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VISITA DI CONTROLLO PER MALATTIA DIPENDENTE DA CAUSA DI SERV
Inviato: gio dic 21, 2017 11:07 am
da cheshire
Bgiorno e augurissimi a tutti . Qualcuno può indicarmi la nomativa che riguarda le visite di controllo effettuate al dipendente in malattia per causa di servizio riconosciuta ? Nello specifico quando viene effettuato il controllo il dipendente deve essere avvisato per concordare il controllo? oppure come mi hanno detto presso l'uffico sanitario non è previsto nessun avviso ? Grazie bgiornata
Re: VISITA DI CONTROLLO PER MALATTIA DIPENDENTE DA CAUSA DI
Inviato: gio dic 21, 2017 12:42 pm
da luiscypher
art. 2 del decreto del 18/12/2009 nr. 206, prevede le cause di esclusione dall’obbligo di reperibilità, e detta problematica è stata oggetto di apposito parere del Dipartimento della Funzione Pubblica reso in occasione di uno specifico quesito posto dal Ministero della Difesa.
Tale parere evidenzia che le fattispecie di esclusione dall’obbligo di reperibilità riguardano:
patologie molto gravi (quelle che richiedono la cura mediante terapie salvavita di cui al comma 1, lettera a);
malattie per le quali già in precedenza l’Amministrazione ha avuto diretta contezza (infortuni sul lavoro, di cui al comma 1, lettera b) o per le quali è stato già effettuato un accertamento legale (comma 1, lettera c, d, che prevedono le malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio e gli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità legalmente riconosciuta dalle strutture competenti).
Orbene, in caso di assenza per malattia riconosciuta come dipendente da causa di servizio o certificata dai sanitari della Polizia di Stato medico del datore di lavoro pubblico, non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che l’Amministrazione abbia già avuto diretta contezza del fatto attraverso un accertamento legalmente effettuato.
Di conseguenza, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione di esperire visita fiscale, il dipendente non sarebbe tenuto all’obbligo di reperibilità con la conseguenza che, allorquando, senza alcun preventivo avviso, non fosse trovato presso il proprio domicilio in occasione di un accesso domiciliare, non andrebbe incontro a responsabilità per il fatto e all’applicazione delle relative sanzioni. Occorre, tuttavia, considerare che il dipendente ha comunque l’obbligo di comportarsi con lealtà nei confronti del datore di lavoro.
Al riguardo, è di riferimento la Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro nr. 13955/2005 del 7 luglio 2015 che ha affermato la legittimità del licenziamento del lavoratore che ritardi colposamente la guarigione della malattia o aggravi il suo stato.
La questione di fatto ha riguardato un lavoratore licenziato perché mentre era assente dal posto di lavoro per un infortunio alla mano, aveva continuato a lavorare un terreno di sua proprietà arando con il trattore e coltivando il fondo. Tali attività, poste in essere in costanza di un infortunio, sono del tutto idonee, a detta del Supremo Collegio, ad aggravare il suo stato di salute e a ritardarne la guarigione con elevato grado di probabilità. Da qui la ritenuta giusta causa di licenziamento risultando indubbiamente violati i generali doveri di correttezza, buona fede, diligenza e fedeltà.
Roma, 10 settembre 2016 La Segreteria Nazionale
Re: VISITA DI CONTROLLO PER MALATTIA DIPENDENTE DA CAUSA DI
Inviato: gio dic 21, 2017 1:12 pm
da trasmarterzo
luiscypher ha scritto:art. 2 del decreto del 18/12/2009 nr. 206, prevede le cause di esclusione dall’obbligo di reperibilità, e detta problematica è stata oggetto di apposito parere del Dipartimento della Funzione Pubblica reso in occasione di uno specifico quesito posto dal Ministero della Difesa.
Tale parere evidenzia che le fattispecie di esclusione dall’obbligo di reperibilità riguardano:
patologie molto gravi (quelle che richiedono la cura mediante terapie salvavita di cui al comma 1, lettera a);
malattie per le quali già in precedenza l’Amministrazione ha avuto diretta contezza (infortuni sul lavoro, di cui al comma 1, lettera b) o per le quali è stato già effettuato un accertamento legale (comma 1, lettera c, d, che prevedono le malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio e gli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità legalmente riconosciuta dalle strutture competenti).
Orbene, in caso di assenza per malattia riconosciuta come dipendente da causa di servizio o certificata dai sanitari della Polizia di Stato medico del datore di lavoro pubblico, non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che l’Amministrazione abbia già avuto diretta contezza del fatto attraverso un accertamento legalmente effettuato.
Di conseguenza, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione di esperire visita fiscale, il dipendente non sarebbe tenuto all’obbligo di reperibilità con la conseguenza che, allorquando, senza alcun preventivo avviso, non fosse trovato presso il proprio domicilio in occasione di un accesso domiciliare, non andrebbe incontro a responsabilità per il fatto e all’applicazione delle relative sanzioni. Occorre, tuttavia, considerare che il dipendente ha comunque l’obbligo di comportarsi con lealtà nei confronti del datore di lavoro.
Al riguardo, è di riferimento la Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro nr. 13955/2005 del 7 luglio 2015 che ha affermato la legittimità del licenziamento del lavoratore che ritardi colposamente la guarigione della malattia o aggravi il suo stato.
La questione di fatto ha riguardato un lavoratore licenziato perché mentre era assente dal posto di lavoro per un infortunio alla mano, aveva continuato a lavorare un terreno di sua proprietà arando con il trattore e coltivando il fondo. Tali attività, poste in essere in costanza di un infortunio, sono del tutto idonee, a detta del Supremo Collegio, ad aggravare il suo stato di salute e a ritardarne la guarigione con elevato grado di probabilità. Da qui la ritenuta giusta causa di licenziamento risultando indubbiamente violati i generali doveri di correttezza, buona fede, diligenza e fedeltà.
Roma, 10 settembre 2016 La Segreteria Nazionale
Buongiorno collega, e colleghi tutti, buone feste. Tutto giusto quello che hai scritto ma attenzione, diversa è la visita fatta ai fini della reperibilita' (dalle 09,00/13,00 e dalle 15;00/18;00) per malattia non dipendente da causa di servizio, dalla visita fatta ai fini del controllo (anche dipendente da causa di servizio), a me l' hanno fatta pur avendo una importante causa di servizio riconosciuta e decretata. Cioè, dopo che il mio medico curante ha ritenuto di dovermi dare dei giorni di riposo (per la/le patologia/e già causa di servizio), nonostante appunto è escluso l' obbligo della reperibilità al domicilio, sono stato contattato dal mio ufficio sanitario della questura di appartenenza
chiedendomi per cortesia se potevo recarmi da loro ai fin della visita di controllo (poi mi ha confermato i 15 giorni). Ovviamente se me l'hanno chiesto per cortesia ci sono andato io (pero' mi sono fatto accompagnare...), visto che se te non puoi/vuoi recarti da loro, devono concordare un giorno ed orario però a te consono. Poi, se questa
visita di controllo viene eseguita sotto mentite spoglie di una visita fiscale (secondo me si ma non ho trovato ad oggi alcuna norma in merito......) è un altro discorso, nel foglio che avevo io da consegnare a loro c'era scritto visita fiscale, visita di controllo (con il segno di spunta) ecc....
Saluti.
Re: VISITA DI CONTROLLO PER MALATTIA DIPENDENTE DA CAUSA DI
Inviato: gio dic 21, 2017 2:04 pm
da luiscypher
Beh, ma in effetti l'hanno concordata con te.
Qualora i giorni te li avesse concessi il medico del corpo o la cmo, non ti avrebbero fatto nessuna visita, perché sarebbe come darsi la zappa sui piedi!
Auguri...
Re: VISITA DI CONTROLLO PER MALATTIA DIPENDENTE DA CAUSA DI
Inviato: gio dic 21, 2017 2:40 pm
da trasmarterzo
luiscypher ha scritto:Beh, ma in effetti l'hanno concordata con te.
Qualora i giorni te li avesse concessi il medico del corpo o la cmo, non ti avrebbero fatto nessuna visita, perché sarebbe come darsi la zappa sui piedi!
Auguri...
Certamente collega, questo perchè me li aveva concesso il mio medico curante, anche se causa di servizio. Sono loro che DEVONO venire a casa tua per la VISITA DI CONTROLLO (NO FISCALE), loro ti chiedono la cortesia di andarci in un giorno a te consono sempre se vuoi pero' andarci..
Auguri a te e famiglia.
Saluti.
Re: VISITA DI CONTROLLO PER MALATTIA DIPENDENTE DA CAUSA DI
Inviato: gio dic 21, 2017 3:28 pm
da Roby68
Al riguardo, è di riferimento la Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro nr. 13955/2005 del 7 luglio 2015 che ha affermato la legittimità del licenziamento del lavoratore che ritardi colposamente la guarigione della malattia o aggravi il suo stato.
DOLOSAMENTE VOLEVI DIRE?