Per i colleghi CC.,
Allego la circolare del C.G.A. CC. - I Reparto - SM - Ufficio Personale Marescialli n. 900004-15/M2-8/Pers. Mar. datata 13/12/2002 ad Oggetto: - Impiego del personale "inidoneo permanentemente al servizio d'istituto in modo parziale" ai sensi del D.P.R. 25.10.1981, n. 738.
La suddetta alla data odierna non risulta abrogata e, riporta tra l'altro " ...... che il personale giudicato permanentemente non idoneo nella forma parziale resta in posizione di aspettativa sino all'adozione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, condizione necessaria per il reimpiego".
Quanto sopra trova riscontro nel D.P.R. 461/2001 all'art. 19
Art. 19.
Norme finali e di coordinamento
1. I richiami contenuti in disposizioni normative ai procedimenti disciplinati dalle norme abrogate a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai procedimenti per concessione a
qualsiasi titolo di indennità collegate al riconoscimento di causa di servizio, fermo restando il regime di definitività delle pronunce su lesioni traumatiche da causa violenta secondo le vigenti disposizioni.
3. Il personale militare e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella forma parziale, resta in posizione di aspettativa, ai sensi
delle vigenti disposizioni, fino all'adozione del provvedimento di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio.
4. L'articolo 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, resta applicabile limitatamente alla
procedura di accertamento di idoneità al servizio; il termine per la presentazione del ricorso e' in tal caso fissato in dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica.
5. Le regioni e le province autonome provvedono alle finalità e alla regolamentazione dei procedimenti di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo nell'ambito della propria autonomia legislativa e organizzativa.
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Note all'art. 19:
- La legge 11 marzo 1926, n. 416, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1926, n. 64, reca: "Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato.".
- Si riporta il testo dei commi primo e secondo dell'art. 5:
"Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8, nel termine di novanta giorni dall'avvenuta partecipazione il militare, l'impiegato o l'operaio può ricorrere alla competente Direzione di sanità militare territoriale. In tal caso la pratica viene deferita all'esame di una Commissione di seconda istanza, composta:
dal direttore di sanità militare territoriale, il quale può delegare un colonnello medico più anziano del presidente della Commissione di prima istanza, presidente;
da due ufficiali superiori medici, membri.
A richiesta del presidente può intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un impiegato della carriera direttiva o di concetto designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato."
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1966, n. 11, reca: "Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni, relative alle procedure per gli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni, ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato.".
Riforma parziale in attesa della dipendenza CdS del Comitato
Re: Riforma parziale in attesa della dipendenza CdS del Comi
Carissimi colleghi,
io sono proprio in questa situazione, ovvero mi trovo in aspettativa in attesa di conoscere le decisioni del Comitato di Verifica circa il riconoscimento della Causa di servizio.
La mia domanda ora è la seguente:
Premesso che rivesto il grado di "maresciallo maggiore" e che ho una anzianità di servizio di 28 anni, nel caso non mi fosse riconosciuta la C.D.S. e quindi dovrei optare per il transito nei ruoli civili, voi mi consigliate tale scelta? E se invece scegliessi di andare in pensione potrei fare un altro lavoro continuando a percepire la pensione?
Grazie infinite a chi mi fornirà risposte esaustive in quanto davvero non so che fare!
io sono proprio in questa situazione, ovvero mi trovo in aspettativa in attesa di conoscere le decisioni del Comitato di Verifica circa il riconoscimento della Causa di servizio.
La mia domanda ora è la seguente:
Premesso che rivesto il grado di "maresciallo maggiore" e che ho una anzianità di servizio di 28 anni, nel caso non mi fosse riconosciuta la C.D.S. e quindi dovrei optare per il transito nei ruoli civili, voi mi consigliate tale scelta? E se invece scegliessi di andare in pensione potrei fare un altro lavoro continuando a percepire la pensione?
Grazie infinite a chi mi fornirà risposte esaustive in quanto davvero non so che fare!
Re: Riforma parziale in attesa della dipendenza CdS del Comi
Fa seguito al mio post del 10/12/2017 di cui sopra
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Questa NOTA che oggi allego, fa parte all'allegata Risposta data dal Capo di Stato Maggiore con f. 25/31-1 del 27/10/2015 del CUMS CC. "Palidoro" al proprio COBAR della stessa organizzazione a seguito di Delibera.
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Questa NOTA che oggi allego, fa parte all'allegata Risposta data dal Capo di Stato Maggiore con f. 25/31-1 del 27/10/2015 del CUMS CC. "Palidoro" al proprio COBAR della stessa organizzazione a seguito di Delibera.
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