DIFFIDA INPS ART.54 - DOVE SBAGLIAMO?????
Inviato: mar mar 12, 2019 1:43 pm
Buongiorno a tutti , Vi spiego brevemente cosa ci accade per sapere se ciò è accaduto anche ad altri che hanno inviato la diffida all'INPS.....
Premetto, la diffida io e altri colleghi l'abbiamo inviata tramite l'applicazione Ricorsi online presente all'interno del sito INPS.
questo il testo del ricorso (ometto dati personali)
OGGETTO: richiesta di ricalcolo della pensione ex art.54 del DPR n.1092/1973 e rimborso degli arretrati maturati.
Il sottoscritto........., nato a ......, residente.................., nella sua qualità di militare appartenente all'Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio effettivo con il grado di Appuntato Scelto in data 31.03.2017 e in quiescenza dal 01.04.2017, titolare di pensione n........... erogata dalla sede INPS di BRESCIA;
ATTESO CHE
con provvedimento di liquidazione mod. S.M.5007 n. ........................... e atto n. BS...................... del 22.01.2019, che allega in copia, sono state attribuite le aliquote pensionabili previste dall'art. dall'art 44 del TU 1092/1973 per il personale civile anziché quelle di cui all'art 54 comma 1 del TU 1092/1973 per il personale militare al quale lo scrivente appartiene in quanto, al 31 dicembre 1995, aveva un'anzianità di contributiva di anni 17 e mesi 06.
CONSIDERATO CHE
• il diritto al ricalcolo della pensione è stato, di recente, riconosciuto da diverse pronunce di primo grado dai Giudici della Corte dei Conti per la Sardegna, con sentenza n. 2/2018 e n. 12/2018 della Corte dei Conti per la Calabria, n. 130 e 191 del 2018 della Corte dei Conti per la Lombardia e n. 224/2018 della Corte dei Conti per la Liguria e, recentemente, anche in secondo grado, dalla Corte Conti, Sez. I, con sentenza n. 422/2018);
• tali decisioni hanno evidenziato che il diritto al ricalcolo della pensione spetta a tutti i militari che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato un'anzianità di almeno 15 anni di servizio utile e non più di 20 anni (e soggetti al sistema di calcolo pensionistico cd. “misto” retributivo/contributivo);
• codesto Istituto ha proceduto invece al calcolo della propria pensione applicando erroneamente la meno favorevole aliquota del 35%, prevista per il solo personale civile dello Stato dall'art. 44 del DPR n. 1092 del 1973, anziché procedere, come correttamente statuito dalle anzidette pronunce della Corte dei Conti, al corretto calcolo secondo quanto previsto dall'art. 54 del medesimo DPR, secondo il quale “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile”.
• al sottoscritto dev'essere riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell'aliquota di rendimento di cui al citato art. 54 sulla parte calcolata con il sistema retributivo (e, dunque, sulla quota di pensione corrispondente alla anzianità acquisita anteriormente al 31 dicembre 1995), nonché al recupero di tutte le somme non corrisposte (arretrati), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi;
• Ciò premesso e rilevato,
INTIMA E DIFFIDA
Codesto Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, a provvedere, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, alla rideterminazione/riliquidazione del trattamento pensionistico nei termini sopra indicati, oltre naturalmente alla corresponsione di tutti gli arretrati dovuti, con rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno della maturazione all'effettivo soddisfo.
Ove a ciò l'Istituto intimato non dovesse provvedere, mi vedrò costretto ad adire le competenti sedi giurisdizionali per la tutela ed il riconoscimento dei diritti quali sopra evidenziati.
La presente vale a tutti gli effetti di legge, ivi compreso quello interruttivo della prescrizione e della costituzione in mora.
.........., 01 Marzo 2019
firma.....__________________________________
al ricorso ho poi allegato il mio Mod.S.M.5007 da cui si evince che alla data del 31.12.19965 avevo 17 anni e 06 mesi, carta d'identità e codice fiscale.....
oggi mi è pervenuta questa risposta sulla mia casella di posta certificata:
"Comunicazione RicorsiOnLine [Ricorso n° .......... - Ricorrente.................. Si annulla la presente trasmissione in quanto per la validità del ricorso lo stesso deve essere intestato all'organo centrale competente a decidere: Comitato di Vigilanza per le prest. prev.li dei dip. civili e militari dello Stato e loro superstiti. Si invita ad effettuare nuova corretta trasmissione. Saluti. Si rende noto che la ricevuta con numero di protocollo informatico INPS................ deve essere considerata nulla a tutti gli effetti.
agli altri colleghi invece, anche loro hanno inserito il ricorso online, gli è arrivata questa risposta da INPS Chieti:
Comunicazione RicorsiOnLine [ Ricorso n° ............... - Ricorrente ............... ]
Si rinvia per trasmissione non valida poiché trattasi di istanza che
non può essere qualificata come ricorso ai sensi della vigente normativa e del
Regolamento dei ricorsi approvato con Determinazione Presidenziale Inps n.
195/2013.
Si precisa che, ai fini di una disamina, l'istanza in argomento è stata
trasmessa all'Ufficio competente per materia (LPS - Polo Nazionale Pensioni
Previdenza Credito Arma Carabinieri - Resp. D'Orazio Agnese).
Distinti saluti..
Si rende noto che la ricevuta con numero di protocollo informatico
INPS................ deve essere considerata nulla a tutti gli effetti.
Qualcuno sa darmi spiegazioni?
Abbiamo presentato ricorso online per avere immediatamente un numero di protocollo di riferimento....
grazie per i consigli
Gianni
Premetto, la diffida io e altri colleghi l'abbiamo inviata tramite l'applicazione Ricorsi online presente all'interno del sito INPS.
questo il testo del ricorso (ometto dati personali)
OGGETTO: richiesta di ricalcolo della pensione ex art.54 del DPR n.1092/1973 e rimborso degli arretrati maturati.
Il sottoscritto........., nato a ......, residente.................., nella sua qualità di militare appartenente all'Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio effettivo con il grado di Appuntato Scelto in data 31.03.2017 e in quiescenza dal 01.04.2017, titolare di pensione n........... erogata dalla sede INPS di BRESCIA;
ATTESO CHE
con provvedimento di liquidazione mod. S.M.5007 n. ........................... e atto n. BS...................... del 22.01.2019, che allega in copia, sono state attribuite le aliquote pensionabili previste dall'art. dall'art 44 del TU 1092/1973 per il personale civile anziché quelle di cui all'art 54 comma 1 del TU 1092/1973 per il personale militare al quale lo scrivente appartiene in quanto, al 31 dicembre 1995, aveva un'anzianità di contributiva di anni 17 e mesi 06.
CONSIDERATO CHE
• il diritto al ricalcolo della pensione è stato, di recente, riconosciuto da diverse pronunce di primo grado dai Giudici della Corte dei Conti per la Sardegna, con sentenza n. 2/2018 e n. 12/2018 della Corte dei Conti per la Calabria, n. 130 e 191 del 2018 della Corte dei Conti per la Lombardia e n. 224/2018 della Corte dei Conti per la Liguria e, recentemente, anche in secondo grado, dalla Corte Conti, Sez. I, con sentenza n. 422/2018);
• tali decisioni hanno evidenziato che il diritto al ricalcolo della pensione spetta a tutti i militari che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato un'anzianità di almeno 15 anni di servizio utile e non più di 20 anni (e soggetti al sistema di calcolo pensionistico cd. “misto” retributivo/contributivo);
• codesto Istituto ha proceduto invece al calcolo della propria pensione applicando erroneamente la meno favorevole aliquota del 35%, prevista per il solo personale civile dello Stato dall'art. 44 del DPR n. 1092 del 1973, anziché procedere, come correttamente statuito dalle anzidette pronunce della Corte dei Conti, al corretto calcolo secondo quanto previsto dall'art. 54 del medesimo DPR, secondo il quale “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile”.
• al sottoscritto dev'essere riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell'aliquota di rendimento di cui al citato art. 54 sulla parte calcolata con il sistema retributivo (e, dunque, sulla quota di pensione corrispondente alla anzianità acquisita anteriormente al 31 dicembre 1995), nonché al recupero di tutte le somme non corrisposte (arretrati), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi;
• Ciò premesso e rilevato,
INTIMA E DIFFIDA
Codesto Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, a provvedere, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, alla rideterminazione/riliquidazione del trattamento pensionistico nei termini sopra indicati, oltre naturalmente alla corresponsione di tutti gli arretrati dovuti, con rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno della maturazione all'effettivo soddisfo.
Ove a ciò l'Istituto intimato non dovesse provvedere, mi vedrò costretto ad adire le competenti sedi giurisdizionali per la tutela ed il riconoscimento dei diritti quali sopra evidenziati.
La presente vale a tutti gli effetti di legge, ivi compreso quello interruttivo della prescrizione e della costituzione in mora.
.........., 01 Marzo 2019
firma.....__________________________________
al ricorso ho poi allegato il mio Mod.S.M.5007 da cui si evince che alla data del 31.12.19965 avevo 17 anni e 06 mesi, carta d'identità e codice fiscale.....
oggi mi è pervenuta questa risposta sulla mia casella di posta certificata:
"Comunicazione RicorsiOnLine [Ricorso n° .......... - Ricorrente.................. Si annulla la presente trasmissione in quanto per la validità del ricorso lo stesso deve essere intestato all'organo centrale competente a decidere: Comitato di Vigilanza per le prest. prev.li dei dip. civili e militari dello Stato e loro superstiti. Si invita ad effettuare nuova corretta trasmissione. Saluti. Si rende noto che la ricevuta con numero di protocollo informatico INPS................ deve essere considerata nulla a tutti gli effetti.
agli altri colleghi invece, anche loro hanno inserito il ricorso online, gli è arrivata questa risposta da INPS Chieti:
Comunicazione RicorsiOnLine [ Ricorso n° ............... - Ricorrente ............... ]
Si rinvia per trasmissione non valida poiché trattasi di istanza che
non può essere qualificata come ricorso ai sensi della vigente normativa e del
Regolamento dei ricorsi approvato con Determinazione Presidenziale Inps n.
195/2013.
Si precisa che, ai fini di una disamina, l'istanza in argomento è stata
trasmessa all'Ufficio competente per materia (LPS - Polo Nazionale Pensioni
Previdenza Credito Arma Carabinieri - Resp. D'Orazio Agnese).
Distinti saluti..
Si rende noto che la ricevuta con numero di protocollo informatico
INPS................ deve essere considerata nulla a tutti gli effetti.
Qualcuno sa darmi spiegazioni?
Abbiamo presentato ricorso online per avere immediatamente un numero di protocollo di riferimento....
grazie per i consigli
Gianni