VITTORIA PER RICONOSCIMENTO EQUIPARATI VD
Inviato: lun nov 12, 2018 12:36 pm
Ancora una vittoria del principe del foro Avv.BAVA-
Con sentenza 28587/18 la Corte di Cassazione sezione lavoro ha chiarito un ulteriore importantissimo punto inerente i “soggetti equiparati a vittime del dovere”: poiché la norma prevede la tutela per coloro che abbiano contratto “infermità” in missioni di qualunque tipo, e da cui derivi morte o invalidità permanente, il ministero si è sempre opposto a tutelare le conseguenze di eventi traumatici, interpretando la parola “infermità” come significasse solo “malattia”, e non anche esito di ferite, esplosioni, incidenti aerei o automobilistici , ecc. Con la citata sentenza la Cassazione ha respinto il ricorso in cassazione inerente una vittima di incidente aereo, deceduto sul colpo, proposto dal Ministero contro sentenza di accoglimento , è avanzato per sostenere la mancata copertura di un evento traumatico : la Cassazione ha respinto la tesi del Ministero affermando che la norma del comm 564 deve essere interpretata nel senso di coprire gli eventi lesivi di ogni tipo di evento, anche traumatico. Ricordo a tutti che ovviamente poi che nel caso dell’art. 1 comma 564 l. 266/05 (a differenza delle sei attività del comma 563) occorre la dipendenza dell’evento dalle “particolari condizioni ambientali e operative” , ossia da un rischio anomalo rispetto a quello intrinseco alla attività in se’. In ogni caso, chi si è visto respingere la domanda ex comma 564 per una infermità traumatica ora avrà una arma in più per difendersi (qualche corte di appello la pensava così , come
ad esempio Palermo e Torino: ora dovranno cambiare idea!)
Con sentenza 28587/18 la Corte di Cassazione sezione lavoro ha chiarito un ulteriore importantissimo punto inerente i “soggetti equiparati a vittime del dovere”: poiché la norma prevede la tutela per coloro che abbiano contratto “infermità” in missioni di qualunque tipo, e da cui derivi morte o invalidità permanente, il ministero si è sempre opposto a tutelare le conseguenze di eventi traumatici, interpretando la parola “infermità” come significasse solo “malattia”, e non anche esito di ferite, esplosioni, incidenti aerei o automobilistici , ecc. Con la citata sentenza la Cassazione ha respinto il ricorso in cassazione inerente una vittima di incidente aereo, deceduto sul colpo, proposto dal Ministero contro sentenza di accoglimento , è avanzato per sostenere la mancata copertura di un evento traumatico : la Cassazione ha respinto la tesi del Ministero affermando che la norma del comm 564 deve essere interpretata nel senso di coprire gli eventi lesivi di ogni tipo di evento, anche traumatico. Ricordo a tutti che ovviamente poi che nel caso dell’art. 1 comma 564 l. 266/05 (a differenza delle sei attività del comma 563) occorre la dipendenza dell’evento dalle “particolari condizioni ambientali e operative” , ossia da un rischio anomalo rispetto a quello intrinseco alla attività in se’. In ogni caso, chi si è visto respingere la domanda ex comma 564 per una infermità traumatica ora avrà una arma in più per difendersi (qualche corte di appello la pensava così , come
ad esempio Palermo e Torino: ora dovranno cambiare idea!)