Il mio coniuge è un Appuntato Scelto della Guardia di Finanza ed ha 42 anni. Ha compiuto 25 anni di servizio effettivo, dei quali 10 svolti alla Direzione Investigativa Antimafia. Tre anni fa è stato riformato parzialmente dai servizi d'istituto. Hanno fatto cumulo le seguenti patologie riconosciute "SI" dipendenti da causa di servizio :"Cardiopatia ischemica, Ipertensione arteriosa con retinopatia ipertensiva al 1° stadio, documentata ernia discale c5-c6, pregressa sofferenza epatocellulare". E' rientrato in servizio il mese di aprile del 2007.
Il 25 settembre scorso ha avuto una trombosi alla vena centrale della retina, con visus attuale zero e annullamento completo del campo visivo. Sta effettuando delle punture intravitreali ma a quanto dice l'oculista la trombosi è ischemica e la retina è interamente danneggiata. Ha fruito di gg.90 di T.N.I. ma ora mi chiedo che cosa succederà?
Se non dovesse recuperare la vista, potrebbe rientrare in servizio? Anche perchè è quello che desidera, riprendere la propria attività lavorativa.
Ma soprattutto se la CMO decidesse di riformarlo, quanto andrebbe a prendere di pensione? Il medico sostiene che ci sia una interdipendenza con le patologie già riconosciute, anche perchè è stato ricoverato in un ospedale di Milano e dopo avergli fatto un check-up completo, sono arrivati alla conclusione che è stato un picco di pressione arteriosa, anche se controllata farmacologicamente. Può la CMO decidere se dare la quarta categoria e prendere una pensione al 70% o dare la terza e raggiungere l'80%? Può già fare domanda di aggravamento o interdipendenza? Cosa prevede la legge in questi casi? Grazie anticipatamente per la sua risposta.
aggravamento o interdipendenza
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Re: aggravamento o interdipendenza
Messaggio da Giuseppina »
Gent.mo Avvocato, il mio coniuge è stato riformato parzialmente per causa di servizio , nel 2007 e gli hanno assegnato la quinta categoria, per le patologie che ho scritto nel precedente messaggio, e che sono state riconosciute "SI" dipendenti da causa di servizio, con il conseguente reintegro presso la Guardia di Finanza. Adesso ha avuto una "Trombosi alla vena centrale della retina" all'occhio sinistro, che ha causato una ischemia retinica, con visus zero. Dopo essere stato ricoverato in una clinica di Milano, i medici non hanno riscontrato nulla di patologico, tranne l'ipertensione arteriosa. A parere degli oculisti, un picco di pressione ha causato la trombosi e la conseguente ischemia retinica, che non gli permetterà di recuperare la vista. Può chiedere l'aggravamento, considerato che l'ipertensione arteriosa con retinopatia al primo stadio era già dipendente da causa di servizio? E cosa succederà dopo? Potrà rientrare in servizio con una quarta categoria, o lo metteranno in pensione e con quale categoria? Lei pensa che ci siano i presupposti per rientrare in servizio o eventualmente può avere diritto ad andare in pensione con una terza categoria? Di sicuro è che con una pensione di 1200 o 1300 euro, non potrà mantenere la famiglia, pagare il mutuo della casa e vivere dignitosamente. Non posso immaginare che dopo avere svolto il proprio dovere, rischiando la propria vita, presso reparti speciali, l'Amministrazione si liberi di lui, per un qualcosa che certamente non ha cercato. Premetto che ha sempre mantenuto uno stile sano di vita, non fuma, non beve e svolge attività fisica. La prego di dissipare i miei dubbi e le mie incertezze future. Grazie infinite.
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Re: aggravamento o interdipendenza
Messaggio da Roberto Mandarino »
Sono un sottufficiale dei Carabinieri nel Ruolo d'Onore in pensione.
Purtroppo la situazione è molto complessa, e la Commissione Medico Militare ha ampio margine decisionale.
Qualora venga accettata la domanda di aggravamento, la cmo potrà trattenerlo con la parziale idoneità al massimo fino alla 4^ categoria, quindi potrà farlo rientrare nel Corpo di Appartenenza.Mentre se la Commissione Medica gli assegnasse per aggravamento una categoria dalla 3^ alla 1^ dovrà obbligatoriamente dichiararlo riformato totale, con diritto alla pensione privilegiata, IN QUESTO CASO, VISTA LA RELATIVA ANZIANITA' DI SERVIZIO, LA PENSIONE PRIVILEGIATA SAREBBE AUTOMATICAMENTE CONCESSA E PIU' FAVOREVOLE IN BASE ALLA CATEGORIA ASSEGNATA DALLA 4^ ALLA 1^, OVVIAMENTE L'IMPORTO SAREBBE MAGGIORE IN BASE ALLA GRAVITA' DELLA TABELLA ASSEGNATA E COMUNQUE PIU' FAVOREVOLE DELLA PENSIONE ORDINARIA PIU' IL DECIMO.
Qualora il verbale di inidoneità totale al servizio venga redatto entro 730 giorni di malattia nell'ultimo quinquennio di servizio e su questo sia riportata la dicitura (come quasi sempre avviene) "idoneo al transito nei ruoli civili",potrà anche optare, qualora lo desideri, per il transito ai ruoli civili nel Ministero di appartenenza, presentandone domanda alla propria amministrazione entro 30 giorni dalla stesura di tale verbale di riforma totale.
Nei casi diversi in cui, suo marito presenti una nuova domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, oppure domanda di interdipendenza, oppure nel caso che la Commissione Medica non accetti la domanda di aggravamento e lo costringa a presentare domanda di interdipendenza oppure di riconoscimento di dipendenza da c.s. di una nuova patologia, accadrebbe quanto riportato di seguito:
1)IN CASO DI RIFORMA TOTALE, PER PATOLOGIE ASCRITTE ANCHE PER CUMULO DALLA 1^ ALLA 4^ CATEGORIA, PER LA PENSIONE PRIVILEGIATA TABELLARE BISOGNEREBBE ATTENDERE IL NUOVO GIUDIZIO SULLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO DA PARTE DEL COMITATO DI VERIFICA (ANCHE SE QUASI CERTAMENTE RIMARREBBE A TITOLO DI PRIVILEGIATA ALMENO IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DEL 10% DELLA PENSIONE ORDINARIA TROVANDOSI OGGI GIA' IN POSSESSO (PER L' ALTRA PATOLOGIA RICONOSCIUTA DIPENDENTE DAL SERVIZIO DAL COMITATO DI VERIFICA) DI ASCRIZIONE ANCHE SE SOLO AI FINI DI EQUO INDENNIZZO AD UNA 5^ CAT.). INOLTRE POTREBBE OPTARE A SCELTA PER IL TRANSITO AI RUOLI CIVILI CON LE STESSE MODALITA' PRECEDENTEMENTE ESPOSTE.
2) QUALORA INVECE GLI VENISSE CONFERMATA LA PARZIALE IDONEITA' (sempre massimo fino alla 4^ categoria), SUO MARITO SAREBBE SOTTOPOSTO A DELLE REGOLE PARTICOLARI CHE SONO PREVISTE PER IL PERSONALE DICHIARATO PARZIALMENTE IDONEO PER UNA PATOLOGIA PER LA QUALE SI TROVA IN ATTESA DEL GIUDIZIO SUL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO DA PARTE DEL COMITATO DI VERIFICA. INFATTI TALE PERSONALE PERMANE IN UNA SPECIALE ASPETTATIVA MALATTIA CHE SOLITAMENTE DURA QUALCHE ANNO E CHE ESULA DAL CONTEGGIO DEI 730 GIORNI MASSIMI DI ASPETTATIVA MALATTIA PREVISTA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO DI SERVIZIO. QUESTI SOGGETTI QUALORA LA PRONUNCIA DI NON DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO VENGA EMESSA DALL' AMMINISTRAZIONE OLTRE IL 24° MESE, A DECORRERE DAL GIORNO IN CUI E' STATO REDATTO IL VERBALE DI PARZIALE IDONEITA' DALLA COMMISSIONE MEDICO MILITARE, NON DOVRANNO RESTITUIRE LE SOMME EVENTUALMENTE PERCEPITE, DEL 50% OLTRE IL 12° MESE E DEL 100% OLTRE IL 18° MESE DI TALE SPECIALE ASPETTATIVA MALATTIA. TALE PERIODO, IN CUI NON SI LAVORA, E' CONSIDERATO SERVIZIO EFFETTIVO NEL CORPO DI APPARTENENZA. DAL GIORNO DELLA PRONUNCIA DI NON DIPENDENZA VENGONO CONSIDERATI RIFORMATI TOTALI, QUINDI ENTRO 30 GIORNI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE IL TRANSITO AI RUOLI CIVILI NEL MINISTERO DI APPARTENENZA SEMPRE SE GIUDICATI IDONEI AL TRANSITO NEL VERBALE DI PARZIALE IDONEITA', OVVIAMENTE POSSONO OPTARE PER LA PENSIONE D'INVALIDITA'. QUALORA IL COMITATO RICONOSCA LA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO ANCHE DELLA NUOVA PATOLOGIA IL PERSONALE RIENTRERA' IN SERVIZIO DA PARZIALMENTE IDONEO NEL CORPO DI APPARTENENZA.
Un grosso in bocca al lupo Roberto Mandarino
Purtroppo la situazione è molto complessa, e la Commissione Medico Militare ha ampio margine decisionale.
Qualora venga accettata la domanda di aggravamento, la cmo potrà trattenerlo con la parziale idoneità al massimo fino alla 4^ categoria, quindi potrà farlo rientrare nel Corpo di Appartenenza.Mentre se la Commissione Medica gli assegnasse per aggravamento una categoria dalla 3^ alla 1^ dovrà obbligatoriamente dichiararlo riformato totale, con diritto alla pensione privilegiata, IN QUESTO CASO, VISTA LA RELATIVA ANZIANITA' DI SERVIZIO, LA PENSIONE PRIVILEGIATA SAREBBE AUTOMATICAMENTE CONCESSA E PIU' FAVOREVOLE IN BASE ALLA CATEGORIA ASSEGNATA DALLA 4^ ALLA 1^, OVVIAMENTE L'IMPORTO SAREBBE MAGGIORE IN BASE ALLA GRAVITA' DELLA TABELLA ASSEGNATA E COMUNQUE PIU' FAVOREVOLE DELLA PENSIONE ORDINARIA PIU' IL DECIMO.
Qualora il verbale di inidoneità totale al servizio venga redatto entro 730 giorni di malattia nell'ultimo quinquennio di servizio e su questo sia riportata la dicitura (come quasi sempre avviene) "idoneo al transito nei ruoli civili",potrà anche optare, qualora lo desideri, per il transito ai ruoli civili nel Ministero di appartenenza, presentandone domanda alla propria amministrazione entro 30 giorni dalla stesura di tale verbale di riforma totale.
Nei casi diversi in cui, suo marito presenti una nuova domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, oppure domanda di interdipendenza, oppure nel caso che la Commissione Medica non accetti la domanda di aggravamento e lo costringa a presentare domanda di interdipendenza oppure di riconoscimento di dipendenza da c.s. di una nuova patologia, accadrebbe quanto riportato di seguito:
1)IN CASO DI RIFORMA TOTALE, PER PATOLOGIE ASCRITTE ANCHE PER CUMULO DALLA 1^ ALLA 4^ CATEGORIA, PER LA PENSIONE PRIVILEGIATA TABELLARE BISOGNEREBBE ATTENDERE IL NUOVO GIUDIZIO SULLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO DA PARTE DEL COMITATO DI VERIFICA (ANCHE SE QUASI CERTAMENTE RIMARREBBE A TITOLO DI PRIVILEGIATA ALMENO IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DEL 10% DELLA PENSIONE ORDINARIA TROVANDOSI OGGI GIA' IN POSSESSO (PER L' ALTRA PATOLOGIA RICONOSCIUTA DIPENDENTE DAL SERVIZIO DAL COMITATO DI VERIFICA) DI ASCRIZIONE ANCHE SE SOLO AI FINI DI EQUO INDENNIZZO AD UNA 5^ CAT.). INOLTRE POTREBBE OPTARE A SCELTA PER IL TRANSITO AI RUOLI CIVILI CON LE STESSE MODALITA' PRECEDENTEMENTE ESPOSTE.
2) QUALORA INVECE GLI VENISSE CONFERMATA LA PARZIALE IDONEITA' (sempre massimo fino alla 4^ categoria), SUO MARITO SAREBBE SOTTOPOSTO A DELLE REGOLE PARTICOLARI CHE SONO PREVISTE PER IL PERSONALE DICHIARATO PARZIALMENTE IDONEO PER UNA PATOLOGIA PER LA QUALE SI TROVA IN ATTESA DEL GIUDIZIO SUL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO DA PARTE DEL COMITATO DI VERIFICA. INFATTI TALE PERSONALE PERMANE IN UNA SPECIALE ASPETTATIVA MALATTIA CHE SOLITAMENTE DURA QUALCHE ANNO E CHE ESULA DAL CONTEGGIO DEI 730 GIORNI MASSIMI DI ASPETTATIVA MALATTIA PREVISTA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO DI SERVIZIO. QUESTI SOGGETTI QUALORA LA PRONUNCIA DI NON DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO VENGA EMESSA DALL' AMMINISTRAZIONE OLTRE IL 24° MESE, A DECORRERE DAL GIORNO IN CUI E' STATO REDATTO IL VERBALE DI PARZIALE IDONEITA' DALLA COMMISSIONE MEDICO MILITARE, NON DOVRANNO RESTITUIRE LE SOMME EVENTUALMENTE PERCEPITE, DEL 50% OLTRE IL 12° MESE E DEL 100% OLTRE IL 18° MESE DI TALE SPECIALE ASPETTATIVA MALATTIA. TALE PERIODO, IN CUI NON SI LAVORA, E' CONSIDERATO SERVIZIO EFFETTIVO NEL CORPO DI APPARTENENZA. DAL GIORNO DELLA PRONUNCIA DI NON DIPENDENZA VENGONO CONSIDERATI RIFORMATI TOTALI, QUINDI ENTRO 30 GIORNI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE IL TRANSITO AI RUOLI CIVILI NEL MINISTERO DI APPARTENENZA SEMPRE SE GIUDICATI IDONEI AL TRANSITO NEL VERBALE DI PARZIALE IDONEITA', OVVIAMENTE POSSONO OPTARE PER LA PENSIONE D'INVALIDITA'. QUALORA IL COMITATO RICONOSCA LA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO ANCHE DELLA NUOVA PATOLOGIA IL PERSONALE RIENTRERA' IN SERVIZIO DA PARZIALMENTE IDONEO NEL CORPO DI APPARTENENZA.
Un grosso in bocca al lupo Roberto Mandarino
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
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