salvo22 ha scritto: ↑mar nov 27, 2018 3:32 pm
Ciao collega prendo la pensione di privilegio, posso presentare domanda per la pensione di incollacabilita grazie
Visto che non ti risponde nessuno e vedo che sei in difficoltà certo di darti una mano
L’assegno di incollocabilità
Ai sensi dell’art. 104 del DPR 1092/73 e della legge 26 gennaio 1980, n. 9, art. 12 è concesso ai mutilati ed invalidi per servizio con infermità dalla 2^ alla 8^ categoria, di età inferiore ai 65 anni, che siano riconosciuti incollocabili in quanto, per la natura e il grado delle loro invalidità (in genere malattie neuropsichiche e di natura tubercolare) possono essere, non solo in via ipotetica (Corte dei Conti – Sezione Giur. Reg. Lazio sentenza n. 1093/95) di pregiudizio per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.
L’assegno è corrisposto in aggiunta alla pensione o all’assegno rinnovabile nella misura pari alla differenza tra il trattamento complessivo corrispondente alla 1^ categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tab. E lett. H (esclusa l’indennità di assistenza e accompagnamento) e quello complessivo di cui sono titolari.
Durante la sua erogazione, quindi, i beneficiari sono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi di prima categoria, non pregiudicando la possibilità di chiedere la revisione della pensione per aggravamento.
L’accertamento medico è demandato al Collegio medico legale delle Aziende sanitarie locali, presso il quale l’interessato deve presentare la relativa domanda, allegando copia del decreto di pensione, e idonea documentazione sanitaria. La durata della sua concessione non può essere inferiore a 2 anni né superiore a 4 rinnovabili. Qualora il collegio medico dell’ASL riconosca il diritto per periodi superiori a 8 anni, anche non continuati, l’assegno è liquidato fino al 65 anno di età, senza successivi accertamenti sanitari.
L’Amministrazione ha, in ogni caso, sempre la facoltà di chiedere alla Commissione medica di pronunciarsi sull’effettivo stato d’incollocabilità del soggetto, così come ha la facoltà di revocare l’indennità quando risulti che siano venute meno le ragioni per le quali fu concessa.
Ove, a seguito d’aggravamento, l’invalido sia ascritto alla 1^ categoria, senza assegno di superinvalidità, tale beneficio è conservato, se più favorevole, purché permanga l’effettivo stato d’incollocabilità.
Ai mutilati e invalidi per servizio che, fino alla data del compimento al 65^ anno d’età, hanno fruito dell’assegno, va riconosciuto dal giorno successivo, il diritto a ottenere un assegno compensativo di importo pari a quello fruito fino a quel momento.
All’adeguamento annuale provvedono direttamente le sedi provinciali dell'INPS/ Ragioneria territoriale dello Stato che hanno in carico la relativa partita di pensione.
Avverso il provvedimento che respinge il beneficio, è ammesso ricorso presso la Sezione Giurisdizionale della sezione regionale della Corte dei Conti competente.
Ecco , che cosa e l'assegno di incollocabilità, innanzi, tutto, bisogna vedere che categoria di p.p.o hai e poi iin linea di massima l'assegno viene conesso, escusivamente, per malattie della sfera mentale, anche se di recente alcune corte dei conti si sono espresse diversamente,