Pagina 1 di 1

Riammissione in servizio

Inviato: gio gen 04, 2018 7:39 pm
da panorama
Ricorso straordinario Respinto.
---------------------------------------------

Il CdS specifica:

1) - Tale ultimo avviso secondo il ricorrente è contraddittorio e si fonda esclusivamente sulle assenze dal servizio. Su questo punto, viene fornita una documentazione concernente le certificazioni mediche che giustificano una parte delle assenze.

2) - Come ampiamente affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (tra le altre: Consiglio di Stato, sezione prima, parere n. 4815 del 2007) la riammissione in servizio non costituisce un obbligo per l’Amministrazione, che deve valutare in concreto l’interesse pubblico ad avvalersi nuovamente della prestazione lavorativa del richiedente.

3) - L’Amministrazione ha invece ritenuto che il rendimento dell’ex dipendente unito al rilevante numero di assenze (anche se in parte giustificate da ragioni di salute) non consentisse di considerare “adeguato” lo svolgimento del servizio prestato.
-----------------------------------------------------------------------------

PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800059 - Public 2018-01-04 -
Numero 00059/2018 e data 03/01/2018 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 8 novembre 2017


NUMERO AFFARE 01560/2017

OGGETTO:
Ministero dell’interno.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento ministeriale 30 novembre 2016 n. 333-D/0183719, notificatogli il 13 gennaio 2017, di diniego di riammissione in servizio.

LA SEZIONE
Vista la relazione 1 agosto 2017 n. 333.A/U.C./S.G./2917 con la quale il Ministero dell’interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, notificato al Ministero a mezzo del servizio postale il 13 maggio 2017 (data di spedizione);
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giovanni Orsini.


Premesso:
l’ex agente della Polizia di Stato -OMISSIS- ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento, con richiesta di risarcimento dei danni, del provvedimento del dipartimento della pubblica sicurezza di rigetto dell’istanza di riammissione in servizio e degli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali.

Il ricorso si fonda su quattro motivi. Viene lamentato, in particolare, il difetto di motivazione del provvedimento di rigetto, che si sarebbe basato esclusivamente sul parere negativo espresso dalla commissione per il personale di ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, che, a sua volta, avrebbe fatto riferimento all’avviso negativo del questore di Milano. Tale ultimo avviso secondo il ricorrente è contraddittorio e si fonda esclusivamente sulle assenze dal servizio. Su questo punto, viene fornita una documentazione concernente le certificazioni mediche che giustificano una parte delle assenze. La commissione suindicata avrebbe quindi applicato senza ulteriori specificazioni e con una “clausola di stile” uno dei criteri fissati dalla commissione stessa (“non aver dimostrato… capacità professionali adeguate alla qualifica rivestita”).

Il Ministero nella relazione inviata al Consiglio di Stato confuta le motivazioni del ricorso e si esprime per il suo rigetto.


Considerato:

Come ampiamente affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (tra le altre: Consiglio di Stato, sezione prima, parere n. 4815 del 2007) la riammissione in servizio non costituisce un obbligo per l’Amministrazione, che deve valutare in concreto l’interesse pubblico ad avvalersi nuovamente della prestazione lavorativa del richiedente. Nel caso di specie, l’Amministrazione, nella sua discrezionalità, ha ritenuto che sulla base dei criteri di massima fissati dalla commissione per il personale di ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato e tenuto conto del parere negativo del questore di Milano, presso i cui uffici il ricorrente aveva prestato servizio, non vi fossero ragioni sufficienti per concedere la riammissione.

Tale valutazione, infatti, dev’essere effettuata “in positivo”, ossia occorre che l’Amministrazione consideri utile l’accoglimento dell’istanza in relazione alle proprie esigenze organizzative e quindi all’interesse pubblico. L’Amministrazione ha invece ritenuto che il rendimento dell’ex dipendente unito al rilevante numero di assenze (anche se in parte giustificate da ragioni di salute) non consentisse di considerare “adeguato” lo svolgimento del servizio prestato.

La domanda risarcitoria, inammissibile in sede di ricorso straordinario che è pur sempre un ricorso amministrativo, è in ogni caso assorbita.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere rigettato.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Orsini Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Luisa Calderone

Re: Riammissione in servizio

Inviato: dom apr 15, 2018 8:06 pm
da panorama
Altro ricorso Straordinario Respinto
------------------------------------------------

1) - era cessato nel 2009 a seguito di dimissioni volontarie.

2) - l’attività istruttoria compiuta dalla questura di -OMISSIS- (ultima sede di servizio del ricorrente) ha rilevato che nel periodo 2010-2013 lo stesso era stato indagato per i reati di truffa e di insolvenza fraudolenta, nonché condannato per violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Il CdS con il presente Parere precisa:

3) - Difatti occorre ribadire quanto ampiamente affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (tra le altre: Consiglio di Stato, sezione I, parere n. 4815 del 2007) in ordine al fatto che la riammissione in servizio non costituisce un obbligo per l’Amministrazione, che deve valutare in concreto l’interesse pubblico ad avvalersi nuovamente della prestazione lavorativa del richiedente.

4) - Nel caso di specie, l’Amministrazione, nella sua discrezionalità, ha ritenuto che sulla base dei criteri fissati dalla Commissione per il personale di ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato e tenuto conto del parere contrario del questore di -OMISSIS- non vi fossero ragioni sufficienti per concedere la riammissione.

5) - Tale valutazione, infatti, dev’essere effettuata “in positivo”, ossia occorre che l’Amministrazione consideri utile l’accoglimento dell’istanza in relazione alle proprie esigenze organizzative e quindi all’interesse pubblico.

6) - Per consolidato orientamento giurisprudenziale, inoltre, la riammissione in servizio costituisce il frutto di una valutazione ampiamente discrezionale che sfugge al sindacato di legittimità, purché non inficiata da vizi logici (tra le altre: Cons. Stato, Sez. I, 366/2014 del 31/01/2014, IV, 23 marzo 2004, n. 1510; V, 19 aprile 2005, n. 1804; VI, 17 ottobre 2005, n. 5810); perciò la latitudine della discrezionalità di pertinenza dell’Amministrazione, chiamata a valutare comparativamente l’interesse del richiedente con l’assetto organizzativo dell’ente, restringe il sindacato del giudice amministrativo in sede di legittimità entro i confini della verifica di eventuali indici di eccesso di potere per travisamento di fatti ed illogicità manifesta (Cons. Stato, VI, 4 novembre 2002, n. 5995).

7) - Nel caso in esame, la Commissione competente ha ritenuto, anche sulla base del parere della Questura in cui il ricorrente aveva da ultimo prestato servizio, che non emergessero elementi sufficienti per giungere ad un provvedimento di riammissione né sotto il profilo del servizio precedentemente svolto, né della condotta successiva.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
-----------------------------------------------------------------------------

PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800937 - Public 2018-04-13 -

Numero 00937/2018 e data 09/04/2018 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 21 marzo 2018


NUMERO AFFARE 00139/2018

OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor-OMISSIS-, avverso diniego istanza di riammissione in servizio;

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 333.A/U.C./S.G./2950 del 27/12/2017 con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giovanni Orsini;


Premesso.


Il ricorso straordinario in esame è stato presentato dal signor -OMISSIS-, ex assistente capo della polizia di Stato avverso il decreto di rigetto dell’istanza di riammissione in servizio nei ruoli del personale della polizia di Stato dell’11 maggio 2017, nonché avverso i verbali della Commissione per il personale del ruolo degli agenti e assistenti della polizia di Stato del 12 ottobre 2016, del 15 febbraio 2017 e del 27 marzo 2017.

In data 18 settembre 2013 il ricorrente aveva presentato istanza di riammissione in servizio, da cui era cessato nel 2009 a seguito di dimissioni volontarie.

A seguito del parere contrario della Commissione per il ruolo degli agenti assistenti della polizia di Stato, la domanda era stata respinta.

Dopo una nuova richiesta di riammissione, dichiarata inammissibile, il ricorrente ha presentato un’ulteriore istanza, in data 21 settembre 2016, su cui si è espresso in senso contrario il questore di -OMISSIS- e la stessa Commissione per il ruolo degli agenti e assistenti della polizia di Stato e che è stata poi respinta con il provvedimento di diniego impugnato.

In data 12 ottobre 2016 la suddetta Commissione aveva proceduto alla rideterminazione dei criteri di massima concernenti la riammissione in servizio del personale. Il parere contrario formulato sulla richiesta del ricorrente è motivato sulla base dei punti 2, 6 e 8 di tali criteri, che riguardano la non sussistenza delle capacità professionali adeguate alla qualifica rivestita, l’aver rilevato motivi ostativi derivanti dalla condotta tenuta dall’interessato dopo la cessazione del servizio e il tempo trascorso dalla cessazione del servizio superiore a 5 anni.

Nel ricorso straordinario sono contestati i tre motivi posti a base del diniego. In particolare, si afferma che nel corso dello svolgimento del servizio il ricorrente ha sempre avuto valutazioni al di sopra della media, che la sua condotta dopo la cessazione del servizio non presenta elementi ostativi alla riammissione e che già nel 2013, quindi prima dei 5 anni previsti, egli aveva richiesto la riammissione in servizio.

In data 3 ottobre 2017 il ricorrente ha presentato un documento integrativo in cui riafferma le proprie argomentazioni e censura la disparità di trattamento rispetto ad altri casi di riammissione in servizio anche in presenza di condanne passate in giudicato.

La relazione ministeriale eccepisce la inammissibilità del ricorso in ragione del fatto che viene richiesta la “riforma” del provvedimento impugnato e non il suo annullamento e si esprime comunque nel senso della sua infondatezza. La relazione evidenzia, in particolare, che l’attività istruttoria compiuta dalla questura di -OMISSIS- (ultima sede di servizio del ricorrente) ha rilevato che nel periodo 2010-2013 lo stesso era stato indagato per i reati di truffa e di insolvenza fraudolenta, nonché condannato per violazione degli obblighi di assistenza familiare.


Considerato.

Il ricorso è da respingere.

Si può prescindere all’esame dell’eccezione di inammissibilità, proposta dall’Amministrazione riferente, in quanto il ricorso è infondato nel merito.

Difatti occorre ribadire quanto ampiamente affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (tra le altre: Consiglio di Stato, sezione I, parere n. 4815 del 2007) in ordine al fatto che la riammissione in servizio non costituisce un obbligo per l’Amministrazione, che deve valutare in concreto l’interesse pubblico ad avvalersi nuovamente della prestazione lavorativa del richiedente.

Nel caso di specie, l’Amministrazione, nella sua discrezionalità, ha ritenuto che sulla base dei criteri fissati dalla Commissione per il personale di ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato e tenuto conto del parere contrario del questore di -OMISSIS- non vi fossero ragioni sufficienti per concedere la riammissione.

Tale valutazione, infatti, dev’essere effettuata “in positivo”, ossia occorre che l’Amministrazione consideri utile l’accoglimento dell’istanza in relazione alle proprie esigenze organizzative e quindi all’interesse pubblico.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, inoltre, la riammissione in servizio costituisce il frutto di una valutazione ampiamente discrezionale che sfugge al sindacato di legittimità, purché non inficiata da vizi logici (tra le altre: Cons. Stato, Sez. I, 366/2014 del 31/01/2014, IV, 23 marzo 2004, n. 1510; V, 19 aprile 2005, n. 1804; VI, 17 ottobre 2005, n. 5810); perciò la latitudine della discrezionalità di pertinenza dell’Amministrazione, chiamata a valutare comparativamente l’interesse del richiedente con l’assetto organizzativo dell’ente, restringe il sindacato del giudice amministrativo in sede di legittimità entro i confini della verifica di eventuali indici di eccesso di potere per travisamento di fatti ed illogicità manifesta (Cons. Stato, VI, 4 novembre 2002, n. 5995).

Nel caso in esame, la Commissione competente ha ritenuto, anche sulla base del parere della Questura in cui il ricorrente aveva da ultimo prestato servizio, che non emergessero elementi sufficienti per giungere ad un provvedimento di riammissione né sotto il profilo del servizio precedentemente svolto, né della condotta successiva.

L’Amministrazione, quindi, ha recepito tale avviso, definendo una valutazione che appare indenne da illogicità o irrazionalità, nonché sufficientemente motivata ancorché per relationem.

In tale contesto è ininfluente la questione del rispetto del termine per la presentazione dell’istanza di riammissione, mentre non è accoglibile il rilievo – proposto nel documento integrativo - concernente una asserita disparità di trattamento rispetto ad altre non precisate istanze di riammissione in servizio.


P.Q.M.


Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Orsini Mario Luigi Torsello




IL SEGRETARIO
Manuppelli Maria Cristina