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Art. 18 comma 11 dlgs 177/2016 - chiarimenti

Inviato: ven gen 11, 2019 9:39 am
da firefox
Buon giorno a tutti, l'art in questione cita:

11. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato ai
sensi del presente decreto nelle amministrazioni di cui all'articolo
12, comma 1, conserva il regime di quiescenza dell'ordinamento di
provenienza.


Quindi:

- per coloro che dal CFS sono transitati nei CC, NON è sostanzialmente cambiato nulla poichè ambedue i Corpi sono soggetti a maggiorazioni del servizio (1/5) applicazione 6 scatti stipendiali diventati poi aumento figurativo del 15% della contribuzione utile al calcolo del montante contributivo annuo.

- per coloro transitati nei VVF NON essendo (purtroppo) tale Corpo soggetto ad applicazione dei due benefici di cui sopra qualcuno è in grado di dirmi con certezza come può intervenire la norma di salvaguardia prevista dall'articolo citato in oggetto?

Chiedo questo poichè mi risulta che proprio in questi giorni (vedi allegato) a personale ex CFS, oggi CC Forestali sono arrivate comunicazioni proprio in merito all'applicazione dei 6 scatti ed a cifre che devono pagare come periodi pregressi per il mantenimento di tale beneficio.

Il personale ex CFS invece transitato nei VVF lo ha perso completamente o lo ha mantenuto per il maturato sino al 2016?

Ma se anche così fosse come sarebbe possibile all'atto della pensione applicare il beneficio dei 6 scatti limitatamente ad una parte di carriera lavorativa?

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Re: Art. 18 comma 11 dlgs 177/2016 - chiarimenti

Inviato: mer apr 17, 2019 9:48 am
da naturopata
E’ legittimo l’assorbimento del corpo forestale nell’Arma dei carabinieri. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, che si è riunita oggi in camera di consiglio per discutere le questioni sollevate da tre Tribunali amministrativi regionali (Abruzzo, Veneto, Molise) sulla legittimità della riforma che nel 2016 ha soppresso il Corpo forestale dello Stato (CfS) e ha previsto l’assorbimento del personale nell’Arma dei Carabinieri.

Ai tre tribunali si erano rivolti alcuni appartenenti al Corpo Forestale che volevano restare nel comparto sicurezza, ma non diventare militari, e dunque assumere uno status che avrebbe avuto anche conseguenze sui loro diritti civili: perché un militare non può, per esempio, scioperare e subisce una compressione della libertà di associazione e di esercizio dell’attività politica. Concetti su cui hanno insistito davanti alla Corte costituzionale gli avvocati Egidio Lizza, Vittorio Angiolini e Emanuela Mazzola.

Re: Art. 18 comma 11 dlgs 177/2016 - chiarimenti

Inviato: mer apr 17, 2019 12:32 pm
da panorama
Ufficio Stampa della Corte costituzionale  

Comunicato del 16 Aprile 2019 

LEGITTIMO L’ASSORBIMENTO DEL CORPO FORESTALE NELL’ARMA DEI CARABINIERI

La Corte costituzionale si è riunita oggi in camera di consiglio per discutere le questioni sollevate da tre Tribunali amministrativi regionali (Abruzzo, Veneto, Molise) sulla legittimità della riforma che nel 2016 ha soppresso il Corpo forestale dello Stato (CfS) e ha previsto l’assorbimento del personale nell’Arma dei Carabinieri.

In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che al termine della discussione le questioni sono state dichiarate non fondate.

La Corte ha ritenuto che sia la legge delega sia il decreto delegato non presentano vizi di costituzionalità in quanto le relative scelte sono il frutto di un bilanciamento non irragionevole tra le esigenze di riorganizzazione dei servizi di tutela forestale e quelle di salvaguardia delle posizioni del personale forestale.


Roma, 16 aprile 2019  

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