Inidoneo al servizio d'istituto in modo assoluto o parziale
Inviato: dom set 09, 2018 11:56 am
inidoneo permanentemente al servizio d'istituto in modo assoluto o parziale
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MINISTERO DELLA DIFESA
CIRCOLARE 27 settembre 1983, n. 973
Direttive tecniche in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.
(GU Serie Generale n.190 del 13-07-1983)
Al comando del Corpo di sanità
dell'Esercito
All'ispettorato di sanità della
Marina militare
All'ispettorato logistico
dell'Aeronautica militare - V
Reparto - Servizio di sanità
e, per conoscenza:
Allo stato maggiore della Difesa
Allo stato maggiore dell'Esercito
Allo stato maggiore della Marina
militare
Allo stato maggiore
dell'Aeronautica militare
Al Ministero della difesa - Ufficio
del segretario generale
Al comando generale dell'Arma dei
carabinieri
Al comando generale della Guardia
di finanza
Al Ministero della difesa - Ufficio
centrale per gli studi giuridici e
la legislazione
Al Ministero della difesa -
Direzione generale per gli
ufficiali dell'Esercito
Al Ministero della difesa -
Direzione generale per i
sottufficiali e i militare di
truppa dell'Esercito
Al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale
della Marina
Al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale
militare dell'Aeronautica
Al Ministero della difesa -
Direzione generale delle pensioni
Al Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica
sicurezza - Direzione centrale del
personale
Al Ministero di grazia e giustizia
- Direzione generale per gli
istituti di prevenzione e pena
Al Ministero dell'agricoltura e
delle foreste - Direzione generale
dell'economia montana - Divisione X
Al collegio medico legale
L'art. 94 della legge 1° aprile 1981, n. 121, delegava il Governo della Repubblica ad emanare un decreto, avente valore di legge ordinaria, inteso a disciplinare organicamente l'utilizzazione, nell'ambito della stessa amministrazione, degli appartenenti alle forze di polizia che, per effetto di ferite, lesioni od altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di compiti d'istituto avessero subito una invalidità non comportante l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto. Nell'articolo veniva, tra l'altro, precisato che il personale in questione "deve essere adibito a mansioni d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa, tenuto conto delle indicazioni del collegio medico che ha accertato la invalidità", potendo "essere altresì utilizzato per l'espletamento delle attività assistenziali e previdenziali in favore del personale anche per le esigenze del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza".
Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, recependo il contenuto del predetto articolo 94, per quanto attiene alla materia di interesse medico-legale, ha stabilito quanto segue:
Art. 1 (Utilizzazione del personale invalido): "Il personale delle forze di polizia indicato nell'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che abbia riportato una invalidità, che non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto, derivante da ferite, lesioni ed altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi allo espletamento dei compiti d'istituto, è utilizzato, d'ufficio o a domanda, in servizio d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta",
Art. 2 (Accertamento dell'invalidità): "L'invalidità che non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto, è accertata dalle commissioni di cui agli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Le commissioni di cui al precedente comma devono altresì fornire indicazioni sull'utilizzazione del personale stesso, tenendo conto del grado d'invalidità determinato dalle ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza degli eventi indicati nel precedente art. 1".
Il citato decreto del Presidente della Repubblica numero 738/1981 istituisce, inoltre, presso i Ministeri o comandi competenti, una commissione consultiva la quale "tenuto conto del giudizio e delle
indicazioni fornite dalle commissioni mediche ... esprime il proprio parere in ordine ai servizi d'istituto in cui il personale invalido può essere utilizzato, compresi quelli relativi all'espletamento delle attività assistenziali e previdenziali in favore del personale".
In ordine a quanto sopra, questa Direzione generale, al fine di meglio orientare verso la necessaria uniformità interpretativa ed applicativa l'adempimento di questo ulteriore compito, particolarmente impegnativo e delicato che, nell'implicito riconoscimento della loro alta competenza e responsabilità, è stato affidato ai nostri organi medico-collegiali, emana le seguenti
direttive tecniche cui dovranno attenersi le commissioni medico-ospedaliere e, qualora ai sensi di legge (regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, esecutivo della legge 11 marzo 1926, n. 416) vi siano interessate, le commissioni mediche di seconda istanza operanti nell'ambito dei servizi sanitari di Forza armata.
1) Premesso che gli accertamenti sanitari finalizzati alla fruizione eventuale di norme di legge di così elevato contenuto morale e sociale, e per ciò stesso implicanti difficoltà valutative di ordine medico-legale altrettanto elevate, richiedono particolare prudenza, perizia e diligenza professionale, una volta che sia stata riconosciuta la derivazione della invalidità da eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto di cui all'art. 1, qualora il giudizio concernente l'idoneità sia quello di "inidoneità permanente al servizio d'istituto", la commissione medica investita del caso dovrà ulteriormente precisare se la non idoneità è da ritenersi assoluta, ovvero soltanto parziale, ricorrendo, in alternativa, alla formula:
inidoneo permanentemente al servizio d'istituto in modo assoluto;
inidoneo permanentemente al servizio d'istituto in modo parziale.
Questo essa dovrà fare con acume ed equilibrio, tenendo conto della natura e del grado della invalidità accertata, con riferimento all'età, alle condizioni di salute generali e dei vari sistemi, organi ed apparati, alla unicità o molteplicità delle menomazioni, alla semplice coesistenza o alla concorrenza delle infermità riscontrate.
2) Nella prima evenienza, salvo alla consueta valutazione del grado di invalidità con riferimento alle tabelle pensionistiche in vigore, non vi sarà altro da fare.
Nella seconda, invece, poiché il giudizio di "inidoneità parziale" è stato introdotto con la finalità dell'adozione di un provvedimento di stato che consenta l'utilizzazione dell'invalido in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa connessa al danno alla persona quale si è consolidato, la commissione medica dovrà altresì fornire le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 2 più sopra riportato.
Affinché l'utilizzazione dell'invalido con inidoneità permanente parziale possa essere disposta, su parere della commissione consultiva, da parte della rispettiva amministrazione, in maniera più equa ed organica, con migliori criteri distributivi e, soprattutto, senza danno per il personale e con proficuità del servizio che questo verrà destinato a prestare, si è convenuto con le amministrazioni interessate sulla opportunità che le commissioni mediche forniscano le indicazioni richieste in termini negativi, con riferimento, cioè, non già ai servizi compatibili con la residua capacità lavorativa, bensì alle attività che l'invalido non potrà svolgere a causa delle menomazioni di cui è divenuto portatore.
In pratica, le commissioni mediche, in base ai medesimi criteri clinici e medico-legali che hanno consentito di precisare il giudizio sulla inidoneità permanente (assoluta o parziale), di cui si è fatto cenno nell'ultimo capoverso del precedente punto 1), si esprimeranno in via indiretta, nel fornire le controindicazioni che dovranno essere osservate nel singolo caso, aggiungendo al giudizio di inidoneità la dicitura standardizzata
"Controindicato l'impiego in incarichi ..." seguita da una formula di questo tipo:
"che comportino la deambulazione o la stazione eretta prolungata",
"che esigano la permanenza in ambienti di lavoro polverosi" oppure
"in climi freddo-umidi", ovvero
"che non consentano la regolarità del ritmo nell'assunzione dei pasti", oppure
"l'osservanza di diete speciali" (o di cure mediche, fisioterapiche, ecc.); o
"che richiedano un impiego particolarmente intenso o protratto dell'organo
della vista", (o di altro organo, sistema od apparato, di volta in volta da indicare),
e così via.
3) Le commissioni mediche valuteranno i requisiti fisiopsichici della idoneità al servizio in applicazione della legge di cui trattasi con criteri scientifici di particolare rigore, pronunciandosi, in particolare, per la inidoneità permanente parziale nei soli casi in cui se, da una parte, il provvedimento della idoneità al servizio non lo si è potuto adottare, la residua capacità lavorativa, dall'altra, risulta con buona evidenza utilizzabile nel disimpegno di altri "servizi d'istituto", ai quali l'invalido potrà essere
destinato.
Stando, comunque, al criterio di massima in ordine al quale le invalidità ascrivibili alla tabella B e solitamente anche quelle ascrivibili alle ultime tre categorie della tabella A sono compatibili con l'idoneità al servizio, ed altresì al criterio secondo il quale le prime tre categorie di questa tabella comportano in ogni caso la inidoneità assoluta, saranno le invalidità ascrivibili alla 4a ed alla 5a categoria quelle che daranno in prevalenza luogo al giudizio della inidoneità permanente parziale, come' più sopra indicato.
4) Devesi, a conclusione, sottolineare che questo particolare giudizio medico-legale di "inidoneità permanente parziale" dovrà essere adottato, ai sensi e con esplicita citazione degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 738/1981, soltanto nei casi in cui l'invalidità che lo determina, sia interamente derivata "da ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto".
Ciò anche in considerazione degli effetti sullo stato giuridico, sul trattamento economico e sulle possibilità di trattenimento previste per il personale invalido e soprattutto del diritto di questo alla corresponsione - su domanda da presentare entro sei mesi dal riconoscimento - di "una indennità speciale una tantum proporzionata al grado di invalidità accertato, non cumulabile con altre specifiche provvidenze corrisposte o da corrispondersi allo stesso titolo, il cui importo è pari a quello dell'equo indennizzo previsto
dalle vigenti disposizioni maggiorato del venti per cento", come recita l'art. 7 del medesimo decreto presidenziale. Nell'ultimo comma vi è peraltro precisato che sono da applicare al caso le disposizioni relative all'equo indennizzo, ad eccezione dell'art. 49, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957 (ad eccezione, cioè, della decurtazione del venticinque per cento e del cinquanta per cento per le invalidità insorte rispettivamente dopo il compimento del cinquantesimo e del sessantesimo anno di età).
Il direttore generale ammiraglio isp. (MD)
PONS
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MINISTERO DELLA DIFESA
CIRCOLARE 27 settembre 1983, n. 973
Direttive tecniche in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.
(GU Serie Generale n.190 del 13-07-1983)
Al comando del Corpo di sanità
dell'Esercito
All'ispettorato di sanità della
Marina militare
All'ispettorato logistico
dell'Aeronautica militare - V
Reparto - Servizio di sanità
e, per conoscenza:
Allo stato maggiore della Difesa
Allo stato maggiore dell'Esercito
Allo stato maggiore della Marina
militare
Allo stato maggiore
dell'Aeronautica militare
Al Ministero della difesa - Ufficio
del segretario generale
Al comando generale dell'Arma dei
carabinieri
Al comando generale della Guardia
di finanza
Al Ministero della difesa - Ufficio
centrale per gli studi giuridici e
la legislazione
Al Ministero della difesa -
Direzione generale per gli
ufficiali dell'Esercito
Al Ministero della difesa -
Direzione generale per i
sottufficiali e i militare di
truppa dell'Esercito
Al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale
della Marina
Al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale
militare dell'Aeronautica
Al Ministero della difesa -
Direzione generale delle pensioni
Al Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica
sicurezza - Direzione centrale del
personale
Al Ministero di grazia e giustizia
- Direzione generale per gli
istituti di prevenzione e pena
Al Ministero dell'agricoltura e
delle foreste - Direzione generale
dell'economia montana - Divisione X
Al collegio medico legale
L'art. 94 della legge 1° aprile 1981, n. 121, delegava il Governo della Repubblica ad emanare un decreto, avente valore di legge ordinaria, inteso a disciplinare organicamente l'utilizzazione, nell'ambito della stessa amministrazione, degli appartenenti alle forze di polizia che, per effetto di ferite, lesioni od altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di compiti d'istituto avessero subito una invalidità non comportante l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto. Nell'articolo veniva, tra l'altro, precisato che il personale in questione "deve essere adibito a mansioni d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa, tenuto conto delle indicazioni del collegio medico che ha accertato la invalidità", potendo "essere altresì utilizzato per l'espletamento delle attività assistenziali e previdenziali in favore del personale anche per le esigenze del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza".
Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, recependo il contenuto del predetto articolo 94, per quanto attiene alla materia di interesse medico-legale, ha stabilito quanto segue:
Art. 1 (Utilizzazione del personale invalido): "Il personale delle forze di polizia indicato nell'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che abbia riportato una invalidità, che non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto, derivante da ferite, lesioni ed altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi allo espletamento dei compiti d'istituto, è utilizzato, d'ufficio o a domanda, in servizio d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta",
Art. 2 (Accertamento dell'invalidità): "L'invalidità che non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto, è accertata dalle commissioni di cui agli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Le commissioni di cui al precedente comma devono altresì fornire indicazioni sull'utilizzazione del personale stesso, tenendo conto del grado d'invalidità determinato dalle ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza degli eventi indicati nel precedente art. 1".
Il citato decreto del Presidente della Repubblica numero 738/1981 istituisce, inoltre, presso i Ministeri o comandi competenti, una commissione consultiva la quale "tenuto conto del giudizio e delle
indicazioni fornite dalle commissioni mediche ... esprime il proprio parere in ordine ai servizi d'istituto in cui il personale invalido può essere utilizzato, compresi quelli relativi all'espletamento delle attività assistenziali e previdenziali in favore del personale".
In ordine a quanto sopra, questa Direzione generale, al fine di meglio orientare verso la necessaria uniformità interpretativa ed applicativa l'adempimento di questo ulteriore compito, particolarmente impegnativo e delicato che, nell'implicito riconoscimento della loro alta competenza e responsabilità, è stato affidato ai nostri organi medico-collegiali, emana le seguenti
direttive tecniche cui dovranno attenersi le commissioni medico-ospedaliere e, qualora ai sensi di legge (regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, esecutivo della legge 11 marzo 1926, n. 416) vi siano interessate, le commissioni mediche di seconda istanza operanti nell'ambito dei servizi sanitari di Forza armata.
1) Premesso che gli accertamenti sanitari finalizzati alla fruizione eventuale di norme di legge di così elevato contenuto morale e sociale, e per ciò stesso implicanti difficoltà valutative di ordine medico-legale altrettanto elevate, richiedono particolare prudenza, perizia e diligenza professionale, una volta che sia stata riconosciuta la derivazione della invalidità da eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto di cui all'art. 1, qualora il giudizio concernente l'idoneità sia quello di "inidoneità permanente al servizio d'istituto", la commissione medica investita del caso dovrà ulteriormente precisare se la non idoneità è da ritenersi assoluta, ovvero soltanto parziale, ricorrendo, in alternativa, alla formula:
inidoneo permanentemente al servizio d'istituto in modo assoluto;
inidoneo permanentemente al servizio d'istituto in modo parziale.
Questo essa dovrà fare con acume ed equilibrio, tenendo conto della natura e del grado della invalidità accertata, con riferimento all'età, alle condizioni di salute generali e dei vari sistemi, organi ed apparati, alla unicità o molteplicità delle menomazioni, alla semplice coesistenza o alla concorrenza delle infermità riscontrate.
2) Nella prima evenienza, salvo alla consueta valutazione del grado di invalidità con riferimento alle tabelle pensionistiche in vigore, non vi sarà altro da fare.
Nella seconda, invece, poiché il giudizio di "inidoneità parziale" è stato introdotto con la finalità dell'adozione di un provvedimento di stato che consenta l'utilizzazione dell'invalido in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa connessa al danno alla persona quale si è consolidato, la commissione medica dovrà altresì fornire le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 2 più sopra riportato.
Affinché l'utilizzazione dell'invalido con inidoneità permanente parziale possa essere disposta, su parere della commissione consultiva, da parte della rispettiva amministrazione, in maniera più equa ed organica, con migliori criteri distributivi e, soprattutto, senza danno per il personale e con proficuità del servizio che questo verrà destinato a prestare, si è convenuto con le amministrazioni interessate sulla opportunità che le commissioni mediche forniscano le indicazioni richieste in termini negativi, con riferimento, cioè, non già ai servizi compatibili con la residua capacità lavorativa, bensì alle attività che l'invalido non potrà svolgere a causa delle menomazioni di cui è divenuto portatore.
In pratica, le commissioni mediche, in base ai medesimi criteri clinici e medico-legali che hanno consentito di precisare il giudizio sulla inidoneità permanente (assoluta o parziale), di cui si è fatto cenno nell'ultimo capoverso del precedente punto 1), si esprimeranno in via indiretta, nel fornire le controindicazioni che dovranno essere osservate nel singolo caso, aggiungendo al giudizio di inidoneità la dicitura standardizzata
"Controindicato l'impiego in incarichi ..." seguita da una formula di questo tipo:
"che comportino la deambulazione o la stazione eretta prolungata",
"che esigano la permanenza in ambienti di lavoro polverosi" oppure
"in climi freddo-umidi", ovvero
"che non consentano la regolarità del ritmo nell'assunzione dei pasti", oppure
"l'osservanza di diete speciali" (o di cure mediche, fisioterapiche, ecc.); o
"che richiedano un impiego particolarmente intenso o protratto dell'organo
della vista", (o di altro organo, sistema od apparato, di volta in volta da indicare),
e così via.
3) Le commissioni mediche valuteranno i requisiti fisiopsichici della idoneità al servizio in applicazione della legge di cui trattasi con criteri scientifici di particolare rigore, pronunciandosi, in particolare, per la inidoneità permanente parziale nei soli casi in cui se, da una parte, il provvedimento della idoneità al servizio non lo si è potuto adottare, la residua capacità lavorativa, dall'altra, risulta con buona evidenza utilizzabile nel disimpegno di altri "servizi d'istituto", ai quali l'invalido potrà essere
destinato.
Stando, comunque, al criterio di massima in ordine al quale le invalidità ascrivibili alla tabella B e solitamente anche quelle ascrivibili alle ultime tre categorie della tabella A sono compatibili con l'idoneità al servizio, ed altresì al criterio secondo il quale le prime tre categorie di questa tabella comportano in ogni caso la inidoneità assoluta, saranno le invalidità ascrivibili alla 4a ed alla 5a categoria quelle che daranno in prevalenza luogo al giudizio della inidoneità permanente parziale, come' più sopra indicato.
4) Devesi, a conclusione, sottolineare che questo particolare giudizio medico-legale di "inidoneità permanente parziale" dovrà essere adottato, ai sensi e con esplicita citazione degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 738/1981, soltanto nei casi in cui l'invalidità che lo determina, sia interamente derivata "da ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto".
Ciò anche in considerazione degli effetti sullo stato giuridico, sul trattamento economico e sulle possibilità di trattenimento previste per il personale invalido e soprattutto del diritto di questo alla corresponsione - su domanda da presentare entro sei mesi dal riconoscimento - di "una indennità speciale una tantum proporzionata al grado di invalidità accertato, non cumulabile con altre specifiche provvidenze corrisposte o da corrispondersi allo stesso titolo, il cui importo è pari a quello dell'equo indennizzo previsto
dalle vigenti disposizioni maggiorato del venti per cento", come recita l'art. 7 del medesimo decreto presidenziale. Nell'ultimo comma vi è peraltro precisato che sono da applicare al caso le disposizioni relative all'equo indennizzo, ad eccezione dell'art. 49, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957 (ad eccezione, cioè, della decurtazione del venticinque per cento e del cinquanta per cento per le invalidità insorte rispettivamente dopo il compimento del cinquantesimo e del sessantesimo anno di età).
Il direttore generale ammiraglio isp. (MD)
PONS