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Buonuscita vecchiaia

Inviato: ven mag 25, 2018 7:42 pm
da salvo8696
Chiedo, gentilmente, se sia vero che qualora si vada in pensione per "vecchiaia" (limite età anagrafica 60 anni) la buonuscita viene erogata come per l'inabilità, ovvero entro 3 mesi...
Io sapevo che viene erogata entro uno o due anni, ma adesso circolano queste voci...
Grazie anticipatamente.

Re: Buonuscita vecchiaia

Inviato: ven mag 25, 2018 8:49 pm
da gino59
salvo8696 ha scritto:Chiedo, gentilmente, se sia vero che qualora si vada in pensione per "vecchiaia" (limite età anagrafica 60 anni) la buonuscita viene erogata come per l'inabilità, ovvero entro 3 mesi...
Io sapevo che viene erogata entro uno o due anni, ma adesso circolano queste voci...
Grazie anticipatamente.
==================================

Re: tempi di liquidazione tfs
Messaggioda gino59 » mer apr 25, 2018 7:31 pm

antoniomlg ha scritto:
SAMANDARA ha scritto:
Buongiorno a tutto il gruppo.
Pongo questo quesito perché sinceramente non riesco ancora a capire quali sono i termini di pagamento della prima rata del tfs. nato il 24.12.1961, Arruolato nel 12.07.1979, in pensione il 1 febbraio 2018. Nella lettera di trasmissione della mia PAL, che il CNA ha comunicato ALL'INPS, specifica che alla data del 12 agosto 2011 avevo già maturato l'80% , senza specificare la data di pagamento della prima rata. Dopo aver inviato una mail all'INPS, indicando i miei dati personali, per chiedere quando mi verrebbe liquidata la prima trance. L'INPS dava la seguente risposta: "Come indicato, si conferma che la Circolare n. 73 del 05/06/2014, chiarisce al punto 3.4 che per il personale del comparto sicurezza, il quale non raggiunga il requisito dell’età anagrafica dei 53 anni e tre mesi (da adeguare alla speranza di vita) entro il 31/12/2013 ma abbia raggiunto il requisito dell’aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile entro il 31/12/2013, il termine per il pagamento del TFS è di 12 mesi più 3 mesi di tempi tecnici".
Pongo questo quesito perché un altro collega ha fatto un'analoga richiesta allo stesso ente, ottenendo una risposta completamente diversa dalla mia.
Quindi chiedo gentilmente agli espetri di questo fantastico "Forum" , un parere e/o qualsiasi notizia.
Grazie infinitamente per la disponibilità che finora avete dato.


probabile che il tuo collega sia stato riformato????

=================================================================================== ma abbia raggiunto il requisito dell’aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile entro il 31/12/2013, il termine per il pagamento del TFS è di 12 mesi più 3 mesi di tempi tecnici".
====================================================================================
N.B. Non è il 31.12.2013....ma al 31.12.2011.-

Probabilmente il tua collega a quella data del 31.12.2011 non aveva maturato l'aliquota dell'80%.-



Stralcio della Circolare Inps N.73 del 05/06/2014.-

3.4 Chiarimenti relativi ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa anticipatamente rispetto al limite ordinamentale



Anche in relazione ai quesiti pervenuti e volti ad ottenere chiarimenti sui corretti termini di pagamento da applicare ai trattamenti di fine servizio spettanti al personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa dal servizio anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se differenti, si specifica quanto segue.



In coerenza con le indicazioni fornite con la circolare 37 del 14 marzo 2012, con il messaggio n. 8381 del 15 maggio 2012 e con il messaggio 8299 del 21 maggio 2013, deve essere applicato l’ordinario termine di pagamento di 24 mesi previsto dall’art. 3 del decreto legge n. 79/1997, convertito dalla legge n. 140/1997, come successivamente modificato dal decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, e dalla legge 147/2013 con riferimento a tutti i casi di collocamento a riposo avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto (maturato dopo il 12 agosto 2011) al pensionamento anticipato rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti.


Pertanto, si applica il termine ordinario di 24 mesi per i Tfs relativi alle cessazioni:

con un’età di almeno 57 anni e tre mesi (requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016 ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 78/2010 e s.m.i.) ed un’anzianità contributiva di 35 anni;
con 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva (requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016 ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 78/2010 e s.m.i.) intervenuta prima del raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia se differenti.

Diversamente, nel caso in cui l’iscritto abbia conseguito entro il 31 dicembre 2011 i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento è quello di sei mesi.

Lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l’iscritto abbia raggiunto entro la predetta data del 31 dicembre 2011 l’aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013. Si sottolinea, in proposito, che il raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall’età anagrafica minima dei 53 anni compiuti entro la medesima data, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento.

Conseguentemente questa fattispecie non rientra nelle deroghe di cui all’art 1, comma 23, del decreto legge n. 138/2011 (conservazione del previgente termine di 105 giorni) e, pertanto, il termine di pagamento è quello di sei mesi, sopra ricordato, sempre che i 53 anni e tre mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013.

Se, invece, la predetta età (da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016) è compiuta dopo il 31 dicembre 2013 il termine di pagamento è di 12 mesi in quanto i requisiti per il pensionamento sono conseguiti dal 2014.
gino59
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Re: Buonuscita vecchiaia

Inviato: sab mag 26, 2018 9:41 am
da salvo8696
gino59 ha scritto:
salvo8696 ha scritto:Chiedo, gentilmente, se sia vero che qualora si vada in pensione per "vecchiaia" (limite età anagrafica 60 anni) la buonuscita viene erogata come per l'inabilità, ovvero entro 3 mesi...
Io sapevo che viene erogata entro uno o due anni, ma adesso circolano queste voci...
Grazie anticipatamente.
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Re: tempi di liquidazione tfs
Messaggioda gino59 » mer apr 25, 2018 7:31 pm

antoniomlg ha scritto:
SAMANDARA ha scritto:
Buongiorno a tutto il gruppo.
Pongo questo quesito perché sinceramente non riesco ancora a capire quali sono i termini di pagamento della prima rata del tfs. nato il 24.12.1961, Arruolato nel 12.07.1979, in pensione il 1 febbraio 2018. Nella lettera di trasmissione della mia PAL, che il CNA ha comunicato ALL'INPS, specifica che alla data del 12 agosto 2011 avevo già maturato l'80% , senza specificare la data di pagamento della prima rata. Dopo aver inviato una mail all'INPS, indicando i miei dati personali, per chiedere quando mi verrebbe liquidata la prima trance. L'INPS dava la seguente risposta: "Come indicato, si conferma che la Circolare n. 73 del 05/06/2014, chiarisce al punto 3.4 che per il personale del comparto sicurezza, il quale non raggiunga il requisito dell’età anagrafica dei 53 anni e tre mesi (da adeguare alla speranza di vita) entro il 31/12/2013 ma abbia raggiunto il requisito dell’aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile entro il 31/12/2013, il termine per il pagamento del TFS è di 12 mesi più 3 mesi di tempi tecnici".
Pongo questo quesito perché un altro collega ha fatto un'analoga richiesta allo stesso ente, ottenendo una risposta completamente diversa dalla mia.
Quindi chiedo gentilmente agli espetri di questo fantastico "Forum" , un parere e/o qualsiasi notizia.
Grazie infinitamente per la disponibilità che finora avete dato.


probabile che il tuo collega sia stato riformato????

=================================================================================== ma abbia raggiunto il requisito dell’aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile entro il 31/12/2013, il termine per il pagamento del TFS è di 12 mesi più 3 mesi di tempi tecnici".
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N.B. Non è il 31.12.2013....ma al 31.12.2011.-

Probabilmente il tua collega a quella data del 31.12.2011 non aveva maturato l'aliquota dell'80%.-



Stralcio della Circolare Inps N.73 del 05/06/2014.-

3.4 Chiarimenti relativi ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa anticipatamente rispetto al limite ordinamentale



Anche in relazione ai quesiti pervenuti e volti ad ottenere chiarimenti sui corretti termini di pagamento da applicare ai trattamenti di fine servizio spettanti al personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa dal servizio anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se differenti, si specifica quanto segue.



In coerenza con le indicazioni fornite con la circolare 37 del 14 marzo 2012, con il messaggio n. 8381 del 15 maggio 2012 e con il messaggio 8299 del 21 maggio 2013, deve essere applicato l’ordinario termine di pagamento di 24 mesi previsto dall’art. 3 del decreto legge n. 79/1997, convertito dalla legge n. 140/1997, come successivamente modificato dal decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, e dalla legge 147/2013 con riferimento a tutti i casi di collocamento a riposo avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto (maturato dopo il 12 agosto 2011) al pensionamento anticipato rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti.


Pertanto, si applica il termine ordinario di 24 mesi per i Tfs relativi alle cessazioni:

con un’età di almeno 57 anni e tre mesi (requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016 ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 78/2010 e s.m.i.) ed un’anzianità contributiva di 35 anni;
con 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva (requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016 ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 78/2010 e s.m.i.) intervenuta prima del raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia se differenti.

Diversamente, nel caso in cui l’iscritto abbia conseguito entro il 31 dicembre 2011 i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento è quello di sei mesi.

Lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l’iscritto abbia raggiunto entro la predetta data del 31 dicembre 2011 l’aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013. Si sottolinea, in proposito, che il raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall’età anagrafica minima dei 53 anni compiuti entro la medesima data, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento.

Conseguentemente questa fattispecie non rientra nelle deroghe di cui all’art 1, comma 23, del decreto legge n. 138/2011 (conservazione del previgente termine di 105 giorni) e, pertanto, il termine di pagamento è quello di sei mesi, sopra ricordato, sempre che i 53 anni e tre mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013.

Se, invece, la predetta età (da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016) è compiuta dopo il 31 dicembre 2013 il termine di pagamento è di 12 mesi in quanto i requisiti per il pensionamento sono conseguiti dal 2014.
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Innanzi tutto ringrazio Gino per la sua cortese disponibilità e a cui chiedo ancora un'altra gentilezza.
Applicando le suddette regole nel mio caso:
nato il 01.10.1962 e arruolato 15.10.1982 (82° corso effettivo Allievi Agenti).
Nessun altro lavoro precedente da ricongiungere in quanto ero studente universitario.
Pensione di anzianità decorrenza 01.09.2019 ---> termine pagamento TFS 24 mesi
Pensione di vecchiaia decorrenza 01.11.2022 ---> termine pagamento TFS 12 mesi
Mi confermi?
Grazie ancora.

Re: Buonuscita vecchiaia

Inviato: sab mag 26, 2018 11:14 pm
da oreste.vignati
In entrambi i casi la prima rata 50000 euro lordi circa 43000 netti, la seconda dopo un anno dalla prima.
Oltre ai 12 24 mesi l'Inps può prendersi 90 giorni per il pagamento.
salvo8696 ha scritto:
gino59 ha scritto:
salvo8696 ha scritto:Chiedo, gentilmente, se sia vero che qualora si vada in pensione per "vecchiaia" (limite età anagrafica 60 anni) la buonuscita viene erogata come per l'inabilità, ovvero entro 3 mesi...
Io sapevo che viene erogata entro uno o due anni, ma adesso circolano queste voci...
Grazie anticipatamente.
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Re: tempi di liquidazione tfs
Messaggioda gino59 » mer apr 25, 2018 7:31 pm

antoniomlg ha scritto:
SAMANDARA ha scritto:
Buongiorno a tutto il gruppo.
Pongo questo quesito perché sinceramente non riesco ancora a capire quali sono i termini di pagamento della prima rata del tfs. nato il 24.12.1961, Arruolato nel 12.07.1979, in pensione il 1 febbraio 2018. Nella lettera di trasmissione della mia PAL, che il CNA ha comunicato ALL'INPS, specifica che alla data del 12 agosto 2011 avevo già maturato l'80% , senza specificare la data di pagamento della prima rata. Dopo aver inviato una mail all'INPS, indicando i miei dati personali, per chiedere quando mi verrebbe liquidata la prima trance. L'INPS dava la seguente risposta: "Come indicato, si conferma che la Circolare n. 73 del 05/06/2014, chiarisce al punto 3.4 che per il personale del comparto sicurezza, il quale non raggiunga il requisito dell’età anagrafica dei 53 anni e tre mesi (da adeguare alla speranza di vita) entro il 31/12/2013 ma abbia raggiunto il requisito dell’aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile entro il 31/12/2013, il termine per il pagamento del TFS è di 12 mesi più 3 mesi di tempi tecnici".
Pongo questo quesito perché un altro collega ha fatto un'analoga richiesta allo stesso ente, ottenendo una risposta completamente diversa dalla mia.
Quindi chiedo gentilmente agli espetri di questo fantastico "Forum" , un parere e/o qualsiasi notizia.
Grazie infinitamente per la disponibilità che finora avete dato.


probabile che il tuo collega sia stato riformato????

=================================================================================== ma abbia raggiunto il requisito dell’aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile entro il 31/12/2013, il termine per il pagamento del TFS è di 12 mesi più 3 mesi di tempi tecnici".
====================================================================================
N.B. Non è il 31.12.2013....ma al 31.12.2011.-

Probabilmente il tua collega a quella data del 31.12.2011 non aveva maturato l'aliquota dell'80%.-



Stralcio della Circolare Inps N.73 del 05/06/2014.-

3.4 Chiarimenti relativi ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa anticipatamente rispetto al limite ordinamentale



Anche in relazione ai quesiti pervenuti e volti ad ottenere chiarimenti sui corretti termini di pagamento da applicare ai trattamenti di fine servizio spettanti al personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa dal servizio anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se differenti, si specifica quanto segue.



In coerenza con le indicazioni fornite con la circolare 37 del 14 marzo 2012, con il messaggio n. 8381 del 15 maggio 2012 e con il messaggio 8299 del 21 maggio 2013, deve essere applicato l’ordinario termine di pagamento di 24 mesi previsto dall’art. 3 del decreto legge n. 79/1997, convertito dalla legge n. 140/1997, come successivamente modificato dal decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, e dalla legge 147/2013 con riferimento a tutti i casi di collocamento a riposo avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto (maturato dopo il 12 agosto 2011) al pensionamento anticipato rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti.


Pertanto, si applica il termine ordinario di 24 mesi per i Tfs relativi alle cessazioni:

con un’età di almeno 57 anni e tre mesi (requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016 ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 78/2010 e s.m.i.) ed un’anzianità contributiva di 35 anni;
con 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva (requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016 ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 78/2010 e s.m.i.) intervenuta prima del raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia se differenti.

Diversamente, nel caso in cui l’iscritto abbia conseguito entro il 31 dicembre 2011 i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento è quello di sei mesi.

Lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l’iscritto abbia raggiunto entro la predetta data del 31 dicembre 2011 l’aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013. Si sottolinea, in proposito, che il raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall’età anagrafica minima dei 53 anni compiuti entro la medesima data, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento.

Conseguentemente questa fattispecie non rientra nelle deroghe di cui all’art 1, comma 23, del decreto legge n. 138/2011 (conservazione del previgente termine di 105 giorni) e, pertanto, il termine di pagamento è quello di sei mesi, sopra ricordato, sempre che i 53 anni e tre mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013.

Se, invece, la predetta età (da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016) è compiuta dopo il 31 dicembre 2013 il termine di pagamento è di 12 mesi in quanto i requisiti per il pensionamento sono conseguiti dal 2014.
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Innanzi tutto ringrazio Gino per la sua cortese disponibilità e a cui chiedo ancora un'altra gentilezza.
Applicando le suddette regole nel mio caso:
nato il 01.10.1962 e arruolato 15.10.1982 (82° corso effettivo Allievi Agenti).
Nessun altro lavoro precedente da ricongiungere in quanto ero studente universitario.
Pensione di anzianità decorrenza 01.09.2019 ---> termine pagamento TFS 24 mesi
Pensione di vecchiaia decorrenza 01.11.2022 ---> termine pagamento TFS 12 mesi
Mi confermi?
Grazie ancora.
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Re: Buonuscita vecchiaia

Inviato: dom mag 27, 2018 10:57 am
da salvo8696
Grazie Oreste