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12 mesi dopo l'aspettativa per malattia

Inviato: mer ott 31, 2018 3:22 pm
da Walker73
Buondí a tutti, mi scuso per la domanda che forse sará stata giá fatta ma non sono riuscito a trovarne una.
Vorrei chiedervi, dopo 12 mesi in aspettativa per malattia a causa di un incidente (non causa di servizio) dopo 20 giorno ho avuto vari dolori e sono stato a casa in malattia per 6 giorni quindi congedo straordinario ma vanno ad incidere come cumulo sul conteggio dei 18 mesi di aspettativa? Vi chiedo questo perché un collega (ex della segreteria) mi dice che non avendo staccato i 90 giorni me lo inseriscono nel limite dei 18 mesi, altri invece mi dicono che non vanno conteggiati come cumulo proprio perché non sono giorni di aspettativa ma bensí di congedo straordinario.
Aiutooooo!!! Grazie
Walker

Re: 12 mesi dopo l'aspettativa per malattia

Inviato: mer ott 31, 2018 3:36 pm
da airone7388
Walker73 ha scritto: mer ott 31, 2018 3:22 pm Buondí a tutti, mi scuso per la domanda che forse sará stata giá fatta ma non sono riuscito a trovarne una.
Vorrei chiedervi, dopo 12 mesi in aspettativa per malattia a causa di un incidente (non causa di servizio) dopo 20 giorno ho avuto vari dolori e sono stato a casa in malattia per 6 giorni quindi congedo straordinario ma vanno ad incidere come cumulo sul conteggio dei 18 mesi di aspettativa? Vi chiedo questo perché un collega (ex della segreteria) mi dice che non avendo staccato i 90 giorni me lo inseriscono nel limite dei 18 mesi, altri invece mi dicono che non vanno conteggiati come cumulo proprio perché non sono giorni di aspettativa ma bensí di congedo straordinario.
Aiutooooo!!! Grazie
Walker
Il congedo straordinario è una cosa, l'aspettativa un' altra cosa, sono soggette a norme diverse. Solo l' aspettativa è soggetta al cumulo, i tre mesi (attenzione mesi e non 90 gg, quindi considerare se sono di 28,30 o 31 gg...) valgono solo per l' aspettativa.
L’aspettativa per infermità
– Generalità
L’istituto generale dell’aspettativa, previsto per i pubblici dipendenti dal d.P.R. 3/1957, si applica anche alla Polizia di Stato; l’aspettativa per infermità, prevista dall’art. 68, d.P.R. 3/1957, è disposta, d’ufficio o a domanda, nei casi in cui viene accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall’amministrazione, l’esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

Va ricordato che in assenza di indicazioni specifiche nella dichiarazione di inizio malattia il dipendente viene automaticamente collocato in congedo straordinario fino all’esaurimento del periodo residuo spettantegli e che, ai sensi dell’art. 22, co. 24 L. 537/1993, qualora egli abbia ancora a disposizione c.s. residuo, potrà essere collocato in aspettativa solo per assenze continuative superiori a sette giorni lavorativi, escludendo quindi dal computo i giorni destinati alla fruizione del riposo settimanale e le festività.
In proposito si ribadisce che il congedo straordinario, diversamente da quello ordinario, assorbe le giornate festive e quelle destinate a riposo, per cui queste non vengono sottratte dal numero complessivo dei giorni di assenza, come viceversa avviene per il congedo ordinario.

– Periodo massimo di aspettativa, cumulo ed interruzione
L’aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale è stata disposta e non può protrarsi per più di diciotto mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di diciotto mesi, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi; la durata complessiva dell’aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio, fermo restando che, durante i periodi di aspettativa per motivi di famiglia, nessun assegno è dovuto al dipendente, come più avanti meglio illustrato.
Per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione può consentire all’impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi; scaduto il periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità, il dipendente che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti.
Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane, ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore; tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del detto limite massimo (art. 19, co. 3 d.P.R. 164/2002).

Ciao, questo è quanto di mia conoscenza...

Re: 12 mesi dopo l'aspettativa per malattia

Inviato: gio nov 01, 2018 5:43 pm
da Walker73
Grazie Airone3378 molto esaustivo, ma se posso chiedere, come funziona allora ( lo spiego così come l'ho capito io spiegatomi velocemente) l'azzeramento dei 6 mesi per regolarizzare il quinquennio, mi hanno detto che non devo mandare malattia per 3 mesi altrimenti i conteggi ( e devo capire ancora come sono sti conteggi) si azzerano e ricominciano a calcolarmi sti 3 mesi di lavoro continuativo per il quinquennio ( che confusionnnn). Per la verità è la prima volta che mi trovo in questa situazione e tutti girano a riempirmi di consigli sul " sentito dire"
grazie
Walker73
===ogni anno solare spetta il congedo straordinario, se l'aspettativa è interrotta.
i tre mesi ed un giorno sono validi per il cumulo dei 18 mesi continuativi, cioè ne interrompono la continuità, ma nel quinquennio mobile fanno cumulo per la totalità dei 913 giorni-escluso il congedo straordinario.

Re: 12 mesi dopo l'aspettativa per malattia

Inviato: sab nov 03, 2018 9:21 am
da angri62
Walker73 ha scritto: gio nov 01, 2018 5:43 pm Grazie Airone3378 molto esaustivo, ma se posso chiedere, come funziona allora ( lo spiego così come l'ho capito io spiegatomi velocemente) l'azzeramento dei 6 mesi per regolarizzare il quinquennio, mi hanno detto che non devo mandare malattia per 3 mesi altrimenti i conteggi ( e devo capire ancora come sono sti conteggi) si azzerano e ricominciano a calcolarmi sti 3 mesi di lavoro continuativo per il quinquennio ( che confusionnnn). Per la verità è la prima volta che mi trovo in questa situazione e tutti girano a riempirmi di consigli sul " sentito dire"
grazie
Walker73
===ogni anno solare spetta il congedo straordinario, se l'aspettativa è interrotta.
i tre mesi ed un giorno sono validi per il cumulo dei 18 mesi continuativi, cioè ne interrompono la continuità, ma nel quinquennio mobile fanno cumulo per la totalità dei 913 giorni-escluso il congedo straordinario ove spettante.

Re: 12 mesi dopo l'aspettativa per malattia

Inviato: dom nov 04, 2018 5:29 pm
da Walker73
angri62 ha scritto: sab nov 03, 2018 9:21 am
Walker73 ha scritto: gio nov 01, 2018 5:43 pm Grazie Airone3378 molto esaustivo, ma se posso chiedere, come funziona allora ( lo spiego così come l'ho capito io spiegatomi velocemente) l'azzeramento dei 6 mesi per regolarizzare il quinquennio, mi hanno detto che non devo mandare malattia per 3 mesi altrimenti i conteggi ( e devo capire ancora come sono sti conteggi) si azzerano e ricominciano a calcolarmi sti 3 mesi di lavoro continuativo per il quinquennio ( che confusionnnn). Per la verità è la prima volta che mi trovo in questa situazione e tutti girano a riempirmi di consigli sul " sentito dire"
grazie
Walker73
===ogni anno solare spetta il congedo straordinario, se l'aspettativa è interrotta.
i tre mesi ed un giorno sono validi per il cumulo dei 18 mesi continuativi, cioè ne interrompono la continuità, ma nel quinquennio mobile fanno cumulo per la totalità dei 913 giorni-escluso il congedo straordinario ove spettante.
Grazie Angri62, conciso ma davvero esaustivo. ( finalmente, era così difficile spiegarlo così?)
grazie
Walker73