DECRETO 22 giugno 2016 Competenze del C.te Gen. Arma CC
Inviato: lun gen 01, 2018 8:43 pm
Tra i miei appunti in caserma ho trovato questo:
MINISTERO DELLA DIFESA - DECRETO 22 giugno 2016
Attribuzione, in via sperimentale, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri dei procedimenti amministrativi connessi al riconoscimento della dipendenza di infermita' o lesioni da causa di servizio. (16A05280) (GU Serie Generale n.169 del 21-07-2016)
Art.1 Competenze del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri
1. Al Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, a titolo sperimentale e per due anni, e' attribuita la competenza in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermita' o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione, ove previsto, dell'equo indennizzo, relativi a tutto il personale dell'Arma dei Carabinieri.
2. Al termine dei citati due anni di sperimentazione decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ove non diversamente disposto dal Ministro della difesa, il Comandante
generale dell'Arma dei Carabinieri esercita, in via definitiva, la competenza attribuitagli dal comma 1.
MINISTERO DELLA DIFESA - DECRETO 22 giugno 2016
Attribuzione, in via sperimentale, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri dei procedimenti amministrativi connessi al riconoscimento della dipendenza di infermita' o lesioni da causa di servizio. (16A05280) (GU Serie Generale n.169 del 21-07-2016)
Art.1 Competenze del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri
1. Al Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, a titolo sperimentale e per due anni, e' attribuita la competenza in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermita' o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione, ove previsto, dell'equo indennizzo, relativi a tutto il personale dell'Arma dei Carabinieri.
2. Al termine dei citati due anni di sperimentazione decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ove non diversamente disposto dal Ministro della difesa, il Comandante
generale dell'Arma dei Carabinieri esercita, in via definitiva, la competenza attribuitagli dal comma 1.