Informazioni
Inviato: dom lug 01, 2018 9:41 pm
Buonasera a tutti. Chiedo agli esperti come interpretare questa comunicazione, se vi sono ricorsi già in atto o meno. Vi ringrazio. Informazione rivolta ai Carabinieri ed ai Finanzieri arruolati nel periodo dal 01.01.1981 sino al 30.06.1983 (anche guardie di PS fino al 25.06.1982) riguardante il sistema pensionistico.
Gentilissimi sig.ri, è importante che Voi sappiate questo.
Al personale militare che alla data del 31.12.1995 aveva maturato almeno 15 anni di servizio e meno di 18 anni l'INPS assegna erroneamente le aliquote pensionabili previste dall'art. 44 del TU 1092/1973 per il personale civile anziché quelle di cui all'art. 54 comma 1 del TU 1092/1973 per il personale militare. Tradotto: applicazione di un'aliquota complessiva al 35% anziché quella più favorevole, come da art. 54 comma 1 appena citato, al 44%!! Ovviamente questa grossa differenza comporta un'ingente perdita di benefici economici mensili che possono superare di gran lunga, a seconda dei casi, anche le 200 euro!! Perché rinunciare ad agire!!
Inoltre, la Giurisprudenza attuale ha modificato il vecchio orientamento che vedeva il ricorrente (il personale militare per intenderci) sempre soccombente nelle cause avverso l'INPS. Difatti le recenti sentenze della Corte dei Conti della Lombardia (n. 95/2017), della Sardegna (n. 2/2018) e della nostra Puglia (n. 446/2018) hanno ribaltato il precedente orientamento ritenendo giusto un ricalcolo della pensione sulla base del succitato art. 54 comma 1 del Tu 1092/1973.
Visto l'attuale orientamento giurisprudenziale, ritengo possa esiste anche una remota possibilità che l'INPS, ricevuta una semplice diffida, decida nell'immediato per il ricalcolo della pensione evitando, quindi, il rischio di una probabile soccombenza in giudizio.
Gentilissimi sig.ri, è importante che Voi sappiate questo.
Al personale militare che alla data del 31.12.1995 aveva maturato almeno 15 anni di servizio e meno di 18 anni l'INPS assegna erroneamente le aliquote pensionabili previste dall'art. 44 del TU 1092/1973 per il personale civile anziché quelle di cui all'art. 54 comma 1 del TU 1092/1973 per il personale militare. Tradotto: applicazione di un'aliquota complessiva al 35% anziché quella più favorevole, come da art. 54 comma 1 appena citato, al 44%!! Ovviamente questa grossa differenza comporta un'ingente perdita di benefici economici mensili che possono superare di gran lunga, a seconda dei casi, anche le 200 euro!! Perché rinunciare ad agire!!
Inoltre, la Giurisprudenza attuale ha modificato il vecchio orientamento che vedeva il ricorrente (il personale militare per intenderci) sempre soccombente nelle cause avverso l'INPS. Difatti le recenti sentenze della Corte dei Conti della Lombardia (n. 95/2017), della Sardegna (n. 2/2018) e della nostra Puglia (n. 446/2018) hanno ribaltato il precedente orientamento ritenendo giusto un ricalcolo della pensione sulla base del succitato art. 54 comma 1 del Tu 1092/1973.
Visto l'attuale orientamento giurisprudenziale, ritengo possa esiste anche una remota possibilità che l'INPS, ricevuta una semplice diffida, decida nell'immediato per il ricalcolo della pensione evitando, quindi, il rischio di una probabile soccombenza in giudizio.