Decadenza dal rapporto di impiego
Inviato: mar nov 14, 2017 8:36 pm
Ad oggi non risulta nessuna appello presso il CdS.
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1) - cessazione dal servizio permanente per decadenza dal rapporto di impiego, a motivo della sopravvenuta incompatibilità professionale ex art. 898 comma 2 e 923 comma 1 lett. l) del D. Lgs. 15.3.2010, n. 66 con l’attività di titolare del bed & breakfast denominato “Cinque terre filo di Arianna” e con l’attività di massaggiatore/naturopata abusivamente svolta in un appartamento di proprietà in OMISSIS, con conseguente collocazione in congedo.
Il Tar precisa:
2) - Il provvedimento di decadenza per incompatibilità professionale ex art. 898 d.lgs. n. 66/2010 non riveste natura disciplinare, ma è vincolato all'accertamento dell'oggettiva circostanza della mancata cessazione della situazione di incompatibilità successivamente al decorso di quindici giorni dalla diffida, sicché esula dal relativo procedimento ogni valutazione discrezionale in merito alla proporzionalità e adeguatezza della sanzione, anche in relazione ai precedenti di servizio del militare decaduto.
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SENTENZA ,sede di GENOVA ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201700594 - Public 2017-07-10 -
Pubblicato il 10/07/2017
N. 00594/2017 REG. PROV. COLL.
N. 00928/2015 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 928 del 2015, proposto da:
Giovanni R.., rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Paita e Rugantino Marcantoni, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. Liguria;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, v.le B. Partigiane, 2;
per l'annullamento
del decreto n. 3330/2015, di decadenza dal rapporto di impiego.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2017 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 14.10.2015 il signor R.. Giovanni, già maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il decreto del direttore generale del Ministero della Difesa 6.8.2015, n. 3330, di cessazione dal servizio permanente per decadenza dal rapporto di impiego, a motivo della sopravvenuta incompatibilità professionale ex art. 898 comma 2 e 923 comma 1 lett. l) del D. Lgs. 15.3.2010, n. 66 con l’attività di titolare del bed & breakfast denominato “Cinque terre filo di Arianna” e con l’attività di massaggiatore/naturopata abusivamente svolta in un appartamento di proprietà in OMISSIS, con conseguente collocazione in congedo.
A sostegno del gravame ha dedotto tre motivi di ricorso, rubricati come segue.
1. Violazione art. 24 Costituzione – violazione decreto legislativo 15.3.2010, n. 66 – violazione dei principi fondamentali in tema di contraddittorio procedimentale e diritto di difesa – eccesso di potere – ingiustizia manifesta.
Il procedimento disciplinare, iniziato sulla base di un unico addebito (la titolarità del Bed & breakfast denominato “Cinque terre filo di Arianna”), sarebbe stato concluso in ragione di un’altra contestazione (l’essere stato sorpreso nell’atto di effettuare ad un cliente un trattamento di riflessologia plantare), con conseguente pregiudizio del diritto di difesa dell’incolpato e violazione della procedura di cui all’art. 898 del D. Lgs. n. 66/2010.
2. Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo n. 66 del 15.3.2010 – omessa e/o insufficiente motivazione – inesistenza dei presupposti – travisamento del fatto.
L’attività di massaggiatore/naturopata sarebbe stata svolta dal ricorrente a titolo di hobby e compatibilmente con gli obblighi di servizio, in forma occasionale ed in regime di gratuità, sicché la stessa non ricadrebbe tra le attività extraprofessionali vietate ai carabinieri.
3. Eccesso di potere per violazione dei principi in tema di proporzionalità e adeguatezza.
Stanti gli ottimi precedenti di servizio del ricorrente, la sanzione della decadenza per incompatibilità professionale sarebbe palesemente sproporzionata.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza 19.11.2015, n. 288 la sezione ha rigettato la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 23 giugno 2017 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Il ricorso è infondato, per le motivazioni che seguono (secondo l’ordine dei motivi di ricorso).
1. Ai sensi dell’art. 898 del d.lgs. n. 66/2010, “1. Il militare che non osserva le norme sulle incompatibilità professionali è diffidato su determinazione ministeriale a cessare immediatamente dalla situazione di incompatibilità. 2. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità cessi, il militare decade dall'impiego”.
Orbene, come rilevato già in fase cautelare, la diffida di cui alla determinazione dirigenziale 5.5.2015 (doc. 3 delle produzioni 26.10.2015 di parte ricorrente) faceva chiaramente riferimento, oltre che alla titolarità del bed & breakfast, anche all’attività di naturopata/massaggiatore mediante offerta di trattamenti di riflessologia plantare.
Donde l’infondatezza della censura.
2. Ai sensi dell’art. 894 del d.lgs. n. 66/2010, “1. La professione di militare è incompatibile con l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. 2. E' altresì incompatibile l'esercizio di un mestiere, di un'industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro”.
La disposizione non contiene alcun riferimento alla gratuità e/o alla non occasionalità dell’attività incompatibile.
Anzi, sia l’art. 894 che il successivo art. 895 sulle attività extraprofessionali sempre consentite contengono un riferimento di tipo meramente descrittivo delle attività vietate o rispettivamente consentite, prescindendo del tutto dal carattere retribuito o meno delle stesse (cfr. l’inciso “retribuita o non” nell’art. 894 e l’inciso “che diano o meno luogo a compensi” nell’art. 895).
In ogni caso, anche volendo accedere alla tesi del ricorrente – secondo la quale il divieto colpirebbe soltanto le attività extraprofessionali lucrative e con carattere continuativo - nel caso di specie è emerso, dagli accertamenti citati nel decreto impugnato, che l’attività di naturopata/massaggiatore veniva svolta in via continuativa e dietro compenso (cfr. le sommarie informazioni rese dai clienti e le copie delle ricevute allegate al verbale degli accertamenti condotti in data 9.6.2015 – all. 3 della documentazione depositata in adempimento dell’ordinanza istruttoria) anche in data successiva alla diffida.
3. Il provvedimento di decadenza per incompatibilità professionale ex art. 898 d.lgs. n. 66/2010 non riveste natura disciplinare, ma è vincolato all'accertamento dell'oggettiva circostanza della mancata cessazione della situazione di incompatibilità successivamente al decorso di quindici giorni dalla diffida, sicché esula dal relativo procedimento ogni valutazione discrezionale in merito alla proporzionalità e adeguatezza della sanzione, anche in relazione ai precedenti di servizio del militare decaduto.
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angelo Vitali Roberto Pupilella
IL SEGRETARIO
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1) - cessazione dal servizio permanente per decadenza dal rapporto di impiego, a motivo della sopravvenuta incompatibilità professionale ex art. 898 comma 2 e 923 comma 1 lett. l) del D. Lgs. 15.3.2010, n. 66 con l’attività di titolare del bed & breakfast denominato “Cinque terre filo di Arianna” e con l’attività di massaggiatore/naturopata abusivamente svolta in un appartamento di proprietà in OMISSIS, con conseguente collocazione in congedo.
Il Tar precisa:
2) - Il provvedimento di decadenza per incompatibilità professionale ex art. 898 d.lgs. n. 66/2010 non riveste natura disciplinare, ma è vincolato all'accertamento dell'oggettiva circostanza della mancata cessazione della situazione di incompatibilità successivamente al decorso di quindici giorni dalla diffida, sicché esula dal relativo procedimento ogni valutazione discrezionale in merito alla proporzionalità e adeguatezza della sanzione, anche in relazione ai precedenti di servizio del militare decaduto.
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SENTENZA ,sede di GENOVA ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201700594 - Public 2017-07-10 -
Pubblicato il 10/07/2017
N. 00594/2017 REG. PROV. COLL.
N. 00928/2015 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 928 del 2015, proposto da:
Giovanni R.., rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Paita e Rugantino Marcantoni, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. Liguria;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, v.le B. Partigiane, 2;
per l'annullamento
del decreto n. 3330/2015, di decadenza dal rapporto di impiego.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2017 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 14.10.2015 il signor R.. Giovanni, già maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il decreto del direttore generale del Ministero della Difesa 6.8.2015, n. 3330, di cessazione dal servizio permanente per decadenza dal rapporto di impiego, a motivo della sopravvenuta incompatibilità professionale ex art. 898 comma 2 e 923 comma 1 lett. l) del D. Lgs. 15.3.2010, n. 66 con l’attività di titolare del bed & breakfast denominato “Cinque terre filo di Arianna” e con l’attività di massaggiatore/naturopata abusivamente svolta in un appartamento di proprietà in OMISSIS, con conseguente collocazione in congedo.
A sostegno del gravame ha dedotto tre motivi di ricorso, rubricati come segue.
1. Violazione art. 24 Costituzione – violazione decreto legislativo 15.3.2010, n. 66 – violazione dei principi fondamentali in tema di contraddittorio procedimentale e diritto di difesa – eccesso di potere – ingiustizia manifesta.
Il procedimento disciplinare, iniziato sulla base di un unico addebito (la titolarità del Bed & breakfast denominato “Cinque terre filo di Arianna”), sarebbe stato concluso in ragione di un’altra contestazione (l’essere stato sorpreso nell’atto di effettuare ad un cliente un trattamento di riflessologia plantare), con conseguente pregiudizio del diritto di difesa dell’incolpato e violazione della procedura di cui all’art. 898 del D. Lgs. n. 66/2010.
2. Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo n. 66 del 15.3.2010 – omessa e/o insufficiente motivazione – inesistenza dei presupposti – travisamento del fatto.
L’attività di massaggiatore/naturopata sarebbe stata svolta dal ricorrente a titolo di hobby e compatibilmente con gli obblighi di servizio, in forma occasionale ed in regime di gratuità, sicché la stessa non ricadrebbe tra le attività extraprofessionali vietate ai carabinieri.
3. Eccesso di potere per violazione dei principi in tema di proporzionalità e adeguatezza.
Stanti gli ottimi precedenti di servizio del ricorrente, la sanzione della decadenza per incompatibilità professionale sarebbe palesemente sproporzionata.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza 19.11.2015, n. 288 la sezione ha rigettato la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 23 giugno 2017 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Il ricorso è infondato, per le motivazioni che seguono (secondo l’ordine dei motivi di ricorso).
1. Ai sensi dell’art. 898 del d.lgs. n. 66/2010, “1. Il militare che non osserva le norme sulle incompatibilità professionali è diffidato su determinazione ministeriale a cessare immediatamente dalla situazione di incompatibilità. 2. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità cessi, il militare decade dall'impiego”.
Orbene, come rilevato già in fase cautelare, la diffida di cui alla determinazione dirigenziale 5.5.2015 (doc. 3 delle produzioni 26.10.2015 di parte ricorrente) faceva chiaramente riferimento, oltre che alla titolarità del bed & breakfast, anche all’attività di naturopata/massaggiatore mediante offerta di trattamenti di riflessologia plantare.
Donde l’infondatezza della censura.
2. Ai sensi dell’art. 894 del d.lgs. n. 66/2010, “1. La professione di militare è incompatibile con l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. 2. E' altresì incompatibile l'esercizio di un mestiere, di un'industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro”.
La disposizione non contiene alcun riferimento alla gratuità e/o alla non occasionalità dell’attività incompatibile.
Anzi, sia l’art. 894 che il successivo art. 895 sulle attività extraprofessionali sempre consentite contengono un riferimento di tipo meramente descrittivo delle attività vietate o rispettivamente consentite, prescindendo del tutto dal carattere retribuito o meno delle stesse (cfr. l’inciso “retribuita o non” nell’art. 894 e l’inciso “che diano o meno luogo a compensi” nell’art. 895).
In ogni caso, anche volendo accedere alla tesi del ricorrente – secondo la quale il divieto colpirebbe soltanto le attività extraprofessionali lucrative e con carattere continuativo - nel caso di specie è emerso, dagli accertamenti citati nel decreto impugnato, che l’attività di naturopata/massaggiatore veniva svolta in via continuativa e dietro compenso (cfr. le sommarie informazioni rese dai clienti e le copie delle ricevute allegate al verbale degli accertamenti condotti in data 9.6.2015 – all. 3 della documentazione depositata in adempimento dell’ordinanza istruttoria) anche in data successiva alla diffida.
3. Il provvedimento di decadenza per incompatibilità professionale ex art. 898 d.lgs. n. 66/2010 non riveste natura disciplinare, ma è vincolato all'accertamento dell'oggettiva circostanza della mancata cessazione della situazione di incompatibilità successivamente al decorso di quindici giorni dalla diffida, sicché esula dal relativo procedimento ogni valutazione discrezionale in merito alla proporzionalità e adeguatezza della sanzione, anche in relazione ai precedenti di servizio del militare decaduto.
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angelo Vitali Roberto Pupilella
IL SEGRETARIO