francois ha scritto:Buon pomeriggio, vi comunico che la La Corte dei Conti della Calabria con sentenza n.210/2018 datata 21.09.2018, ha accolto, in primo grado, il ricorso di un ex colonnello della Guardia di Finanza che chiedeva il ricalcolo della pensione tenendo conto degli scatti stipendiali maturati durante il blocco negli anni 2011-2015.
Buona lettura!
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R E P U BB L I C A I T A L I A N A
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CALABRIA
Il giudice unico delle pensioni
Primo referendario Andrea Luberti
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA n.210/2018
Sul ricorso in materia di pensioni militari numero 21691 del registro di segreteria, proposto da:
V. S., nato a omissis in data Omissis, residente a omissis alla via omissis.
Parte ricorrente, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Saccucci e Marco Magnano (indirizzi di posta elettronica certificata
andreasaccucci@pec.it e
matteomagnano@pec.it), con studio in Roma, alla via Lisbona, 9; ivi elettivamente domiciliata in forza di procura speciale.
Contro:
Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, con sede alla via Gioacchino da Fiore, 34;
Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Comandante generale pro tempore, costituito direttamente.
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, 21.
Ente rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Teresa Pugliano, Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli; domiciliato presso la sede dell’Avvocatura dell’INPS in Catanzaro, alla Via Francesco Acri, 81;
Parti resistenti
Per: Accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente alla rideterminazione della base pensionabile e alla conseguente riliquidazione della pensione, a far data dalla cessazione del servizio, tenendo in considerazione gli incrementi stipendiali automatici (non percepiti a norma dell’articolo 21, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) che gli sarebbero spettati in relazione alle classi e agli scatti che sarebbero maturati nel periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2015. Condanna dell’amministrazione convenuta a corrispondere al ricorrente, per effetto della suddetta rideterminazione della base pensionabile, i ratei pensionistici arretrati, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla maturazione di ciascun rateo, secondo le modalità stabilite dalla Corte dei conti, sezioni riunite, sentenza 18 ottobre 2002, n. 10.
In via subordinata, eccezione di incostituzionalità della normativa che, per il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cessato dal servizio dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2017, non prevedono la valorizzazione in quiescenza, a far data dalla cessazione del servizio, degli emolumenti pensionabili derivanti dalle progressioni stipendiali automatiche che sarebbero spettate in relazione alle classi e agli scatti che sarebbero maturati dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2015.
Visto l’articolo 167 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;
Visti gli atti e i documenti di causa;
Udita alla pubblica udienza del 5 settembre 2018 la parte ricorrente e quella resistente, nelle persone, rispettivamente, dell’avvocato Stefania Valia, su delega dei difensori, e dell’avvocato Giacinto Greco per l’INPS.
RITENUTO IN FATTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha contestato la liquidazione del proprio trattamento previdenziale. Nel ricorso è esposto che tale determinazione sarebbe stata operata dall’ente convenuto non tenendo conto delle voci retributive decurtate per effetto dell’art. 9, commi 1 e 21 del d.l. 78/2010, dovute in ragione dell’anzianità di servizio maturata e della qualifica giuridicamente conseguite.
Il ricorrente, già appartenente al Corpo della Guardia di finanza, lamenta in sostanza che a causa di detto “blocco retributivo”, disposto per gli anni 2011, 2012 e 2013 (successivamente esteso al 2014 e prorogato anche sino al 31 dicembre 2015), il trattamento pensionistico gli sia stato calcolato sulla base delle voci stipendiali percepite nel 2010, quindi, su una base economica inferiore all’anzianità giuridicamente rivestita al momento del collocamento in congedo.
Il ricorrente, a sostegno della propria pretesa, dopo aver richiamato la disciplina normativa, rileva che più volte la Corte costituzionale è stata interpellata sulla legittimità costituzionale della c.d. “cristallizzazione “ degli incrementi economici; e che ha sempre ritenuto giustificato e legittimo l’intervento normativo a causa della notoria esigenza di contenimento della
spesa pubblica, sottolineando però sempre la necessità che tale sacrificio imposto abbia un carattere eccezionale e temporalmente limitato.
Tutto ciò premesso il ricorrente conclude chiedendo previa, ove necessaria, dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza dell’eccezione d’illegittimità costituzionale delle norme indicate, l’accoglimento del ricorso nel senso dell’accertamento del proprio diritto alla riliquidazione, oltre a interessi e a rivalutazione.
L’INPS si è costituito con note di memoria del 24 luglio 2018, chiedendo la declaratoria di incompetenza in considerazione del dato che allo stesso INPS consta la residenza della parte ricorrente nel territorio della Regione Campania.
Nel merito, l’INPS ha chiesto il rigetto del ricorso o, in subordine, di limitare la pronuncia alla disposizione, nei confronti della Guardia di finanza, di ricostruzione della carriera, in ogni caso escludendo gli oneri accessori.
Nel corso dell’udienza del 5 settembre 2018 le parti hanno insistito nelle rispettive richieste; in particolare, il difensore della parte ricorrente ha depositato un certificato di residenza storico del medesimo, al fine di dimostrare la competenza territoriale della Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria.
Anche la Guardia di finanza si è costituita, con note del 2 agosto 2018.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, deve essere rigettata la richiesta di declaratoria di incompetenza proposta dall’INPS, che ha peraltro contestato la validità probatoria della certificazione anagrafica storica.
Sul punto, occorre rilevare che l’INPS non ha prodotto certificazione idonea a superare quanto allegato, nel corso dell’udienza, dalla parte ricorrente, con conseguente inottemperanza all’onere probatorio di cui all’articolo 2697 del codice civile, non risultando sul punto sufficiente l’attribuzione della relativa posizione previdenziale ad altra sede.
Nel merito, le questioni sottese alla risoluzione della controversia sono state risolte dalla Sezione, con giurisprudenza ormai consolidata da cui non si avverte ragione di discostarsi (sentenze 31 gennaio 2018, n. 13; e 18 aprile 2018, n. 48); nonché da diverse pronunce di ulteriori sezioni giurisdizionali regionali (Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, sentenza 9 ottobre 2017, n. 278).
In tali sedi è stato evidenziato come, al fine di scongiurare l’ipotesi di contrasto della normativa invocata con i principi posti dalla Corte costituzionale, sia necessaria un’attività ermeneutica che valorizzi il dato testuale della norma, in modo da contenere il sacrificio delle categorie interessate da tale misura.
La disposizione contenuta nel comma 21 della norma più volte riferita dispone infatti che “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all’art. 3 del d.lgs 165/2001 cosi' come previsti dall’art., 24 della l. 448/98, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorchè a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all’art. 3 del d.lgs 165/2001 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale dell’art. 3 del d.lgs 165/2001 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”
Il tenore della norma è inequivocabile nel limitare temporalmente la restrizione menzionata, con conseguente necessità di interpretarla nella più tenue veste di una sospensione temporanea delle progressioni di carriera, senza effetti economici sul trattamento previdenziale.
Tale interpretazione si pone in perfetta sintonia con la sentenza della Corte costituzionale 17 dicembre 2013, n. 310, ove interventi di tale tipologia sono stati ritenuti ammissibili nei limiti del carattere “eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato, nonché temporalmente limitato, dei sacrifici richiesti, e nella sussistenza di esigenze di contenimento della spesa pubblica, le condizioni per escludere la irragionevolezza delle misure in questione”.
Da tali considerazioni discende la necessità di considerare irrilevante la cristallizzazione esposta ai fini previdenziali, determinandosi, in caso contrario, una protrazione ad infinitum del blocco retributivo in contrasto con le sopra esposte considerazioni.L’interpretazione prospettata consente, invece, di disattendere la prospettata questione di illegittimità costituzionale.
P.Q.M.
Il giudice unico delle pensioni presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, lo accoglie e, per l’effetto:
Accerta il diritto della parte ricorrente, ai fini della determinazione della base contributiva e di calcolo della pensione, agli emolumenti pensionabili derivanti dalla progressione di carriera avvenuta durante la cristallizzazione delle retribuzioni, nel periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2015.
Condanna l’INPS al pagamento delle somme dovute a titolo di arretrati per i maggiori ratei.
Tale importo dovrà, inoltre, essere incrementato della maggior somma tra la rivalutazione monetaria su base annua secondo indici gli ISTAT e gli interessi legali dalla data del fatto sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e ancora degli interessi legali da quest'ultima data sino all’effettivo
soddisfacimento del credito.
Le spese sono compensate, in considerazione della soccombenza reciproca sulle questioni in punto di diritto.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 5 settembre 2018.
IL GIUDICE
f.to Andrea Luberti
Depositata in Segreteria il 20/09/2018
Il responsabile della Segreteria pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni