charry_red_wine ha scritto: ↑dom dic 09, 2018 5:31 pm
Scusate sono nuovissimo..non so se è la sezione. Giusta ma leggo leggo e non trovo risposta.. ma quando si parla di destituzione o di perdita del grado per motivi disciplinari (con transito nei ruoli esercito come militare di truppa) si intende che si diventa soldati semplici ? Con conseguente stipendio da soldato semplice?
Pubblicato il 06/12/2018
N. 06909/2018REG.PROV.COLL.
N. 08709/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8709 del 2017, proposto dal Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolò Mastropasqua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Piero Lorusso in Roma, largo Messico, 7;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. I, 19 ottobre 2017, n. 1080.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2018 il consigliere Giuseppe Castiglia;
Uditi per le parti l’avvocato dello Stato Greco e l’avvocato Silvestri su delega dell’avvocato Mastropasqua;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- era vice brigadiere della Guardia di finanza in servizio al posto di polizia di frontiera aerea dell’aeroporto di Bari - Palese.
2. In data 29 maggio 2016 due cittadine rumene hanno denunziato che, in occasione di un controllo valutario a cui erano state sottoposte, sarebbero state loro sottratte somme di denaro.
3. Il signor -OMISSIS- è stato identificato come responsabile del fatto, denunciato per furto, sottoposto agli arresti domiciliari, sospeso dal servizio prima dal giudice penale, indi dalla P.A. in via obbligatoria, e poi, dopo la revoca della misura cautelare, dalla stessa P.A. in via discrezionale. Nel convalidare l’arresto eseguito in flagranza di reato, il G.I.P. presso il Tribunale di Bari ha riqualificato il fatto come peculato.
4. Con determinazione del 9 febbraio 2017, il Comandante interregionale della Guardia di finanza ha disposto a carico del militare - ai sensi dell’art. 867, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare: d’ora in poi: c.o.m.) - la perdita del grado per rimozione e l’iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano, senza alcun grado, a decorrere dal 29 maggio 2016.
5. Il signor -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento con ricorso n.r.g. 325/2017, formulando assieme una domanda cautelare, che il T.A.R. per la Puglia, sez. I, ha rigettato con ordinanza 25 maggio 2017, n. 210, per mancanza del requisito del fumus.
6. Con istanza del 15 giugno 2017, il signor -OMISSIS- ha chiesto, fatti salvi gli effetti del giudizio pendente, di essere immesso in s.p.e. nell’Esercito conservando l’anzianità maturata.
7. Con nota dell’8 agosto 2017 l’Amministrazione della difesa ha respinto l’istanza.
8. Il signor -OMISSIS- ha proposto un ulteriore ricorso (n.r.g. 1022/2017) accompagnato da domanda cautelare, chiedendo l’annullamento della nota, il riconoscimento del suo diritto a essere iscritto in s.p.e. e il risarcimento del danno.
9. Con sentenza in forma semplificata 19 ottobre 2017, n. 1080, il T.A.R. per la Puglia, sez. I, ha definito l’incidente cautelare nel merito, accogliendo il ricorso e condannando l’Amministrazione a versare al ricorrente vittorioso le differenze retributive non corrisposte, con rivalutazione e interessi, nonché al pagamento delle spese di giudizio.
10. Il Tribunale regionale ha ritenuto che la perdita del grado non comporterebbe il venir meno dello status di militare e non determinerebbe la cessazione del rapporto di pubblico impiego, dal che discenderebbe l’obbligo dell’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa, senza alcun grado. Limitandosi a richiamare astrattamente la disciplina dell’arruolamento, il provvedimento impugnato sarebbe viziato da difetto di motivazione, palese illogicità e ingiustizia manifesta.
11. L’Amministrazione della difesa ha interposto appello avverso la sentenza, della quale ha anche chiesto la sospensione dell’efficacia esecutiva, sostenendo anzitutto che il T.A.R. avrebbe omesso di riunire i due ricorsi pendenti a norma dell’art. 70 c.p.a.
12. Nel merito, il primo giudice avrebbe trascurato che, secondo l’art. 923 c.o.m., la perdita del grado comporta la cessazione del rapporto di impiego militare. Ai sensi degli artt. 2141 e 627 c.o.m., gli appartenenti alla Guardia di finanza che abbiano perso il grado dovrebbero intendersi:
- iscritti d’ufficio nei ruoli dei militari di truppa;
- iscritti in tali ruoli come militari di leva (eventualmente in congedo assoluto come l’appellato, per decorso dei limiti di età), dal momento che tutte le altre tipologie di militari di truppa presupporrebbero l’arruolamento conseguente a domanda e al possesso di particolari requisiti, di cui l’appellato sarebbe privo;
- comunque non inquadrati nella categoria dei militari in s.p.e., nella quale rientrerebbero solo le figure professionali previste dall’art. 876 c.o.m.
13. In conclusione ha chiesto anche la condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado e la condanna per lite temeraria.
14. L’originario ricorrente si è costituito in giudizio per resistere all’appello insistendo sulla distinzione, propria del c.p.m.p., tra le pene accessorie della rimozione e della destituzione, sostenendo che il militare rimosso, diversamente dal degradato, manterrebbe il proprio status e opponendosi all’accoglimento della domanda cautelare per il danno gravissimo e irreparabile che ne seguirebbe per sé e la famiglia.
15. Con ordinanza 19 gennaio 2018, n. 215, la Sezione ha accolto la domanda cautelare dell’Amministrazione, sospendendo l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata e condannando l’appellato al pagamento delle spese della fase processuale.
16. Il signor -OMISSIS- ha depositato una memoria.
17. All’udienza pubblica del 29 novembre 2018, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.
18. In via preliminare, il Collegio osserva che, al di là dei rilievi svolti dall’Amministrazione circa la reciproca implicazione dei due giudizi, la mancata riunione in primo grado dei ricorsi n.r.g. 325/2017 e n.r.g. 1022/2017 è irrilevante e non è comunque viziante, posto che secondo la giurisprudenza costante e non contestata la riunione ex art. 70 c.p.a., diversamente da quella ex art. 96, comma 1, c.p.a., attiene a una scelta del giudice del tutto facoltativa e discrezionale (da ultimo Cons. Stato, sez. III, 3 agosto 2016, n. 3518; sez. V, 21 maggio 2018, n. 3031).
19. Nel merito, l’appello è fondato.
19.1. Nonostante le considerazioni spese nella memoria conclusionale dell’appellato, il Collegio non scorge ragioni per discostarsi da quanto motivatamente deciso con l’ordinanza cautelare n. 215/2018 e cioè - per riportarne il testo - che:
<<a) la sentenza impugnata sembra trascurare il disposto dell’art. 923 c.o.m., secondo il quale la perdita del grado comporta la cessazione del rapporto di impiego del militare;
b) come ha affermato la Sezione - con affermazione di valenza generale, che va oltre la specificità del caso deciso - “la perdita del grado, quale che ne sia la ragione …, comporta sempre la cessazione dal servizio permanente effettivo. Vi è dunque una ontologica incompatibilità tra perdita del grado e possibilità di permanere in servizio permanente effettivo” (sentenza 30 luglio 2012, n. 4292)”>>.
Ciò, anche sulla scia del parere n. 128/2017, reso dalla sezione III di questo Consiglio di Stato.
19.2. La sentenza n. 4292/2012 (come ancor prima il parere n. 128/2017) giunge a enunziare questo principio (valido sia per la permanenza che per il transito in s.p.e.) all’esito di un articolato percorso argomentativo, nel quale non si sottrae all’onere di esaminare anche le disposizioni del c.p.m.p. ora evocate dall’appellato. A tali precedenti il Collegio intende integralmente richiamarsi anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
19.3. Per giungere a una diversa conclusione e affermare che il rapporto di impiego con l’Esercito sarebbe “la naturale prosecuzione” di quello intercorso con la Guardia di finanza, il privato obietta che l’art. 923, comma 3, c.o.m. richiede che il provvedimento di cessazione dal servizio sia adottato con decreto ministeriale, che nella specie mancherebbe.
19.4. Così argomentando, trascura tuttavia:
- l’art. 2135 c.o.m., secondo il quale “per il Corpo della Guardia di finanza restano ferme le competenze del Comandante generale in materia di adozione degli atti e provvedimenti di gestione del personale, in applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 98635/08 del 26 marzo 2008, concernente delega di funzioni, menzionata espressamente dalla determinazione del Comandante interregionale della Guardia di finanza in data 9 febbraio 2017, che ha disposto la perdita del grado per rimozione in danno dell’appellato.
19.5. Nulla impedisce dunque di qualificare tale ultima determinazione, adottata dall’organo competente, come causa di cessazione del rapporto di impiego a norma dell’art. 923 c.o.m.
19.6. Sulla base delle premesse, il provvedimento impugnato in questa sede - diversamente da quanto ha ritenuto il Tribunale territoriale - appare sinteticamente ma compiutamente motivato, nella parte in cui richiama come fatto impeditivo dell’accoglimento dell’istanza di immissione in s.p.e., da un lato, l’avvenuta perdita del grado per rimozione da parte dell’istante a seguito di procedimento disciplinare di stato, dall’altro, le procedure previste per l’arruolamento nelle Forze armate.
20. Dalle considerazioni che precedono discende che - come anticipato - l’appello è fondato e va pertanto accolto, con riforma della sentenza impugnata e reiezione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
21. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la regola della soccombenza, secondo la legge, e sono liquidate in dispositivo.
22. Apprezzate le circostanze, il Collegio non riscontra i presupposti per la condanna per lite temeraria dell’appellato che, sia pure senza fondamento, ha prospettato una diversa ricostruzione del quadro normativo vigente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida nell’importo di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, incarica la segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte privata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente FF
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore
Luca Lamberti, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Castiglia Raffaele Greco
IL SEGRETARIO