Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Inviato: dom mar 31, 2019 7:16 pm
Ai ragazzi della polizia penitenziaria direi di attendere l'appello che deciderà sulle sentenze che riconoscono ai non militari tale beneficio, atteso che il diritto non si prescrive mai (ad esclusione dei ratei anteriori ai 5 anni).
Difatti già l'unica sentenza di appello afferma chiaramente che il beneficio spetterebbe a chi ha almeno 15 anni utili al 1995 (e non meno) e ai militari:
Sentenza n.422/2018 I^ Sez. centrale Corte dei Conti:
La disciplina di cui all'art. 54, poi, non è affatto connotata dal carattere della specialità, in quanto definisce i criteri di calcolo della pensione normale per tutti i militari, prescindendo dalle cause di cessazione dal servizio ed è applicabile, indistintamente, a tutti coloro che abbiano maturato la minima anzianità di servizio di quindici anni per accedere alla pensione, stabilita dal precedente art. 52, comma l , del D.P.R. n. 1092/1973.
Quindi, è da ritenersi maggiormente aderente ad un corretto criterio ermeneutico, letterale e sistematico, una interpretazione dell'art. 54, nel senso che l'aliquota del 44% vada applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedano un'anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni; il successivo comma, che prevede che spetti al militare………..
Difatti già l'unica sentenza di appello afferma chiaramente che il beneficio spetterebbe a chi ha almeno 15 anni utili al 1995 (e non meno) e ai militari:
Sentenza n.422/2018 I^ Sez. centrale Corte dei Conti:
La disciplina di cui all'art. 54, poi, non è affatto connotata dal carattere della specialità, in quanto definisce i criteri di calcolo della pensione normale per tutti i militari, prescindendo dalle cause di cessazione dal servizio ed è applicabile, indistintamente, a tutti coloro che abbiano maturato la minima anzianità di servizio di quindici anni per accedere alla pensione, stabilita dal precedente art. 52, comma l , del D.P.R. n. 1092/1973.
Quindi, è da ritenersi maggiormente aderente ad un corretto criterio ermeneutico, letterale e sistematico, una interpretazione dell'art. 54, nel senso che l'aliquota del 44% vada applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedano un'anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni; il successivo comma, che prevede che spetti al militare………..