Consolidamento della pensione speciale privilegiata di reversibilità
Inviato: dom apr 21, 2019 3:02 pm
Da sapere
Ricorso Accolto dalla CdC
1) - trattamento pensionistico richiesto in quanto sia l’art. 87 del DPR 1092/1973 sia l’art. 66 del DPR 915/1978 prevedono il consolidamento della pensione goduta dal padre del soggetto deceduto in favore della vedova senza alcun ulteriore verifica circa i requisiti di cui agli artt. 83 e 86 del DPR 1092/1973 concernenti la diversa ipotesi della pensione ordinaria di reversibilità.
La CdC scrive:
2) - La questione giuridica sottoposta al vaglio del presente giudizio riguarda la disciplina applicabile al trattamento speciale fruito dal defunto marito della ricorrente a seguito del decesso del loro figlio, carabiniere deceduto in attività di servizio.
3)- Deve premettersi che dalla lettura della sentenza n. 1645/2000 del 5.10.2000 della Sezione Giurisdizionale Lazio emerge che al defunto coniuge della ricorrente è stato riconosciuto il diritto a fruire della pensione speciale prevista dai commi 6 e 7 dell’art. 93 del DPR 1092/1973.
4) - Tali disposizioni prevedono, nel caso di militari dell’Arma dei Carabinieri deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose, il diritto per i superstiti ad un trattamento pensionistico denominato speciale, di importo superiore alla pensione privilegiata di reversibilità in quanto per la vedova ed i figli è stabilito in misura pari “al trattamento complessivo di attività composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall'intero importo dell'indennità di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nelle misure stabilite per i pensionati (comma 6)” mentre “in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori ed ai collaterali dei dipendenti indicati nel comma precedente è liquidata applicando le percentuali previste dall'art. 88 sul trattamento complessivo di attività di cui al comma predetto (comma 7)”.
N.B.: leggi il tutto qui sotto.
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Sezione PUGLIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 728
Pubblicazione 06/11/2018
SENT. N. 728/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico
Consigliere dott. Pasquale Daddabbo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 34211 del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra X, nata a X il X, ed ivi residente alla via X (C.F.X), rappresentata e difesa dall’Avv. Giacomo Alessandro Celentano, elettivamente dom.ta in Bari alla Via P. Fiore n. 14, presso lo studio dell’avv. Maria Luisa Vitulli
contro
I.N.P.S. Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcella Mattia e Ilaria De Leonardis, giusta procura ad lites per atto del dott. Paolo Castellini, notaio in Roma, del 21.7.2015, rep. n. 80974, elettivamente domiciliato presso la sede INPS, in Bari alla via Putignani n. 108,
avverso
il decreto negativo n. X del X dell’INPS Gestione Dipendenti pubblici ex I.N.P.D.A.P avente ad oggetto il consolidamento della pensione speciale privilegiata di reversibilità (iscrizione n.X).
VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;
Uditi, nella pubblica udienza del 6 novembre 2018, l’avv. Giacomo Alessandro Celentano per la ricorrente e l’avv. Marcella Mattia per l’INPS.
FATTO
Con ricorso depositato in data 5.6.2018 e notificato il 22.6.2018 la sig.ra X ha allegato che il marito, dott. X, deceduto in data 10.10.2015, era titolare - in relazione al decesso in attività di servizio, in data 01/06/1990, del di loro figlio carabiniere X - della pensione speciale I.N.P.S. (ex I.N.P.D.A.P.), iscrizione n.X, ex art 93 del D.P.R. 1092/73 così come riconosciuta con sentenza della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio - n.1645 del 05.10.2000, che ella con nota del 15.10.2015, poi sollecitata con diverse missive del proprio legale, aveva chiesto il consolidamento della pensione ex art. 87 del DPR 1092/1973 ed anche dal Ministero della Difesa con nota del 10.5.2016 aveva invitato l’INPS a emettere il provvedimento richiesto ma che, invece, l’INPS aveva emesso il decreto negativo n. X del X nella considerazione dell’assenza dei requisiti soggettivi previsti dall' art. 83, primo comma, dalla data del decesso del figlio in poi, giusta il disposto dell'art. 86 dello stesso D.P R. n. 1092/73, ossia dell'assenza del prescritto requisito dell'età che doveva essere superiore a sessanta nonché della inabilità, della nullatenenza e della vivenza a carico. La ricorrente ha impugnato il decreto negativo deducendo di aver diritto al trattamento pensionistico richiesto in quanto sia l’art. 87 del DPR 1092/1973 sia l’art. 66 del DPR 915/1978 prevedono il consolidamento della pensione goduta dal padre del soggetto deceduto in favore della vedova senza alcun ulteriore verifica circa i requisiti di cui agli artt. 83 e 86 del DPR 1092/1973 concernenti la diversa ipotesi della pensione ordinaria di reversibilità. Ha richiamato, in proposito, la favorevole giurisprudenza di questa Corte dei conti ed allegando i calcoli secondo cui il credito maturato dal 01/11/2015 sarebbe pari ad €. 64.014,17, ha concluso chiedendo di:
- accertare e dichiarare il diritto al consolidamento del trattamento speciale della pensione privilegiata di riversibilità, iscrizione n.X, ex art. 92 e 93 D.P.R. 1092/73 e ex art. 87 DPR n. 1092 del 29/12/1973, ed ex art. 66 D.P.R. n. 915 del 23/12/1978 con tutte le conseguenze di legge,
- condannare l’I.N.P.S. alla corresponsione della prestazione economica richiesta nella misura di legge, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sui ratei di pensione scaduti secondo le vigenti disposizioni di legge,
- condannare lo stesso Istituto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, rimborso forfettario ex art. 15 T.P., CNAP e IVA, con distrazione in favore dell’Avv. Giacomo Alessandro Celentano antistatario.
L’INPS, costituito in giudizio con memoria depositata in data 26.10.2018, ha dedotto l’infondatezza del ricorso sostenendo che la norma di cui all’art. 87 del DPR 1092/1973, invocata dalla ricorrente, deve leggersi in combinato disposto con l’art. 83 per ciò che concerne il sorgere di un diritto autonomo in capo al padre ed, in mancanza, della madre nonché con l’ultimo comma dello stesso art. 87 circa il consolidamento della pensione a favore dei collaterali sicché in assenza della prova dei requisiti dell’inabilità al lavoro e della vivenza a carico alla data del decesso del figlio legittimamente l’Istituto ha negato il trattamento pensionistico richiesto; in subordine l’INPS ha chiesto di far applicazione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.
All’udienza del 6 novembre 2018 l’avv. Giacomo Alessandro Celentano per la ricorrente e l’avv. Marcella Mattia per l’INPS hanno insistito per le argomentazioni e conclusioni dei rispettivi atti scritti. Il giudizio è stato definito, come da presente sentenza, letta nella stessa udienza.
DIRITTO
La questione giuridica sottoposta al vaglio del presente giudizio riguarda la disciplina applicabile al trattamento speciale fruito dal defunto marito della ricorrente a seguito del decesso del loro figlio, carabiniere deceduto in attività di servizio.
Deve premettersi che dalla lettura della sentenza n. 1645/2000 del 5.10.2000 della Sezione Giurisdizionale Lazio emerge che al defunto coniuge della ricorrente è stato riconosciuto il diritto a fruire della pensione speciale prevista dai commi 6 e 7 dell’art. 93 del DPR 1092/1973.
Tali disposizioni prevedono, nel caso di militari dell’Arma dei Carabinieri deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose, il diritto per i superstiti ad un trattamento pensionistico denominato speciale, di importo superiore alla pensione privilegiata di reversibilità in quanto per la vedova ed i figli è stabilito in misura pari “al trattamento complessivo di attività composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall'intero importo dell'indennità di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nelle misure stabilite per i pensionati (comma 6)” mentre “in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori ed ai collaterali dei dipendenti indicati nel comma precedente è liquidata applicando le percentuali previste dall'art. 88 sul trattamento complessivo di attività di cui al comma predetto (comma 7)”.
Le predette disposizioni prevedono, quindi, il diritto per i genitori di fruire di tale speciale pensione rapportando la percentuale del 50% prevista dal citato art. 88 dello stesso TU non alla pensione teoricamente spettante al dipendente deceduto bensì al trattamento economico di attività.
La differenza con il trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità si risolve, quindi, esclusivamente in una migliore base di computo per il trattamento speciale stesso. Non appare condivisibile, quindi, l’assunto dell’Istituto previdenziale secondo cui il diritto di ognuno dei genitori andrebbe considerato come diritto autonomo che troverebbe fondamento soltanto nell’ipotesi in cui si dimostri la sussistenza ab origine, in capo anche all’altro genitore non immediatamente beneficiario, delle condizioni di inabilità al lavoro e di vivenza a carico del figlio deceduto.
In proposito proprio la considerazione che l’art. 93, co. 7, del DPR 1092/1973 stabilisce una più favorevole misura della pensione spettante agli ascendenti rispetto a quanto previsto per la reversibilità della pensione privilegiata conduce ad escludere che in caso di successivo decesso del genitore titolare del trattamento speciale sia ipotizzabile una restrizione nel consolidamento della pensione a favore dell’altro genitore superstite non prevista nemmeno nel caso di reversibilità della pensione ordinaria.
Infatti, come chiarito dall’ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutte Sez. 1^ centrale sent. n. 465/2007), il primo comma dell’art. 87 del DPR 1092/1973 - secondo cui la pensione di riversibilità spettante al padre del dante causa si consolida, in caso di sua morte in favore della madre – deve interpretarsi nel senso che il consolidamento avviene automaticamente senza l'accertamento in capo all'unica persona beneficiaria del possesso dei requisiti richiesti per avere titolo al trattamento pensionistico di reversibilità, e con decorrenza dal giorno successivo al decesso del dante causa.
Erra, poi, l’INPS a ritenere necessaria tale verifica dei requisiti in capo alla ricorrente facendo riferimento all’ultimo comma del citato art. 87: tale ulteriore disposizione riguarda, infatti, il consolidamento della pensione di reversibilità tra il genitore del dipendente deceduto ed i fratelli di quest’ultimo, fattispecie evidentemente diversa da quella in esame.
In base alle suesposte considerazioni deve essere dichiarato il diritto della ricorrente al consolidamento in suo favore, a decorrere dal decesso del marito, del trattamento speciale già goduto da costui.
Alla ricorrente spettano, perciò, anche i ratei arretrati non percepiti, maggiorati, a decorrere da ogni singola scadenza, degli interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n. 34211 proposto dalla sig.ra X e per l’effetto dichiara:
- il diritto al consolidamento in suo favore, a decorrere dal decesso del marito, del trattamento pensionistico speciale già goduto da costui,
- il diritto ad ottenere i ratei arretrati non percepiti, maggiorati, a decorrere da ogni singola scadenza, degli interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano per compensi ed onorari nella misura di €. 1.500 oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 6 novembre 2018.
Il Giudice
F.to (Pasquale Daddabbo)
Letta in udienza e depositata
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa ANNA ROSSANO
Ricorso Accolto dalla CdC
1) - trattamento pensionistico richiesto in quanto sia l’art. 87 del DPR 1092/1973 sia l’art. 66 del DPR 915/1978 prevedono il consolidamento della pensione goduta dal padre del soggetto deceduto in favore della vedova senza alcun ulteriore verifica circa i requisiti di cui agli artt. 83 e 86 del DPR 1092/1973 concernenti la diversa ipotesi della pensione ordinaria di reversibilità.
La CdC scrive:
2) - La questione giuridica sottoposta al vaglio del presente giudizio riguarda la disciplina applicabile al trattamento speciale fruito dal defunto marito della ricorrente a seguito del decesso del loro figlio, carabiniere deceduto in attività di servizio.
3)- Deve premettersi che dalla lettura della sentenza n. 1645/2000 del 5.10.2000 della Sezione Giurisdizionale Lazio emerge che al defunto coniuge della ricorrente è stato riconosciuto il diritto a fruire della pensione speciale prevista dai commi 6 e 7 dell’art. 93 del DPR 1092/1973.
4) - Tali disposizioni prevedono, nel caso di militari dell’Arma dei Carabinieri deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose, il diritto per i superstiti ad un trattamento pensionistico denominato speciale, di importo superiore alla pensione privilegiata di reversibilità in quanto per la vedova ed i figli è stabilito in misura pari “al trattamento complessivo di attività composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall'intero importo dell'indennità di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nelle misure stabilite per i pensionati (comma 6)” mentre “in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori ed ai collaterali dei dipendenti indicati nel comma precedente è liquidata applicando le percentuali previste dall'art. 88 sul trattamento complessivo di attività di cui al comma predetto (comma 7)”.
N.B.: leggi il tutto qui sotto.
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Sezione PUGLIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 728
Pubblicazione 06/11/2018
SENT. N. 728/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico
Consigliere dott. Pasquale Daddabbo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 34211 del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra X, nata a X il X, ed ivi residente alla via X (C.F.X), rappresentata e difesa dall’Avv. Giacomo Alessandro Celentano, elettivamente dom.ta in Bari alla Via P. Fiore n. 14, presso lo studio dell’avv. Maria Luisa Vitulli
contro
I.N.P.S. Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcella Mattia e Ilaria De Leonardis, giusta procura ad lites per atto del dott. Paolo Castellini, notaio in Roma, del 21.7.2015, rep. n. 80974, elettivamente domiciliato presso la sede INPS, in Bari alla via Putignani n. 108,
avverso
il decreto negativo n. X del X dell’INPS Gestione Dipendenti pubblici ex I.N.P.D.A.P avente ad oggetto il consolidamento della pensione speciale privilegiata di reversibilità (iscrizione n.X).
VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;
Uditi, nella pubblica udienza del 6 novembre 2018, l’avv. Giacomo Alessandro Celentano per la ricorrente e l’avv. Marcella Mattia per l’INPS.
FATTO
Con ricorso depositato in data 5.6.2018 e notificato il 22.6.2018 la sig.ra X ha allegato che il marito, dott. X, deceduto in data 10.10.2015, era titolare - in relazione al decesso in attività di servizio, in data 01/06/1990, del di loro figlio carabiniere X - della pensione speciale I.N.P.S. (ex I.N.P.D.A.P.), iscrizione n.X, ex art 93 del D.P.R. 1092/73 così come riconosciuta con sentenza della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio - n.1645 del 05.10.2000, che ella con nota del 15.10.2015, poi sollecitata con diverse missive del proprio legale, aveva chiesto il consolidamento della pensione ex art. 87 del DPR 1092/1973 ed anche dal Ministero della Difesa con nota del 10.5.2016 aveva invitato l’INPS a emettere il provvedimento richiesto ma che, invece, l’INPS aveva emesso il decreto negativo n. X del X nella considerazione dell’assenza dei requisiti soggettivi previsti dall' art. 83, primo comma, dalla data del decesso del figlio in poi, giusta il disposto dell'art. 86 dello stesso D.P R. n. 1092/73, ossia dell'assenza del prescritto requisito dell'età che doveva essere superiore a sessanta nonché della inabilità, della nullatenenza e della vivenza a carico. La ricorrente ha impugnato il decreto negativo deducendo di aver diritto al trattamento pensionistico richiesto in quanto sia l’art. 87 del DPR 1092/1973 sia l’art. 66 del DPR 915/1978 prevedono il consolidamento della pensione goduta dal padre del soggetto deceduto in favore della vedova senza alcun ulteriore verifica circa i requisiti di cui agli artt. 83 e 86 del DPR 1092/1973 concernenti la diversa ipotesi della pensione ordinaria di reversibilità. Ha richiamato, in proposito, la favorevole giurisprudenza di questa Corte dei conti ed allegando i calcoli secondo cui il credito maturato dal 01/11/2015 sarebbe pari ad €. 64.014,17, ha concluso chiedendo di:
- accertare e dichiarare il diritto al consolidamento del trattamento speciale della pensione privilegiata di riversibilità, iscrizione n.X, ex art. 92 e 93 D.P.R. 1092/73 e ex art. 87 DPR n. 1092 del 29/12/1973, ed ex art. 66 D.P.R. n. 915 del 23/12/1978 con tutte le conseguenze di legge,
- condannare l’I.N.P.S. alla corresponsione della prestazione economica richiesta nella misura di legge, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sui ratei di pensione scaduti secondo le vigenti disposizioni di legge,
- condannare lo stesso Istituto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, rimborso forfettario ex art. 15 T.P., CNAP e IVA, con distrazione in favore dell’Avv. Giacomo Alessandro Celentano antistatario.
L’INPS, costituito in giudizio con memoria depositata in data 26.10.2018, ha dedotto l’infondatezza del ricorso sostenendo che la norma di cui all’art. 87 del DPR 1092/1973, invocata dalla ricorrente, deve leggersi in combinato disposto con l’art. 83 per ciò che concerne il sorgere di un diritto autonomo in capo al padre ed, in mancanza, della madre nonché con l’ultimo comma dello stesso art. 87 circa il consolidamento della pensione a favore dei collaterali sicché in assenza della prova dei requisiti dell’inabilità al lavoro e della vivenza a carico alla data del decesso del figlio legittimamente l’Istituto ha negato il trattamento pensionistico richiesto; in subordine l’INPS ha chiesto di far applicazione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.
All’udienza del 6 novembre 2018 l’avv. Giacomo Alessandro Celentano per la ricorrente e l’avv. Marcella Mattia per l’INPS hanno insistito per le argomentazioni e conclusioni dei rispettivi atti scritti. Il giudizio è stato definito, come da presente sentenza, letta nella stessa udienza.
DIRITTO
La questione giuridica sottoposta al vaglio del presente giudizio riguarda la disciplina applicabile al trattamento speciale fruito dal defunto marito della ricorrente a seguito del decesso del loro figlio, carabiniere deceduto in attività di servizio.
Deve premettersi che dalla lettura della sentenza n. 1645/2000 del 5.10.2000 della Sezione Giurisdizionale Lazio emerge che al defunto coniuge della ricorrente è stato riconosciuto il diritto a fruire della pensione speciale prevista dai commi 6 e 7 dell’art. 93 del DPR 1092/1973.
Tali disposizioni prevedono, nel caso di militari dell’Arma dei Carabinieri deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose, il diritto per i superstiti ad un trattamento pensionistico denominato speciale, di importo superiore alla pensione privilegiata di reversibilità in quanto per la vedova ed i figli è stabilito in misura pari “al trattamento complessivo di attività composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall'intero importo dell'indennità di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nelle misure stabilite per i pensionati (comma 6)” mentre “in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori ed ai collaterali dei dipendenti indicati nel comma precedente è liquidata applicando le percentuali previste dall'art. 88 sul trattamento complessivo di attività di cui al comma predetto (comma 7)”.
Le predette disposizioni prevedono, quindi, il diritto per i genitori di fruire di tale speciale pensione rapportando la percentuale del 50% prevista dal citato art. 88 dello stesso TU non alla pensione teoricamente spettante al dipendente deceduto bensì al trattamento economico di attività.
La differenza con il trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità si risolve, quindi, esclusivamente in una migliore base di computo per il trattamento speciale stesso. Non appare condivisibile, quindi, l’assunto dell’Istituto previdenziale secondo cui il diritto di ognuno dei genitori andrebbe considerato come diritto autonomo che troverebbe fondamento soltanto nell’ipotesi in cui si dimostri la sussistenza ab origine, in capo anche all’altro genitore non immediatamente beneficiario, delle condizioni di inabilità al lavoro e di vivenza a carico del figlio deceduto.
In proposito proprio la considerazione che l’art. 93, co. 7, del DPR 1092/1973 stabilisce una più favorevole misura della pensione spettante agli ascendenti rispetto a quanto previsto per la reversibilità della pensione privilegiata conduce ad escludere che in caso di successivo decesso del genitore titolare del trattamento speciale sia ipotizzabile una restrizione nel consolidamento della pensione a favore dell’altro genitore superstite non prevista nemmeno nel caso di reversibilità della pensione ordinaria.
Infatti, come chiarito dall’ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutte Sez. 1^ centrale sent. n. 465/2007), il primo comma dell’art. 87 del DPR 1092/1973 - secondo cui la pensione di riversibilità spettante al padre del dante causa si consolida, in caso di sua morte in favore della madre – deve interpretarsi nel senso che il consolidamento avviene automaticamente senza l'accertamento in capo all'unica persona beneficiaria del possesso dei requisiti richiesti per avere titolo al trattamento pensionistico di reversibilità, e con decorrenza dal giorno successivo al decesso del dante causa.
Erra, poi, l’INPS a ritenere necessaria tale verifica dei requisiti in capo alla ricorrente facendo riferimento all’ultimo comma del citato art. 87: tale ulteriore disposizione riguarda, infatti, il consolidamento della pensione di reversibilità tra il genitore del dipendente deceduto ed i fratelli di quest’ultimo, fattispecie evidentemente diversa da quella in esame.
In base alle suesposte considerazioni deve essere dichiarato il diritto della ricorrente al consolidamento in suo favore, a decorrere dal decesso del marito, del trattamento speciale già goduto da costui.
Alla ricorrente spettano, perciò, anche i ratei arretrati non percepiti, maggiorati, a decorrere da ogni singola scadenza, degli interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n. 34211 proposto dalla sig.ra X e per l’effetto dichiara:
- il diritto al consolidamento in suo favore, a decorrere dal decesso del marito, del trattamento pensionistico speciale già goduto da costui,
- il diritto ad ottenere i ratei arretrati non percepiti, maggiorati, a decorrere da ogni singola scadenza, degli interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano per compensi ed onorari nella misura di €. 1.500 oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 6 novembre 2018.
Il Giudice
F.to (Pasquale Daddabbo)
Letta in udienza e depositata
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa ANNA ROSSANO