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Trasferimento, attività commerciale e incompatibilità ambientale

Inviato: gio apr 18, 2019 7:24 pm
da panorama
Ricorso al Tar perso

1) - La sorella aveva aperto un bar a Formia, dove saltuariamente collabora occasionalmente anche la propria figlia.

2) - è stato disposto il trasferimento d’autorità, ad esecuzione immediata, per motivi di incompatibilità ambientale
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SENTENZA sede di LATINA, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201900308 ,

Pubblicato il 17/04/2019

N. 00308/2019 REG. PROV. COLL.
N. 00376/2014 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 376 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
P.. T.., rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Romano, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4;

contro
Ministero della Difesa, Comando Generale Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
previa sospensiva,

del provvedimento n. …./T-47 di prot. del Comando Legione Carabinieri Lazio, notificato il 4.3.2014, con il quale è stato disposto il trasferimento d’autorità, ad esecuzione immediata, per motivi di incompatibilità ambientale;
dell’istruttoria posta a fondamento del provvedimento e, in particolare:
- dell’atto n. …/T-7-1 di prot. della Legione Carabinieri Lazio, Comando Provinciale di Latina datato 22.4.2013;
- dell’atto n. …/T-7-1 di prot. della Legione Carabinieri Lazio, Comando Provinciale di Latina, datato 10.9.2013, con il quale si ribadisce la “non compatibilità” delle funzioni svolte dal ricorrente con l’attività intrapresa dalla sorella;
- del parere del Comandante della Compagnia di Formia, con il quale si è espresso un giudizio di non compatibilità tra le funzioni dell’appuntato T.. e l’attività di bar della sorella;
- di ogni altro atto/provvedimento connesso ai precedenti in preordine e conseguenza;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, Comando Generale Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 4 aprile 2019 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato il 7 maggio 2014 e depositato il successivo giorno 27 il sig. P.. T.., Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri, in servizio permanente presso la Compagnia di Formia, ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Comando Legione Carabinieri Lazio ha disposto il trasferimento d’autorità del ricorrente dalla Stazione di Formia alla Tenenza di Gaeta con la motivazione che la di lui sorella ha avviato in Formia l’attività commerciale denominata “Bar …”, producendo una situazione di incompatibilità ambientale circa la permanenza nell’attuale sede di impiego, in quanto l’attività lavorativa in questione sottoposta anche ad autorizzazioni di pubblica sicurezza è ubicata nel territorio del citato reparto;

2) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce le seguenti censure di violazione del DPR n. 90/2010 (artt. 238, 1034 e 1040) della L. 241/90 e di eccesso di potere sotto diversi profili:

I) Difetto di una situazione lesiva del prestigio dell’Amministrazione che sia riferibile alla presenza in loco del militare, nella specie affatto assente, posto che l’incompatibilità ambientale non può farsi derivare dalla sola attività imprenditoriale di un parente;

II) Difetto di istruttoria, posto che l’incompatibilità ambientale deve essere preceduta e supportata da accertamenti idonei a far emergere i fatti rilevatori della lesione del prestigio dell’Arma e correlati alla misura in concreto del trasferimento, nella specie del tutto assenti;

III) Difetto di motivazione e, in particolare, delle ragioni giuridiche a fondamento del provvedimento;

IV) Inosservanza del termine perentorio di 180 giorni per la conclusione del procedimento di trasferimento.

3) Con atto depositato il 14 giugno 2014, si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa.

4) Con atto notificato l’1/4 agosto 2014 e depositato il precedente 31 luglio, il ricorrente ha impugnato l’atto n. …/T-7-2 datato 12.6.2014 della Legione Carabinieri Lazio Comando Provinciale e l’atto n. …/34-3-2005 di prot. della Legione Carabinieri Lazio Compagni di Formia nella parte in cui, a parziale modifica del foglio n. …/34-1-2005 del 22.2.2013, eleva la coincidenza dell’itinerario dell’attività di pattugliamento del ricorrente con il luogo di ubicazione del bar della sorella del ricorrente a condizione unica e sufficiente a riformare, nel senso dell’inconciliabilità il precedente giudizio di compatibilità.

5) Con ordinanza n. 223 dell’11.9.2014 (confermata dal C.d.S. con ordinanza n. 5481 del 3.12.2014) la Sezione ha respinto la domanda di tutela cautelare.

6) Alla pubblica udienza del 4 aprile 2019, la causa è stata riservata per la decisione.

7) Il ricorso è infondato.

8) Con l’impugnato provvedimento il Comando Legione Carabinieri Lazio ha disposto il trasferimento d’autorità del ricorrente, peraltro verso una sede poco distante dalla precedente, con la motivazione che la di lui sorella ha avviato in Formia un’attività commerciale.

La Compagnia di Formia con nota del 22.2.2013 aveva inizialmente ritenuto non sussistenti gli elementi di incompatibilità di cui all’art. 238 del TUROM.

Successivamente, a seguito di invito espresso dal Comando Provinciale di Latina con nota del 22.4.2013 ad approfondire la valutazione, la medesima Compagnia con nota del 5.9.2013 ha rappresentato che “la natura dell’esercizio di cui è titolare la sorella del militare ove, come dichiarato dallo stesso militare, collabora occasionalmente anche la propria figlia, unitamente al dato oggettivo che il militare presso il Reparto di appartenenza non svolge esclusivamente il servizio di Carabiniere di Quartiere ma anche servizi di pattuglia, aventi in itinerario anche la via su cui insiste il bar in argomento, fanno emergere elementi di incompatibilità del graduato con la sua attuale posizione di impiego dal momento che il Reparto ha piena competenza anche di tipo amministrativo sull’esercizio dei suoi congiunti”.

9) Tanto premesso, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato, richiamando le motivazioni sopra riferite resiste alle dedotte censure di illegittimità apparendo sufficientemente istruito e motivato, stante l’oggettiva situazione di incompatibilità tra la funzione dell’istante, che contempla anche controlli amministrativi sugli esercizi commerciali, e la presenza sul territorio di competenza di un esercizio commerciale bar appartenente alla di lui sorella, e in cui lavora occasionalmente la di lui figlia.

10) In tema, appare utile ricordare che la giurisprudenza si è pronunciata affermando:

- che nell'ambito delle Forze Armate, la valutazione dell'Amministrazione circa il trasferimento per incompatibilità ambientale è contraddistinta da ampia discrezionalità e, pertanto, può essere sindacabile solo entro i noti ristretti limiti del travisamento dei fatti e della manifesta irragionevolezza o illogicità (T.A.R. Lazio Roma sez. I 2/1/2019 n. 4;

- che i provvedimenti di trasferimento d'autorità di militari, ivi compresi quelli assunti per ragioni di incompatibilità ambientale, non abbisognano di una particolare motivazione, atteso che l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato; ciò anche al fine di evitare l'esternazione di situazioni di particolare delicatezza, sulle quali è comunque opportuno mantenere il massimo riserbo nell'interesse dell'Arma e dello stesso militare (T.A.R. Sicilia Palermo sez. I 16/7/2018 n. 1621);

11) In conclusione, quindi, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti siccome destituiti di giuridico fondamento.

12) Le spese del giudizio devono essere compensate in ragione dell’assenza di attività difensiva da parte dell’Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 376/14 lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Massimo Marra, Presidente
Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Maria Bucchi Antonio Massimo Marra





IL SEGRETARIO