è affidata la governance tecnico-operativa del complesso dei compiti di prevenzione e contrasto dei reati e dei fenomeni di illegalità. Ciò implica che il personale della Polizia di Stato è chiamato a svolgere attività complesse di primaria importanza anche su versanti diversi da quelli squisitamente operativi.
In linea generale, l’intervento normativo prospettato segue tre distinte direttrici.
Interviene sulle norme del regolamento sostituendo, riscrivendoli, gli articoli da 66 a 75 e specificando, in particolare, la nuova disciplina dei presupposti per la concessione delle diverse tipologie di misure premiali.
Aggiorna le norme procedimentali per la concessione delle ricompense rimettendo a due organi collegiali di nuova istituzione competenze diversificate nel procedimento di conferimento delle misure premiali.
Realizza infine una semplificazione normativa, riconducendo in un unico Capo (Capo I) l’intera disciplina sostanziale e procedimentale della materia aggiornandone la rubrica ed abrogando, dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, le previsioni del Capo II, oggi contenente le suddette disposizioni procedurali.
4. Il contenuto dei singoli articoli.
L’articolo 1, comma 1, sostituisce, riscrivendoli, gli articoli da 66 a 75 del d.P.R. n. 782 del 1985.
Più in dettaglio, la disciplina dei presupposti per la concessione delle diverse tipologie di misure premiali è contenuta nei “nuovi” articoli dal 66 al 69.
Tali previsioni, perseguendo altresì una maggiore chiarezza attraverso un riordino formale dei vigenti articoli, si ispirano, come riferisce l’Amministrazione, alla rivista configurazione normativa della promozione per merito straordinario; la scelta compiuta si focalizza in maniera più marcata sull’oggettivo merito mostrato dal singolo dipendente, non più necessariamente afferente ad “operazioni di servizio” ex se di particolare importanza, quanto piuttosto agli “straordinari servizi (resi) all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”.
Muovendo da questi presupposti, il “nuovo” articolo 66 del d.P.R. n. 782/1985, enumera le ricompense che possono essere attribuite al personale della Polizia di Stato (comma 1) e prevede che al medesimo personale possano essere attribuiti i distintivi di onore e di specialità previsti da apposito decreto del Ministro dell’interno (comma 2).
Viene, inoltre, disciplinata l’annotazione matricolare delle ricompense e onorificenze tributate (comma 3), rinviando alle pertinenti normative in vigore quanto alla regolamentazione dell’uso delle medaglie e dei nastrini (comma 4).
La disposizione, in un’ottica di semplificazione normativa, riunisce in un unico contesto e senza apportare variazioni, le previsioni oggi recate da diverse disposizioni del d.P.R. n. 782/1985.
Un’analoga operazione di semplificazione normativa è stata effettuata dal “nuovo” articolo 67 del cennato decreto presidenziale.
La norma, infatti, riprendendo i vigenti articoli 67 e 69, elenca le onorificenze, le ricompense al valor militare, al valor civile ed al merito civile, nonché i riconoscimenti per anzianità e per merito di servizio di cui possono essere insigniti gli appartenenti alla Polizia di Stato.
Il “nuovo” articolo 68 enuclea, innanzitutto, le ricompense che possono essere tributate per meriti straordinari (comma 1) e per lodevole comportamento (comma 2), ripetendo il dettato del vigente articolo 70 del d.P.R. n. 782/1985.
La disposizione, inoltre, ribadisce, al comma 3, i princìpi già dettati dall’attuale articolo 72 del d.P.R. n.782/1985, secondo cui le ricompense non sono cumulabili tra loro e sono conferite per meriti straordinari o eccezionali da valutarsi in rapporto alla qualifica di appartenenza del personale interessato.
Il comma 4, invece, ingloba le previsioni, attualmente racchiuse nell’articolo 75 del d.P.R. n. 782/1985, relativamente alla possibilità di conferire le ricompense per meriti straordinari e per lodevole comportamento al personale appartenente ai gruppi sportivi “Fiamme Oro”, anche per risultati di particolare rilievo conseguiti in occasione della partecipazione a manifestazioni sportive.
Il “nuovo” articolo 69 stabilisce i presupposti per il conferimento delle diverse tipologie di ricompense.
Nel dettaglio, il comma 1 si limita a ribadire che la promozione per merito straordinario alla qualifica superiore è concessa in base ai presupposti direttamente stabiliti dalle norme di rango primario contenute negli articoli dal 71 al 75-bis del d.P.R. n. 335/1982.
I commi 2 e 3 “allineano” - in ossequio al criterio direttivo di armonizzazione dettato dall’articolo 75-ter del richiamato d.P.R. n. 335/1982 - i presupposti per la concessione dell’encomio solenne, dell’encomio e della lode ai nuovi parametri stabiliti per la promozione per merito straordinario introdotti dalla novella recata dal decreto legislativo n. 126/2018.
In questo senso è previsto che le due misure premiali siano conferite per i risultati, di diverso livello, conseguiti nel generale spettro delle attività istituzionali di pertinenza dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.
Resta invariata la clausola, già oggi recata dal d.P.R. n. 782/1985, secondo cui devono essere stati resi rilevanti (nel caso dell’encomio solenne) o importanti (nel caso dell’encomio) servizi all’Amministrazione.
I commi 4, 5 e 6 del “nuovo” articolo 69 definiscono i presupposti per la concessione della lode, del premio in denaro e del compiacimento in termini che riproducono i criteri stabiliti attualmente dall’articolo 74, commi 3, 4 e 5.
Con i “nuovi” articoli dal 70 al 75 viene poi regolamentato il procedimento per la concessione delle diverse misure premiali, secondo le linee di indirizzo sopra descritte.
In particolare, come indicato nella relazione illustrativa, gli articoli 70, 71, 72 e 73 regolano la procedura per la concessione delle diverse misure premiali confermando, con alcuni adeguamenti, le previsioni oggi contenute nei vigenti articoli dal 75-bis al 75-quinquies del d.P.R. n. 782/1985.
In particolare, il “nuovo” articolo 70 disciplina l’atto di impulso del procedimento di conferimento delle misure premiali, che consiste in una proposta avanzata dai soggetti individuati come competenti dalle previsioni di cui ai commi da 1 a 6.
A parte il comma 1 - che richiama i princìpi di competenza sanciti dall’articolo 75, terzo comma, del d.P.R. n. 335/1982 relativamente alla promozione per merito straordinario - i commi dal 2 al 6 si limitano a confermare i criteri già oggi previsti dall’attuale articolo 75-bis del d.P.R. n. 782/1985.
L’unico elemento di novità è contenuto nel comma 7 che attribuisce al Questore della Provincia di Roma la competenza a formulare la proposta per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari o speciali, dell’encomio e della lode per fatti avvenuti all’estero, sulla base del rapporto del Dirigente dell’Ufficio o Reparto presso il quale il personale presta servizio. L’Amministrazione riferisce che la norma positivizza la prassi seguita oggi in assenza di più specifiche indicazioni normative.
I successivi commi dall’8 all’11 definiscono invece le modalità secondo le quali devono essere formulate le proposte di conferimento delle misure premiali, confermando i princìpi già oggi enunciati dall’articolo 75-bis del d.P.R. n. 782/1985.
Il “nuovo” articolo 71 disciplina, invece, la procedura per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali (promozione alla qualifica superiore, encomio solenne), in coerenza con la scelta di introdurre un elemento di collegialità, quale meccanismo atto a garantire un equilibrato esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione.
Il comma 1 stabilisce che la proposta di conferimento della promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è sottoposta al “Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali”, organo collegiale di nuova istituzione.
Viene, inoltre, previsto che il Consiglio, una volta esaminatala, trasmetta la proposta al Consiglio di amministrazione del Ministero dell’interno ed alla competente Commissione per il personale non direttivo della Polizia di Stato, previsti dagli articoli 68 e 69 del d.P.R. n. 335/1982 ai fini dell’adozione del provvedimento definitivo.
Il comma 2 stabilisce che un’analoga procedura sia seguita anche per le proposte di encomio solenne.
Il comma 3 disciplina l’ipotesi in cui il Consiglio, rilevando che la proposta di conferimento avanzata riguardi fatti non meritevoli di una promozione per merito straordinario, possa deliberare direttamente il conferimento della misura premiale per lodevole comportamento.
Il comma 4 prevede, in armonia con quanto stabilito dal “nuovo” articolo 66, comma 3, che le ricompense per meriti straordinari sono conferite con attestato del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza.
Il “nuovo” articolo 72 regola le procedure per il conferimento dell’encomio e della lode.
La disposizione prevede che le proposte per le ricompense siano deliberate dal “Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento”, il quale, quando ritenga che i comportamenti serbati dal dipendente siano meritevoli di ricompense di più elevato livello provvede a trasmettere gli atti al “Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali”, attivando in tal modo la prescritta procedura.
Nei casi in cui i fatti per i quali è avanzata la proposta non siano meritevoli di ricompense per lodevole comportamento, la proposta è trasmessa al Questore competente per la valutazione della possibilità di attribuire il premio in denaro (comma 2).
Il comma 3 stabilisce che il “Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento” delibera direttamente il conferimento della lode.
In simmetria con quanto previsto dal “nuovo” articolo 71, il comma 4 prevede, in armonia con quanto previsto dal “nuovo” articolo 66, comma 3, che le ricompense per meriti straordinari sono conferiti con attestato del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza.
Il “nuovo” articolo 73 regola la procedura per il conferimento del premio in danaro e del compiacimento.
La disciplina introdotta riproduce quella attualmente prevista dall’articolo 75-quinquies del d.P.R. n. 782/1985.
Il “nuovo” articolo 74 disciplina l’istituzione del “Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali” (comma 1) precisando che esso esprime un parere obbligatorio sulle proposte di promozione per merito straordinario e delibera sulla concessione dell’encomio solenne.
In particolare, il comma 2 definisce la composizione dell’organo collegiale. Viene previsto che esso è presieduto dal Vice Direttore generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie, che ha anche il potere di convocazione del collegio. È prevista anche la figura di un supplente del Presidente individuato tra i Prefetti od i Dirigenti generali di Pubblica Sicurezza.
Quanto alla platea dei componenti, viene stabilito che quattro membri siano espressi dall’Amministrazione, individuati annualmente dal Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza tra i Prefetti o i Dirigenti generali di Pubblica Sicurezza in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno. Altri quattro membri sono, invece, designati di volta in volta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. L’individuazione di questi ultimi membri avviene secondo criteri di rappresentanza e di rotazione stabiliti ogni due anni dalla Amministrazione.
È, inoltre, ammessa la possibilità di nominare supplenti dei membri titolari, purché nel rispetto dei criteri sopra delineati.
Il comma 2 chiarisce che per la partecipazione alle sedute del Consiglio non viene corrisposto alcun compenso o emolumento.
Il comma 3 disciplina la regolare formazione del quorum ai fini della valida costituzione del collegio, prevedendo anche che lo stesso delibera a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.
Il comma 4 regola lo svolgimento delle funzioni di segretario, affidate ad un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a Vice Questore in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. È, inoltre, previsto che le attività istruttoria siano svolte dall’apposito Ufficio per le ricompense della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Il comma 5 stabilisce che il Consiglio esercita una funzione consultiva sull’intitolazione delle caserme e degli uffici della Polizia di Stato.
Il “nuovo” articolo 75 prevede l’istituzione del “Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento” precisando, al comma 1, che il collegio delibera sulla concessione dell’encomio e della lode e, al comma 2, che l’incarico di componente è gratuito, definendo nel contempo la compagine del Consiglio secondo uno schema simmetrico a quello delineato dal “nuovo” articolo 74.
È infatti stabilito che il collegio è presieduto da un Direttore centrale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza o da un supplente con qualifica di Prefetto o Dirigente generale di Pubblica Sicurezza. Al Presidente è attribuito anche il potere di convocazione del collegio.
Viene, inoltre, stabilito che il collegio si compone di quattro componenti espressi dall’Amministrazione, individuati annualmente dal Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza.
È previsto che uno di tali componenti sia scelto tra i Dirigenti generali di Pubblica Sicurezza o i Dirigenti superiori in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e gli altri tra i Dirigenti di Uffici con funzioni finali della Polizia di Stato - la cui definizione si rinviene nell’articolo 2, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 208/2001 - con qualifica non inferiore a primo Dirigente della Polizia di Stato.
Altri quattro membri sono, invece, designati di volta in volta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
L’individuazione di questi ultimi membri avviene secondo criteri di rappresentanza e di rotazione stabiliti ogni due anni dall’Amministrazione.
È inoltre ammessa la possibilità di nominare supplenti dei membri titolari, purché nel rispetto dei criteri sopra delineati.
Il comma 3 stabilisce le regole per la regolare formazione del quorum ai fini della valida costituzione del collegio e prevede anche che lo stesso collegio delibera a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.
Il comma 4 disciplina lo svolgimento delle funzioni di segretario, affidate ad un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a Vice Questore in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. È inoltre previsto che le attività istruttorie siano svolte dall’apposito Ufficio per le ricompense della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
L’articolo 1, comma 2, del provvedimento aggiorna la rubrica del Capo I, Titolo IX, del d.P.R. n. 782/1985.
Tale aggiornamento si rende necessario in considerazione del fatto che, per effetto delle novelle apportate, il predetto Capo I viene a riunire la disciplina sostanziale e procedurale per il conferimento delle ricompense.
L’articolo 2 del provvedimento reca la clausola di neutralità finanziaria.
L’articolo 3 prevede, al comma 1, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, vengono abrogate le disposizioni del Capo II del Titolo IX del d.P.R. n. 782/1985.
Il comma 2 precisa, infine, che le disposizioni del provvedimento si applicano anche ai procedimenti per il conferimento di ricompense ancora in itinere, intendendo evitare che si determini una situazione di disparità di trattamento derivante dalla modifica dei presupposti per la concessione delle misure premiali introdotta dal provvedimento.
5. Considerazioni sui singoli articoli.
In relazione agli articoli dello schema di decreto in esame si formulano le seguenti osservazioni.
Il “nuovo” articolo 68, al comma 3, indica in modo sintetico i presupposti per l’attribuzione delle ricompense di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 68. Atteso che i presupposti per l’attribuzione di tali ricompense sono regolati dal “nuovo” articolo 69, si suggerisce di valutare la possibilità di sostituire il comma 3 dell’articolo 68 prevedendo che le ricompense di cui ai commi 1 e 2 sono conferite, senza possibilità di cumulo, ricorrendo i predetti presupposti indicati nell’articolo 69.
Con riferimento al “nuovo” articolo 70, si valuti l’opportunità di uniformare le espressioni utilizzate per indicare il soggetto che formula la proposta per il conferimento, rispettivamente, dell’encomio solenne (comma 2 “è formulata dal Questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti”) e dell’encomio e della lode (comma 3“sono formulate dal Questore della provincia in cui presta servizio il personale interessato”).
Nel “nuovo” articolo 72 potrebbe essere disciplinata l’ipotesi in cui i fatti segnalati per la lode rientrino, ad avviso del Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento, nella ipotesi di encomio.
Con riferimento ai commi 3 dei “nuovi” articoli 74 e 75 si valuti la sostituzione delle parole “con il concorso” con le seguenti “con la presenza”.
P.Q.M.
nei termini esposti è il parere favorevole, con osservazioni, della Sezione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Aurelio Speziale Claudio Zucchelli
IL SEGRETARIO
Maurizio De Paolis
Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».
2) - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1985, n. 782
Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE C, numero provv.: 201901435
Numero 01435/2019 e data 15/05/2019 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 9 maggio 2019
NUMERO AFFARE 00525/2019
OGGETTO:
Ministero dell'interno.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Modificazioni al Titolo IX del regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782”.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota del 28 marzo 2019, prot. n. 0006239 con la quale il Ministero dell’interno - Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Aurelio Speziale.
Premesso e considerato.
1. La base normativa e la richiesta di parere.
Il decreto legislativo del 5 ottobre 2018, n. 126, <Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»> ha operato una complessiva riforma della disciplina della promozione per merito straordinario in favore del personale della Polizia di Stato, mantenendola all’interno del d.P.R. n. 335 del 1982, “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”. L’aspetto rilevante di questa rivisitazione consiste nella possibilità di conferire la suddetta promozione per i meriti conseguiti non solo in attività di carattere “operativo”, ma anche con riferimento all’intero spettro dei compiti istituzionali di pertinenza dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.
L’articolo 75-ter del d.P.R. inserito dal decreto legislativo n. 126 del 2018 ha stabilito che “Al fine di armonizzare a quanto previsto dal presente Capo la materia delle ricompense conferite al personale della Polizia di Stato, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si provvede ad aggiornare la disciplina di cui al Titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782”.
Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame è stato dunque adottato, in relazione al menzionato articolo 75-ter, nell’esercizio del potere regolamentare conferito dall’articolo 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il quale prevede che “Il regolamento di servizio dell’amministrazione della Pubblica Sicurezza è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, sentiti i sindacati di Polizia più rappresentativi sul piano nazionale”.
La richiesta di parere è corredata dalla relazione illustrativa e dalla analisi tecnico-normativa (ATN).
Quanto all’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), è stata attivata sul testo la procedura di cui all’articolo 7 del d.P.C.M. 15 febbraio 2017, n. 168, ai fini dell’esenzione, sulla quale è stato acquisito il “visto” del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La relazione tecnica che accompagna lo schema di decreto non reca la “bollinatura” della Ragioneria generale dello Stato. Il testo è peraltro accompagnato da una nota del 22 marzo 2019 in cui il Ministero dell’economia e delle finanze - Ufficio del coordinamento legislativo -acquisite le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per i profili di competenza, esprime il formale concerto al prosieguo dell’iter di adozione del provvedimento.
Nella nota di trasmissione dello schema di decreto si fa riserva di inviare la documentazione concernente il “sentito” delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale, in corso di acquisizione. Con nota del 9 maggio 2019, prot. n. 0008999, il Ministero dell’interno – Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari – sciogliendo la riserva formulata, ha dato notizia che il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato di aver “sentito” le indicate organizzazioni sindacali che avevano ricevuto il provvedimento il 27 marzo 2019.
2. Il contenuto dello schema di regolamento.
Lo schema di regolamento si compone di tre articoli.
All’articolo 1 il comma 1 interviene sul Capo I del Titolo IX del regolamento di servizio dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza (decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782), sostituendo, riscrivendoli, gli articoli da 66 a 75.
Il comma 2 aggiorna la rubrica del Capo I del Titolo IX del suddetto regolamento di servizio che, in ragione delle modificazioni apportate, riunisce la disciplina sostanziale concernente le tipologie di ricompense ed i requisiti per il conferimento con quella procedurale da seguire per il conferimento delle stesse.
L’articolo 2 reca la clausola di neutralità finanziaria, specificando che dall’attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ad essa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alla data della sua entrata in vigore.
L’articolo 3 contiene le disposizioni finali e transitorie.
3. La finalità dello schema di regolamento.
Lo schema di decreto in esame si colloca nell’ambito delle recenti disposizioni integrative e correttive in materia di riordino e di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia (d. lgs. n. 126 del 2018), che hanno previsto, per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, anche un ampliamento dei presupposti sostanziali richiesti per il conferimento della “promozione per merito straordinario”. L’articolo 75-ter del d.P.R. n. 335 del 1982, anch’esso introdotto in sede di correttivo, ha peraltro previsto che si armonizzasse con tali nuovi criteri l’intera disciplina delle misure premiali. Si intende realizzare, come riferito dall’Amministrazione, un sistema volto a chiarire che, anche con riferimento alle misure premiali, sono suscettibili di assumere rilievo i meriti acquisiti lungo l’intero spettro dei compiti istituzionali demandati al personale della Polizia di Stato, con una opzione coerente con il ruolo che la Polizia assolve nel sistema dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza. Ed invero il tratto distintivo della Polizia di Stato risiede nel fatto che essa è l’unica forza di Polizia ad esprimere le autorità di p.s., cui è affidata la governance tecnico-operativa del complesso dei compiti di prevenzione e contrasto dei reati e dei fenomeni di illegalità. Ciò implica che il personale della Polizia di Stato è chiamato a svolgere attività complesse di primaria importanza anche su versanti diversi da quelli squisitamente operativi.
In linea generale, l’intervento normativo prospettato segue tre distinte direttrici.
Interviene sulle norme del regolamento sostituendo, riscrivendoli, gli articoli da 66 a 75 e specificando, in particolare, la nuova disciplina dei presupposti per la concessione delle diverse tipologie di misure premiali.
Aggiorna le norme procedimentali per la concessione delle ricompense rimettendo a due organi collegiali di nuova istituzione competenze diversificate nel procedimento di conferimento delle misure premiali.
Realizza infine una semplificazione normativa, riconducendo in un unico Capo (Capo I) l’intera disciplina sostanziale e procedimentale della materia aggiornandone la rubrica ed abrogando, dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, le previsioni del Capo II, oggi contenente le suddette disposizioni procedurali.
4. Il contenuto dei singoli articoli.
L’articolo 1, comma 1, sostituisce, riscrivendoli, gli articoli da 66 a 75 del d.P.R. n. 782 del 1985.
Più in dettaglio, la disciplina dei presupposti per la concessione delle diverse tipologie di misure premiali è contenuta nei “nuovi” articoli dal 66 al 69.
Tali previsioni, perseguendo altresì una maggiore chiarezza attraverso un riordino formale dei vigenti articoli, si ispirano, come riferisce l’Amministrazione, alla rivista configurazione normativa della promozione per merito straordinario; la scelta compiuta si focalizza in maniera più marcata sull’oggettivo merito mostrato dal singolo dipendente, non più necessariamente afferente ad “operazioni di servizio” ex se di particolare importanza, quanto piuttosto agli “straordinari servizi (resi) all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”.
Muovendo da questi presupposti, il “nuovo” articolo 66 del d.P.R. n. 782/1985, enumera le ricompense che possono essere attribuite al personale della Polizia di Stato (comma 1) e prevede che al medesimo personale possano essere attribuiti i distintivi di onore e di specialità previsti da apposito decreto del Ministro dell’interno (comma 2).
Viene, inoltre, disciplinata l’annotazione matricolare delle ricompense e onorificenze tributate (comma 3), rinviando alle pertinenti normative in vigore quanto alla regolamentazione dell’uso delle medaglie e dei nastrini (comma 4).
La disposizione, in un’ottica di semplificazione normativa, riunisce in un unico contesto e senza apportare variazioni, le previsioni oggi recate da diverse disposizioni del d.P.R. n. 782/1985.
Un’analoga operazione di semplificazione normativa è stata effettuata dal “nuovo” articolo 67 del cennato decreto presidenziale.
La norma, infatti, riprendendo i vigenti articoli 67 e 69, elenca le onorificenze, le ricompense al valor militare, al valor civile ed al merito civile, nonché i riconoscimenti per anzianità e per merito di servizio di cui possono essere insigniti gli appartenenti alla Polizia di Stato.
Il “nuovo” articolo 68 enuclea, innanzitutto, le ricompense che possono essere tributate per meriti straordinari (comma 1) e per lodevole comportamento (comma 2), ripetendo il dettato del vigente articolo 70 del d.P.R. n. 782/1985.
La disposizione, inoltre, ribadisce, al comma 3, i princìpi già dettati dall’attuale articolo 72 del d.P.R. n.782/1985, secondo cui le ricompense non sono cumulabili tra loro e sono conferite per meriti straordinari o eccezionali da valutarsi in rapporto alla qualifica di appartenenza del personale interessato.
Il comma 4, invece, ingloba le previsioni, attualmente racchiuse nell’articolo 75 del d.P.R. n. 782/1985, relativamente alla possibilità di conferire le ricompense per meriti straordinari e per lodevole comportamento al personale appartenente ai gruppi sportivi “Fiamme Oro”, anche per risultati di particolare rilievo conseguiti in occasione della partecipazione a manifestazioni sportive.
Il “nuovo” articolo 69 stabilisce i presupposti per il conferimento delle diverse tipologie di ricompense.
Nel dettaglio, il comma 1 si limita a ribadire che la promozione per merito straordinario alla qualifica superiore è concessa in base ai presupposti direttamente stabiliti dalle norme di rango primario contenute negli articoli dal 71 al 75-bis del d.P.R. n. 335/1982.
I commi 2 e 3 “allineano” - in ossequio al criterio direttivo di armonizzazione dettato dall’articolo 75-ter del richiamato d.P.R. n. 335/1982 - i presupposti per la concessione dell’encomio solenne, dell’encomio e della lode ai nuovi parametri stabiliti per la promozione per merito straordinario introdotti dalla novella recata dal decreto legislativo n. 126/2018.
In questo senso è previsto che le due misure premiali siano conferite per i risultati, di diverso livello, conseguiti nel generale spettro delle attività istituzionali di pertinenza dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.
Resta invariata la clausola, già oggi recata dal d.P.R. n. 782/1985, secondo cui devono essere stati resi rilevanti (nel caso dell’encomio solenne) o importanti (nel caso dell’encomio) servizi all’Amministrazione.
I commi 4, 5 e 6 del “nuovo” articolo 69 definiscono i presupposti per la concessione della lode, del premio in denaro e del compiacimento in termini che riproducono i criteri stabiliti attualmente dall’articolo 74, commi 3, 4 e 5.
Con i “nuovi” articoli dal 70 al 75 viene poi regolamentato il procedimento per la concessione delle diverse misure premiali, secondo le linee di indirizzo sopra descritte.
In particolare, come indicato nella relazione illustrativa, gli articoli 70, 71, 72 e 73 regolano la procedura per la concessione delle diverse misure premiali confermando, con alcuni adeguamenti, le previsioni oggi contenute nei vigenti articoli dal 75-bis al 75-quinquies del d.P.R. n. 782/1985.
In particolare, il “nuovo” articolo 70 disciplina l’atto di impulso del procedimento di conferimento delle misure premiali, che consiste in una proposta avanzata dai soggetti individuati come competenti dalle previsioni di cui ai commi da 1 a 6.
A parte il comma 1 - che richiama i princìpi di competenza sanciti dall’articolo 75, terzo comma, del d.P.R. n. 335/1982 relativamente alla promozione per merito straordinario - i commi dal 2 al 6 si limitano a confermare i criteri già oggi previsti dall’attuale articolo 75-bis del d.P.R. n. 782/1985.
L’unico elemento di novità è contenuto nel comma 7 che attribuisce al Questore della Provincia di Roma la competenza a formulare la proposta per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari o speciali, dell’encomio e della lode per fatti avvenuti all’estero, sulla base del rapporto del Dirigente dell’Ufficio o Reparto presso il quale il personale presta servizio. L’Amministrazione riferisce che la norma positivizza la prassi seguita oggi in assenza di più specifiche indicazioni normative.
I successivi commi dall’8 all’11 definiscono invece le modalità secondo le quali devono essere formulate le proposte di conferimento delle misure premiali, confermando i princìpi già oggi enunciati dall’articolo 75-bis del d.P.R. n. 782/1985.
Il “nuovo” articolo 71 disciplina, invece, la procedura per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali (promozione alla qualifica superiore, encomio solenne), in coerenza con la scelta di introdurre un elemento di collegialità, quale meccanismo atto a garantire un equilibrato esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione.
Il comma 1 stabilisce che la proposta di conferimento della promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è sottoposta al “Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali”, organo collegiale di nuova istituzione.
Viene, inoltre, previsto che il Consiglio, una volta esaminatala, trasmetta la proposta al Consiglio di amministrazione del Ministero dell’interno ed alla competente Commissione per il personale non direttivo della Polizia di Stato, previsti dagli articoli 68 e 69 del d.P.R. n. 335/1982 ai fini dell’adozione del provvedimento definitivo.
Il comma 2 stabilisce che un’analoga procedura sia seguita anche per le proposte di encomio solenne.
Il comma 3 disciplina l’ipotesi in cui il Consiglio, rilevando che la proposta di conferimento avanzata riguardi fatti non meritevoli di una promozione per merito straordinario, possa deliberare direttamente il conferimento della misura premiale per lodevole comportamento.
Il comma 4 prevede, in armonia con quanto stabilito dal “nuovo” articolo 66, comma 3, che le ricompense per meriti straordinari sono conferite con attestato del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza.
Il “nuovo” articolo 72 regola le procedure per il conferimento dell’encomio e della lode.
La disposizione prevede che le proposte per le ricompense siano deliberate dal “Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento”, il quale, quando ritenga che i comportamenti serbati dal dipendente siano meritevoli di ricompense di più elevato livello provvede a trasmettere gli atti al “Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali”, attivando in tal modo la prescritta procedura.
Nei casi in cui i fatti per i quali è avanzata la proposta non siano meritevoli di ricompense per lodevole comportamento, la proposta è trasmessa al Questore competente per la valutazione della possibilità di attribuire il premio in denaro (comma 2).
Il comma 3 stabilisce che il “Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento” delibera direttamente il conferimento della lode.
In simmetria con quanto previsto dal “nuovo” articolo 71, il comma 4 prevede, in armonia con quanto previsto dal “nuovo” articolo 66, comma 3, che le ricompense per meriti straordinari sono conferiti con attestato del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza.
Il “nuovo” articolo 73 regola la procedura per il conferimento del premio in danaro e del compiacimento.
La disciplina introdotta riproduce quella attualmente prevista dall’articolo 75-quinquies del d.P.R. n. 782/1985.
Il “nuovo” articolo 74 disciplina l’istituzione del “Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali” (comma 1) precisando che esso esprime un parere obbligatorio sulle proposte di promozione per merito straordinario e delibera sulla concessione dell’encomio solenne.
In particolare, il comma 2 definisce la composizione dell’organo collegiale. Viene previsto che esso è presieduto dal Vice Direttore generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie, che ha anche il potere di convocazione del collegio. È prevista anche la figura di un supplente del Presidente individuato tra i Prefetti od i Dirigenti generali di Pubblica Sicurezza.
Quanto alla platea dei componenti, viene stabilito che quattro membri siano espressi dall’Amministrazione, individuati annualmente dal Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza tra i Prefetti o i Dirigenti generali di Pubblica Sicurezza in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno. Altri quattro membri sono, invece, designati di volta in volta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. L’individuazione di questi ultimi membri avviene secondo criteri di rappresentanza e di rotazione stabiliti ogni due anni dalla Amministrazione.
È, inoltre, ammessa la possibilità di nominare supplenti dei membri titolari, purché nel rispetto dei criteri sopra delineati.
Il comma 2 chiarisce che per la partecipazione alle sedute del Consiglio non viene corrisposto alcun compenso o emolumento.
Il comma 3 disciplina la regolare formazione del quorum ai fini della valida costituzione del collegio, prevedendo anche che lo stesso delibera a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.
Il comma 4 regola lo svolgimento delle funzioni di segretario, affidate ad un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a Vice Questore in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. È, inoltre, previsto che le attività istruttoria siano svolte dall’apposito Ufficio per le ricompense della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Il comma 5 stabilisce che il Consiglio esercita una funzione consultiva sull’intitolazione delle caserme e degli uffici della Polizia di Stato.
Il “nuovo” articolo 75 prevede l’istituzione del “Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento” precisando, al comma 1, che il collegio delibera sulla concessione dell’encomio e della lode e, al comma 2, che l’incarico di componente è gratuito, definendo nel contempo la compagine del Consiglio secondo uno schema simmetrico a quello delineato dal “nuovo” articolo 74.
È infatti stabilito che il collegio è presieduto da un Direttore centrale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza o da un supplente con qualifica di Prefetto o Dirigente generale di Pubblica Sicurezza. Al Presidente è attribuito anche il potere di convocazione del collegio.
Viene, inoltre, stabilito che il collegio si compone di quattro componenti espressi dall’Amministrazione, individuati annualmente dal Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza.
È previsto che uno di tali componenti sia scelto tra i Dirigenti generali di Pubblica Sicurezza o i Dirigenti superiori in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e gli altri tra i Dirigenti di Uffici con funzioni finali della Polizia di Stato - la cui definizione si rinviene nell’articolo 2, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 208/2001 - con qualifica non inferiore a primo Dirigente della Polizia di Stato.
Altri quattro membri sono, invece, designati di volta in volta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
L’individuazione di questi ultimi membri avviene secondo criteri di rappresentanza e di rotazione stabiliti ogni due anni dall’Amministrazione.
È inoltre ammessa la possibilità di nominare supplenti dei membri titolari, purché nel rispetto dei criteri sopra delineati.
Il comma 3 stabilisce le regole per la regolare formazione del quorum ai fini della valida costituzione del collegio e prevede anche che lo stesso collegio delibera a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.
Il comma 4 disciplina lo svolgimento delle funzioni di segretario, affidate ad un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a Vice Questore in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. È inoltre previsto che le attività istruttorie siano svolte dall’apposito Ufficio per le ricompense della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
L’articolo 1, comma 2, del provvedimento aggiorna la rubrica del Capo I, Titolo IX, del d.P.R. n. 782/1985.
Tale aggiornamento si rende necessario in considerazione del fatto che, per effetto delle novelle apportate, il predetto Capo I viene a riunire la disciplina sostanziale e procedurale per il conferimento delle ricompense.
L’articolo 2 del provvedimento reca la clausola di neutralità finanziaria.
L’articolo 3 prevede, al comma 1, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, vengono abrogate le disposizioni del Capo II del Titolo IX del d.P.R. n. 782/1985.
Il comma 2 precisa, infine, che le disposizioni del provvedimento si applicano anche ai procedimenti per il conferimento di ricompense ancora in itinere, intendendo evitare che si determini una situazione di disparità di trattamento derivante dalla modifica dei presupposti per la concessione delle misure premiali introdotta dal provvedimento.
5. Considerazioni sui singoli articoli.
In relazione agli articoli dello schema di decreto in esame si formulano le seguenti osservazioni.
Il “nuovo” articolo 68, al comma 3, indica in modo sintetico i presupposti per l’attribuzione delle ricompense di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 68. Atteso che i presupposti per l’attribuzione di tali ricompense sono regolati dal “nuovo” articolo 69, si suggerisce di valutare la possibilità di sostituire il comma 3 dell’articolo 68 prevedendo che le ricompense di cui ai commi 1 e 2 sono conferite, senza possibilità di cumulo, ricorrendo i predetti presupposti indicati nell’articolo 69.
Con riferimento al “nuovo” articolo 70, si valuti l’opportunità di uniformare le espressioni utilizzate per indicare il soggetto che formula la proposta per il conferimento, rispettivamente, dell’encomio solenne (comma 2 “è formulata dal Questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti”) e dell’encomio e della lode (comma 3“sono formulate dal Questore della provincia in cui presta servizio il personale interessato”).
Nel “nuovo” articolo 72 potrebbe essere disciplinata l’ipotesi in cui i fatti segnalati per la lode rientrino, ad avviso del Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento, nella ipotesi di encomio.
Con riferimento ai commi 3 dei “nuovi” articoli 74 e 75 si valuti la sostituzione delle parole “con il concorso” con le seguenti “con la presenza”.
P.Q.M.
nei termini esposti è il parere favorevole, con osservazioni, della Sezione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Aurelio Speziale Claudio Zucchelli
IL SEGRETARIO
Maurizio De Paolis