Appartenente a Polizia o guardia particolare giurata?
Inviato: lun apr 23, 2018 4:26 pm
Incompatibilità lavoro / incarico.
Ricorso respinto.
“Federazione nazionale Pro Vita”
1) - si pone in contrasto con le indicazioni fornite al riguardo dal Ministero dell’interno e collide, in una valutazione di opportunità volta a scongiurare potenziali conflitti di interesse, con i precipui compiti svolti e assegnati alla Polizia di Stato in generale,
- ) - ma ancor più alla Polizia stradale, presso cui lo stesso presta servizio,
alla quale sono demandati servizi di controllo, vigilanza e protezione degli animali vivi, per quanto attiene alle fasi del trasporto sul territorio nazionale” (cfr. relazione).
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201801055 - Public 2018-04-20 -
Numero 01055/2018 e data 18/04/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 14 febbraio 2018
NUMERO AFFARE 01819/2017
OGGETTO:
Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor F.. B.., nato a OMISSIS, avverso il provvedimento n. 0167376/16B/Vol./Area I Quater del 30 settembre 2016, con il quale il Prefetto di Napoli ha revocato il decreto di nomina a guardia particolare giurata volontaria.
LA SEZIONE
Vista la relazione 25 settembre 2017 n. 557/PAS/E/007775/10089 D.51, con la quale il Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, datato 14 febbraio 2017;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antimo Prosperi.
Premesso.
1. Con provvedimento n. 0167376/16B/Vol./Area I Quater del 30 settembre 2016, notificato il 18 ottobre 2016, il Prefetto di Napoli ha revocato il decreto n. 10054 del 26 gennaio 2015, con il quale il signor B.., Sovrintendente capo della Polizia di Stato, su istanza della “Federazione Nazionale Pro Vita”, è stato nominato guardia particolare giurata volontaria addetta alla vigilanza sul rispetto delle norme relative alla protezione degli animali, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 189/2004, nonché sul rispetto delle norme relative alla tutela dei tartufi, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale della Campania n. 13/2006 e dei funghi freschi e conservati, ai sensi dell’art. 20 delle legge regionale n. 8/2007, modificato dall’art. 32 della legge regionale n. 1/2009.
In particolare, la Prefettura di Napoli ha rilevato che il peculiare ruolo rivestito dal signor B.., Presidente nazionale e rappresentante legale della “Federazione nazionale Pro Vita”, “si pone in contrasto con le indicazioni fornite al riguardo dal Ministero dell’interno e collide, in una valutazione di opportunità volta a scongiurare potenziali conflitti di interesse, con i precipui compiti svolti e assegnati alla Polizia di Stato in generale, ma ancor più alla Polizia stradale, presso cui lo stesso presta servizio, alla quale sono demandati servizi di controllo, vigilanza e protezione degli animali vivi, per quanto attiene alle fasi del trasporto sul territorio nazionale” (cfr. relazione).
2. Avverso il citato provvedimento il signor B.. ha proposto il ricorso straordinario in oggetto, sostenendo che “l’articolo 133 del R.D. 18.06.1931 n. 773 (tulps) stabilisce che gli enti pubblici, gli enti collettivi ed i privati possono nominare guardie particolari giurate e che, ai sensi dell’articolo 138 (del medesimo R.D. 773/31), detta nomina sia approvata dal Prefetto qualora l’interessato riunisca i requisiti elencati in detto articolo”; pertanto, la qualifica di guardia giurata zoofila volontaria andrebbe riconosciuta al signor B.., dal momento che riunisce i requisiti di legge, è stato nominato dalla Federazione, non ha subito alcuna censura e nessuna norma stabilisce il contrario.
3. Il Ministero riferente eccepisce l’irricevibilità del ricorso in quanto presentato oltre il termine di 120 giorni previsto dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e che, comunque, l’atto impugnato non è censurabile sul piano della legittimità.
Considerato.
4. Si può prescindere dall’eccezione di irricevibilità sollevata dall’Amministrazione, in quanto dalla documentazione in atti non si rinviene la prova certa della tardività del ricorso.
5. Il ricorso è comunque infondato.
Come chiarito dalla Sezione, “il conferimento della nomina e la permanenza in servizio delle guardie giurate da destinare all’attività di vigilanza e contestuale autorizzazione al porto di armi e munizioni, costituisce esercizio di un potere ampliamente discrezionale per l’impatto che ha sulla sicurezza pubblica, ed è assoggettato al regime di cui agli artt. 133 e s. del T.U.L.P.S. Segnatamente l’art. 138 del citato T.U. prevede il possesso dei requisiti soggettivi specifici, che si aggiungono a quelli dettati in generale dagli artt. 8 – 13 per tutte le autorizzazioni di polizia.
La valutazione dell’Autorità di p.s. è sindacabile sotto il profilo estrinseco, in particolare per irragionevolezza, errore o travisamento di fatto, istruttoria insufficiente, illogicità della motivazione e, con riferimento ai requisiti di legge, per i quali la discrezionalità ha natura tecnica, sotto il profilo dell’attendibilità” (cfr. Consiglio di Stato, sez. I, n. 2757/2016).
6. Nel caso di specie, il provvedimento di revoca impugnato è stato adottato dalla Prefettura di Napoli a seguito dell’evidenza del fatto che il signor B.. ricopre la qualifica di Sovrintendente capo della Pubblica sicurezza.
Come risulta dall’articolato preambolo del decreto impugnato, la Prefettura, tenuto conto di precedenti pareri espressi dal Ministero dell’interno per analoghe fattispecie, nonché delle specifiche indicazioni espresse dallo stesso Ministero con nota del 12 febbraio 2015 in ossequio alle disposizioni in materia di incompatibilità (art. 50 del d.P.R. n. 335/1982 e art. 53 del d.lgs. n. 165/2001), ha provveduto a revocare la nomina del signor B.. a guardia particolare giurata volontaria, sulla base di specifici elementi di fatto. In particolare, come evidenziato, è tra l’altro emerso che il signor B.. ricopre la carica di presidente nazionale e rappresentante legale della predetta Associazione e che sul sito internet della stessa Associazione “è ritratto con indosso un’uniforme di rappresentanza di foggia militare”.
Premesso quanto sopra, il decreto in esame, adottato dall’Amministrazione nell’esercizio del proprio potere discrezionale in materia, appare correttamente istruito e adeguatamente motivato e non manifesta vizi di illogicità e contraddittorietà. Gli elementi richiamati nelle premesse del decreto risultano sufficienti a sorreggere il provvedimento, tenuto conto delle funzioni ricoperte dal ricorrente nella Polizia di Stato e dei compiti svolti dalle guardie particolari giurate, attesa l’esigenza di evitare ogni potenziale conflitto tra i due ambiti di attività.
In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Antimo Prosperi Dante D'Alessio
IL SEGRETARIO
Calderone Luisa
Ricorso respinto.
“Federazione nazionale Pro Vita”
1) - si pone in contrasto con le indicazioni fornite al riguardo dal Ministero dell’interno e collide, in una valutazione di opportunità volta a scongiurare potenziali conflitti di interesse, con i precipui compiti svolti e assegnati alla Polizia di Stato in generale,
- ) - ma ancor più alla Polizia stradale, presso cui lo stesso presta servizio,
alla quale sono demandati servizi di controllo, vigilanza e protezione degli animali vivi, per quanto attiene alle fasi del trasporto sul territorio nazionale” (cfr. relazione).
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201801055 - Public 2018-04-20 -
Numero 01055/2018 e data 18/04/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 14 febbraio 2018
NUMERO AFFARE 01819/2017
OGGETTO:
Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor F.. B.., nato a OMISSIS, avverso il provvedimento n. 0167376/16B/Vol./Area I Quater del 30 settembre 2016, con il quale il Prefetto di Napoli ha revocato il decreto di nomina a guardia particolare giurata volontaria.
LA SEZIONE
Vista la relazione 25 settembre 2017 n. 557/PAS/E/007775/10089 D.51, con la quale il Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, datato 14 febbraio 2017;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antimo Prosperi.
Premesso.
1. Con provvedimento n. 0167376/16B/Vol./Area I Quater del 30 settembre 2016, notificato il 18 ottobre 2016, il Prefetto di Napoli ha revocato il decreto n. 10054 del 26 gennaio 2015, con il quale il signor B.., Sovrintendente capo della Polizia di Stato, su istanza della “Federazione Nazionale Pro Vita”, è stato nominato guardia particolare giurata volontaria addetta alla vigilanza sul rispetto delle norme relative alla protezione degli animali, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 189/2004, nonché sul rispetto delle norme relative alla tutela dei tartufi, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale della Campania n. 13/2006 e dei funghi freschi e conservati, ai sensi dell’art. 20 delle legge regionale n. 8/2007, modificato dall’art. 32 della legge regionale n. 1/2009.
In particolare, la Prefettura di Napoli ha rilevato che il peculiare ruolo rivestito dal signor B.., Presidente nazionale e rappresentante legale della “Federazione nazionale Pro Vita”, “si pone in contrasto con le indicazioni fornite al riguardo dal Ministero dell’interno e collide, in una valutazione di opportunità volta a scongiurare potenziali conflitti di interesse, con i precipui compiti svolti e assegnati alla Polizia di Stato in generale, ma ancor più alla Polizia stradale, presso cui lo stesso presta servizio, alla quale sono demandati servizi di controllo, vigilanza e protezione degli animali vivi, per quanto attiene alle fasi del trasporto sul territorio nazionale” (cfr. relazione).
2. Avverso il citato provvedimento il signor B.. ha proposto il ricorso straordinario in oggetto, sostenendo che “l’articolo 133 del R.D. 18.06.1931 n. 773 (tulps) stabilisce che gli enti pubblici, gli enti collettivi ed i privati possono nominare guardie particolari giurate e che, ai sensi dell’articolo 138 (del medesimo R.D. 773/31), detta nomina sia approvata dal Prefetto qualora l’interessato riunisca i requisiti elencati in detto articolo”; pertanto, la qualifica di guardia giurata zoofila volontaria andrebbe riconosciuta al signor B.., dal momento che riunisce i requisiti di legge, è stato nominato dalla Federazione, non ha subito alcuna censura e nessuna norma stabilisce il contrario.
3. Il Ministero riferente eccepisce l’irricevibilità del ricorso in quanto presentato oltre il termine di 120 giorni previsto dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e che, comunque, l’atto impugnato non è censurabile sul piano della legittimità.
Considerato.
4. Si può prescindere dall’eccezione di irricevibilità sollevata dall’Amministrazione, in quanto dalla documentazione in atti non si rinviene la prova certa della tardività del ricorso.
5. Il ricorso è comunque infondato.
Come chiarito dalla Sezione, “il conferimento della nomina e la permanenza in servizio delle guardie giurate da destinare all’attività di vigilanza e contestuale autorizzazione al porto di armi e munizioni, costituisce esercizio di un potere ampliamente discrezionale per l’impatto che ha sulla sicurezza pubblica, ed è assoggettato al regime di cui agli artt. 133 e s. del T.U.L.P.S. Segnatamente l’art. 138 del citato T.U. prevede il possesso dei requisiti soggettivi specifici, che si aggiungono a quelli dettati in generale dagli artt. 8 – 13 per tutte le autorizzazioni di polizia.
La valutazione dell’Autorità di p.s. è sindacabile sotto il profilo estrinseco, in particolare per irragionevolezza, errore o travisamento di fatto, istruttoria insufficiente, illogicità della motivazione e, con riferimento ai requisiti di legge, per i quali la discrezionalità ha natura tecnica, sotto il profilo dell’attendibilità” (cfr. Consiglio di Stato, sez. I, n. 2757/2016).
6. Nel caso di specie, il provvedimento di revoca impugnato è stato adottato dalla Prefettura di Napoli a seguito dell’evidenza del fatto che il signor B.. ricopre la qualifica di Sovrintendente capo della Pubblica sicurezza.
Come risulta dall’articolato preambolo del decreto impugnato, la Prefettura, tenuto conto di precedenti pareri espressi dal Ministero dell’interno per analoghe fattispecie, nonché delle specifiche indicazioni espresse dallo stesso Ministero con nota del 12 febbraio 2015 in ossequio alle disposizioni in materia di incompatibilità (art. 50 del d.P.R. n. 335/1982 e art. 53 del d.lgs. n. 165/2001), ha provveduto a revocare la nomina del signor B.. a guardia particolare giurata volontaria, sulla base di specifici elementi di fatto. In particolare, come evidenziato, è tra l’altro emerso che il signor B.. ricopre la carica di presidente nazionale e rappresentante legale della predetta Associazione e che sul sito internet della stessa Associazione “è ritratto con indosso un’uniforme di rappresentanza di foggia militare”.
Premesso quanto sopra, il decreto in esame, adottato dall’Amministrazione nell’esercizio del proprio potere discrezionale in materia, appare correttamente istruito e adeguatamente motivato e non manifesta vizi di illogicità e contraddittorietà. Gli elementi richiamati nelle premesse del decreto risultano sufficienti a sorreggere il provvedimento, tenuto conto delle funzioni ricoperte dal ricorrente nella Polizia di Stato e dei compiti svolti dalle guardie particolari giurate, attesa l’esigenza di evitare ogni potenziale conflitto tra i due ambiti di attività.
In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Antimo Prosperi Dante D'Alessio
IL SEGRETARIO
Calderone Luisa