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Riordino della carriera degli Ispettori (Ricorso)
Inviato: mar mar 06, 2018 10:49 pm
da panorama
Ricorso M.A.s.U.P.S.
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Il TAR dispone la sospensione del giudizio e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
N.B.: a mio parere, la competenza del ricorso era del TAR Lazio, trattandosi di impugnazione di Legge a livello Nazionale.
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ORDINANZA COLLEGIALE ,sede di AOSTA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800017,
- Public 2018-03-05 -
Pubblicato il 05/03/2018
N. 00017/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00048/2017 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso n. 48 del 2017 R.G., proposto da Roberto S., rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Castiello, da intendersi domiciliato agli effetti del giudizio presso la segreteria del Tribunale;
contro
il Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso la cui sede in Torino, corso Stati Uniti n. 45, è domiciliato ex lege;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
nei confronti di
Luigi N.., Roberto M.., Pietro de M.., Raffaele E.., Ugo R.., Luciano M.., Walter M.., Crescenzo A.., Carmine C.. e Mauro D. G.;
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione
del provvedimento della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa prot. n. M_D GMIL REG2017 0400789 del 7 luglio 2017, recante inquadramento come maresciallo maggiore del ricorrente, della nota prot. n. M_D GMIL REG2017 0414407 del 14 luglio 2017 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente e, in particolare, della circolare del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 900006-3-2017 Str./A1-1 Pers. Mar. del 24 giugno 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2018 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente è un militare dell’Arma dei Carabinieri che presta servizio presso la stazione dei Carabinieri di ...
Con il ricorso all’esame egli impugna il provvedimento che lo ha reinquadrato come maresciallo maggiore in applicazione della disposizioni recate dal d.lg. 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).
In pratica al ricorrente con il provvedimento impugnato è stato attribuito il grado di maresciallo maggiore mentre nel previgente ordinamento egli aveva il grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza (d’ora in poi MASUPS), cioè il grado apicale del ruolo degli ispettori.
In estrema sintesi con il ricorso il signor S.. contesta – come oltre sarà chiarito - la legittimità costituzionale delle disposizioni del d.lg. n. 95 del 2017 che hanno disciplinato, in attuazione della delega per la revisione dei ruoli delle forze di polizia conferita al Governo dall’articolo 8, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, il riordino della carriera degli ispettori e il primo inquadramento del personale già appartenente a tale ruolo.
Il Ministero della difesa resiste al ricorso. Esso anzitutto eccepisce l’incompetenza territoriale del T.A.R. Valle d’Aosta, sostenendo che la controversia rientrerebbe nella competenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, in forza della previsione dell’articolo 13. comma 4-bis, c.p.a.; nel merito l’Amministrazione sostiene che la questione di legittimità costituzione cui è affidato il ricorso sarebbe manifestamente infondata e pertanto chiede che il ricorso sia respinto.
Con ordinanza n. 32 del 7 novembre 2017 è stata respinta la istanza di tutela cautelare e la trattazione del ricorso è stata fissata alla udienza pubblica del 1° febbraio 2018.
Preliminarmente va respinta l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’Amministrazione; infatti l’oggetto della impugnazione consiste in un tipico atto plurimo cioè in un atto che contiene il nuovo inquadramento di tutti gli ex MASUPS che, come tale, è scindibile in tanti autonomi atti di inquadramento quanti sono i sottufficiali reinquadrati; in sostanza non può trovare applicazione la disposizione dell’articolo 13, comma 4-bis, c.p.a. che attrae alla competenza del T.A.R. Lazio, Roma, l’impugnazione di atti normativi e generali, poiché nel caso all’esame non si tratta di atto generale – cioè di provvedimento che dispone unitariamente e inscindibilmente nei confronti di una generalità di soggetti – ma di atto plurimo, cioè di provvedimento scindibile in tanti provvedimenti quanti sono i destinatari; in tal caso trovano applicazione i criteri generali di riparto della competenza sicchè, venendo in rilievo una controversia in rapporto di impiego pubblico, il criterio di riparto applicabile è quello della sede presso cui il ricorrente presta servizio.
Poiché il signor S.. è in servizio ad Aosta, dunque, la competenza territoriale spetta al T.A.R. Valle d’Aosta.
Ciò premesso può passarsi al merito.
Come già accennato con il ricorso viene dedotta unicamente una articolata questione di legittimità costituzionale relativa alle norme di riordino e di primo inquadramento del personale appartenente al ruolo degli ispettori.
Al fine di meglio comprendere la sostanza delle censure proposte dal ricorrente, è opportuno premettere che nell’ordinamento precedente al d.lg. n. 95 del 2017 il ruolo degli ispettori dei Carabinieri comprendeva quattro gradi (cioè quattro livelli gerarchici) e una qualifica (che non costituisce un grado gerarchico); in pratica gli ispettori erano inquadrati nei gradi di maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza (MASUPS); ai MASUPS poteva inoltre essere conferita la “qualifica” (che – lo si ripete - non è un grado gerarchico) di “luogotenente”.
Il nuovo sistema prevede (si veda l’articolo 1291 d.lg. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall’articolo 15 del d.lg. n. 95 del 2017) i gradi di maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e luogotenente; ai luogotenenti può essere attribuita la “qualifica” di “carica speciale”; in pratica si è passati da una carriera articolata in quattro gradi e una qualifica ad una carriera articolata in cinque gradi e una qualifica. Sostanzialmente il grado di MASUPS è stato soppresso e al suo posto sono stati istituiti i gradi di maresciallo maggiore e di luogotenente (nel sistema precedente luogotenente era infatti una “qualifica” e non un grado).
L’articolo 1293 del d.lg. n. 66 citato ha inoltre previsto nuovi periodi minimi di permanenza nel grado di maresciallo capo (ai fini dell’avanzamento al grado di maresciallo maggiore) e di maresciallo maggiore (ai fini dell’avanzamento al grado di luogotenente), fissandoli in entrambi i casi in 8 anni.
L’articolo 2252 d.lg. n. 66 – come sostituito dall’articolo 30 d.lg. n. 95 - ha in via transitoria stabilito che: a) i MASUPS in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di maresciallo maggiore mantenendo l'anzianità di servizio e di grado;
b) i marescialli capo dell'Arma dei carabinieri iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi (in pratica si tratta di marescialli capo con anzianità di grado superiore a 8 anni), in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti modalità:
b1) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017, prendendo posto in ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota formata al 31 dicembre 2016;
b2) il secondo terzo, con decorrenza 1 aprile 2017;
b3) il restante terzo, con decorrenza 1 luglio 2017.
A sua volta l’articolo 2253-bis, pure introdotto dal d.lg. n. 95 prevede:
a) al primo comma l’automatica attribuzione del grado di luogotenente agli ex marescialli aiutanti in possesso della ex qualifica di luogotenente alla data del 1° gennaio 2017; a questi stessi soggetti è poi attribuita dal primo comma dell’articolo 2253-ter la qualifica di “carica speciale” con decorrenza 1° ottobre 2017 in deroga al periodo minimo di permanenza, previsto “a regime” in quattro anni dall’articolo 1325-bis, comma 1, lettera a);
b) al comma 3, l’attribuzione del grado di luogotenente ai marescialli aiutanti iscritti nella graduatoria di merito per il conferimento della qualifica di luogotenente del 31 dicembre 2016 e non promossi e ai marescialli aiutanti che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a 8 anni, previa inclusione in un’aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma 4.
In sostanza quindi il ricorrente denuncia in fatto che questo complesso di norme risulta ingiustamente penalizzante per gli ex Masups aventi alla data del 1° gennaio 2017 un’anzianità nel grado inferiore a otto anni, dato che tali soggetti:
a) “perdono” la qualifica apicale (da essi conseguita a suo tempo previa selezione “a scelta”);
b) sono “raggiunti” nella qualifica di maresciallo maggiore dagli ex marescialli capo con oltre otto anni di anzianità i quali si vedono ope legis riconosciuto il grado di maresciallo maggiore;
c) sono discriminati rispetto agli ex pari grado aventi anzianità di servizio pari o superiore a otto anni, dato che a questi è attribuito il grado di luogotenente (sia pure a seguito della selezione prevista dall’articolo 2253, comma 3 citato) e, alle condizioni previste, anche la qualifica di carica speciale. Inoltre il nuovo articolo 1004 d.lg. n. 66 riserva ai luogotenenti e non più ai marescialli aiutanti il diritto a conseguire a domanda, al momento della cessazione dal servizio, la nomina a ufficiale di complemento dell’Arma; analogamente il nuovo testo dell’articolo 1296 d.lg. n. 66 riserva ai luogotenenti la possibilità di ottenere la promozione a sottotenente “per meriti eccezionali e benemerenze d’istituto” prima prevista a favore dei MASUPS.
Il ricorrente in particolare denuncia:
a) la violazione dell’articolo 76 C. in quanto sarebbe stato violato uno dei criteri della legge di delegazione, cioè la necessaria considerazione, nell’operare il riordino al fine “di razionalizzazione e potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia”, del “merito e della professionalità”; l’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124 infatti – nel prevedere la possibilità di modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia nel contesto del riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia - poneva tra principi e criteri direttivi “la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge”; la tesi esposta in ricorso è che il riordino non tiene in alcun modo in conto merito e professionalità essendo in realtà basato su automatismi legati essenzialmente all’anzianità di servizio;
b) la violazione del principio di ragionevolezza e degli articoli 3, 52 e 97 C.; anzitutto viene denunciato che la sottrazione ai MAUPS della qualifica apicale violerebbe il principio di ragionevolezza, di equità, di affidamento e di proporzionalità che trovano la loro radice negli articoli 3, 97 e 117, comma 1, C.; ai MASUPS (ovviamente si parla di quelli con anzianità inferiore a otto anni che per effetto del riordino conseguono la qualifica di maresciallo maggiore) in particolare è stata sottratta la possibilità di ottenere a domanda la nomina a ufficiale di complemento all’atto della cessazione del servizio e quella di ottenere la promozione a sottotenente per meriti eccezionali e benemerenze d’istituto (con danno oltretutto anche per l’amministrazione che si vede limitata la possibilità di premiare con la promozione il merito e la professionalità).
Conclusivamente quindi il ricorrente denuncia l’incostituzionalità delle seguenti disposizioni, ritenendole rilevanti per la definizione del giudizio e non manifestamente infondate:
1) articoli 687, comma 1, lett. d) e 694, comma 1, lett. d) d.lg. n. 66 del 2010, come modificati dagli articoli 11, comma 1, lettere d) e e) d.lg. 29 maggio 2017, n. 95 (si tratta di due disposizioni che attribuiscono ai luogotenenti il compito di segretario delle commissioni di concorso per l’accesso al ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti (prima attribuito a marescialli aiutanti);
2) articolo 1004 d.lg. n. 66 come modificato dall'art. 14, comma 1, d.lg. 29 maggio 2017, n. 95 (si tratta della disposizione che riserva ai luogotenenti la possibilità di ottenere a domanda la nomina a ufficiale di complemento all’atto della cessazione dal servizio);
3) articoli 1291 e 1296 d.lg. n. 66 come modificati dall’art. 15, comma 1, lett. a), n. 1.1), d.lg. 29 maggio 2017, n. 95 (si tratta delle disposizioni che stabiliscono la nuova articolazione del ruolo degli ispettori istituendo i gradi di maresciallo maggiore e luogotenente e che disciplinano l’avanzamento a scelta al grado di luogotenente dei marescialli maggiori);
4) articolo 2253-bis, commi 1 e 3, introdotti dall'art. 30, comma 1, lett. m), d.lg. 29 maggio 2017, n. 95 (si tratta delle norme sull’inquadramento nel grado di luogotenente dei marescialli aiutanti luogotenenti e dei marescialli aiutanti con anzianità maggiore a otto anni); va rilevato che nel ricorso c’è verosimilmente un errore, dato che esso fa riferimento ai commi 2 e 3 dell’articolo 2253-bis; tuttavia il riferimento al comma 2 e non al comma 1 è il frutto di un refuso dato che il comma 1 disciplina l’attribuzione ai marescialli aiutanti luogotenenti del grado di luogotenente (su cui il ricorrente ha formulato specifiche doglianze) mentre il comma 2 si riferisce ai periti superiori scelti (cioè a una qualifica che non interessa il presente giudizio).
Ciò premesso, va anzitutto rilevato che ad avviso del Collegio nella questione così formulata va distinto il problema della nuova articolazione – per così dire a regime – della carriera degli ispettori dalla questione delle norme di “primo inquadramento”.
Per quanto concerne infatti la nuova articolazione della carriera (in pratica la soppressione da parte del nuovo articolo 1291 del grado di maresciallo aiutante e la istituzione dei due gradi di maresciallo maggiore e luogotenente e la limitazione da parte degli articoli 1004 e 1296 ai luogotenenti della possibilità di ottenere la nomina a ufficiale di complemento all’atto della cessazione dal servizio e l’avanzamento a sottotenente per meriti eccezionali, cui fanno da pendant le disposizioni degli articoli 687 e 694 sulla composizione delle commissioni di concorso per l’accesso al ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti) si rileva che:
a) le disposizioni degli articoli 1004, 1296, 687 e 694 non rilevano nella controversia all’esame, che si riferisce a un provvedimento che attribuisce al ricorrente il grado di maresciallo maggiore, sicchè la questione di legittimità costituzionale è inammissibile per irrilevanza;
b) nella controversia all’esame trova invece applicazione l’articolo 1291 dato che il testo modificato di esso sopprime il grado di maresciallo aiutante e istituisce quello di maresciallo maggiore; tuttavia la relativa questione di costituzionalità è, ad avviso del Collegio, manifestamente infondata dato che non è seriamente contestabile che il legislatore possa discrezionalmente decidere una nuova articolazione di una carriera militare sopprimendo un grado e istituendone due (in pratica nella fattispecie il grado di MASUPS è stato sostituito dai gradi di maresciallo maggiore e di luogotenente); tra l’altro questa circostanza non lede alcuna reale aspettativa o diritto quesito di coloro che siano già in servizio dato che la nuova articolazione della carriera non incide di per sé né positivamente né negativamente su diritti o aspettative del personale già in servizio; su tali asseriti diritti o aspettative incide infatti la normativa di carattere transitorio che disciplina l’attribuzione dei nuovi gradi al personale in servizio ed è del resto di ciò che il ricorrente si duole (come dimostra il rilievo che se la normativa transitoria avesse previsto un diverso trattamento per i MASUPS con meno di otto anni di anzianità – per esempio attribuendo anche ad essi il grado apicale di luogotenente o consentendo loro di ottenerlo attraverso un meccanismo selettivo di una qualche natura che li ponesse “sullo stesso piano” dei pari grado con anzianità superiore a otto anni – questo contenzioso non sarebbe probabilmente nemmeno sorto).
Occorre quindi concentrare l’esame sulle disposizioni transitorie seguenti:
a) articolo 2252, commi 1 e 2 (introdotto dall'art. 30, comma 1, lett. i), d.lg. 29 maggio 2017, n. 95), cioè le disposizioni che prevedono l’attribuzione del grado di maresciallo maggiore ai MASUPS in servizio al 1° gennaio 2107 e ai marescialli capo iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi (in ricorso non è denunciata l’illegittimità di queste disposizioni ma si tratta di una evidente dimenticanza dato che la prima è la disposizione transitoria “base” relativa ai MASUPS ed è sull’applicazione di questa disposizione che si basa il provvedimento impugnato mentre in ordine alla seconda si lamenta nel ricorso che gli ex MASUPS con anzianità inferiore a otto anni, oltre alla perdita del grado apicale, si vedono “raggiunti” dai marescialli capo con anzianità superiore a otto anni, in precedenza inferiori di grado;
b) articolo 2253-bis, commi 1 e 3, cioè le disposizioni che disciplinano l’attribuzione del grado agli ex MASUPS con qualifica di luogotenente e ai MASUPS con anzianità di servizio maggiore di otto anni.
In pratica si tratta di valutare se il combinato disposto delle norme citate – che implicano, secondo la prospettazione del ricorrente, per i MASUPS con anzianità inferiore a otto anni una discriminazione rispetto agli ex pari grado con anzianità superiore a otto anni e agli ex marescialli capo con anzianità superiore a otto anni – si sottragga o meno ai rilievi di incostituzionalità sollevati in ricorso (o meglio se tali rilievi superino la soglia della non manifesta infondatezza).
Al riguardo il Collegio ritiene che non sussista alcuna reale discriminazione tra ex MASUPS e marescialli capo che beneficiano dell’avanzamento previsto dall’articolo 2252, comma 2, citato; come giustamente rilevato dall’avvocatura dello Stato, l’avanzamento di questi soggetti non è in alcun modo in grado di provocare uno “scavalcamento” a danno degli ex MASUPS con meno di otto anni di anzianità, dato che le decorrenze previste per le promozioni sono tali da collocarli in posizione successiva a quelle dei pari grado già promossi con l’aliquota del 31 dicembre 2016. Parimenti non sussiste una reale discriminazione tra gli ex MASUPS con memo di 8 anni di anzianità e ex MASUPS con più di otto anni di anzianità, dato che la distinzione di trattamento si basa sulla diversa anzianità e, in particolare, sul possesso da parte dei secondi dell’anzianità occorrente nel “nuovo sistema” per poter aspirare al conseguimento del grado di luogotenente (cioè otto anni); in realtà il disegno del legislatore delegato è chiaro; esso nel disciplinare il passaggio dal “vecchio” ordinamento” al “nuovo” ordinamento ha per così dire meccanicamente operato una trasposizione nel nuovo sistema dei gradi previsti dal precedente basandosi esclusivamente sull’anzianità di servizio e in modo tale da evitare che si verificassero “scavalcamenti”; in pratica nell’attribuzione dei nuovi gradi si è voluto realizzare un assetto transitorio che in parte anticipasse l’applicazione delle nuove norme (che prevedono una permanenza minima nei gradi di maresciallo capo e di maresciallo maggiore di otto anni); così si spiega l’attribuzione ai marescialli capo con più di otto anni di anzianità del grado di maresciallo maggiore e l’attribuzione del grado di luogotenente agli ex MASUPS con più di otto anni di anzianità.
A questo punto, tuttavia, si pone il dubbio se la distinzione ai fini del nuovo inquadramento degli ex MASUPS esclusivamente sulla base dell’anzianità posseduta alla data del 1° gennaio 2017, sia o meno conforme ai criteri della legge di delegazione e, in particolare, se la istituzionale preclusione agli ex MASUPS con anzianità inferiore a otto anni dell’ottenimento del (o meglio della possibilità di ottenere il) grado apicale di luogotenente in sede transitoria (così mantenendo il grado apicale già raggiunto nel precedente sistema) sia coerente con il criterio direttivo che imponeva di tener conto di merito e professionalità; il riferimento alla sola anzianità infatti pare obliterare il merito e dà unico rilievo alla professionalità acquisita (peraltro solo in un certo limite perchè una maggiore anzianità di servizio fa solo presumere ma certo non garantisce una maggiore professionalità in capo al più anziano). In altri termini l’automatismo legato al mero dato quantitativo dell’anzianità posseduta a una certa data rende non manifestamente infondato il dubbio di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 2252, comma 1, e 2253-bis, commi 1 e 3, sotto il profilo del rispetto dei principi e criteri direttivi della legge delega, nel senso che ad avviso del Collegio non è manifestamente infondato il dubbio che la valorizzazione del merito e della professionalità avrebbe implicato per l’attribuzione agli ex MASUPS del grado di luogotenente e della qualifica di “carica speciale” un meccanismo – quale che fosse – che garantisse astrattamente a tutti – indipendentemente dall’anzianità posseduta (alla quale comunque, per quanto si è detto, nell’ambito del meccanismo prescelto si sarebbe comunque ben potuto attribuire rilievo, anche se non esclusivo) - la possibilità di accedervi “tenendo conto del merito e delle professionalità” così come stabilito dall’articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
In conclusione, essendo rilevante e non manifestamente infondata, va sollevata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 2252, comma 1, e 2253-bis, commi 1 e 3 d.lg. 15 marzo 2010, n. 66 (come rispettivamente introdotti dall'art. 30, comma 1, lett. i) e m), d.lg. 29 maggio 2017, n. 95), in relazione all’articolo 76 C. e all’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Pertanto il giudizio deve essere sospeso e gli atti vanno rimessi alla Corte Costituzionale affinché questa si pronunci sulla questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica) interlocutoriamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe così dispone:
a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 2252, comma 1, e 2253-bis, commi 1 e 3 d.lg. 15 marzo 2010, n. 66 (come rispettivamente introdotti dall'art. 30, comma 1, lett. i) e m), d.lg. 29 maggio 2017, n. 95), in relazione all’articolo 76 C. e all’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124;
b) dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
c) ordina che a cura della segreteria del Tribunale la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore
Silvia Cattaneo, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Davide Soricelli Andrea Migliozzi
IL SEGRETARIO
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ORDINANZA CAUTELARE ,sede di AOSTA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201700032,
- Public 2017-11-07 -
Pubblicato il 07/11/2017
N. 00032/2017 REG. PROV. CAU.
N. 00048/2017 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 48 del 2017, proposto da:
Roberto S.., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Castiello, da intendersi domiciliato agli effetti del presente giudizio presso la segreteria della sezione;
contro
Ministero della Difesa - Persomil, Comando Generale Arma Cc non costituiti in giudizio;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
nei confronti di
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Luigi N.., Mattia R.., Pietro D. M.., Raffaele E.., Ugo R.., Luciano M.., Walter M.., Crescenzo A.., Carmine C.., Mauro D. G.. non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
– previa concessione di idonea tutela cautelare e rimessione alla Corte Costituzionale delle norme recate dal D.lgs n. 95/2017 avente ad oggetto la revisione dello stato giuridico e della progressione in carriera delle Forze di Polizia come in seguito specificato – del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare n. prot. M_D GMIL REG2017 0400789 datato 7 luglio 2017 riguardante l'iscrizione in ruolo, con il grado di Maresciallo Maggiore del personale del ruolo Ispettori dell'Arma CC, rivestente il grado di Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza (MASUPS), grado già rivestito dagli odierni ricorrenti; nonché per l'annullamento della nota della Direzione Generale per il Personale Militare n. prot. M_D GMIL REG2017 0414407 datata 14 luglio 2017 con l'allegato atto n. prot. M_D GMIL REG2017 0400789 datato 7 luglio 2017 nuovamente comunicato; nonché per l'annullamento di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, segnatamente, per quanto possa occorrere, della circolare del Comando Generale Arma Carabinieri n. 900006-3-2017 Str./A1-1 Pers. Mar. di prot., in data 24 giugno 2017 , avente ad oggetto “Avanzamento del personale appartenente ai ruoli Ispettori e dei Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri. Regime transitorio e aliquote di valutazione straordinarie del 1 gennaio 2017, del 30 settembre 2017 e del 1 ottobre 2017”; nonché per l'annullamento di ogni altro provvedimento che, in attuazione dell'anzidetta revisione dello stato giuridico e della progressione in carriera degli appartenenti alle Forze di Polizia, ha determinato la reformatio in pejus dello status del MASUPS, previa rimessione alla Corte Costituzionale della verifica di costituzionalità delle disposizioni legislative che di tali provvedimenti costituiscono il presupposto giuridico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2017 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che non sussistano i presupposti per la tutela cautelare in quanto il soddisfacimento dell’interesse del ricorrente, che in definitiva si identifica con il mantenimento pur nel nuovo quadro ordinamentale del grado apicale in precedenza raggiunto, presuppone necessariamente la caducazione delle disposizioni del d.lg. 29 maggio 2017 n. 95 di cui è denunciata l’illegittimità costituzionale, con eccezione il cui approfondimento va riservato alla fase di merito;
Ritenuto d’altra parte che la sospensione dell’atto impugnato non attribuirebbe alcuna reale utilità al ricorrente dato che ripristinerebbe un inquadramento che non trova più rispondenza nella legislazione vigente;
Ritenuto che la trattazione del ricorso possa essere sin d’ora fissata alla udienza pubblica del 1 febbraio 2018;
Ritenuto, in ordine alle spese, che la particolarità della fattispecie e della natura delle censure, ne giustifichi la compensazione tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica) respinge l’istanza di tutela cautelare; fissa la trattazione del merito del ricorso all’udienza pubblica del 1 febbraio 2018.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore
Silvia Cattaneo, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Davide Soricelli Andrea Migliozzi
IL SEGRETARIO
Re: Riordino della carriera degli Ispettori (Ricorso)
Inviato: lun lug 02, 2018 9:06 am
da panorama
1) - Il Tar Campania di Napoli scrive: Ciò premesso, si rileva che su una fattispecie analoga (in pratica un ricorso sostanzialmente identico a quello in esame in quanto proposto da un ex MASUPS con il patrocinio del medesimo avvocato che assiste l’odierno ricorrente) il T.A.R. della Valle d’Aosta ha in parte riconosciuto la rilevanza e non manifesta infondatezza delle censure di legittimità costituzionale proposte (cfr. ordinanza n. 17 del 5 marzo 2018).
2) - "In conclusione la questione di costituzionalità degli articoli 1004, 1296, 687 e 694 del d.lg. 15 marzo 2010, n. 66 non è rilevante, mentre quella relativa all’articolo 1291 è manifestamente infondata."
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ORDINANZA COLLEGIALE ,sede di NAPOLI ,sezione SEZIONE 6 ,numero provv.: 201804315,
- Public 2018-06-29 -
Pubblicato il 29/06/2018
N. 04315/2018 REG. PROV. COLL.
N. 04099/2017 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4099 del 2017, proposto da
Giuseppe Tranchese, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Castiello, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Cerbara n. 64;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale Carabinieri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliata ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;
nei confronti
Luigi Nastro, Mattia Roberto, Pietro De Meo, Raffaele Esposito, Ugo Rosati, Luciano Masala, Walter Meloni, Crescenzo Addeo, Carmine Caforio, Mauro Di Giovanni non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa concessione di idonea tutela cautelare e rimessione alla Corte Costituzionale delle norme recate dal D.lgs n. 95/2017 avente ad oggetto la revisione dello stato giuridico e della progressione in carriera delle Forze di Polizia come in seguito specificato, del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare n. prot. M_D GMIL REG2017 0400789 datato 7 luglio 2017 riguardante l'iscrizione in ruolo, con il grado di Maresciallo Maggiore del personale del ruolo Ispettori dell'Arma CC, rivestente il grado di Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza (MASUPS), grado già rivestito dall'odierno ricorrente; nonché per l'annullamento della nota della Direzione Generale per il Personale Militare n. prot. M_D GMIL REG2017 0414407 datata 14 luglio 2017 con l'allegato atto n. prot. M_D GMIL REG2017 0400789 datato 7 luglio 2017 nuovamente comunicato; nonché per l'annullamento di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, segnatamente, per quanto possa occorrere, della circolare del Comando Generale Arma Carabinieri n. 900006-3-2017 Str./A1-1 Pers. Mar. di prot., in data 24 giugno 2017, avente ad oggetto “Avanzamento del personale appartenente ai ruoli Ispettori e dei Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri. Regime transitorio e aliquote di valutazione straordinarie del 1 gennaio 2017, del 30 settembre 2017 e del 1 ottobre 2017”; nonché per l'annullamento di ogni altro provvedimento che, in attuazione dell'anzidetta revisione dello stato giuridico e della progressione in carriera degli appartenenti alle Forze di Polizia, ha determinato la reformatio in pejus dello status del MASUPS, previa rimessione alla Corte Costituzionale della verifica di costituzionalità delle disposizioni legislative che di tali provvedimenti costituiscono il presupposto giuridico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale Carabinieri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2018 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente è un militare dell’Arma dei Carabinieri che presta servizio presso la stazione dei Carabinieri di Schiava - Tufino.
Con il ricorso all’esame egli impugna il provvedimento che lo ha reinquadrato come maresciallo maggiore in applicazione delle disposizioni recate dal d.lg. 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).
In pratica al ricorrente con il provvedimento impugnato è stato attribuito il grado di maresciallo maggiore mentre nel previgente ordinamento egli aveva il grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza (d’ora in poi MASUPS), cioè il grado apicale del ruolo degli ispettori.
In estrema sintesi con il ricorso il signor Tranchese contesta – come oltre sarà chiarito - la legittimità costituzionale delle disposizioni del d.lg. n. 95 del 2017 che hanno disciplinato, in attuazione della delega per la revisione dei ruoli delle forze di polizia conferita al Governo dall’articolo 8, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, il riordino della carriera degli ispettori e il primo inquadramento del personale già appartenente a tale ruolo.
Il Ministero della difesa resiste al ricorso con memoria di stile.
L’avvocatura dello Stato ha altresì depositato una relazione del II reparto della direzione generale per il personale militare con cui in primo luogo si sostiene l’incompetenza territoriale del T.A.R. Campania, in quanto la controversia rientrerebbe nella competenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, in forza della previsione dell’articolo 13, comma 4-bis, c.p.a.; nel merito la relazione sostiene che la questione di legittimità costituzione cui è affidato il ricorso sarebbe manifestamente infondata.
Alla camera di consiglio del 15 novembre 2017 il ricorrente ha rinunciato alla istanza di tutela cautelare.
La trattazione del ricorso è stata fissata alla udienza pubblica del 23 maggio 2018.
Preliminarmente il Collegio rileva che la controversia all’esame rientra nella propria competenza territoriale. L’oggetto della impugnazione consiste infatti in un tipico atto plurimo cioè in un atto che contiene il nuovo inquadramento di tutti gli ex MASUPS che, come tale, è scindibile in tanti autonomi atti di inquadramento quanti sono i sottufficiali reinquadrati; in sostanza non può trovare applicazione la disposizione dell’articolo 13, comma 4-bis, c.p.a. che attrae alla competenza del T.A.R. Lazio, Roma, l’impugnazione di atti normativi e generali, poiché nel caso all’esame non si tratta di atto generale – cioè di provvedimento che dispone unitariamente e inscindibilmente nei confronti di una generalità di soggetti – ma di atto plurimo, cioè di provvedimento scindibile in tanti provvedimenti quanti sono i destinatari; in tal caso trovano applicazione i criteri generali di riparto della competenza sicchè, venendo in rilievo una controversia in materia di rapporto di impiego pubblico, il criterio di riparto applicabile è quello della sede presso cui il ricorrente presta servizio. Né potrebbe sostenersi che la competenza spetterebbe al T.A.R. Lazio in quanto sono stati impugnati anche atti generali quali la circolare indicata in epigrafe, dato che l’atto di inquadramento costituente l’oggetto principale della controversia, come oltre si vedrà, altro non è che una puntuale applicazione di una disposizione di legge e in realtà nel ricorso non è formulata alcuna censura avverso atti diversi.
Poiché il signor Tranchese presta servizio in Schiava – Tufino (cioè in provincia di Napoli), dunque, la competenza territoriale spetta al T.A.R. della Campania.
Ciò premesso può passarsi al merito.
Come già accennato con il ricorso viene dedotta unicamente una articolata questione di legittimità costituzionale relativa alle norme di riordino e di primo inquadramento del personale appartenente al ruolo degli ispettori.
Al fine di meglio comprendere la sostanza delle censure proposte dal ricorrente, è opportuno premettere che nell’ordinamento precedente al d.lg. n. 95 del 2017 il ruolo degli ispettori dei Carabinieri comprendeva quattro gradi (cioè quattro livelli gerarchici) e una qualifica (che non costituisce un grado gerarchico); in pratica gli ispettori erano inquadrati nei gradi di maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza (MASUPS); ai MASUPS poteva inoltre essere conferita la “qualifica” (che – lo si ripete - non è un grado gerarchico) di “luogotenente”.
Il nuovo sistema prevede (si veda l’articolo 1291 d.lg. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall’articolo 15 del d.lg. n. 95 del 2017) i gradi di maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e luogotenente; ai luogotenenti può essere attribuita la “qualifica” di “carica speciale”; in pratica si è passati da una carriera articolata in quattro gradi e una qualifica ad una carriera articolata in cinque gradi e una qualifica. Sostanzialmente il grado di MASUPS è stato soppresso e al suo posto sono stati istituiti i gradi di maresciallo maggiore e di luogotenente (nel sistema precedente luogotenente era infatti una “qualifica” e non un grado).
L’articolo 1293 del d.lg. n. 66 citato ha inoltre previsto nuovi periodi minimi di permanenza nel grado di maresciallo capo (ai fini dell’avanzamento al grado di maresciallo maggiore) e di maresciallo maggiore (ai fini dell’avanzamento al grado di luogotenente), fissandoli in entrambi i casi in 8 anni.
L’articolo 2252 d.lg. n. 66 – come sostituito dall’articolo 30 d.lg. n. 95 - ha in via transitoria stabilito che:
a) i MASUPS in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di maresciallo maggiore mantenendo l'anzianità di servizio e di grado;
b) i marescialli capo dell'Arma dei carabinieri iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi (in pratica si tratta di marescialli capo con anzianità di grado superiore a 8 anni), in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti modalità:
b1) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017, prendendo posto in ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota formata al 31 dicembre 2016;
b2) il secondo terzo, con decorrenza 1 aprile 2017;
b3) il restante terzo, con decorrenza 1 luglio 2017.
A sua volta l’articolo 2253-bis, pure introdotto dal d.lg. n. 95 prevede:
a) al primo comma l’automatica attribuzione del grado di luogotenente agli ex marescialli aiutanti in possesso della ex qualifica di luogotenente alla data del 1° gennaio 2017; a questi stessi soggetti è poi attribuita dal primo comma dell’articolo 2253-ter la qualifica di “carica speciale” con decorrenza 1° ottobre 2017 in deroga al periodo minimo di permanenza, previsto “a regime” in quattro anni dall’articolo 1325-bis, comma 1, lettera a);
b) al comma 3, l’attribuzione del grado di luogotenente ai marescialli aiutanti iscritti nella graduatoria di merito per il conferimento della qualifica di luogotenente del 31 dicembre 2016 e non promossi e ai marescialli aiutanti che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a 8 anni, previa inclusione in un’aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma 4.
In sostanza quindi il ricorrente denuncia in fatto che questo complesso di norme risulta ingiustamente penalizzante per gli ex Masups aventi alla data del 1° gennaio 2017 un’anzianità nel grado inferiore a otto anni, dato che tali soggetti:
a) “perdono” la qualifica apicale (da essi conseguita a suo tempo previa selezione “a scelta”);
b) sono “raggiunti” nella qualifica di maresciallo maggiore dagli ex marescialli capo con oltre otto anni di anzianità i quali si vedono ope legis riconosciuto il grado di maresciallo maggiore;
c) sono discriminati rispetto agli ex pari grado aventi anzianità di servizio pari o superiore a otto anni, dato che a questi è attribuito il grado di luogotenente (sia pure a seguito della selezione prevista dall’articolo 2253, comma 3 citato) e, alle condizioni previste, anche la qualifica di carica speciale. Inoltre il nuovo articolo 1004 d.lg. n. 66 riserva ai luogotenenti e non più ai marescialli aiutanti il diritto a conseguire a domanda, al momento della cessazione dal servizio, la nomina a ufficiale di complemento dell’Arma; analogamente il nuovo testo dell’articolo 1296 d.lg. n. 66 riserva ai luogotenenti la possibilità di ottenere la promozione a sottotenente “per meriti eccezionali e benemerenze d’istituto” prima prevista a favore dei MASUPS.
Il ricorrente in particolare denuncia:
a) la violazione dell’articolo 76 C. in quanto sarebbe stato violato uno dei criteri della legge di delegazione, cioè la necessaria considerazione, nell’operare il riordino al fine “di razionalizzazione e potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia”, del “merito e della professionalità”; l’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124 infatti – nel prevedere la possibilità di modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia nel contesto del riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia - poneva tra principi e criteri direttivi “la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge”; la tesi esposta in ricorso è che il riordino non tiene in alcun modo in conto merito e professionalità essendo in realtà basato su automatismi legati essenzialmente all’anzianità di servizio;
b) la violazione del principio di ragionevolezza e degli articoli 3, 52 e 97 C.; anzitutto viene denunciato che la sottrazione ai MAUPS della qualifica apicale violerebbe il principio di ragionevolezza, di equità, di affidamento e di proporzionalità che trovano la loro radice negli articoli 3, 97 e 117, comma 1, C.; ai MASUPS (ovviamente si parla di quelli con anzianità inferiore a otto anni che per effetto del riordino conseguono la qualifica di maresciallo maggiore) in particolare è stata sottratta la possibilità di ottenere a domanda la nomina a ufficiale di complemento all’atto della cessazione del servizio e quella di ottenere la promozione a sottotenente per meriti eccezionali e benemerenze d’istituto (con danno oltretutto anche per l’amministrazione che si vede limitata la possibilità di premiare con la promozione il merito e la professionalità).
Conclusivamente quindi il ricorrente denuncia l’incostituzionalità delle seguenti disposizioni, ritenendole rilevanti per la definizione del giudizio e non manifestamente infondate:
1) articoli 687, comma 1, lett. d) e 694, comma 1, lett. d) d.lg. n. 66 del 2010, come modificati dagli articoli 11, comma 1, lettere d) e e) d.lg. 29 maggio 2017, n. 95 (si tratta di due disposizioni che attribuiscono ai luogotenenti il compito di segretario delle commissioni di concorso per l’accesso al ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti, prima attribuito a marescialli aiutanti);
2) articolo 1004 d.lg. n. 66 come modificato dall'art. 14, comma 1, d.lg. 29 maggio 2017, n. 95 (si tratta della disposizione che riserva ai luogotenenti la possibilità di ottenere a domanda la nomina a ufficiale di complemento all’atto della cessazione dal servizio);
3) articoli 1291 e 1296 d.lg. n. 66 come modificati dall’art. 15, comma 1, lett. a), n.1.1), d.lg. 29 maggio 2017, n. 95 (si tratta delle disposizioni che stabiliscono la nuova articolazione del ruolo degli ispettori istituendo i gradi di maresciallo maggiore e luogotenente e che disciplinano l’avanzamento a scelta al grado di luogotenente dei marescialli maggiori);
4) articolo 2253-bis, commi 1 e 3, introdotti dall'art. 30, comma 1, lett. m), d.lg. 29 maggio 2017, n. 95 (si tratta delle norme sull’inquadramento nel grado di luogotenente dei marescialli aiutanti luogotenenti e dei marescialli aiutanti con anzianità maggiore a otto anni); va rilevato che nel ricorso c’è verosimilmente un errore, dato che esso fa riferimento ai commi 2 e 3 dell’articolo 2253-bis; tuttavia il riferimento al comma 2 e non al comma 1 è il frutto di un refuso dato che il comma 1 disciplina l’attribuzione ai marescialli aiutanti luogotenenti del grado di luogotenente (su cui il ricorrente ha formulato specifiche doglianze) mentre il comma 2 si riferisce ai periti superiori scelti (cioè a una qualifica che non interessa il presente giudizio).
Ciò premesso, si rileva che su una fattispecie analoga (in pratica un ricorso sostanzialmente identico a quello in esame in quanto proposto da un ex MASUPS con il patrocinio del medesimo avvocato che assiste l’odierno ricorrente) il T.A.R. della Valle d’Aosta ha in parte riconosciuto la rilevanza e non manifesta infondatezza delle censure di legittimità costituzionale proposte (cfr. ordinanza n. 17 del 5 marzo 2018).
Il Collegio ritiene condivisibili le conclusioni raggiunte in tale precedente e ad esse intende aderire dato che le ulteriori argomentazioni a sostegno dei profili di incostituzionalità che il T.A.R. Valle d’Aosta ha ritenuto o irrilevanti o manifestamente infondati non sono persuasive.
Il precedente citato ha anzitutto delimitato esattamente il thema decidendum distinguendo nelle censure del ricorrente la questione della nuova articolazione – per così dire a regime – della carriera degli ispettori dalla questione delle norme di “primo inquadramento”.
Sul primo profilo (in pratica la soppressione da parte del nuovo articolo 1291 del grado di maresciallo aiutante e la istituzione dei due gradi di maresciallo maggiore e luogotenente con la limitazione da parte degli articoli 1004 e 1296 ai luogotenenti della possibilità di ottenere la nomina a ufficiale di complemento all’atto della cessazione dal servizio e l’avanzamento a sottotenente per meriti eccezionali, cui fanno da pendant le disposizioni degli articoli 687 e 694 sulla composizione delle commissioni di concorso per l’accesso al ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti) l’ordinanza del T.A.R. della Valle d’Aosta rilevava condivisibilmente l’irrilevanza ai fini della definizione del giudizio delle disposizioni degli articoli 1004, 1296, 687 e 694; nella fattispecie infatti si controverte del provvedimento che ha attribuito al ricorrente il nuovo grado di maresciallo maggiore sicchè non viene in rilievo l’applicazione delle norme sopra citate.
Nella controversia all’esame trova invece applicazione – con conseguente rilevanza della relativa questione di costituzionalità - l’articolo 1291, dato che il testo modificato di esso sopprime il grado di maresciallo aiutante e istituisce quello di maresciallo maggiore; il Collegio condivide tuttavia la valutazione di manifesta infondatezza della relativa questione di incostituzionalità poiché al legislatore è consentito modificare l’articolazione di una carriera militare sopprimendo un grado e istituendone due (in pratica nella fattispecie il grado di MASUPS è stato sostituito dai gradi di maresciallo maggiore e di luogotenente); questa circostanza non lede alcuna reale aspettativa o diritto quesito di coloro che siano già in servizio dato che la nuova articolazione della carriera non incide di per sé né positivamente né negativamente su diritti o aspettative del personale già in servizio; su tali asseriti diritti o aspettative incide infatti la normativa di carattere transitorio che disciplina l’attribuzione dei nuovi gradi al personale in servizio ed è del resto di ciò che il ricorrente si duole, come dimostra il rilievo che, se la normativa transitoria avesse previsto un diverso trattamento per i MASUPS con meno di otto anni di anzianità – per esempio attribuendo anche ad essi il grado apicale di luogotenente o consentendo loro di ottenerlo attraverso un meccanismo selettivo di una qualche natura che li ponesse “sullo stesso piano” dei pari grado con anzianità superiore a otto anni – questo contenzioso non sarebbe probabilmente nemmeno sorto.
Lo stesso ricorrente nella memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica lamenta che solo per i MASUPS con meno di otto anni di anzianità non è stato “previsto alcun regime transitorio”.
La questione di costituzionalità dell’articolo 1291 è comunque manifestamente infondata dato che la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto che rientra nella discrezionalità del legislatore disporre una nuova articolazione di carriere e che tale potere, che può condurre anche a un trattamento “in peius” degli interessati, non incontra limite nelle aspettative di carriera del personale in servizio; del resto – posto che l’amministrazione è un’organizzazione preordinata al raggiungimento di obiettivi predeterminati dalla legge – non si può certamente ritenere che, allorchè il migliore raggiungimento di tali obiettivi imponga un ripensamento di tale organizzazione e dell’articolazione del personale che essa riflette, il legislatore possa incontrare nella sua azione un limite diverso da quello generale della razionalità delle scelte operate (e del rispetto dei criteri di delega, considerato che queste operazioni si attuano normalmente a mezzo di leggi delegate) poiché la Costituzione non garantisce al personale già in servizio l’aspettativa al mantenimento delle posizioni già raggiunte ovvero che in base alla legislazione potrebbe raggiungere (in questo senso si vedano Corte Costituzionale, 3 luglio 1997, n. 217 e 30 aprile 1999 n. 151 e Consiglio di Stato, sez. IV, 20 aprile 2006, n. 2233 e sez. IV, 12 novembre 1991, n. 925).
Occorre quindi concentrare l’esame sulle disposizioni transitorie seguenti:
a) articolo 2252, commi 1 e 2 (introdotto dall'art. 30, comma 1, lett. i), d.lg. 29 maggio 2017, n. 95), cioè le disposizioni che prevedono l’attribuzione del grado di maresciallo maggiore ai MASUPS in servizio al 1° gennaio 2107 e ai marescialli capo iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi (in ricorso non è denunciata l’illegittimità di queste disposizioni ma si tratta di una evidente dimenticanza dato che la prima è la disposizione transitoria “base” relativa ai MASUPS ed è sull’applicazione di questa disposizione che si basa il provvedimento impugnato mentre in ordine alla seconda si lamenta nel ricorso che gli ex MASUPS con anzianità inferiore a otto anni, oltre alla perdita del grado apicale, si vedono “raggiunti” dai marescialli capo con anzianità superiore a otto anni, in precedenza inferiori di grado);
b) articolo 2253-bis, commi 1 e 3, cioè le disposizioni che disciplinano l’attribuzione del grado agli ex MASUPS con qualifica di luogotenente e ai MASUPS con anzianità di servizio maggiore di otto anni.
In pratica si tratta di valutare se il combinato disposto delle norme citate – che implicano, secondo la prospettazione del ricorrente, per i MASUPS con anzianità inferiore a otto anni una discriminazione rispetto agli ex pari grado con anzianità superiore a otto anni e agli ex marescialli capo con anzianità superiore a otto anni – si sottragga o meno ai rilievi di incostituzionalità sollevati in ricorso (o meglio se tali rilievi superino la soglia della non manifesta infondatezza).
Come rilevato nella ordinanza del T.A.R. Valle d’Aosta, non sussiste alcuna reale discriminazione tra ex MASUPS e marescialli capo che beneficiano dell’avanzamento previsto dall’articolo 2252, comma 2, citato; l’avanzamento di questi soggetti non è in alcun modo in grado di provocare uno “scavalcamento” a danno degli ex MASUPS con meno di otto anni di anzianità, dato che le decorrenze previste per le promozioni sono tali da collocarli in posizione successiva a quelle dei pari grado già promossi con l’aliquota del 31 dicembre 2016.
Parimenti non sussiste una reale discriminazione tra gli ex MASUPS con meno di otto anni di anzianità e ex MASUPS con più di otto anni di anzianità, dato che la distinzione di trattamento si basa sulla diversa anzianità e, in particolare, sul possesso da parte dei secondi dell’anzianità occorrente nel “nuovo sistema” per poter aspirare al conseguimento del grado di luogotenente (cioè otto anni); il disegno del legislatore delegato è quindi chiaro; esso nel disciplinare il passaggio dal “vecchio” ordinamento” al “nuovo” ordinamento ha per così dire meccanicamente operato una trasposizione nel nuovo sistema dei gradi previsti dal precedente basandosi esclusivamente sull’anzianità di servizio e in modo tale da evitare che si verificassero “scavalcamenti”; in pratica nell’attribuzione dei nuovi gradi si è voluto realizzare un assetto transitorio che in parte anticipasse l’applicazione delle nuove norme (che prevedono una permanenza minima nei gradi di maresciallo capo e di maresciallo maggiore di otto anni); così si spiega l’attribuzione ai marescialli capo con più di otto anni di anzianità del grado di maresciallo maggiore e l’attribuzione del grado di luogotenente agli ex MASUPS con più di otto anni di anzianità.
Tuttavia, la distinzione ai fini del nuovo inquadramento degli ex MASUPS esclusivamente sulla base dell’anzianità posseduta alla data del 1° gennaio 2017, come ritenuto dal T.A.R. Valle d’Aosta, non appare conforme ai criteri della legge di delegazione (o meglio il dubbio sulla non conformità ai criteri di delega non appare manifestamente infondato) dato che la istituzionale preclusione agli ex MASUPS con anzianità inferiore a otto anni dell’ottenimento del (o meglio della possibilità di ottenere il) grado apicale di luogotenente in sede transitoria (così mantenendo il grado apicale già raggiunto nel precedente sistema) non appare coerente con il criterio direttivo che imponeva di tener conto di merito e professionalità; il riferimento alla sola anzianità infatti pare obliterare il merito e dà unico rilievo alla professionalità acquisita (peraltro solo in un certo limite perchè una maggiore anzianità di servizio fa solo presumere ma certo non garantisce una maggiore professionalità in capo al più anziano).
In altri termini l’automatismo legato al mero dato quantitativo dell’anzianità posseduta a una certa data rende non manifestamente infondato il dubbio di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 2252, comma 1, e 2253-bis, commi 1 e 3, sotto il profilo del rispetto dei principi e criteri direttivi della legge delega, nel senso che ad avviso del Collegio non è manifestamente infondato il dubbio che la valorizzazione del merito e della professionalità avrebbe implicato per l’attribuzione agli ex MASUPS del grado di luogotenente e della qualifica di “carica speciale” un meccanismo – quale che fosse – che garantisse astrattamente a tutti – indipendentemente dall’anzianità posseduta (alla quale comunque, per quanto si è detto, nell’ambito del meccanismo prescelto si sarebbe comunque ben potuto attribuire rilievo, anche se non esclusivo) – la possibilità di accedervi “tenendo conto del merito e delle professionalità” così come stabilito dall’articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
In conclusione la questione di costituzionalità degli articoli 1004, 1296, 687 e 694 del d.lg. 15 marzo 2010, n. 66 non è rilevante, mentre quella relativa all’articolo 1291 è manifestamente infondata.
Risulta invece non manifestamente infondata la questione di costituzionalità del combinato disposto degli articoli 2252, comma 1, e 2253-bis, commi 1 e 3 d.lg. 15 marzo 2010, n. 66 (come rispettivamente introdotti dall'art. 30, comma 1, lett. i) e m), d.lg. 29 maggio 2017, n. 95), in relazione all’articolo 76 C. e all’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124
Tenuto conto che la questione di costituzionalità così circoscritta è già stata sollevata, ritiene il Collegio di sospendere il giudizio in attesa della decisione della Corte Costituzionale in applicazione del principio stabilito dalla sentenza n. 28 del 15 ottobre 2014 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, considerato che la pronuncia di una ulteriore ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale – di tenore sostanzialmente identico a quella già citata della Valle d’Aosta - si risolverebbe in un inutile prolungamento del giudizio di costituzionalità e di riflesso di questo giudizio; né sussiste un interesse delle parti a interloquire innanzi alla Corte Costituzionale dato che il difensore del ricorrente (che è anche il difensore del ricorrente nel giudizio che ha originato la ordinanza della Valle d’Aosta) ha già questa possibilità.
Come statuito dalla citata sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato il termine per la prosecuzione del giudizio sospeso è quello dell'art. 80, co. 1, c.p.a. previsto per tutte le ipotesi di sospensione del processo amministrativo; tale termine di 90 giorni decorrerà dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale che definisce il giudizio relativo all’ordinanza del T.A.R. della Valle d’Aosta n.17 del 5 marzo 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sezione VI, interlocutoriamente pronunciando sul ricorso e riservata alla sentenza definitiva ogni ulteriore determinazione sul rito, sul merito e sulle spese, sospende il giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore
Carlo Buonauro, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Davide Soricelli Paolo Passoni
IL SEGRETARIO
Re: Riordino della carriera degli Ispettori (Ricorso)
Inviato: mar lug 03, 2018 6:11 pm
da panorama
C'era anche quest'altra Ordinanza dello stesso giorno.
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ORDINANZA COLLEGIALE ,sede di NAPOLI ,sezione SEZIONE 6 ,numero provv.: 201804311,
- Public 2018-06-29 -
Pubblicato il 29/06/2018
N. 04311/2018 REG. PROV. COLL.
N. 04098/2017 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4098 del 2017, proposto da
Antonio Bruno, Salvatore Casoria, Ambrogio Caterino, Antonio Coppola, Alfonso De Pascale, Carmelo Firetto, Alessandro Giglio, Luigi Lombardo, Domenico Pellegrini, Luigi Poggiante, Martino Paolo Ricci, Sergio Romano, Salvatore Salvati, Vincenzo Pignalosa, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Castiello, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Cerbara n. 64;
contro
Ministero della Difesa (Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliata ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliata ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;
Luigi Nastro, Mattia Roberto, Pietro De Meo, Raffaele Esposito, Ugo Rosati, Luciano Masala, Walter Meloni, Crescenzo Addeo, Carmine Caforio, Mauro Di Giovanni non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa concessione di idonea tutela cautelare e rimessione alla Corte Costituzionale delle norme recate dal D.lgs n. 95/2017 avente ad oggetto la revisione dello stato giuridico e della progressione in carriera delle Forze di Polizia come in seguito specificato – del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare n. prot. M_D GMIL REG2017 0400789 datato 7 luglio 2017 riguardante l'iscrizione in ruolo, con il grado di Maresciallo Maggiore del personale del ruolo Ispettori dell'Arma CC, rivestente il grado di Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza (MASUPS), grado già rivestito dagli odierni ricorrenti;
nonché per l'annullamento della nota della Direzione Generale per il Personale Militare n. prot. M_D GMIL REG2017 0414407 datata 14 luglio 2017 con l'allegato atto n. prot. M_D GMIL REG2017 0400789 datato 7 luglio 2017 nuovamente comunicato;
-nonché per l'annullamento di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, segnatamente, per quanto possa occorrere, della circolare del Comando Generale Arma Carabinieri n. 900006-3-2017 Str./A1-1 Pers. Mar. di prot., in data 24 giugno 2017, avente ad oggetto “Avanzamento del personale appartenente ai ruoli Ispettori e dei Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri. Regime transitorio e aliquote di valutazione straordinarie del 1 gennaio 2017, del 30 settembre 2017 e del 1 ottobre 2017”;
- nonché per l'annullamento di ogni altro provvedimento che, in attuazione dell'anzidetta revisione dello stato giuridico e della progressione in carriera degli appartenenti alle Forze di Polizia, ha determinato la reformatio in pejus dello status del MASUPS, previa rimessione alla Corte Costituzionale della verifica di costituzionalità delle disposizioni legislative che di tali provvedimenti costituiscono il presupposto giuridico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2018 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
I ricorrenti appartengono all’Arma dei Carabinieri come effettivi presso i reparti aventi sede nella Regione Campania. I suddetti sono stati reclutati mediante concorso pubblico e attualmente rivestono il grado di Maresciallo Maggiore per effetto della riforma introdotta col D.lgs n. 95/2017 avente ad oggetto la revisione dello stato giuridico e della progressione in carriera dei dipendenti delle Forze di Polizia.
Con il ricorso all’esame impugnano il provvedimento che li ha reinquadrati come maresciallo maggiore in applicazione della disposizioni recate dal d.lg. 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).
In pratica ai ricorrenti con il provvedimento impugnato è stato attribuito il grado di maresciallo maggiore mentre nel previgente ordinamento loro avevano il grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza (d’ora in poi MASUPS), cioè il grado apicale del ruolo degli ispettori.
In estrema sintesi con il ricorso i ricorrenti contestano – come oltre sarà chiarito - la legittimità costituzionale delle disposizioni del d.lg. n. 95 del 2017 che hanno disciplinato, in attuazione della delega per la revisione dei ruoli delle forze di polizia conferita al Governo dall’articolo 8, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, il riordino della carriera degli ispettori e il primo inquadramento del personale già appartenente a tale ruolo.
Il Ministero della difesa resiste al ricorso con memoria di stile.
L’avvocatura dello Stato ha altresì depositato una relazione del II reparto della Direzione generale per il personale militare con cui in primo luogo si sostiene l’incompetenza territoriale del T.A.R. Campania, in quanto la controversia rientrerebbe nella competenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, in forza della previsione dell’articolo 13, comma 4-bis, c.p.a.; nel merito la relazione sostiene che la questione di legittimità costituzione cui è affidato il ricorso sarebbe manifestamente inammissibile.
Alla camera di consiglio del 15 novembre 2017 i ricorrenti hanno rinunciato alla istanza di tutela cautelare.
La trattazione del ricorso è stata fissata alla udienza pubblica del 23 maggio 2018.
Preliminarmente il Collegio rileva che la controversia all’esame rientra nella propria competenza territoriale. L’oggetto della impugnazione consiste infatti in un tipico atto plurimo cioè in un atto che contiene il nuovo inquadramento di tutti gli ex MASUPS che, come tale, è scindibile in tanti autonomi atti di inquadramento quanti sono i sottufficiali reinquadrati; in sostanza non può trovare applicazione la disposizione dell’articolo 13, comma 4-bis, c.p.a. che attrae alla competenza del T.A.R. Lazio, Roma, l’impugnazione di atti normativi e generali, poiché nel caso all’esame non si tratta di atto generale – cioè di provvedimento che dispone unitariamente e inscindibilmente nei confronti di una generalità di soggetti – ma di atto plurimo, cioè di provvedimento scindibile in tanti provvedimenti quanti sono i destinatari; in tal caso trovano applicazione i criteri generali di riparto della competenza sicchè, venendo in rilievo una controversia in materia di rapporto di impiego pubblico, il criterio di riparto applicabile è quello della sede presso cui il ricorrente presta servizio.
Né potrebbe sostenersi che la competenza spetterebbe al Tar Lazio in quanto sono stati impugnati anche atti generali quali la circolare indicata in epigrafe, dato che l’atto di inquadramento costituente l’oggetto principale della controversia, come oltre si vedrà, altro non è che una puntuale applicazione di una disposizione di legge e in realtà nel ricorso non è formulata alcuna censura avverso atti diversi.
Poiché i ricorrenti prestano servizio in provincia di Napoli o Caserta, dunque, la competenza territoriale spetta al T.A.R. della Campania.
Ciò premesso può passarsi al merito.
Come già accennato con il ricorso viene dedotta unicamente una articolata questione di legittimità costituzionale relativa alle norme di riordino e di primo inquadramento del personale appartenente al ruolo degli ispettori.
Al fine di meglio comprendere la sostanza delle censure proposte dai ricorrenti, è opportuno premettere che nell’ordinamento precedente al d.lg. n. 95 del 2017 il ruolo degli ispettori dei Carabinieri comprendeva quattro gradi (cioè quattro livelli gerarchici) e una qualifica (che non costituisce un grado gerarchico); in pratica gli ispettori erano inquadrati nei gradi di maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza (MASUPS); ai MASUPS poteva inoltre essere conferita la “qualifica” (che – lo si ripete - non è un grado gerarchico) di “luogotenente”.
Il nuovo sistema prevede (si veda l’articolo 1291 d.lg. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall’articolo 15 del d.lg. n. 95 del 2017) i gradi di maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e luogotenente; ai luogotenenti può essere attribuita la “qualifica” di “carica speciale”; in pratica si è passati da una carriera articolata in quattro gradi e una qualifica ad una carriera articolata in cinque gradi e una qualifica. Sostanzialmente il grado di MASUPS è stato soppresso e al suo posto sono stati istituiti i gradi di maresciallo maggiore e di luogotenente (nel sistema precedente luogotenente era infatti una “qualifica” e non un grado).
L’articolo 1293 del d.lg. n. 66 citato ha inoltre previsto nuovi periodi minimi di permanenza nel grado di maresciallo capo (ai fini dell’avanzamento al grado di maresciallo maggiore) e di maresciallo maggiore (ai fini dell’avanzamento al grado di luogotenente), fissandoli in entrambi i casi in 8 anni.
L’articolo 2252 d.lg. n. 66 – come sostituito dall’articolo 30 d.lg. n. 95 - ha in via transitoria stabilito che:
a) i MASUPS in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di maresciallo maggiore mantenendo l'anzianità di servizio e di grado;
b) i marescialli capo dell'Arma dei carabinieri iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi (in pratica si tratta di marescialli capo con anzianità di grado superiore a 8 anni), in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti modalità:
b1) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017, prendendo posto in ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota formata al 31 dicembre 2016;
b2) il secondo terzo, con decorrenza 1 aprile 2017;
b3) il restante terzo, con decorrenza 1 luglio 2017.
A sua volta l’articolo 2253-bis, pure introdotto dal d.lg. n. 95 prevede: a) al primo comma l’automatica attribuzione del grado di luogotenente agli ex marescialli aiutanti in possesso della ex qualifica di luogotenente alla data del 1° gennaio 2017; a questi stessi soggetti è poi attribuita dal primo comma dell’articolo 2253-ter la qualifica di “carica speciale” con decorrenza 1° ottobre 2017 in deroga al periodo minimo di permanenza, previsto “a regime” in quattro anni dall’articolo 1325-bis, comma 1, lettera a); b) al comma 3, l’attribuzione del grado di luogotenente ai marescialli aiutanti iscritti nella graduatoria di merito per il conferimento della qualifica di luogotenente del 31 dicembre 2016 e non promossi e ai marescialli aiutanti che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a 8 anni, previa inclusione in un’aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma 4.
In sostanza quindi i ricorrenti denunciano in fatto che questo complesso di norme risulta ingiustamente penalizzante per gli ex Masups aventi alla data del 1° gennaio 2017 un’anzianità nel grado inferiore a otto anni, dato che tali soggetti: a) “perdono” la qualifica apicale (da essi conseguita a suo tempo previa selezione “a scelta”); b) sono “raggiunti” nella qualifica di maresciallo maggiore dagli ex marescialli capo con oltre otto anni di anzianità i quali si vedono ope legis riconosciuto il grado di maresciallo maggiore; c) sono discriminati rispetto agli ex pari grado aventi anzianità di servizio pari o superiore a otto anni, dato che a questi è attribuito il grado di luogotenente (sia pure a seguito della selezione prevista dall’articolo 2253, comma 3 citato) e, alle condizioni previste, anche la qualifica di carica speciale. Inoltre il nuovo articolo 1004 d.lg. n. 66 riserva ai luogotenenti e non più ai marescialli aiutanti il diritto a conseguire a domanda, al momento della cessazione dal servizio, la nomina a ufficiale di complemento dell’Arma; analogamente il nuovo testo dell’articolo 1296 d.lg. n. 66 riserva ai luogotenenti la possibilità di ottenere la promozione a sottotenente “per meriti eccezionali e benemerenze d’istituto” prima prevista a favore dei MASUPS.
I ricorrenti in particolare denunciano:
a) la violazione dell’articolo 76 C. in quanto sarebbe stato violato uno dei criteri della legge di delegazione, cioè la necessaria considerazione, nell’operare il riordino al fine “di razionalizzazione e potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia”, del “merito e della professionalità”; l’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124 infatti – nel prevedere la possibilità di modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia nel contesto del riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia - poneva tra principi e criteri direttivi “la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge”; la tesi esposta in ricorso è che il riordino non tiene in alcun modo in conto merito e professionalità essendo in realtà basato su automatismi legati essenzialmente all’anzianità di servizio;
b) la violazione del principio di ragionevolezza e degli articoli 3, 52 e 97 C.; anzitutto viene denunciato che la sottrazione ai MASUPS della qualifica apicale violerebbe il principio di ragionevolezza, di equità, di affidamento e di proporzionalità che trovano la loro radice negli articoli 3, 97 e 117, comma 1, C.; ai MASUPS (ovviamente si parla di quelli con anzianità inferiore a otto anni che per effetto del riordino conseguono la qualifica di maresciallo maggiore) in particolare è stata sottratta la possibilità di ottenere a domanda la nomina a ufficiale di complemento all’atto della cessazione del servizio e quella di ottenere la promozione a sottotenente per meriti eccezionali e benemerenze d’istituto (con danno oltretutto anche per l’amministrazione che si vede limitata la possibilità di premiare con la promozione il merito e la professionalità).
Conclusivamente quindi i ricorrenti denunciano l’incostituzionalità delle seguenti disposizioni, ritenendole rilevanti per la definizione del giudizio e non manifestamente infondate:
1) articoli 687, comma 1, lett. d) e 694, comma 1, lett. d) d.lg. n. 66 del 2010, come modificati dagli articoli 11, comma 1, lettere d) e e) d.lg. 29 maggio 2017, n. 95 (si tratta di due disposizioni che attribuiscono ai luogotenenti il compito di segretario delle commissioni di concorso per l’accesso al ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti (prima attribuito a marescialli aiutanti);
2) articolo 1004 d.lg. n. 66 come modificato dall'art. 14, comma 1, d.lg. 29 maggio 2017, n. 95 (si tratta della disposizione che riserva ai luogotenenti la possibilità di ottenere a domanda la nomina a ufficiale di complemento all’atto della cessazione dal servizio);
3) articoli 1291 e 1296 d.lg. n. 66 come modificati dall’art. 15, comma 1, lett. a), n.1.1), d.lg. 29 maggio 2017, n. 95 (si tratta delle disposizioni che stabiliscono la nuova articolazione del ruolo degli ispettori istituendo i gradi di maresciallo maggiore e luogotenente e che disciplinano l’avanzamento a scelta al grado di luogotenente dei marescialli maggiori);
4) articolo 2253-bis, commi 1 e 3, introdotti dall'art. 30, comma 1, lett. m), d.lg. 29 maggio 2017, n. 95 (si tratta delle norme sull’inquadramento nel grado di luogotenente dei marescialli aiutanti luogotenenti e dei marescialli aiutanti con anzianità maggiore a otto anni); va rilevato che nel ricorso c’è verosimilmente un errore, dato che esso fa riferimento ai commi 2 e 3 dell’articolo 2253-bis; tuttavia il riferimento al comma 2 e non al comma 1 è il frutto di un refuso dato che il comma 1 disciplina l’attribuzione ai marescialli aiutanti luogotenenti del grado di luogotenente (su cui i ricorrenti hanno formulato specifiche doglianze) mentre il comma 2 si riferisce ai periti superiori scelti (cioè a una qualifica che non interessa il presente giudizio).
Ciò premesso, si rileva che su una fattispecie analoga (in pratica un ricorso sostanzialmente identico a quello in esame in quanto proposto da un ex MASUPS con il patrocinio del medesimo avvocato che assiste l’odierno ricorrente) il T.A.R. della Valle d’Aosta ha in parte riconosciuto la rilevanza e non manifesta infondatezza delle censure di legittimità costituzionale proposte (cfr. ordinanza n. 17 del 5 marzo 2018).
Il Collegio ritiene condivisibili le conclusioni raggiunte in tale precedente e ad esse intende aderire dato che le ulteriori argomentazioni a sostegno dei profili di incostituzionalità che il T.A.R. Valle d’Aosta ha ritenuto o irrilevanti o manifestamente infondati non sono persuasivi.
Il precedente citato ha anzitutto delimitato esattamente il thema decidendum distinguendo nelle censure dei ricorrenti la questione della nuova articolazione – per così dire a regime – della carriera degli ispettori dalla questione delle norme di “primo inquadramento”.
Sul primo profilo (in pratica la soppressione da parte del nuovo articolo 1291 del grado di maresciallo aiutante e la istituzione dei due gradi di maresciallo maggiore e luogotenente con la limitazione da parte degli articoli 1004 e 1296 ai luogotenenti della possibilità di ottenere la nomina a ufficiale di complemento all’atto della cessazione dal servizio e l’avanzamento a sottotenente per meriti eccezionali, cui fanno da pendant le disposizioni degli articoli 687 e 694 sulla composizione delle commissioni di concorso per l’accesso al ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti) l’ordinanza del T.A.R. della Valle d’Aosta rilevava condivisibilmente l’irrilevanza ai fini della definizione del giudizio delle disposizioni degli articoli 1004, 1296, 687 e 694; nella fattispecie infatti si controverte del provvedimento che ha attribuito ai ricorrenti il nuovo grado di maresciallo maggiore sicchè non viene in rilievo l’applicazione delle norme sopra citate.
Nella controversia all’esame trova invece applicazione – con conseguente rilevanza della relativa questione di costituzionalità - l’articolo 1291, dato che il testo modificato di esso sopprime il grado di maresciallo aiutante e istituisce quello di maresciallo maggiore; il Collegio condivide tuttavia la valutazione di manifesta infondatezza della relativa questione di incostituzionalità poiché al legislatore è consentito modificare l’articolazione di una carriera militare sopprimendo un grado e istituendone due (in pratica nella fattispecie il grado di MASUPS è stato sostituito dai gradi di maresciallo maggiore e di luogotenente); questa circostanza non lede alcuna reale aspettativa o diritto quesito di coloro che siano già in servizio dato che la nuova articolazione della carriera non incide di per sé né positivamente né negativamente su diritti o aspettative del personale già in servizio; su tali asseriti diritti o aspettative incide infatti la normativa di carattere transitorio che disciplina l’attribuzione dei nuovi gradi al personale in servizio ed è del resto di ciò che i ricorrenti si dolgono (come dimostra il rilievo che se la normativa transitoria avesse previsto un diverso trattamento per i MASUPS con meno di otto anni di anzianità – per esempio attribuendo anche ad essi il grado apicale di luogotenente o consentendo loro di ottenerlo attraverso un meccanismo selettivo di una qualche natura che li ponesse “sullo stesso piano” dei pari grado con anzianità superiore a otto anni – questo contenzioso non sarebbe probabilmente nemmeno sorto).
Gli stessi ricorrenti nella memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica lamentano che solo per i MASUPS con meno di otto anni di anzianità non è stato “previsto alcun regime transitorio”.
La questione di costituzionalità dell’articolo 1291 è comunque manifestamente infondata dato che la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto che rientra nella discrezionalità del legislatore disporre una nuova articolazione di carriere e che tale potere, che può condurre anche a un trattamento “in peius” degli interessati, non incontra limite nelle aspettative di carriera del personale in servizio; del resto – posto che l’amministrazione è un’organizzazione preordinata al raggiungimento di obiettivi predeterminati dalla legge – non si può certamente ritenere che, allorchè il migliore raggiungimento di tali obiettivi imponga un ripensamento di tale organizzazione e dell’articolazione del personale che essa riflette, il legislatore possa incontrare nella sua azione un limite diverso da quello generale della razionalità delle scelte operate (e del rispetto dei criteri di delega, considerato che queste operazioni si attuano normalmente a mezzo di leggi delegate) poiché la Costituzione non garantisce al personale già in servizio l’aspettativa al mantenimento delle posizioni già raggiunte ovvero che in base alla legislazione potrebbe raggiungere (in questo senso si vedano Corte Costituzionale, 3 luglio 1997, n. 217 e 30 aprile 1999 n. 151 e Consiglio di Stato, sez. IV, 20 aprile 2006, n. 2233 e sez. IV, 12 novembre 1991, n. 925).
Occorre quindi concentrare l’esame sulle disposizioni transitorie seguenti:
a) articolo 2252, commi 1 e 2 (introdotto dall'art. 30, comma 1, lett. i), d.lg. 29 maggio 2017, n. 95), cioè le disposizioni che prevedono l’attribuzione del grado di maresciallo maggiore ai MASUPS in servizio al 1° gennaio 2017 e ai marescialli capo iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi (in ricorso non è denunciata l’illegittimità di queste disposizioni ma si tratta di una evidente dimenticanza dato che la prima è la disposizione transitoria “base” relativa ai MASUPS ed è sull’applicazione di questa disposizione che si basa il provvedimento impugnato mentre in ordine alla seconda si lamenta nel ricorso che gli ex MASUPS con anzianità inferiore a otto anni, oltre alla perdita del grado apicale, si vedono “raggiunti” dai marescialli capo con anzianità superiore a otto anni, in precedenza inferiori di grado;
b) articolo 2253-bis, commi 1 e 3, cioè le disposizioni che disciplinano l’attribuzione del grado agli ex MASUPS con qualifica di luogotenente e ai MASUPS con anzianità di servizio maggiore di otto anni.
In pratica si tratta di valutare se il combinato disposto delle norme citate – che implicano, secondo la prospettazione dei ricorrenti, per i MASUPS con anzianità inferiore a otto anni una discriminazione rispetto agli ex pari grado con anzianità superiore a otto anni e agli ex marescialli capo con anzianità superiore a otto anni – si sottragga o meno ai rilievi di incostituzionalità sollevati in ricorso (o meglio se tali rilievi superino la soglia della non manifesta infondatezza).
Come rilevato nella ordinanza del T.A.R. Valle d’Aosta, non sussiste alcuna reale discriminazione tra ex MASUPS e marescialli capo che beneficiano dell’avanzamento previsto dall’articolo 2252, comma 2, citato; l’avanzamento di questi soggetti non è in alcun modo in grado di provocare uno “scavalcamento” a danno degli ex MASUPS con meno di otto anni di anzianità, dato che le decorrenze previste per le promozioni sono tali da collocarli in posizione successiva a quelle dei pari grado già promossi con l’aliquota del 31 dicembre 2016.
Parimenti non sussiste una reale discriminazione tra gli ex MASUPS con meno di otto anni di anzianità e ex MASUPS con più di otto anni di anzianità, dato che la distinzione di trattamento si basa sulla diversa anzianità e, in particolare, sul possesso da parte dei secondi dell’anzianità occorrente nel “nuovo sistema” per poter aspirare al conseguimento del grado di luogotenente (cioè otto anni); il disegno del legislatore delegato è quindi chiaro; esso nel disciplinare il passaggio dal “vecchio” ordinamento” al “nuovo” ordinamento ha per così dire meccanicamente operato una trasposizione nel nuovo sistema dei gradi previsti dal precedente basandosi esclusivamente sull’anzianità di servizio e in modo tale da evitare che si verificassero “scavalcamenti”; in pratica nell’attribuzione dei nuovi gradi si è voluto realizzare un assetto transitorio che in parte anticipasse l’applicazione delle nuove norme (che prevedono una permanenza minima nei gradi di maresciallo capo e di maresciallo maggiore di otto anni); così si spiega l’attribuzione ai marescialli capo con più di otto anni di anzianità del grado di maresciallo maggiore e l’attribuzione del grado di luogotenente agli ex MASUPS con più di otto anni di anzianità.
Tuttavia, la distinzione ai fini del nuovo inquadramento degli ex MASUPS esclusivamente sulla base dell’anzianità posseduta alla data del 1° gennaio 2017, come ritenuto dal T.A.R. Valle d’Aosta, non appare conforme ai criteri della legge di delegazione (o meglio il dubbio sulla non conformità ai criteri di delega non appare manifestamente infondato) dato che la istituzionale preclusione agli ex MASUPS con anzianità inferiore a otto anni dell’ottenimento del (o meglio della possibilità di ottenere il) grado apicale di luogotenente in sede transitoria (così mantenendo il grado apicale già raggiunto nel precedente sistema) non appare coerente con il criterio direttivo che imponeva di tener conto di merito e professionalità; il riferimento alla sola anzianità infatti pare obliterare il merito e dà unico rilievo alla professionalità acquisita (peraltro solo in un certo limite perchè una maggiore anzianità di servizio fa solo presumere ma certo non garantisce una maggiore professionalità in capo al più anziano).
In altri termini l’automatismo legato al mero dato quantitativo dell’anzianità posseduta a una certa data rende non manifestamente infondato il dubbio di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 2252, comma 1, e 2253-bis, commi 1 e 3, sotto il profilo del rispetto dei principi e criteri direttivi della legge delega, nel senso che ad avviso del Collegio non è manifestamente infondato il dubbio che la valorizzazione del merito e della professionalità avrebbe implicato per l’attribuzione agli ex MASUPS del grado di luogotenente e della qualifica di “carica speciale” un meccanismo – quale che fosse – che garantisse astrattamente a tutti – indipendentemente dall’anzianità posseduta (alla quale comunque, per quanto si è detto, nell’ambito del meccanismo prescelto si sarebbe ben potuto attribuire rilievo, anche se non esclusivo) – la possibilità di accedervi “tenendo conto del merito e delle professionalità” così come stabilito dall’articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
In conclusione la questione di costituzionalità degli articoli 1004, 1296, 687 e 694 del d.lg. 15 marzo 2010, n. 66 non è rilevante, mentre quella relativa all’articolo 1291 è manifestamente infondata.
Risulta invece non manifestamente infondata la questione di costituzionalità del combinato disposto degli articoli 2252, comma 1, e 2253-bis, commi 1 e 3 d.lg. 15 marzo 2010, n. 66 (come rispettivamente introdotti dall'art. 30, comma 1, lett. i) e m), d.lg. 29 maggio 2017, n. 95), in relazione all’articolo 76 C. e all’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124
Tenuto conto che la questione di costituzionalità così circoscritta è già stata sollevata, ritiene il Collegio di sospendere il giudizio in attesa della decisione della Corte Costituzionale in applicazione del principio stabilito dalla sentenza n. 28 del 15 ottobre 2014 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, considerato che la pronuncia di una ulteriore ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale – di tenore sostanzialmente identico a quella già citata della Valle d’Aosta - si risolverebbe in un inutile prolungamento del giudizio di costituzionalità e di riflesso di questo giudizio; né sussiste un interesse delle parti a interloquire innanzi alla Corte Costituzionale dato che il difensore del ricorrente (che è anche il difensore del ricorrente nel giudizio che ha originato la ordinanza della Valle d’Aosta) ha già questa possibilità.
Come statuito dalla citata sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato il termine per la prosecuzione del giudizio sospeso è quello dell'art. 80, co. 1, c.p.a. previsto per tutte le ipotesi di sospensione del processo amministrativo; tale termine di 90 giorni decorrerà dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale che definisce il giudizio relativo all’ordinanza del T.A.R. della Valle d’Aosta n.17 del 5 marzo 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), interlocutoriamente pronunciando sul ricorso e riservata alla sentenza definitiva ogni ulteriore determinazione sul rito, sul merito e sulle spese, sospende il giudizio.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Anna Corrado, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Anna Corrado Paolo Passoni
IL SEGRETARIO
Re: Riordino della carriera degli Ispettori (Ricorso)
Inviato: ven lug 20, 2018 9:55 pm
da panorama
Parere del CdS dichiarato sotto diversi punti inammissibile, quindi, leggete il tutto qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201801887 - Public 2018-07-19 -
Numero 01887/2018 e data 19/07/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 4 luglio 2018
NUMERO AFFARE 00405/2018
OGGETTO:
Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da (OMISSIS per questione di spazio - congruo numeroso di ricorrenti -), contro Ministero della Difesa Direzione Gen.Le Pers. Mil., Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comando Generale Arma Carabinieri, e nei confronti di Angelo Caragnano, Ignazio Padolecchia e Alfonso Santarpia per l'annullamento, previa sospensione, dei decreti della Direzione Generale per il personale militare prot. n. m_d gmil reg 2017 0400789 in data 7 luglio 2017 e prot. n. m_d gmil reg2017 0446846 in data 2 agosto 2017,
nonché della lettera del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 900006- 119/a-1-1 in data 13 luglio 2017, del quadro di avanzamento formato con il verbale n. 38/111 in data 27 luglio 2017
e del decreto dirigenziale 26 luglio 2017, in materia di revisione dello stato giuridico e progressione di carriera delle Forze di Polizia.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 54846 del 22/01/2018, con cui il Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;
Premesso e considerato:
1.) I ricorrenti sono militari in forza all’Arma dei Carabinieri, per lo più inquadrati – prima dell’entrata in vigore del d. lgs. 29 maggio 2017, n. 95 – come Marescialli Aiutanti sostituti di pubblica sicurezza (d’ora in poi: M.A.s.U.P.S.), ovverosia nel grado apicale del ruolo degli ispettori.
2.) Con il ricorso in oggetto, impugnano – unitamente agli atti conseguenziali adottati dall’Amministrazione – il provvedimento del Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare n. prot. M_D GMIL REG2017 0400789, datato 7 luglio 2017, che li ha reinquadrati nel grado di Maresciallo Maggiore in applicazione delle disposizioni recate dal succitato d. lgs. 95/2017 (“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)”.
3.) Per meglio comprendere la sostanza delle censure proposte dai ricorrenti, è opportuno premettere che nell’ordinamento precedente al d. lgs. n. 95/2017, il ruolo degli ispettori dei Carabinieri comprendeva quattro livelli gerarchici ed una qualifica (luogotenente), che non costituiva un grado gerarchico).
In sostanza, quindi, gli ispettori erano inquadrati nei gradi di Maresciallo, Maresciallo ordinario, Maresciallo capo, Maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza; a quest’ultimi poteva inoltre essere conferita la “qualifica” di luogotenente.
L’attuale sistema prevede, invece, i gradi di Maresciallo, Maresciallo ordinario, Maresciallo capo, Maresciallo maggiore e Luogotenente, con relativa possibilità di attribuzione della “qualifica” di carica speciale.
In buona sostanza si è passati da una carriera articolata in quattro gradi e una qualifica ad una carriera articolata in cinque gradi e una qualifica.
Il grado di M.A.s.U.P.S. è stato soppresso e al suo posto sono stati istituiti i gradi di Maresciallo maggiore e di Luogotenente.
4.) In estrema sintesi, i ricorrenti denunciano l’illegittimità riflessa dei provvedimenti de quibus, in virtù dell’asserita incostituzionalità delle norme che hanno disposto l’istituzione del nuovo grado apicale di Luogotenente, con conseguente sottrazione del grado apicale agli ex M.A.s.U.P.S con anzianità inferiore a otto anni, i quali, per effetto del riordino, hanno conseguito la qualifica di Maresciallo maggiore.
5.) Con un unico articolato ed articolato motivo di ricorso, chiedono, previo accoglimento dell’istanza cautelare ed eventuale rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, l’annullamento o la disapplicazione dei provvedimenti gravati in quanto adottati in violazione degli artt. 3, 35, 26, 76, 97 e 117 Cost.; art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU; artt. 15 e 21 della Carta di Nizza e dei principii di non discriminazione, legittimo affidamento e certezza del diritto, nonché viziati da eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento, illogicità e ingiustizia manifesta.
6.) Ha spiegato intervento volontario, ai sensi degli artt. 105, comma 2, c.p.c. e 50 c.p.a., il Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati di tutela dell'Ambiente dei diritti degli Utenti e dei Consumatori (d’ora in avanti: Codacons), il quale ha concluso nel senso dell'accoglimento del ricorso.
Il Codacons ha altresì depositato memoria difensiva del 14 marzo 2018.
6.1.) Il Ministero propende, nella citata relazione, per l’inammissibilità, o, comunque, per l’infondatezza del ricorso.
6.2.) In punto di rito, viene preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva del Codacons ai fini del presente atto di intervento volontario.
6.3.) Rileverebbe inoltre l’inammissibilità del ricorso collettivo in virtù della disomogeneità delle posizioni dei ricorrenti, dal momento che talune posizioni risulterebbero addirittura estranee all’impugnazione proposta.
Per tale ragione, ad avviso del Ministero riferente, il ricorso sarebbe inammissibile in virtù della rilevata eterogeneità delle posizioni dei ricorrenti.
6.4.) Infine, il ricorso sarebbe inammissibile per mancata prova della notifica nei termini di legge ad almeno un controinteressato e non sussisterebbero, nondimeno, i presupposti per l’ammissibilità della richiesta integrazione del contraddittorio mediante notifica per mezzo di pubblici proclami.
7.) Quest’ultima eccezione è fondata ed assorbente.
7.1) Premesso che non appare dubbia la configurabilità di soggetti controinteressati all’accoglimento del ricorso de quo ( da individuarsi, secondo la prospettazione degli stessi ricorrenti, nei loro colleghi inquadrati nel nuovo grado superiore, apicale ), va rilevato come dall’esame degli atti di causa non risulti la prova del perfezionamento della notifica ai controinteressati intimati, peraltro solo asseritamente tali, non essendo stata comprovata la loro effettiva qualità, rispetto al ricorso stesso, di soggetti titolari di un interesse legittimo «uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l'azione impugnatoria, e cioè di un interesse al mantenimento della situazione esistente - messa in forse dal ricorso avversario - fonte di una posizione qualificata meritevole di tutela conservativa» (ex plurimis, di recente, Consiglio di Stato, Sez. III, 31/10/2017, n. 5038).
Sotto il primo profilo, occorre rilevare che, secondo il granitico orientamento della giurisprudenza amministrativa e di legittimità, il ricorso non risulta ammissibile in caso di omesso deposito dell'avviso di ricevimento, attestante l'avvenuta ricezione da parte del destinatario della notifica (Cassazione civile, Sez. VI, 07 maggio 2018, n. 10849; Cassazione civile, Sez. trib., 31 ottobre, n. 25912; Cassazione civile, Sez. lav., 03 ottobre 2017 n. 23060; Consiglio di Stato, Sez. VI, 02 maggio 2016, n. 1678); nel caso di specie, peraltro, non risulta comprovata nemmeno la stessa spedizione della raccomandata postale effettuata dall’avvocato a ciò debitamente autorizzato, non essendo stata depositata la ricevuta di accettazione della raccomandata stessa da parte dell’Ufficio Postale, atta ad individuare altresì la data stessa di spedizione.
A ciò si aggiunga che l’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971 dispone che, nel termine di cui al comma 1, “il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad almeno uno dei controinteressati e presentato con la prova dell’eseguita notificazione …”.
Detta prova, come s’è detto, non risulta nel caso all’esame, “presentata”, neppure oltre il termine di legge; adempimento, che, ove comunque effettuato entro il termine del passaggio in decisione del ricorso per la pronuncia sul parere di competenza di questo Consiglio, sarebbe valso a rendere il ricorso invero ammissibile ( pur a condizione che risultasse in ogni caso rispettato il termine per la proposizione ).
Per mera completezza va ricordato che, se è vero che nel processo amministrativo la notificazione del ricorso si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, la mancata prova del successivo perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario controinteressato con il materiale ricevimento del plico da parte di quest’ultimo (rilevante in quella sede anche ai fini dell’osservanza del termine per il deposito del ricorso, che com’è noto comincia a decorrere dall'avvenuta esecuzione dell'ultima delle notificazioni) porta in ogni caso a ritenere il ricorso inammissibile ( tra le tante: Consiglio di Stato, sez. IV, 11/02/2016, n. 594 e, più di recente, Consiglio di Stato, sez. IV, 17/03/2017, n. 1198 ).
8.) Quanto appena osservato è da ritenersi, peraltro, assorbente rispetto agli ulteriori profili di inammissibilità sollevati dall’Amministrazione, nonché con riguardo alla legittimazione, quantomeno dubbia, del Codacons ad intervenire “ad adiuvandum” nell’ambito dell’odierno procedimento per ricorso straordinario.
9.) Per le suesposte ragioni, il ricorso oggetto dell’odierno esame è da ritenersi inammissibile.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Paolo Tronca Salvatore Cacace
IL SEGRETARIO
Anna Maria De Angelis
Re: Riordino della carriera degli Ispettori (Ricorso)
Inviato: mar ago 07, 2018 12:19 am
da panorama
La lista si allunga ma con diverso Avvocato.
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1) - prima di tale novella hanno rivestito, il primo per 20 anni ed il secondo per 18 anni, il grado di Maresciallo Capo c.d. “anziano”.
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ORDINANZA COLLEGIALE ,sede di NAPOLI ,sezione SEZIONE 6 ,numero provv.: 201805135,
- Public 2018-07-31 -
Pubblicato il 31/07/2018
N. 05135/2018 REG. PROV. COLL.
N. 04689/2017 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4689 del 2017, proposto da
C. D. F., D. D. V., rappresentati e difesi dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95 Rgt Fanteria 9;
contro
Ministero della Difesa (Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliata ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;
nei confronti
Carmine C.. non costituito in giudizio;
per l'annullamento
nei limiti di interesse del decreto M-D GMIL REG2017 0456901 del 09.08.2017 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2018 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
I ricorrenti, in servizio rispettivamente presso la stazione dei Carabinieri di San Felice a Cancello (Ce) e presso il Gruppo C.C. di Castello di Cisterna (NA), appartengono alla categoria "ispettori" dell'Arma dei carabinieri nell’ambito della quale rivestono, attualmente, il grado di Maresciallo Maggiore, formalmente attribuito in virtù della recente riforma introdotta con d. lgs. n. 95/2017, laddove prima di tale novella hanno rivestito, il primo per 20 anni ed il secondo per 18 anni, il grado di Maresciallo Capo c.d. “anziano”.
Espongono in ricorso che il Governo con il citato decreto, entrato in vigore il 07.07.2017 e recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia”, ha concluso l’iter di attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione degli stessi Corpi di Polizia.
La disciplina del riordino doveva essere attuata secondo i principi e criteri contenuti nell’articolo 8 co. 1 lett a) della legge delega n. 124/2015 ovvero “…tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i princìpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili”.
La disciplina adottata ha modificato, innanzitutto, l’articolo 629 del Codice dell’Ordinamento Militare (C.O.M.), rubricato "Successione e corrispondenza nei gradi sottufficiali", introducendo nuove denominazioni per i gradi del ruolo ispettori (marescialli).
In particolare, il ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri è stato incrementato di un nuovo grado, quello di Luogotenente, che nel previgente regime identificava invece una qualifica, conferibile all’allora grado apicale di Maresciallo Aiutante sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza (abbreviato in MAsUPS), con contestuale ridenominazione del grado da ultimo citato in Maresciallo Maggiore.
Si è così passati dai quattro gradi previgenti (Maresciallo, Maresciallo ordinario, Maresciallo Capo e Maresciallo Aiutante s.U.P.S.) ai cinque attuali (Maresciallo, Maresciallo ordinario, Maresciallo Capo, Maresciallo Maggiore e Luogotenente), con la previsione di nuovi criteri di avanzamento e relativa determinazione delle posizioni gerarchiche.
In tale prospettiva, per i Marescialli Capo che, come i ricorrenti, conservavano un’anzianità relativa nel grado di oltre 8 anni la disposizione che ne sancisce il “passaggio” al nuovo regime è quella di cui al co. 1 lett i) dell’art. 30 d. lgs n. 95/2017 (rubricato “Disposizioni transitorie in materia di avanzamento”) che modifica l’art. 2252 C.O.M. (rubricato “Regime transitorio dell’avanzamento al grado di maresciallo maggiore e perito superiore scelto”).
La norma de qua al co. 2 prevede che i Marescialli Capo rientranti in tale categoria, iscritti al quadro di avanzamento al 31.12.2016 e non promossi, in deroga alla disposizioni sull’avanzamento del personale ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri, sono inseriti in n. 3 aliquote straordinarie e collocati al grado superiore (Maresciallo Maggiore) nell’ordine del proprio ruolo con le seguenti modalità:
(i) il primo terzo con decorrenza 1 gennaio 2017, prendendo posto in ruolo dopo i parigrado promossi (al grado di MAsUPS) con aliquota ordinaria formata al 31.12.2016;
(ii) il secondo terzo, con decorrenza 01.04.2017;
(iii) il restante terzo, con decorrenza al 1 luglio 2017.
In attuazione di tale previsione “transitoria”, il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – con decreto n. 0456901 del 09.08.2017 ha comunicato, tra gli altri, ai ricorrenti, Marescialli Capo con più di anni 8 nel grado, rimasti fuori dalla precedente promozione “ordinaria”, il passaggio al nuovo grado di Maresciallo Maggiore, a decorrere dal primo aprile 2017 ai sensi dell’articolo 2252, coma 1 e comma 2 lettera b) del d. lgs. 66/2010.
Avverso il detto decreto è proposto ricorso a sostegno del quale si propongono i seguenti motivi di ricorso:
1) eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza manifesta, violazione degli articoli 626 e 854 C.O.M., violazione del principio del giusto procedimento.
Secondo i ricorrenti il testo normativo, rispetto al quale l’atto in parola si pone quale passaggio esecutivo, prevede un meccanismo di assegnazione del grado di Maresciallo Maggiore che viola il meccanismo e i principi di gerarchia militare di cui all’art. 626 C.O.M (Codice Ordinamento Militare).
Il regime transitorio previsto dall’art. 2252 C.O.M., comma 2, elude i principi della delega.
Ed infatti, se è vero che all’interno di ogni aliquota l’ordine di collocazione avviene in relazione al numero di "ruolo" (vale a dire in relazione alla data di accesso al grado, da cui consegue, appunto, un numero di ruolo), è evidente che all’interno delle aliquote successive (che determinano un dies a quo di decorrenza dell’anzianità nel nuovo grado differente e posteriore), proprio in ragione della carenza di una valutazione complessiva, ma limitata per quote, potranno essere collocati soggetti aventi un’anzianità maggiore.
L’ordine di anzianità viene all’interno del nuovo grado di Maresciallo Maggiore ad essere sconvolto e rimescolato per cui, in caso di attribuzione di una nuova qualifica, i ricorrenti potranno essere scavalcati da soggetti aventi meno anzianità dei medesimi (i quali hanno maturato 18 e 20 anni nel grado di Maresciallo capo).
I ricorrenti lamentano ancora la illegittimità derivata per violazione di precetti costituzionali (artt. 3, 52 76, 77 e 97) dei presupposti riferimenti normativi.
Espongono i ricorrenti che all’interno del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri i Marescialli capo con oltre 8 anni di servizio (c.d. anziani) sono stati in passato interessati da un meccanismo di gestione del grado e di opportunità di progressione a quello successivo (Maresciallo aiutante- MA.s.U.P.S) ampiamente contrario proprio ai criteri di sviluppo della professionalità, dell’opportunità di carriera e della valorizzazione delle funzioni, causa la prevalenza nel precedente regime di principi operativi che hanno favorito quello che sarebbe stato definito un vero e proprio “purgatorio nel grado”, con permanenza in eccesso rispetto al periodo minimo prescritto. Le modifiche normative non avrebbero rimediato alle storture di tale regime ma le avrebbe aggravate. Ed invero, l’attribuzione del nuovo grado ivi prevista non rappresenta né certifica la valorizzazione della professionalità maturata e dell’esperienza acquisita nelle more di permanenza nel grado, atteso che, causa la previsione di un nuovo grado apicale (quello di Luogotenente), i ricorrenti conservano, nella sostanza, il medesimo posto all’interno della scala gerarchica occupato in passato (ovvero quello immediatamente precedente al grado apicale).
A tale contesto farebbe da contraltare il modo, in termini di valorizzazione professionale e delle possibilità di carriera, con il quale, all’interno del medesimo ruolo ispettori, ai sensi del nuovo art. 2253 bis C.O.M. è invece stata disciplinata la situazione dei Marescialli Aiutanti sUPS con 8 e più anni nel grado (idonei all’avanzamento alla qualifica di luogotenente del 31.12.2016) ai quali è stato di fatto garantita la possibilità di occupare in via immediata il grado apicale, con contestuale valorizzazione anche dell’anzianità relativa ai fini dell’attribuzione della nuova qualifica speciale annessa al grado di Luogotenente.
In conclusione, l’impugnato decreto ministeriale attribuisce ai ricorrenti uno status “imposto” dalle previsioni e dalle modifiche introdotte dal d. lgs n. 95/2017, che ne pregiudica, in maniera pressoché definitiva, aspirazioni ed ambizioni professionali, con immaginabili ripercussioni in termini di produttività ed incentivo al corretto svolgimento delle mansioni e, quindi, con grave vulnus all’interesse pubblico all’efficienza delle forze armate, tutelato dagli art. 97 e 52 della Costituzione.
Per quanto attiene più specificatamente alla violazione delle norme costituzionali, i ricorrenti ritengono anche che la nuova disciplina si ponga in contrasto con l’art. 76 Cost.
L’art. 2252 C.O.M., comma 2, (rubricato “Regime transitorio dell’avanzamento al grado di Maresciallo Maggiore“) per i Marescialli Capo, prevede, infatti, il seguente regime transitorio, di accesso al nuovo grado di Maresciallo Maggiore: “I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti modalita': a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017, prendendo posto in ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota formata al 31 dicembre 2016; b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017; c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017” .
Espongono i ricorrenti che dalla novella emergerebbe come la scala gerarchica del ruolo ispettori viene incrementata di un nuovo grado e caratterizzata dalla “cancellazione” della precedente qualifica apicale di Maresciallo Aiutante, sostituita dalla denominazione di Maresciallo Maggiore.
A tutti gli attuali Marescialli Capo che, come i ricorrenti, hanno nel grado un’anzianità superiore ad anni 8 viene “garantito” l’acceso al nuovo grado di Maresciallo Maggiore attraverso una procedura per terzi che muove dalla conservazione dell’efficacia dell’ultima graduatoria scaturita dal quadro di ordinario avanzamento, formata al 31.12.2016. Ciò significa che all’interno di ogni terzo, la relativa collocazione avverrà in ordine di numero di ruolo ma con decorrenze differenti: senza che già sul punto si possa cogliere la ragione per cui a soggetti nelle medesime condizioni di carriera (più di 8 anni nel grado) venga dato accesso ad un nuovo grado con tempi diversi, e quindi con dies a quo dell’anzianità relativa differente.
Ciò provoca anche un arretramento di 8 anni, ovvero il lasso di tempo che quest’ultimi, come i ricorrenti, saranno “costretti” ad attendere per accedere nuovamente alla procedura di avanzamento al nuovo grado apicale di Luogotenente prevista, in regime ordinario, dal nuovo articolo 1295 bis C.O.M.
Nella prospettazione dei ricorrenti la riforma ha comportato quindi, che:
(i) in primo luogo, l’accesso al grado di Maresciallo Maggiore (per i ricorrenti come per tutti i Marescialli Capo anziani) non corrisponde ad un avanzamento di carriera, in quanto l’introduzione di un nuovo grado apicale (quello di Luogotenente) li pone, sotto il profilo gerarchico, sullo stesso piano del previgente regime;
(ii) premessa la portata neutra dell’attribuzione di un nuovo grado, i Marescialli Capo anziani (con più di 8 anni nel grado) ai fini dell’avanzamento alla qualifica superiore sono destinati ad essere ancora una volta inseriti in un regime caratterizzato da un unico calderone avente le medesime e, questa volta anche più gravi, logiche distorsive del precedente;
(iii) tale situazione è ulteriormente pregiudicata dal fatto di essere nel frattempo anche privati della condizione di valutabilità al grado successivo di cui i ricorrenti, come i pari grado nelle medesime condizioni, godevano nel regime ante riforma in ragione della prevista valutazione annuale a scelta per MAsUPS (già grado apicale), causa azzeramento integrale anche della maggiore anzianità rispetto a quella necessaria per la progressione di carriera e, quindi, con l’obbligo di attendere un lasso temporale notevole (di anni 8), specie in rapporto all'anzianità assoluta dei più (alcuni dei quali aventi dai 15 ai 20 anni di permanenza nel grado), per poter entrare quantomeno in una nuova valutazione;
(iv) ai Marescialli Capo anziani, a posizione gerarchica di fatto invariata, vengono irragionevolmente aumentati i tempi di permanenza nella condizione sostanziale in cui già si trovavano;
(v) dall’imposizione di tale ultima condizione scaturisce un ulteriore effetto distorsivo dato dal notevole allungamento delle prospettive temporali di carriera che, per molti (se non per tutti), e certamente per i ricorrenti (avente il Sig. Di Fratta un’anzianità assoluta di anni 32 e il Sig. De Vito di anni 30) si traduce nella condanna a non raggiungere mai la posizione apicale (o addirittura la possibilità di entrare in valutazione) per ragioni anagrafiche, causa medio tempore il maturare del periodo utile per essere posti in quiescenza.
Emerge, in sostanza, un regime nel quale, se sotto il profilo della progressione gerarchica è vero che tutti i Marescialli Capo anziani sono promossi al nuovo grado successivo, in concreto l’istituzione del nuovo grado di Luogotenente vanifica qualsiasi rilevanza di tale progressione e la ”nuova” condizione a cui quest’ultimi hanno accesso certifica un blocco professionale definitivo, foriero di ingenerare uno stallo nel ruolo senza precedenti, nell’ambito del quale anche quella che in passato era la speranza di progressione viene, di fatto, annullata.
Da tale quadro scaturisce l’oggettiva elusione dei criteri ispiratori espressi dall’art. 8 co. 1 letta a) della legge delega, come quelli di valorizzazione della professionalità e di tutela della possibilità di progressione di carriera, attraverso modifiche che prefigurano un regime in parte qua ben lontano dai livelli di virtuosità ipotizzati anche dalla relazione illustrativa del Governo che ha accompagnato lo schema di decreto.
Per quanto esposto i ricorrenti evidenziano che il regime introdotto per il tramite del decreto impugnato, come risultante dalle citate disposizioni (artt. 1291. 1 COM, come modificato dall’art. 15, co. 1 lett a) d. lgs n. 95/2017; 1292 co. 1 lett b., come modificato dall’art. 15 co. 1 lett b. d. lgs n. 95/2017; art. 1295bis COM, come introdotto dall’art. 15 co. 1 lett f. d. lgs n. 95/2017; art. 2252, comma 2 COM come introdotto dall’art. 30 co. 1 lett i. d. lgs n. 95/2017 e 1059 COM) si pone in contrasto con il dettato costituzionale.
La disciplina adottata violerebbe inoltre gli 3, 52 e 97 Cost. in quanto sarebbe stato riservato un regime differenziato ai vari militari: tanto per i Marescialli Aiutanti con oltre 8 anni nel grado quanto per i MAsUPS aventi la vecchia qualifica di Luogotenente, il decreto prevede una serie di passaggi legislativi volti a favorirne in tempi brevissimi la scalata gerarchica (con previsione di riconoscimenti economici una tantum e di progressione di carriera addirittura nel ruolo ufficiali con una discutibile e transitoria previsione ad hoc per i soli Luogotenenti).
Rispetto ai detti militari emergerebbe un meccanismo di favor, caratterizzato in gran parte da una chiara valorizzazione dell’anzianità relativa e di facilitazione della possibile progressione di carriera, diametralmente opposto a quello utilizzato, all’interno dello stesso ruolo, per i Marescialli Capo c.d. anziani.
Quanto sin qui dedotto evidenzia come le citate disposizioni impongano ai ricorrenti (e in generale a tutti i Marescialli Capo c.d. anziani, ambito cui i medesimi ricorrenti appartengono) un regime contrario ai principi di ragionevolezza, di razionalità e buon andamento dell’attività amministrativa dettati dalle norme costituzionali di modo che le dette disposizioni non possano sottrarsi al sindacato di costituzionalità.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione con memoria di stile.
Alla pubblica udienza del 23 maggio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1) Al fine di meglio comprendere le censure proposte dai ricorrenti, è opportuno premettere che nell’ordinamento precedente al d.lgs. n. 95 del 2017 il ruolo degli ispettori dei Carabinieri comprendeva quattro gradi (cioè quattro livelli gerarchici) e una qualifica (che non costituiva un grado gerarchico); in pratica gli ispettori erano inquadrati nei gradi di maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza (MASUPS); ai MASUPS poteva inoltre essere conferita la “qualifica” (che non era appunto un grado gerarchico) di “luogotenente”.
Il nuovo sistema prevede (articolo 1291 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall’articolo 15 del d.lgs. n. 95 del 2017) i gradi di maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e luogotenente; ai luogotenenti può essere attribuita la “qualifica” di “carica speciale”; in pratica si è passati da una carriera articolata in quattro gradi e una qualifica ad una carriera articolata in cinque gradi e una qualifica. Sostanzialmente, il grado di MASUPS è stato soppresso e al suo posto sono stati istituiti i gradi di maresciallo maggiore e di luogotenente (nel sistema precedente luogotenente era infatti, come già ricordato, una “qualifica” e non un grado).
L’articolo 1293 del d.lgs. n. 66 citato ha inoltre previsto nuovi periodi minimi di permanenza nel grado di maresciallo capo (ai fini dell’avanzamento al grado di maresciallo maggiore) e di maresciallo maggiore (ai fini dell’avanzamento al grado di luogotenente), fissandoli in entrambi i casi in 8 anni.
L’articolo 2252 del d.lgs. n. 66/2010 – come sostituito dall’articolo 30 d.lgs. n. 95/2017 - ha in via transitoria stabilito che: a) i MASUPS in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di maresciallo maggiore mantenendo l'anzianità di servizio e di grado; b) i marescialli capo dell'Arma dei carabinieri iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi (in pratica si tratta di marescialli capo con anzianità di grado superiore a 8 anni), in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti modalità: b1) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017, prendendo posto in ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota formata al 31 dicembre 2016; b2) il secondo terzo, con decorrenza 1 aprile 2017; b3) il restante terzo, con decorrenza 1 luglio 2017.
A sua volta l’articolo 2253-bis, pure introdotto dal d.lgs. n. 95/2017 prevede:
a) al primo comma, l’automatica attribuzione del grado di Luogotenente agli ex Marescialli aiutanti in possesso della ex qualifica di Luogotenente alla data del 1° gennaio 2017; a questi stessi soggetti è poi attribuita dal primo comma dell’articolo 2253-ter la qualifica di “carica speciale” con decorrenza 1° ottobre 2017 in deroga al periodo minimo di permanenza, previsto “a regime” in quattro anni dall’articolo 1325-bis, comma 1, lettera a);
b) al terzo comma, l’attribuzione del grado di Luogotenente ai Marescialli aiutanti iscritti nella graduatoria di merito per il conferimento della qualifica di Luogotenente del 31 dicembre 2016 e non promossi e ai Marescialli aiutanti che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a 8 anni, previa inclusione in un’aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma 4.
In particolare i ricorrenti, sintetizzate le questioni di interesse poste, lamentano la illegittimità costituzionale dell’articolo 1291 del COM e dell’articolo 2252 comma 2 recante il regime transitorio per i marescialli capo “anziani”, le uniche norme di interesse prospettate in ricorso.
I ricorrenti in particolare denunciano: a) il contrasto della novella con l’articolo 76 Cost. in quanto sarebbe stato violato uno dei criteri della legge di delegazione, cioè la necessaria considerazione, nell’operare il riordino al fine “di razionalizzazione e potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia”, del “merito e della professionalità” di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124; la tesi esposta in ricorso è che il riordino non tiene in alcun modo in conto del merito e della professionalità acquisite negli anni, essendo in realtà basato su automatismi legati essenzialmente all’anzianità di servizio.
Per quanto concerne la asserita illegittimità dell’art. 1291, riferito alla nuova articolazione della carriera degli ispettori dell'Arma dei carabinieri che prevede i seguenti gradi gerarchici: a) maresciallo; b) maresciallo ordinario; c) maresciallo capo; d) maresciallo maggiore; d-bis) luogotenente, il Collegio non ritiene di discostarsi da quanto già affermato dalla Sezione con l’ordinanza collegiale n. 4311/2018 condividendo la valutazione di manifesta infondatezza della relativa questione di legittimità costituzionalità poiché al legislatore è consentito modificare l’articolazione di una carriera militare sopprimendo un grado e istituendone due (in pratica, nella fattispecie, il grado di MASUPS è stato sostituito dai gradi di maresciallo maggiore e di luogotenente); questa circostanza non lede alcuna reale aspettativa o diritto quesito di coloro che siano già in servizio, atteso che la nuova articolazione della carriera non incide di per sé né positivamente né negativamente su diritti o aspettative del personale già in servizio. Su tali asseriti diritti o aspettative incide infatti solo la normativa di carattere transitorio che disciplina l’attribuzione dei nuovi gradi al personale in servizio ed è del resto di ciò che i ricorrenti si dolgono, come dimostra il rilievo che, se la normativa transitoria avesse previsto un diverso trattamento per i marescialli capo con una anzianità superiore a 8 anni (che invece sono tutti inquadrati come marescialli maggiore a prescindere dall’anzianità maturata nel precedente grado) – per esempio attribuendo anche ad essi il grado apicale di luogotenente o consentendo loro di ottenerlo attraverso un meccanismo selettivo di una qualche natura che tenesse conto degli anni di anzianità maturati nel grado stesso - questo contenzioso non sarebbe probabilmente nemmeno sorto.
La questione di costituzionalità dell’articolo 1291 è quindi manifestamente infondata considerato che la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto che rientra nella discrezionalità del legislatore disporre una nuova articolazione di carriere e che tale potere, che può condurre anche a un trattamento “in peius” degli interessati, non incontra limite nelle aspettative di carriera del personale in servizio; del resto – posto che l’amministrazione è un’organizzazione preordinata al raggiungimento di obiettivi predeterminati dalla legge – non si può certamente ritenere che, allorchè il migliore raggiungimento di tali obiettivi imponga un ripensamento di tale organizzazione e dell’articolazione del personale che essa riflette, il legislatore possa incontrare nella sua azione un limite diverso da quello generale della razionalità delle scelte operate (e del rispetto dei criteri di delega, considerato che queste operazioni si attuano normalmente a mezzo di leggi delegate) poiché la Costituzione non garantisce al personale già in servizio l’aspettativa al mantenimento delle posizioni già raggiunte ovvero che in base alla legislazione potrebbe raggiungere (in questo senso si vedano Corte Costituzionale, 3 luglio 1997, n. 217 e 30 aprile 1999 n. 151 e Consiglio di Stato, sez. IV, 20 aprile 2006, n. 2233 e sez. IV, 12 novembre 1991, n. 925).
In conclusione, la questione di costituzionalità riferita all’articolo 1291 è manifestamente infondata.
Né assume rilevanza la questione di legittimità costituzionale riferita alle molteplici ulteriori norme menzionate nel ricorso, tra cui anche l’art. 2253-bis concernente la “Promozione al grado di luogotenente e di perito superiore scelto” trattandosi di regime transitorio riferito a militari con differente grado.
Come già chiarito con l’ord. n. 18/2018 dal Tar Valle d’Aosta ( in tema di rilevata discriminazione lamentata da un MASUPS con anzianità inferiore a 8 anni) va premesso che non sussiste alcuna reale discriminazione tra i marescialli capo che beneficiano dell’avanzamento previsto dall’articolo 2252, comma 2, citato in ragione della divisione in aliquote scaglionate nel primo semestre 2017 (1° gennaio 2017, 1° aprile 2017, 1° luglio 2017); l’avanzamento tra questi soggetti non è in alcun modo in grado di provocare uno “scavalcamento” tra di loro e quindi compromettere l’anzianità di servizio, dato che le decorrenze previste per le promozioni sono tali da collocarli in posizione successiva a quelle dei pari grado già promossi con l’attuazione dei veri “terzi” .
Parimenti non sussiste una reale discriminazione dato che la distinzione di trattamento si basa sulla diversa anzianità; il disegno del legislatore delegato è quindi chiaro; esso nel disciplinare il passaggio dal “vecchio” ordinamento” al “nuovo” ordinamento ha per così dire meccanicamente operato una trasposizione nel nuovo sistema dei gradi previsti nel precedente, basandosi esclusivamente sull’anzianità di servizio e in modo tale da evitare che si verificassero “scavalcamenti”; in pratica, nell’attribuzione dei nuovi gradi si è voluto realizzare un assetto transitorio che in parte anticipasse l’applicazione delle nuove norme (che prevedono una permanenza minima nei gradi di maresciallo capo e di maresciallo maggiore di otto anni); così si spiega l’attribuzione ai marescialli capo con più di otto anni di anzianità del grado di maresciallo maggiore (e l’attribuzione del grado di luogotenente agli ex MASUPS con più di otto anni di anzianità).
2) Occorre quindi concentrare l’esame sulle disposizioni transitorie previste dall’articolo 2252, comma 2 (introdotto dall'art. 30, comma 1, lett. i), d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95), cioè sulle disposizioni che prevedono l’attribuzione del grado di Maresciallo maggiore ai Marescialli capo iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi. In particolare il Collegio ritiene che la distinzione, ai fini del nuovo inquadramento, dei marescialli capo esclusivamente sulla base dell’anzianità posseduta alla data del passaggio non appare conforme, come già ritenuto dal T.A.R. Valle d’Aosta, ai criteri della legge di delegazione (o meglio il dubbio sulla non conformità ai criteri di delega non appare manifestamente infondato) tenuto conto che i marescialli capo, quali i ricorrenti, si ritrovano a non vedere valorizzato in alcun modo l’anzianità maturata nel grado posseduto in precedenza (20 e 18 anni, anzianità questa che sarebbe stata già utile, teoricamente, per assumere il grado più elevato di MASUPS, prima della riforma, nell’ambito della categoria di “ispettori” del precedente ordinamento). Inoltre, appare anche fondato il timore, in ragione dell’azzeramento dell’anzianità nel passaggio al grado di maresciallo maggiore, che altri militari possano scavalcarli per cui la istituzionale preclusione ai marescialli capo con una certa anzianità di assumere il grado apicale (nel vecchio regime il successivo grado e ultimo che avrebbero assunto sarebbe stato quello di MASUPS, invece in esito alla riforma gli stessi dopo il passaggio al grado superiore di maresciallo maggiore hanno ancora da raggiungere il grado di luogotenente) non appare coerente con il criterio direttivo che imponeva di tener conto di merito e professionalità.
3) Il collegio ritiene, quindi, che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale riferita all’art. 2252, comma 2, recante il regime transitorio dell’avanzamento al grado di maresciallo maggiore , introdotto dall'art. 30, comma 1, lett. i), d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, in attuazione dei principi e criteri contenuti nell’articolo 8 co. 1 lett a) della legge delega n. ponendosi in contrato con l’art. 76 della Cost. per eccesso di delega.
Va osservato, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, che le disposizioni contenute nella legge delega concorrono a formare, quali norme interposte, il parametro di costituzionalità dei decreti legislativi delegati.
La giurisprudenza costituzionale ha affermato che il controllo della conformità della norma delegata alla norma delegante richiede un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno, relativo alla norma che determina l'oggetto, i principi e i criteri direttivi della delega; l'altro, relativo alla norma delegata, da interpretare nel significato compatibile con questi ultimi (sentenze n. 98 del 2008, n. 340, n. 170 , n. 50 del 2007, n. 59 del 2016)
I principi posti dal legislatore delegante costituiscono, poi, non soltanto base e limite delle norme delegate, ma anche strumenti per l'interpretazione della loro portata; e tali disposizioni devono essere lette, finché sia possibile, nel significato compatibile con tali principi, i quali a loro volta vanno interpretati alla luce della ratio della legge delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente (ex plurimis, sentenze n. 237 del 2013, n. 119 del 2013, n. 272 del 2012 e n. 98 del 2008). Infatti, l'art. 76 Cost. non osta all'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, nella specie, come in precedenza posto in rilievo, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, poiché deve escludersi che la funzione del legislatore delegato sia limitata ad una mera scansione linguistica delle previsioni stabilite dal primo; dunque, nell'attuazione della delega è possibile valutare le situazioni giuridiche da regolamentare ed effettuare le conseguenti scelte, nella fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi (sentenze n. 98 del 2008 e n. 163 del 2000, 229 del 2014).
Ai fini della rilevanza della proposta questione di costituzionalità deve considerarsi che sui diritti o le aspettative dei ricorrenti incide la normativa di carattere transitorio che disciplina l’attribuzione dei nuovi gradi al personale in servizio ed è del resto di ciò che i ricorrenti si dolgono, come dimostra il rilievo che, se la normativa transitoria avesse previsto un diverso trattamento per i marescialli capo con una anzianità superiore a 8 anni (che invece sono tutti inquadrati come marescialli maggiore a prescindere dall’anzianità maturata nel precedente grado) – per esempio attribuendo anche ad essi il grado apicale di luogotenente o consentendo loro di ottenerlo attraverso un meccanismo selettivo di una qualche natura che tenesse conto degli anni di anzianità maturati nel grado stesso - questo contenzioso non sarebbe probabilmente nemmeno sorto
4) - In altri termini, con riguardo alla presente controversia, il Collegio ritiene che l’automatismo legato al mero dato quantitativo dell’anzianità posseduta a una certa data rende non manifestamente infondato il dubbio di illegittimità costituzionale dell’articolo 2252, comma 2, sotto il profilo del rispetto dei principi e criteri direttivi della legge delega, nel senso che ad avviso del Collegio non è manifestamente infondato il dubbio che la valorizzazione del merito e della professionalità avrebbe implicato l’attribuzione ai marescialli capo con elevata anzianità di un inquadramento – quale che fosse – che tenesse conto della anzianità maturata; nell’ambito del meccanismo prescelto si sarebbe comunque ben potuto attribuire rilievo alla stessa, anche se non esclusivo, così come stabilito dall’articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
In conclusione, essendo rilevante e non manifestamente infondata, va sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2252, comma 2, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (come introdotto dall'art. 30, comma 1, lett. i) d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95), in relazione all’articolo 76 Cost. e all’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Pertanto il giudizio deve essere sospeso e gli atti vanno rimessi alla Corte Costituzionale affinché questa si pronunci sulla questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), interlocutoriamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe così dispone:
a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. articolo 2252, comma 2, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (come introdotto dall'art. 30, comma 1, lett. i) d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95), in relazione all’articolo 76 Cost. e all’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124;
b) dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
c) ordina che a cura della segreteria del Tribunale la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Anna Corrado, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Anna Corrado Paolo Passoni
IL SEGRETARIO
Re: Riordino della carriera degli Ispettori (Ricorso)
Inviato: mer ago 08, 2018 3:05 pm
da GiulioTR
Quindi se la suprema Corte ritenesse incostituzionale inquadramento degli isp.sup. - 8 il governo dovrebbe adottare dei correttivi e le amministrazioni delle varie forze di Polizia inquadrare tutti i sups. Luogotenengi / sost. Comm. Oppure sarà necessario fare tutti un ricorso? Qualche collega esperto sa cortesemente rispondere al quesito?
Re: Riordino della carriera degli Ispettori (Ricorso)
Inviato: mer ago 08, 2018 4:20 pm
da panorama
N.B.: nel seguente Parere Interlocutorio del CdS
PARERE INTERLOCUTORIO ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE C ,numero provv.: 201802012
- Public 2018-08-02 -
Numero 02012/2018 e data 02/08/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 26 luglio 2018
NUMERO AFFARE 01424/2018
OMISSIS
SI LEGGE: " L’intervento normativo si fonda sulla facoltà attribuita al Governo di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo (7 luglio 2018), nel rispetto dei princìpi e criteri di delega di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), nonché della procedura di cui al medesimo articolo 8, uno o più decreti legislativi recanti norme integrative e correttive."
SI LEGGE ALTRESI': "La Sezione, attesa la complessità della materia e la rilevanza dell’intervento, considera utile ed opportuno audire le Amministrazioni competenti nell’Adunanza del 6 settembre 2018."
Quindi, è facile che per non sostenere altri e futuri costi aggiuntivi con i ricorsi vari, possono modificare la questione dei M.lli Capi ma ad oggi non c'è certezza.
Re: Riordino della carriera degli Ispettori (Ricorso)
Inviato: ven dic 28, 2018 5:37 pm
da panorama
ORDINANZA COLLEGIALE ,sede di TRIESTE ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800378, - Public 2018-12-28 –
Pubblicato il 28/12/2018
N. 00378/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00299/2017 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 299 del 2017, proposto da
Angelo Musci e Nicola Valzano, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Castiello, con domicilio digitale come da PEC registri di giustizia;
contro
Ministero della Difesa-Comando Generale Arma CC, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, presso la cui sede è, del pari, per legge domiciliato in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;
Luigi Nastro, Mattia Roberto, Pietro De Meo, Raffaele Esposito, Ugo Rosati, Luciano Masala, Walter Meloni, Crescenzo Addeo, Carmine Caforio, Mauro Di Giovanni, tutti non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
- del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare n. prot. M_D GMIL REG2017 0400789 datato 7 luglio 2017 riguardante l’iscrizione in ruolo, con il grado di Maresciallo Maggiore del personale del ruolo Ispettori dell’Arma CC, rivestente il grado di Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza (MASUPS), grado già rivestito dagli odierni ricorrenti;
- della nota della Direzione Generale per il Personale Militare n. prot. M_D GMIL REG2017 0414407 datata 14 luglio 2017 con l’allegato atto n. prot. M_D GMIL REG2017 0400789 datato 7 luglio 2017 nuovamente comunicato; nonché per l’annullamento di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, segnatamente, per quanto possa occorrere, della circolare del Comando Generale Arma Carabinieri n. 900006-3-2017 Str./A1-1 Pers. Mar. di prot., in data 24 giugno 2017, avente ad oggetto “Avanzamento del personale appartenente ai ruoli Ispettori e dei Sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri. Regime transitorio e aliquote di valutazione straordinarie del 1 gennaio 2017, del 30 settembre 2017 e del 1 ottobre 2017”; nonché per l’annullamento di ogni altro provvedimento che, in attuazione dell’anzidetta revisione dello stato giuridico e della progressione in carriera degli appartenenti alle Forze di Polizia, ha determinato la reformatio in pejus dello status del MASUPS, previa rimessione alla Corte Costituzionale della verifica di costituzionalità delle disposizioni legislative che di tali provvedimenti costituiscono il presupposto giuridico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visto l'art. 79, co. 1, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2018 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che nel corso dell’odierna udienza camerale il Collegio ha rappresentato alle parti che sulle questioni di diritto che vengono in rilievo nel presente giudizio è già stata sollevata questione di legittimità costituzionale dal Tribunale Amministrativo per la Valle d’Aosta (sezione unica, ordinanza collegiale 5 marzo 2018, n. 17) e dal Tar Campania, Napoli (sez. VI, ordinanza collegiale n. 5135 in data 31 luglio 2018), sulla quale non risulta che la Corte Costituzionale si sia, ad oggi, ancora pronunciata;
Considerato, altresì, che il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, nell’adunanza del 6 settembre 2018 ha espresso parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
Ritenuto, conseguentemente, opportuno disporre la sospensione impropria del giudizio medesimo in applicazione del principio stabilito dalla sentenza n. 28 del 15 ottobre 2014 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, considerato che la pronuncia di una ulteriore ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale – di tenore sostanzialmente identico a quelle dianzi citate - si risolverebbe in un inutile prolungamento del giudizio di costituzionalità e di riflesso di questo giudizio e che il “correttivo” ora in fieri potrebbe, in ogni caso, apportare significative novità;
Ritenuto che, per il prosieguo della presente causa si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 80, comma 1, c.p.a., con la precisazione che il termine per la presentazione dell’istanza di fissazione d’udienza decorrerà, tuttavia, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale che definisce il giudizio di costituzionalità;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, prima sezione, sospende il presente giudizio nei sensi, termini e per le ragioni di cui in motivazione.
Dà atto che per il suo prosieguo si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 80, comma 1, c.p.a., con decorrenza del termine per la presentazione dell’istanza di fissazione di udienza nei sensi precisati nella parte motiva.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Manuela Sinigoi Oria Settesoldi
IL SEGRETARIO
Re: Riordino della carriera degli Ispettori (Ricorso)
Inviato: dom dic 30, 2018 11:21 am
da GiulioTR
A questo punto è fondamentale il giudizio che dovrà esprimre la suprema Corte, vedremo.
Re: Riordino della carriera degli Ispettori (Ricorso)
Inviato: mar feb 05, 2019 10:12 pm
da panorama
fa seguito al mio post datato 20 luglio 2018, qui visibile
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Il CdS con il presente Parere scrive:
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso, previo accoglimento dell’istanza di riesame del parere definitivo reso dalla Sezione nell’Adunanza del 4 luglio 2018, debba essere sospeso, nei termini di cui in motivazione.
vedi allegato
Re: Riordino della carriera degli Ispettori (Ricorso)
Inviato: mer feb 06, 2019 3:29 pm
da GiulioTR
Quindi bisogna attendere che la Corte costituzionale di esprima giusto?
Re: Riordino della carriera degli Ispettori (Ricorso)
Inviato: mer apr 10, 2019 10:25 pm
da panorama
ricorso straordinario al PDR dichiarato inammissibile
1) - “si ritengono lesi del diritto di progressione di carriera, giuridica ed economica, che il riordino, di fatto, ha loro causato”. Chiedono, pertanto, l’annullamento dei decreti legislativi 29 maggio 2017, nn. 94 e 95 recanti “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate”.
2) - I ricorrenti hanno impugnato atti normativi di fonte primaria, ossia non aventi natura amministrativa né normativa di rango secondaria.
3) - sono leggi in senso sostanziale, soggetti, come le Leggi, alla possibilità di sindacato di legittimità costituzionale (articolo 74) e a referendum abrogativo (articolo 134), ma non certo impugnabili direttamente e “principaliter” davanti a un giudice o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (che è giudizio alternativo a quello proponibile davanti al giudice amministrativo).
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201901077
Numero 01077/2019 e data 05/04/2019 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 27 marzo 2019
NUMERO AFFARE 02096/2018
OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale personale militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Davide Rochira, Fausto De Santa, Cosimo Di Castri, Giuseppe Coretti, Vito Zaccheo, Michel Martelli, Damiano Baris, Fabio Randazzo, Salvatore Mantova, Gianni Porretta, Francesco Argiolas, Roberto Schirripa, Francesco Casillo, Antonio Ninu, Guido Piga, Giancarlo Valentini, Simone Massai, Simeone Credendino, Giacomo Piero Guttadauro, Stefano Licheri, Ciro Pocci, Francesco Grimaldi, Giuliano Musa, Luigi Mormile, Marico Alfonso Musumeci, Salvatore Cucciardi, Salvatore Mazziotta, Massimiliano Genovesi, Stefano Andò, Fabio Damato, Andrea Palumbo, Savinoemilio Maiello, Roberto Scelzo, Stefano Coppola, Edi Luca Tosone, Stefano Scataglini, Marco Franculli, Francesco Assennato, Basilio D’Ascoli, Aristide Catto, Eros Moretti, Carmelo Maria Di Carlentini, Stefano Iovinella, Antonio Michele Coda, Ernesto Coriolano, Loreto Ciardi, Massimo Bocchi, Michele Trotta, Massimo Manfredini, contro Ministero della Difesa, avverso i decreti legislativi 29 maggio 2017 nn. 94 e 95 recanti disposizioni transitorie in materia di marescialli e riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 622048 del 26 ottobre 2018 con la quale il Ministero della difesa direzione generale personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rotondo;
Premesso e Considerato
I ricorrenti, appartenenti all’Amministrazione della pubblica sicurezza, impugnano i decreti legislativi indicati in oggetto perché “si ritengono lesi del diritto di progressione di carriera, giuridica ed economica, che il riordino, di fatto, ha loro causato”. Chiedono, pertanto, l’annullamento dei decreti legislativi 29 maggio 2017, nn. 94 e 95 recanti “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate”.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1. Eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, difetto di motivazione. Eccesso di potere per errore e/o carenza dei presupposti di fatto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, difetto e insufficienza di istruttoria ed errore sul metodo di accertamento.
2. Violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
Il Ministero riferente, oltre a chiedere il rigetto del gravame, ne eccepisce l’inammissibilità, l’irricevibilità e la genericità sia perché avente ad oggetto atti aventi forza di legge, sia perché tardivo (“in quanto presentato oltre i termini di legge: i provvedimenti legislativi impugnati sono stati, infatti, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2017, mentre il gravame è stato notificato in data 20 novembre 2017, a distanza di 152 giorni”).
All’adunanza del 27 marzo 2019, il ricorso è stato trattenuto per la deliberazione del parere.
Il ricorso è inammissibile.
I ricorrenti hanno impugnato atti normativi di fonte primaria, ossia non aventi natura amministrativa né normativa di rango secondaria. Si tratta di atti politici (e non amministrativi) che, ai sensi dell’art. 76 della Costituzione, hanno forza di legge, vale a dire che, pur essendo emanati con decreto del Presidente della Repubblica anziché collettivamente dalle due Camere con la procedura prevista dagli articoli da 71 a 73 della Costituzione, sono leggi in senso sostanziale, soggetti, come le Leggi, alla possibilità di sindacato di legittimità costituzionale (articolo 74) e a referendum abrogativo (articolo 134), ma non certo impugnabili direttamente e “principaliter” davanti a un giudice o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (che è giudizio alternativo a quello proponibile davanti al giudice amministrativo).
Va soggiunto, per mera completezza espositiva, che gli istanti neppure hanno allegato un concreto e attuale interesse ad agire, ovvero lo specifico vantaggio che deriverebbe alla loro sfera giuridica dall’eventuale accoglimento del gravame in termini di rilevanza della questione di diritto prospettata; interesse che si potrebbe radicare, se del caso, in occasione di atti amministrativi applicativi dei (presupposti) decreti legislativi nei cui confronti far valere, eventualmente, l’illegittimità derivata dalla (ipotetica) illegittimità costituzionale dell’atto fonte.
Il tutto senza considerare – sempre ai fini della inammissibilità del presente gravame – la possibile esistenza di controinteressati sostanziali (le cui figure sono state menzionate in gravame) non evocati, i quali potrebbero invece nutrire interesse alla conservazione degli atti.
In conclusione, il ricorso in esame è inammissibile.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Rotondo Roberto Giovagnoli
IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli
Re: Riordino della carriera degli Ispettori (Ricorso)
Inviato: dom nov 17, 2019 4:10 pm
da panorama
Decreto legislativo 95/2017, revisione dei ruoli delle Forze di polizia.
(Rif. personale PolPen)
DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 95
Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Disposizioni transitorie e finali per il Corpo di polizia penitenziaria
Art. 44 /comma 20.
- La riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, prevista dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, si applica anche al personale individuato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
--------------------------------------------
SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1Q, numero provv.: 201912711 ,
Pubblicato il 06/11/2019
N. 12711/2019 REG. PROV. COLL.
N. 05515/2019 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5515 del 2019, proposto da
Leonardo Altieri, Fabrizio Bonino, Sergio Carloni, Nicola Colucci, Maria De Gregorio, Fabio Delli Poggi, Nicolino Di Michele, Stefano Di Modugno, Donato Giannuzzi, Fabrizio Gioia, Roberto Gregori, Cataldo Lamarca, Alfonso Mambella, Tiziana Mariani Secci, Salvatore Masuri, Pasquale Matarese, Gaetano Megna, Paolo Ciro Mercurio, Eros Moretti, Luigi Petrucci, Orazio Turturo, Adriano Venditti, Nicola Vitale, Rino Zanchetta, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Coronas e Umberto Coronas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Giuseppe Ferrari n.4;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t. non costituito in giudizio;
per l'accertamento
e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dall'intimata Amministrazione sulle istanze diffida proposte dai ricorrenti in data 08/11.06.2018 e sul successivo sollecito inoltrato in data 11.12.2018, per ottenere l'adozione degli specifici provvedimenti occorrenti nel caso per l'applicazione del disposto degli artt. 8, comma 4, e 10 del D.lgs. 12 maggio 1995, n.200, come chiarito ora per allora dall'art. 44, comma 20, del D.lgs. 29 maggio 2017, n. 95;
per l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo dell'intimata Amministrazione di adottare, entro 30 gg. o nel diverso termine che sarà fissato, un provvedimento espresso e motivato in ordine alle suddette istanze-diffida ed al successivo sollecito e, quindi, per la condanna dell'intimata Amministrazione a provvedere come sopra, entro il termine stabilito, sulle suddette istanze diffida e sul successivo sollecito, con contestuale nomina di un commissario ad acta da attivare, nel caso di perdurante inerzia, per l'esecuzione in via sostitutiva;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2019 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che i ricorrenti agiscono per l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente sulle istanze proposte in data 8 giugno e 11 giugno 2018 per ottenere l’integrale applicazione dell’articolo 8, comma 4 e dell’articolo 10 del decreto legislativo numero 200 nel 1995, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 44, comma 20 del decreto legislativo numero 95 del 2017;
Considerato che il decreto legislativo numero 200 del 1995, di attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria, all’art 8 “inquadramento nel ruolo degli ispettori”, comma 4, dispone che il personale di cui al comma 1, lettere d) e c), proveniente dal ruolo dei sovrintendenti, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore e ispettore capo, conserva l'anzianità posseduta nel ruolo dei sovrintendenti per un massimo di due anni; per il personale di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la permanenza minima nella qualifica di ispettore è ridotta di due anni;
Considerato che, per l'applicabilità del suddetto riconoscimento dei due anni di anzianità e per la conseguente riduzione di due anni del periodo minimo di permanenza nella qualifica di ispettore, l'art. 44, comma 20, del D.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ha stabilito che la riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, prevista dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, si applica anche al personale individuato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto;
Considerato che il personale ricorrente è stato interessato dall’applicazione del suddetto art. 10, in forza del quale erano state salvaguardate le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni ed esterni ed agli scrutini di promozione del personale appartenente ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti, in corso alla data di entrata in vigore del decreto n. 200 del 1995;
Rilevato che l’Amministrazione resistente ha dato attuazione alla norma transitoria recata dall’articolo 44, in precedenza citato, disponendo, retroattivamente, a decorrere dal mese di settembre del 2002, l’inquadramento dei ricorrenti nella qualifica di ispettore capo, trascorsi 5 anni dal conseguimento della qualifica di ispettore, così riconoscendo la riduzione di 2 anni nella permanenza minima nella qualifica di ispettore per l’ammissione allo scrutinio di promozione, corrispondendo agli interessati anche le conseguenti differenze retributive;
Considerato che i ricorrenti, con l’istanza diffida presentata l’8 e l’11 giugno 2018, hanno lamentato la incompleta ricostruzione della carriera, derivante dall’applicazione della norma richiamata; infatti, ad avviso dei ricorrenti, non si sarebbe tenuto conto della illegittima esclusione dal concorso per ispettore superiore indetto il 4 dicembre 2003 e riservato ai candidati in possesso della qualifica di ispettore capo; pur essendo stati, a suo tempo, ammessi, con riserva, al suddetto concorso interno, risultandone vincitori, i ricorrenti erano stati successivamente esclusi dalla graduatoria, a scioglimento della riserva, per mancanza del requisito di partecipazione costituito dal possesso della qualifica di ispettore capo alla data di indizione del concorso; per uno dei ricorrenti, inoltre, sarebbe stata disposta anche l’esclusione dal successivo concorso interno per la promozione alla qualifica di vicecommissario, nonostante l’ammissione con riserva e la successiva collocazione tra i vincitori, questa volta per la mancanza del requisito del possesso della qualifica di ispettore superiore alla data di espletamento del concorso interno per vicecommissario, conseguente alla esclusione dal precedente concorso interno;
Ritenuto che i ricorrenti abbiano interesse alla decisione del ricorso, pur avendo conseguito successivamente le qualifiche superiori cui aspiravano, in quanto la eventuale retrodatazione delle promozioni determinerebbe la corresponsione di ulteriori differenze retributive e potrebbe determinare, per coloro tra i ricorrenti che ancora prestano servizio, futuri miglioramenti nella progressione di carriera;
Preso atto che l’Amministrazione intimata non ha dato alcun riscontro alla diffida, scaduto il termine di 30 giorni dalla presentazione della stessa, né ha giustificato l’inerzia in corso di giudizio;
Ritenuto che l’Amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi sull’istanza diffida, non manifestamente infondata, chiarendo se intende adottare altri provvedimenti per completare la ricostruzione di carriera degli interessati, prendendo in esame anche la possibilità di retrodatare le promozioni alle qualifiche che i ricorrenti avrebbero potuto acquisire già in esito a concorsi interni da cui furono esclusi oppure se, ad avviso della stessa Amministrazione, sussistano ragioni ostative al riconoscimento di questo ulteriore beneficio;
Ritenuto, pertanto, di dover accogliere il ricorso sull’accertamento del silenzio inadempimento, per l’effetto ordinando al Ministero resistente di provvedere sulla istanza di parte ricorrente, adottando un provvedimento definitivo entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, con l’avvertenza che, pur non ravvisandosi allo stato l’esigenza di nomina di un commissario ad acta, si provvederà in tal senso, su istanza della parte ricorrente, qualora l’Amministrazione resistente non dovesse provvedere entro il termine stabilito;
Ritenuto che le spese debbano seguire la soccombenza per essere liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara illegittimo il silenzio dell’Amministrazione resistente e ordina alla stessa di provvedere nei termini in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate nella somma di euro 1000,00 (mille) oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente FF
Mariangela Caminiti, Consigliere
Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio Andolfi Donatella Scala
IL SEGRETARIO
Re: Riordino della carriera degli Ispettori (Ricorso)
Inviato: dom nov 17, 2019 5:06 pm
da GiulioTR
Secondo voi come evolverà la situazione.
Verrà modificato il dispositivo relativo agli isp.sup. - 8 ,?
Re: Riordino della carriera degli Ispettori (Ricorso)
Inviato: mer nov 20, 2019 8:36 pm
da panorama
per notizia ai Marescialli,
S. 239/2019 del 25/09/2019
Udienza Pubblica del 25/09/2019, Presidente: LATTANZI, Redattore: CAROSI
Norme impugnate: Artt. 2252, c. 1° e 2°, e 2253 bis, c. 1° e 3°, del decreto legislativo 15/03/2010, n. 66, come, rispettivamente, sostituito e introdotto dall'art. 30, c. 1°, lettere i) ed m) , del decreto legislativo 29/05/2017, n. 95.
________________________________________
Oggetto: Ordinamento militare - Revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della legge n. 124 del 2015 - Arma dei Carabinieri - Regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore e della promozione al grado di luogotenente.
________________________________________
Dispositivo: inammissibilità
Atti decisi: ordd. 97 e 161/2018
Leggi qui sotto
SENTENZA N. 239
ANNO 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giorgio LATTANZI;
Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2252, commi 1 e 2, e 2253-bis, commi 1 e 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), come, rispettivamente, sostituito e introdotto dall’art. 30, comma 1, lettere i) ed m), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», promossi con ordinanze del 5 marzo e del 31 luglio 2018 dal Tribunale amministrativo regionale della Valle D’Aosta e dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, sesta sezione, rispettivamente iscritte ai numeri 97 e 161 del registro ordinanze 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 27 e 46, prima serie speciale, dell’anno 2018.
Visti gli atti di costituzione di Roberto Spinardi e di Claudio Di Fratta, l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri nonché quello, fuori termine, del Coordinamento di associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti di utenti e consumatori (CODACONS) e altri;
udito nell’udienza pubblica del 25 settembre 2019 il Giudice relatore Aldo Carosi;
uditi l’avvocato Cristina Adducci per il CODACONS e altri, l’avvocato Francesco Castiello per Roberto Spinardi, l’avvocato Alfredo Caggiula per Claudio Di Fratta, l’avvocato dello Stato Gesualdo d’Elia per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 5 marzo 2018, iscritta al n. 97 del reg. ord. 2018, il Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 2252, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) – come sostituito dall’art. 30, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» – e dell’art. 2253-bis, commi 1 e 3, del medesimo d.lgs. – introdotto dall’art. 30, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 95 del 2017 – in riferimento all’art. 76 della Costituzione e in relazione all’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).
L’art. 2252, comma 1, come sostituito, prevede che « marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di maresciallo maggiore mantenendo l’anzianità di servizio e di grado»; l’art. 2253-bis dispone che « marescialli aiutanti luogotenenti in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di luogotenente mantenendo l’anzianità di servizio e con anzianità di grado corrispondente all’anzianità nella qualifica» (comma 1) e che « marescialli aiutanti iscritti nella graduatoria di merito per il conferimento della qualifica di luogotenente del 31 dicembre 2016 e non promossi, nonché i marescialli aiutanti che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall’articolo 1293, comma 1, lettera b), sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall’articolo 1295-bis, comma 4» (comma 3).
Le norme, censurate in combinato disposto, dettano il regime transitorio dell’avanzamento ai gradi di maresciallo maggiore e di luogotenente; regime correlato alla modifica della carriera degli ispettori dell’Arma dei carabinieri, prima articolata in quattro gradi – maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo e maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza (MASUPS) – e una qualifica (quella di luogotenente, attribuibile al MASUPS) e ora, successivamente alla novella dell’art. 1291 del d.lgs. n. 66 del 2010 a opera dell’art. 15, comma 1, lettera a), numeri 1.1. 1.2. e 2, del d.lgs. n. 95 del 2017, in cinque gradi – maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e luogotenente – e una qualifica (quella di carica speciale, attribuibile al luogotenente).
Il rimettente riferisce di essere stato adito in sede di impugnazione del provvedimento – censurato unicamente in ragione della pretesa illegittimità costituzionale delle norme di cui sarebbe applicativo – con cui al ricorrente è stato attribuito il grado di maresciallo maggiore a fronte di quello di MASUPS (con un’anzianità inferiore a otto anni alla data del 1° gennaio 2017) precedentemente rivestito.
Ritenuta la propria competenza per territorio, trattandosi di un atto plurimo, ed esclusa la rilevanza o la non manifesta infondatezza delle altre questioni di legittimità costituzionale dedotte dal ricorrente in riferimento a parametri ulteriori rispetto all’art. 76 Cost., il giudice a quo ritiene che effettivamente l’attribuzione del grado di maresciallo maggiore al ricorrente sia avvenuta in virtù del regime transitorio precedentemente descritto, necessario a ridistribuire gli ispettori dell’Arma dei carabinieri nei cinque gradi, a fronte dei quattro precedentemente previsti, in cui attualmente si articola la loro carriera.
A suo avviso, l’attribuzione a chi aveva il grado di MASUPS di quello di maresciallo maggiore o di luogotenente solo in ragione dell’anzianità maturata alla data del 1° gennaio 2017 (inferiore o meno a otto anni) darebbe luogo a un automatismo incompatibile con il criterio direttivo di cui all’art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, che imponeva di tener conto di merito e professionalità, criteri direttivi completamente obliterati per la mancata previsione, già in via transitoria, di un meccanismo che consentisse ai MASUPS di accedere al grado apicale di luogotenente indipendentemente dall’anzianità posseduta, cui al più riconoscere rilievo non esclusivo. Di qui la violazione dell’art. 76 Cost.
2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’inammissibilità o, comunque, l’infondatezza della questione sollevata.
A suo avviso, anzitutto, difetterebbe il requisito della rilevanza, atteso che il rimettente ometterebbe di indicare i requisiti di merito e di professionalità vantati dal ricorrente, che gli consentirebbero di trarre vantaggio dalla declaratoria di incostituzionalità della normativa censurata.
In secondo luogo, il giudice a quo non avrebbe adeguatamente spiegato in che modo il legislatore delegato avrebbe eluso o contraddetto le prescrizioni della delega.
Infine, sarebbe invocata una pronuncia di tipo additivo senza indicare il contenuto che essa dovrebbe assumere.
Nel merito, la questione non sarebbe fondata.
In primo luogo, i criteri direttivi evocati dal rimettente afferirebbero alla disciplina «a regime» e non a quella transitoria, cui ascrivere le disposizioni censurate.
Inoltre, nel sollevare la questione il rimettente avrebbe omesso di considerare che la normativa precedentemente vigente improntava comunque l’intera progressione in carriera del personale militare, compresi gli ispettori dell’Arma dei carabinieri, alla valorizzazione del merito dimostrato e della professionalità acquisita nel tempo, onde l’impraticabilità di un’ulteriore valutazione in occasione del transito dal vecchio al nuovo regime, evidentemente superflua.
3.– Si è costituito il ricorrente nel giudizio principale, chiedendo l’accoglimento della questione sollevata dal TAR Valle d’Aosta – stante l’eccessivo e irragionevole rilievo attribuito all’anzianità a discapito di merito e professionalità, diversamente da quanto previsto dalla legge di delega – anche per «la violazione del principio [di] affidamento in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.».
Con memoria depositata in prossimità dell’udienza il ricorrente ribadisce quanto precedentemente sostenuto, replicando altresì alle difese svolte dal Presidente del Consiglio dei ministri nell’atto di intervento.
4.– Con atto depositato il 2 agosto 2019 sono intervenuti tardivamente in giudizio il Coordinamento di associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti di utenti e consumatori (CODACONS), nonché sessantuno sottufficiali con il grado di maresciallo maggiore in virtù della normativa censurata, i quali hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica onde ottenere l’annullamento degli atti applicativi della stessa, giudizio sospeso in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Valle d’Aosta.
Oltre ad argomentare in merito alla loro legittimazione, gli intervenienti assumono che il dedotto combinato disposto degli artt. 2252, comma 1, e 2253-bis, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 66 del 2010 contrasti con l’art. 76 Cost., nonché con gli artt. 3 (sotto i profili della ragionevolezza e della tutela del legittimo affidamento), 35, 36, 97 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, nonché agli artt. 15 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.
5.– Con memoria depositata in prossimità dell’udienza il Presidente del Consiglio dei ministri, oltre a ribadire le difese già svolte, deduce l’inammissibilità dell’intervento spiegato, asserendone l’intempestività ed evidenziando il difetto di legittimazione in capo agli intervenienti e l’evocazione di parametri ulteriori rispetto a quelli indicati nell’ordinanza di rimessione.
6.– Con ordinanza del 31 luglio 2018, iscritta al n. 161 del reg. ord. 2018, il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione sesta, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2252, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010, come sostituito dall’art. 30, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 95 del 2017, in riferimento all’art. 76 Cost. e in relazione all’art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015.
La disposizione censurata prevede che « marescialli capo dell’Arma dei carabinieri iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi, in deroga alle disposizioni sull’avanzamento del personale del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri, sono promossi nell’ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti modalità:
a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017, prendendo posto in ruolo dopo i parigrado promossi con l’aliquota formata al 31 dicembre 2016; b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;
c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017».
Essa, sempre in correlazione alla modifica della carriera degli ispettori dell’Arma dei carabinieri, attualmente articolata in cinque gradi e una qualifica a fronte dei precedenti quattro gradi e una qualifica, detta il regime transitorio dell’avanzamento al grado di maresciallo maggiore di chi rivestiva al 31 dicembre 2016 il grado di maresciallo capo dell’Arma dei carabinieri da oltre otto anni senza essere stato promosso.
Il rimettente riferisce di essere stato adito in sede di impugnazione del provvedimento con cui ai due ricorrenti nel giudizio principale è stato attribuito, con decorrenza dal 1° aprile 2017, il grado di maresciallo maggiore a fronte di quello, precedentemente rivestito, di maresciallo capo con un’anzianità ben superiore agli otto anni previsti per poter ambire alla promozione al grado apicale, mai intervenuta.
Esclusa la rilevanza o la non manifesta infondatezza delle altre questioni di legittimità costituzionale dedotte dai ricorrenti in riferimento a parametri ulteriori rispetto all’art. 76 Cost., il giudice a quo ritiene che effettivamente l’attribuzione agli stessi del grado di maresciallo maggiore sia avvenuta in virtù del regime transitorio precedentemente descritto, necessario a ridistribuire gli ispettori dell’Arma dei carabinieri nei cinque gradi in cui attualmente si articola la loro carriera.
A suo avviso, l’attribuzione a chi aveva il grado di maresciallo capo “anziano” (ossia, con oltre otto anni di permanenza nel grado senza essere promosso) di quello di maresciallo maggiore violerebbe il criterio direttivo di cui all’art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, che imponeva di tener conto di merito e professionalità, sacrificati dalla mancata previsione di un accesso diretto o, comunque, di un meccanismo che consentisse di valorizzare l’anzianità relativa maturata, la quale, peraltro, risultando azzerata nel nuovo grado, esporrebbe al rischio di superamento a opera di altri militari nell’accesso a quello, attualmente apicale, di luogotenente. Di qui la violazione dell’art. 76 Cost.
7.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’inammissibilità o, comunque, l’infondatezza della questione sollevata.
A suo avviso, anzitutto, difetterebbe il requisito della rilevanza, atteso che il rimettente ometterebbe di indicare i requisiti di merito e di professionalità vantati dai ricorrenti, che consentirebbero loro di trarre vantaggio dalla declaratoria di incostituzionalità della normativa censurata.
In secondo luogo, il giudice a quo non avrebbe adeguatamente spiegato in che modo il legislatore delegato avrebbe eluso o contraddetto le prescrizioni della delega, tanto più che le censure si incentrerebbero esclusivamente sulla mancata considerazione dell’anzianità maturata nel grado di provenienza e non del merito e delle professionalità.
Infine, sarebbe invocata una pronuncia di tipo additivo senza indicare il contenuto che essa dovrebbe assumere.
Nel merito, la questione non sarebbe fondata.
Anzitutto, i criteri direttivi evocati dal rimettente afferirebbero alla disciplina «a regime» e non a quella transitoria, cui ascrivere le disposizioni censurate.
In secondo luogo, nel sollevare la questione il rimettente avrebbe omesso di considerare che la normativa precedentemente vigente improntava comunque l’intera progressione in carriera del personale militare, compresi gli ispettori dell’Arma dei carabinieri, alla valorizzazione del merito dimostrato e della professionalità acquisita nel tempo, onde l’impraticabilità di un’ulteriore valutazione in occasione del transito dal vecchio al nuovo regime, considerato altresì che l’avanzamento al grado di luogotenente è previsto debba avvenire «a scelta» e, dunque, non in considerazione della mera anzianità.
Peraltro, la previsione di un avanzamento «per scaglioni» impedirebbe ogni sconvolgimento dell’ordine di ruolo, rendendo impossibile che si verifichino scavalcamenti a opera di soggetti in possesso di una minore anzianità di servizio.
8.– Si è costituito in giudizio uno dei ricorrenti davanti al TAR Campania, chiedendo l’accoglimento della questione sollevata, evidenziando come, da un lato, la promozione riconosciuta sia solo formale, non trattandosi di grado apicale così come tale non era quello di provenienza, e, dall’altro, essa sia addirittura pregiudizievole rispetto al regime precedente, costringendo a un’attesa di almeno otto anni prima di poter nuovamente accedere alla procedura di avanzamento al grado apicale, potenzialmente precluso in via definitiva per ragioni anagrafiche, senza margine di utilità per la categoria di appartenenza e in totale spregio dei criteri meritocratici di cui alla delega, violata anche sotto l’ulteriore profilo del mancato perseguimento delle finalità di «tutela economica, pensionistica e previdenziale», incompatibili con il regime censurato.
9.– In prossimità dell’udienza il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa, in sostanza ribadendo le difese svolte in precedenza.
Considerato in diritto
1.– Con la prima delle ordinanze indicate in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 2252, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) – come sostituito dall’art. 30, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» – e dell’art. 2253-bis, commi 1 e 3, del medesimo d.lgs. – introdotto dall’art. 30, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 95 del 2017 – in riferimento all’art. 76 della Costituzione e in relazione all’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).
L’art. 2252, comma 1, come sostituito, prevede che « marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di maresciallo maggiore mantenendo l’anzianità di servizio e di grado»; l’art. 2253-bis dispone che « marescialli aiutanti luogotenenti in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di luogotenente mantenendo l’anzianità di servizio e con anzianità di grado corrispondente all’anzianità nella qualifica» (comma 1) e che « marescialli aiutanti iscritti nella graduatoria di merito per il conferimento della qualifica di luogotenente del 31 dicembre 2016 e non promossi, nonché i marescialli aiutanti che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall’articolo 1293, comma 1, lettera b), sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall’articolo 1295-bis, comma 4» (comma 3).
Con la seconda delle ordinanze indicate in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione sesta, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2252, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010, come sostituito dall’art. 30, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 95 del 2017, in riferimento all’art. 76 Cost. e in relazione all’art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015.
La disposizione censurata prevede che « marescialli capo dell’Arma dei carabinieri iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi, in deroga alle disposizioni sull’avanzamento del personale del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri, sono promossi nell’ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti modalità: a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017, prendendo posto in ruolo dopo i parigrado promossi con l’aliquota formata al 31 dicembre 2016; b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017; c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017».
In sostanza, le norme denunciate dettano il regime transitorio dell’avanzamento ai gradi di maresciallo maggiore e di luogotenente; regime correlato alla modifica della carriera degli ispettori dell’Arma dei carabinieri, prima articolata in quattro gradi – maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo e maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza (MASUPS) – e una qualifica (quella di luogotenente, attribuibile al MASUPS) e adesso, successivamente alla novella dell’art. 1291 del d.lgs. n. 66 del 2010 a opera del d.lgs. n. 95 del 2017, in cinque gradi – maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e luogotenente – e una qualifica (quella di carica speciale, attribuibile al luogotenente).
In particolare, la questione sollevata dal TAR Valle d’Aosta ha ad oggetto la normativa che disciplina l’attribuzione del (nuovo) grado di maresciallo maggiore a coloro che rivestivano quello di MASUPS con anzianità inferiore a otto anni alla data del 1° gennaio 2017, precludendo loro la possibilità di accedere al (nuovo) grado apicale della carriera di ispettore, vale a dire al grado di luogotenente, già in via transitoria, in mancanza di apposito meccanismo all’uopo previsto che tenga conto della professionalità maturata oltre che dell’anzianità.
La seconda questione, sollevata dal TAR Campania, ha ad oggetto la norma che disciplina la promozione al grado di maresciallo maggiore di chi riveste quello di maresciallo capo “anziano” (ossia, con un’anzianità superiore a otto anni), precludendogli, parimenti, la possibilità di ottenere il grado apicale della carriera di ispettore già in sede transitoria, nonostante l’anzianità relativa maturata nel grado precedentemente rivestito.
Secondo i rimettenti, gli assetti descritti contrasterebbero con il criterio di delega di cui all’art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, che impone di tener conto del merito e delle professionalità, con conseguente violazione dell’art. 76 Cost.
2.– Stante la sostanziale coincidenza dei parametri costituzionali evocati dai rimettenti e dei motivi di censura, i giudizi devono essere riuniti per essere congiuntamente esaminati e decisi.
3.– Deve essere preliminarmente dichiarato inammissibile l’intervento – spiegato nel giudizio di legittimità costituzionale di cui al reg. ord. n. 97 del 2018 – del Coordinamento di associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti di utenti e consumatori (CODACONS) e dei sessantuno sottufficiali inquadrati con il grado di maresciallo maggiore in virtù della normativa censurata.
L’atto di intervento è stato depositato il 2 agosto 2019, oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza di rimessione (art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), avvenuta il 4 luglio 2018.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, «il termine previsto dal richiamato art. 4, comma 4, deve ritenersi perentorio e non ordinatorio, con la conseguenza che l’intervento avvenuto dopo la sua scadenza è inammissibile (ex plurimis, sentenze n. 99 del 2018, n. 303 del 2010, n. 263 e n. 215 del 2009)» (sentenza n. 106 del 2019).
4.– Deve essere preliminarmente precisato che l’evocazione operata dalla parte privata, costituitasi nel giudizio di legittimità costituzionale di cui al reg. ord. n. 97 del 2018, del principio di affidamento in relazione agli artt. 3 e 97 Cost. si traduce in una questione non sollevata dal giudice rimettente. Essa è, di conseguenza, inammissibile.
Infatti, in base alla costante giurisprudenza di questa Corte, «l’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nell’ordinanza di rimessione, sicché non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto della stessa ordinanza» (ex plurimis, sentenze n. 7 del 2019 e n. 194 del 2018).
5.– Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Valle d’Aosta e dal TAR Campania sono inammissibili.
Dalle ordinanze di rimessione non risulta chiaro che tipo di pronuncia invochino i giudici a quibus.
Entrambi si dolgono del fatto che non siano stati valorizzati il merito e le professionalità maturate dai marescialli, ex MASUPS o ex maresciallo capo “anziano”, divenuti, rispettivamente per iscrizione a ruolo o per promozione, maresciallo maggiore, con ciò asseritamente tradendo il criterio direttivo (tener conto del merito e delle professionalità) indicato nella legge di delega.
Inoltre, il TAR Valle d’Aosta evidenzia la mancata previsione di «un meccanismo – quale che fosse – che garantisse astrattamente a tutti – indipendentemente dall’anzianità posseduta (alla quale comunque, per quanto si è detto, nell’ambito del meccanismo prescelto si sarebbe comunque ben potuto attribuire rilievo, anche se non esclusivo) – la possibilità di accedervi [al grado di luogotenente]», mentre il TAR Campania lamenta la mancata previsione di «un diverso trattamento per i marescialli capo con un’anzianità superiore a 8 anni […] per esempio attribuendo anche ad essi il grado apicale di luogotenente o consentendo loro di ottenerlo attraverso un meccanismo selettivo di una qualche natura che tenesse conto degli anni di anzianità maturati nel grado stesso».
Entrambi i rimettenti, infine, si limitano a concludere nel senso della mera rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.
Da quanto sinteticamente riportato emerge l’ambiguità e l’indeterminatezza dei petita, che neppure il tenore del dispositivo delle ordinanze di rimessione riesce a dissipare (ordinanza n. 177 del 2016), con conseguente inammissibilità delle questioni (ex multis, ordinanza n. 60 del 2019).
In particolare, non si comprende se i giudici a quibus richiedano un intervento meramente ablativo della normativa censurata oppure manipolativo-additivo della stessa; incertezza che, per costante giurisprudenza costituzionale, preclude l’esame nel merito delle questioni (ex plurimis, sentenza n. 247 del 2015).
Peraltro, si può ulteriormente rilevare come una pronuncia meramente caducatoria delle norme censurate risulterebbe comunque incongrua rispetto all’obiettivo perseguito dai rimettenti (sentenza n. 210 del 2015), ossia quello di consentire alle categorie interessate, già in via transitoria, l’accesso al nuovo grado apicale di luogotenente, mentre una pronuncia manipolativo-additiva sarebbe impedita dal carattere non univocamente determinabile quanto a contenuto e portata dell’intervento (sentenza n. 102 del 2016; ordinanza n. 227 del 2016). Una pronuncia additiva finirebbe inevitabilmente per attingere lo spazio di discrezionalità del legislatore, a fronte della pluralità di soluzioni prospettabili (ex plurimis, sentenza n. 281 del 2016; ordinanze n. 60 del 2019 e n. 12 del 2017), non potendosi devolvere a questa Corte, in difetto di indicazioni di tipo emendativo, «il compito di prescegliere, fra le molteplici soluzioni astrattamente ipotizzabili, quella da adottare come risolutiva delle problematiche enunciate» (ordinanza n. 136 del 2015).
Alla luce delle ragioni che precedono, le questioni sollevate vanno dichiarate inammissibili.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibile l’intervento del Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti di utenti e consumatori (CODACONS) e dei sessantuno sottufficiali inquadrati con il grado di maresciallo maggiore, spiegato nel giudizio di legittimità costituzionale di cui al reg. ord. n. 97 del 2018;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 2252, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) – come sostituito dall’art. 30, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» – e dell’art. 2253-bis, commi 1 e 3, del medesimo d.lgs. – introdotto dall’art. 30, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 95 del 2017 – sollevata, in riferimento all’art. 76 della Costituzione e in relazione all’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), dal Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2252, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010, come sostituito dall’art. 30, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 95 del 2017, sollevata, in riferimento all’art. 76 Cost. e in relazione all’art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione sesta, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 novembre 2019.