Riammissione in servizio
Inviato: gio gen 04, 2018 7:39 pm
Ricorso straordinario Respinto.
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Il CdS specifica:
1) - Tale ultimo avviso secondo il ricorrente è contraddittorio e si fonda esclusivamente sulle assenze dal servizio. Su questo punto, viene fornita una documentazione concernente le certificazioni mediche che giustificano una parte delle assenze.
2) - Come ampiamente affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (tra le altre: Consiglio di Stato, sezione prima, parere n. 4815 del 2007) la riammissione in servizio non costituisce un obbligo per l’Amministrazione, che deve valutare in concreto l’interesse pubblico ad avvalersi nuovamente della prestazione lavorativa del richiedente.
3) - L’Amministrazione ha invece ritenuto che il rendimento dell’ex dipendente unito al rilevante numero di assenze (anche se in parte giustificate da ragioni di salute) non consentisse di considerare “adeguato” lo svolgimento del servizio prestato.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800059 - Public 2018-01-04 -
Numero 00059/2018 e data 03/01/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 8 novembre 2017
NUMERO AFFARE 01560/2017
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento ministeriale 30 novembre 2016 n. 333-D/0183719, notificatogli il 13 gennaio 2017, di diniego di riammissione in servizio.
LA SEZIONE
Vista la relazione 1 agosto 2017 n. 333.A/U.C./S.G./2917 con la quale il Ministero dell’interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, notificato al Ministero a mezzo del servizio postale il 13 maggio 2017 (data di spedizione);
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giovanni Orsini.
Premesso:
l’ex agente della Polizia di Stato -OMISSIS- ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento, con richiesta di risarcimento dei danni, del provvedimento del dipartimento della pubblica sicurezza di rigetto dell’istanza di riammissione in servizio e degli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali.
Il ricorso si fonda su quattro motivi. Viene lamentato, in particolare, il difetto di motivazione del provvedimento di rigetto, che si sarebbe basato esclusivamente sul parere negativo espresso dalla commissione per il personale di ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, che, a sua volta, avrebbe fatto riferimento all’avviso negativo del questore di Milano. Tale ultimo avviso secondo il ricorrente è contraddittorio e si fonda esclusivamente sulle assenze dal servizio. Su questo punto, viene fornita una documentazione concernente le certificazioni mediche che giustificano una parte delle assenze. La commissione suindicata avrebbe quindi applicato senza ulteriori specificazioni e con una “clausola di stile” uno dei criteri fissati dalla commissione stessa (“non aver dimostrato… capacità professionali adeguate alla qualifica rivestita”).
Il Ministero nella relazione inviata al Consiglio di Stato confuta le motivazioni del ricorso e si esprime per il suo rigetto.
Considerato:
Come ampiamente affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (tra le altre: Consiglio di Stato, sezione prima, parere n. 4815 del 2007) la riammissione in servizio non costituisce un obbligo per l’Amministrazione, che deve valutare in concreto l’interesse pubblico ad avvalersi nuovamente della prestazione lavorativa del richiedente. Nel caso di specie, l’Amministrazione, nella sua discrezionalità, ha ritenuto che sulla base dei criteri di massima fissati dalla commissione per il personale di ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato e tenuto conto del parere negativo del questore di Milano, presso i cui uffici il ricorrente aveva prestato servizio, non vi fossero ragioni sufficienti per concedere la riammissione.
Tale valutazione, infatti, dev’essere effettuata “in positivo”, ossia occorre che l’Amministrazione consideri utile l’accoglimento dell’istanza in relazione alle proprie esigenze organizzative e quindi all’interesse pubblico. L’Amministrazione ha invece ritenuto che il rendimento dell’ex dipendente unito al rilevante numero di assenze (anche se in parte giustificate da ragioni di salute) non consentisse di considerare “adeguato” lo svolgimento del servizio prestato.
La domanda risarcitoria, inammissibile in sede di ricorso straordinario che è pur sempre un ricorso amministrativo, è in ogni caso assorbita.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere rigettato.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Orsini Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Luisa Calderone
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Il CdS specifica:
1) - Tale ultimo avviso secondo il ricorrente è contraddittorio e si fonda esclusivamente sulle assenze dal servizio. Su questo punto, viene fornita una documentazione concernente le certificazioni mediche che giustificano una parte delle assenze.
2) - Come ampiamente affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (tra le altre: Consiglio di Stato, sezione prima, parere n. 4815 del 2007) la riammissione in servizio non costituisce un obbligo per l’Amministrazione, che deve valutare in concreto l’interesse pubblico ad avvalersi nuovamente della prestazione lavorativa del richiedente.
3) - L’Amministrazione ha invece ritenuto che il rendimento dell’ex dipendente unito al rilevante numero di assenze (anche se in parte giustificate da ragioni di salute) non consentisse di considerare “adeguato” lo svolgimento del servizio prestato.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800059 - Public 2018-01-04 -
Numero 00059/2018 e data 03/01/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 8 novembre 2017
NUMERO AFFARE 01560/2017
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento ministeriale 30 novembre 2016 n. 333-D/0183719, notificatogli il 13 gennaio 2017, di diniego di riammissione in servizio.
LA SEZIONE
Vista la relazione 1 agosto 2017 n. 333.A/U.C./S.G./2917 con la quale il Ministero dell’interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, notificato al Ministero a mezzo del servizio postale il 13 maggio 2017 (data di spedizione);
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giovanni Orsini.
Premesso:
l’ex agente della Polizia di Stato -OMISSIS- ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento, con richiesta di risarcimento dei danni, del provvedimento del dipartimento della pubblica sicurezza di rigetto dell’istanza di riammissione in servizio e degli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali.
Il ricorso si fonda su quattro motivi. Viene lamentato, in particolare, il difetto di motivazione del provvedimento di rigetto, che si sarebbe basato esclusivamente sul parere negativo espresso dalla commissione per il personale di ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, che, a sua volta, avrebbe fatto riferimento all’avviso negativo del questore di Milano. Tale ultimo avviso secondo il ricorrente è contraddittorio e si fonda esclusivamente sulle assenze dal servizio. Su questo punto, viene fornita una documentazione concernente le certificazioni mediche che giustificano una parte delle assenze. La commissione suindicata avrebbe quindi applicato senza ulteriori specificazioni e con una “clausola di stile” uno dei criteri fissati dalla commissione stessa (“non aver dimostrato… capacità professionali adeguate alla qualifica rivestita”).
Il Ministero nella relazione inviata al Consiglio di Stato confuta le motivazioni del ricorso e si esprime per il suo rigetto.
Considerato:
Come ampiamente affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (tra le altre: Consiglio di Stato, sezione prima, parere n. 4815 del 2007) la riammissione in servizio non costituisce un obbligo per l’Amministrazione, che deve valutare in concreto l’interesse pubblico ad avvalersi nuovamente della prestazione lavorativa del richiedente. Nel caso di specie, l’Amministrazione, nella sua discrezionalità, ha ritenuto che sulla base dei criteri di massima fissati dalla commissione per il personale di ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato e tenuto conto del parere negativo del questore di Milano, presso i cui uffici il ricorrente aveva prestato servizio, non vi fossero ragioni sufficienti per concedere la riammissione.
Tale valutazione, infatti, dev’essere effettuata “in positivo”, ossia occorre che l’Amministrazione consideri utile l’accoglimento dell’istanza in relazione alle proprie esigenze organizzative e quindi all’interesse pubblico. L’Amministrazione ha invece ritenuto che il rendimento dell’ex dipendente unito al rilevante numero di assenze (anche se in parte giustificate da ragioni di salute) non consentisse di considerare “adeguato” lo svolgimento del servizio prestato.
La domanda risarcitoria, inammissibile in sede di ricorso straordinario che è pur sempre un ricorso amministrativo, è in ogni caso assorbita.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere rigettato.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Orsini Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Luisa Calderone