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Riconoscimento causa di servizio dopo essere stato riformato per inabilità

Inviato: ven nov 16, 2018 8:53 am
da Lumase73
Buongiorno, chiedo chiarimenti agli esperti.
Sono stato riformato per inabilità e non per causa di servizio il 27.5.2014 (per quelle patologie presentai domanda di riconoscimento come CDS e contestuale E.I.).
Alla data della riforma avevo 15 anni di servizio effettivo come v. Brig. CC piu 3 anni riscattati.

Il 13.11.2018 la CMO di Bari, riconosce causa di servizio le patologie per le quali sono stato riformato, attribuendo a tali patologie 3 Tabelle A cat. VIII ed una tab B, mi dicono che, avendo già una precedente VIII A, dal cumulo totale (n. 4 tab A cat. VIII) delle tabelle mi è stata riconosciuta come tab e categoria finale una VI A.
Inoltre, mi viene comunicato che, l'ultima parola sarà la valitazione del comitato di verifica, ma, ai fini della PPO la già riconosciuta VIII A sarà assegnata, mentre per le restabti possono o no convalidarne una, tutte o alcune...
La mia domanda è: " se ad oggi percepisco 558 euro mensili, cosa succederà alla mia pensione: 1) se mi viene solo riconosciuta la ppo per la vecchia causa di servizio VIII A?; invece 2) se dovesse essere convalidata almeno una VIII A che ha determinato la riforma per inabilità, che succede?
3) se dovessero essere confermate tutte con il cumulo di VI A? 4) devo produre nuova domanda all'inps per chiedere la ppo per la nuova VI A(qualora il comitato di verifica riconosca una o tutte le CDS?) ?
In definitiva cosa cambia al mio importo mensile, con la ppo relativa alla CDS precedente alla riforma e cosa cambia con il riconoscimento di CDS per lenpatologie con lqnquali mi hanno riformato?
Scusate se è un po contorto.
Grazie

Re: Riconoscimento causa di servizio dopo essere stato riformato per inabilità

Inviato: ven nov 16, 2018 12:15 pm
da Novanto
Buongiorno collega...dalla Tabella A 8° alla Tabella. A 3° la percentuale della PPO è sempre del 10 % lordo. Se per le patologie in corso di valutazione x il riconoscimento non è stata inoltrata istanza di PPO ti consiglio di farlo al momento della definizione del riconoscimento ovvero alla notifica del decreto di dipendenza da causa di servizio. Questo perché in sede di visita collegiale è possibile, se la certificazione medica a corredo lo dimostri, ottenere una categoria maggiore.

Re: Riconoscimento causa di servizio dopo essere stato riformato per inabilità

Inviato: ven nov 16, 2018 1:04 pm
da gino59
Novanto ha scritto: ven nov 16, 2018 12:15 pm Buongiorno collega...dalla Tabella A 8° alla Tabella. A 3° la percentuale della PPO è sempre del 10 % lordo. Se per le patologie in corso di valutazione x il riconoscimento non è stata inoltrata istanza di PPO ti consiglio di farlo al momento della definizione del riconoscimento ovvero alla notifica del decreto di dipendenza da causa di servizio. Questo perché in sede di visita collegiale è possibile, se la certificazione medica a corredo lo dimostri, ottenere una categoria maggiore.
========================================================== Nel caso del collega Lumase7, se gli viene ratificata una P.P. della 5^ e specialmente alla 3^,
la sua prossima P.P.O. sarà cmq consistente....ovviamente, confrontando le sue attuali 558€.-

Re: Riconoscimento causa di servizio dopo essere stato riformato per inabilità

Inviato: ven nov 16, 2018 3:58 pm
da Lumase73
Se non erro, per chi viene riformato, la ppo non è del 10% ma per 8a= 30% con rivalutazione annua dello 0,70, 7a=40% con rivalutazione annua dello 0,20, fino ad un max del 44%....mentre dalla sesta in poi 50% e cosi a crescere.
La mia posizione sicura è il riconoscimento di una 8 A per aggravamento mod c.
Poi se mi dovesse, il comitato di verifica, accettare la 6 A con le patologie della mia riforma dovrebbe cambiare il calcolo pensionistico.
Ma non so come su calcola.

Re: Riconoscimento causa di servizio dopo essere stato riformato per inabilità

Inviato: ven nov 16, 2018 4:03 pm
da Lumase73
Nota operativa inpdap 27/2007.
In più dpr 834/81 s.m.i.

Re: Riconoscimento causa di servizio dopo essere stato riformato per inabilità

Inviato: ven nov 16, 2018 6:14 pm
da gino59
Lumase73 ha scritto: ven nov 16, 2018 4:03 pm Nota operativa inpdap 27/2007.
In più dpr 834/81 s.m.i.
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Calcolo della pensione privilegiata



a) Ufficiali e Sottufficiali: ai sensi dell’art. 67 del DPR 1092/73, è pari all’ultima retribuzione pensionabile se l’infermità è ascritta alla 1^ categoria, è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30% della stessa base se ascritta rispettivamente alla 2^,3^,4^,5^,6^,7^, e 8^ categoria. Le pensioni annoverate di 7 e 8 categoria sono aumentate poi dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio nei confronti del militare che, senza aver maturato la pensione minima, abbia compiuto almeno 5 anni di servizio effettivo. In questi casi l’importo della pensione privilegiata non può essere superiore all’ammontare della pensione normale (44%) di cui all’art. 54, primo comma, del DPR 1092/73.

b) Allievi delle accademie: è determinata in base al grado che essi rivestivano all’atto d’ammissione all’accademia e al trattamento economico che sarebbe loro spettato nel grado qualora fossero rimasti nello stato di sottufficiale.




Attribuzione del decimo



Quando è stata raggiunta un’anzianità di almeno 15 anni di servizio utile (14 anni, 6 mesi ed 1 giorno) la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo (art. 67, 4^ comma del DPR 1092/73).

In proposito il Ministero del tesoro – Direzione servizi periferici - con circolare n.678/96, ha disposto il pagamento del decimo anche sulle pensioni provvisorie del personale militare che ha concluso il periodo d’ausiliaria, ovvero collocato direttamente nella riserva.

Circa la possibilità di ricondurre l’aumento del decimo fra gli assegni accessori non soggetti ad imposizione fiscale di cui all’art.34 del DPR n.601/73, il Ministero delle Finanze, con risoluzione n.143/96, ha affermato come tale aumento è da considerarsi parte integrante della pensione base e, quindi, di natura reddituale, privo delle caratteristiche che invece furono riconosciute all’assegno di cura (risoluzione Ministeriale n.8/167 del 6.8.76) e gli assegni di superinvalidità, accompagnamento e cumulo d’infermità (risoluzione Ministeriale n.11/800 del 17.10.1984)

Al titolare di pensione privilegiata spetta, inoltre, l’indennità integrativa speciale, e, per i primi 3 mesi dalla data di cessazione dall’ufficio, gli assegni interi previsti per i pari grado in servizio effettivo, non cumulabili con quelli di quiescenza (artt.29 e 32 legge n.599/54)

Le pensioni privilegiate “ Tabellari”



Si definiscono pensioni “ privilegiate tabellari” quelle concesse ai graduati e militari di truppa dell’Esercito, della Marina dell’Aeronautica ed assimilati nel caso in cui il militare ha contratto infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio (art. 67 DPR 1092/73). Le stesse vengono liquidate sulla base di apposite tabelle, in rapporto alla gravità della menomazione subita ma, senza riferimento alla paga percepita, in quanto durante il servizio obbligatorio (art. 52, 2°comma della Costituzione) non è stata effettuata alcuna ritenuta per contributi previdenziali.

In considerazione della loro particolare natura tali pensioni sono esenti da imposizione fiscale (Corte costituzionale sentenza n. 387/89), ma possono essere sottoposte a ritenute per:

- recupero di somme indebitamente riscosse

- alimenti a favore del coniuge separato o divorziato o per il mantenimento dei figli

- pignoramenti

- deleghe a favore di associazioni o organizzazioni sindacali



All’importo della pensione si aggiunge, poi, l’indennità integrativa speciale, corrisposta in via separata ai sensi dell’art. 2 della legge 27 maggio 1959,n. 324 ( art. 1886 del D.Lgs 15 marzo 2010 n.66).

La pensione è reversibile a favore del coniuge e/o dei figli minorenni o inabili, la domanda va presentata alla Ragioneria territoriale dello Stato che aveva in carico la partita di pensione del de cuius.



Ai sensi, infine, del 4 comma dell’art. 1886 del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 il periodo di servizio che ha dato luogo alla pensione privilegiata tabellare, diverso da quello di leva, non può essere ulteriormente valutato ai fini di quiescenza.