CI sono due tipi di pensionamenti privilegiati come disciplinati dall'articolo 67 e ss. del Dpr 1092/1973: quello tabellare e quello ordinario. In entrambi i casi il presupposto sono le infermità dipendenti da causa di servizio “non suscettibili di miglioramento" (art. 67, comma 1, DPR n. 1092/1973) infermità che possono anche prescindere dall’inabilità al servizio e, quindi, non necessariamente comportano la risoluzione del rapporto di servizio.
La pensione privilegiata ordinaria (art. 67 DPR n. 1092/1973) si caratterizza quale trattamento sostitutivo della pensione normale ed è pari al 100% della retribuzione pensionabile se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria della Tabella A annessa al DPR 915/1978, riducendosi al 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30 per cento per infermità ascrivibili, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima ed ottava categoria. Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate, rispettivamente, dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, in favore del personale che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo, senza aver maturato l'anzianità minima richiesta per conseguire la pensione normale. La pensione così aumentata non può comunque eccedere la misura del 44%. La pensione privilegiata sarà liquidata, se più favorevole, nella misura prevista per la pensione ordinaria aumentata di un decimo, a condizione che l’interessato, all’atto della cessazione, abbia maturato almeno 15 anni di servizio utile di cui 12 di servizio effettivo.
La pensione privilegiata tabellare (art. 67 DPR n. 1092/1973; tabella n. 3 allegata al medesimo DPR; tabella allegata alla legge 29.04.1976 n. 177), assimilabile al trattamento privilegiato di guerra, spetta ai militari di truppa ed ai graduati che abbiano contratto un’infermità durante il servizio di leva ed ai militari e militarizzati con grado inferiore a quello di caporale compreso (art. 67, comma 5, DPR cit.), i quali, abbiano subito, a causa del servizio, una menomazione dell’integrità fisica. Essa non viene liquidate in base alla paga percepita, ma sulla base di apposite tabelle stabilite per legge. Come per le pensioni di guerra, sono previste otto categorie di pensione d'importo economico differente a seconda della gravità dell’infermità. In entrambe le prestazioni ove l’infermità peggiora, il titolare può in qualsiasi momento chiedere la revisione del provvedimento di concessione per ottenere il passaggio a una categoria superiore (c.d. aggravamento) e l’eventuale riliquidazione della pensione.
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