Disturbo depressivo persistente da vicenda legale e giudiziaria

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panorama
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Disturbo depressivo persistente da vicenda legale e giudiziaria

Messaggio da panorama »

Da molto che dovevo postarla ma, tra una cosa e l'altra, mi era passata di mente.

Accolto.

CdC Lombardia del 2017

1) - ha richiamato giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha riconosciuto il c.d. stress lavorativo nonché la rilevanza del nesso causale che deve estendersi a tutti gli eventi possibili anche eventualmente frutto dell’intervento di concause persistenti (CASS: CIV. n.13087/2000 e Cass. n. 5/2002), producendo all’ uopo due relazioni peritali ed assolvendo, in tale ottica, all’ onere probatorio in merito al nesso di causalità.

2) - Quanto al concreto interesse in capo al ricorrente ad agire si ritiene pienamente sussistente detto interesse proprio perché l’agere è finalizzato al riconoscimento futuro della pensione privilegiata ordinaria; principio espressamente sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha statuito che è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti non solo la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla condanna dell’ Ente all’ erogazione del trattamento pensionistico ma anche la sola domanda di mero accertamento da causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato.

3) - Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, come già rappresentato, con ordinanza n. 4325/2014 …….

4) - Questa decisione, come è noto, risulta di fondamentale importanza per il personale delle Forze Armate e di Polizia, anche ad ordinamento civile ;

5) - La Corte dei Conti, legittimata all’esercizio di ampi poteri istruttori, è competente ad emettere una sentenza che riconosca la dipendenza dell’infermità da causa di servizio, quale presupposto per l’erogazione della pensione di privilegio.
- ) - Il ricorso può essere proposto senza limiti di tempo, a differenza del ricorso al Tar ed anche soprattutto quando il personale ricorrente sia ancora in servizio.


vedi allegato.
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