Aliquota avanzamento, riforma e transito ruoli civili
Inviato: ven ott 13, 2017 10:33 am
Ricorso perso.
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Il CdS scrive:
1) - La norma, in pendenza di ricorso, è stata prima integrata (dall’art. 8, comma 1, lett. e), n. 2), del d.lgs. 28 gennaio 2014, n. 8) prevedendosi espressamente che la promozione sarebbe decorsa dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell’impiego civile, di cui all’articolo 923, comma 1, lettera m-bis) e poi abrogata dall’art. 1, comma 258, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dall’1.01.2015.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201702126 - Public 2017-10-12 -
Numero 02126/2017 e data 10/10/2017 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 4 ottobre 2017
NUMERO AFFARE 00010/2014
OGGETTO:
Ministero della difesa, Direzione generale del personale militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da J. R., avverso diniego di avanzamento al grado superiore.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 309811 del 18/11/2013 con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale del personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Andrea Pannone;
1. Il maresciallo di 1a classe dell’Aeronautica militare R. J. fu giudicato: “Permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato. Idoneo alla riserva. Idoneo al transito per l’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’Amministrazione della difesa, ai sensi della L. 266 dell’anno 1999”.
Con istanza 22 novembre 2011, egli chiese di transitare nelle aree funzionali del personale civile.
Con decreto del 22 maggio 2012, venne autorizzato il suo transito nelle corrispondenti aree funzionali e nelle rispettive posizioni economiche del personale civile della Difesa.
In data 15 giugno 2012, il ricorrente, avendo sottoscritto il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, venne assunto in forza presso la 46 a Brigata Aerea “Silvio Angelucci” di Pisa, in qualità di assistente amministrativo.
2. Nelle more della definizione della procedura volta al transito nelle corrispondenti aree del personale civile del Ministero della difesa, con nota del 28 febbraio 2012, venne comunicato al ricorrente che, a seguito del giudizio di permanente inidoneità al servizio militare, era stato escluso dall’aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2009.
Il Sottufficiale ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il provvedimento di esclusione dalla valutazione per l’avanzamento al grado superiore.
Il Sottufficiale sostiene che il provvedimento di esclusione dall’avanzamento sarebbe illegittimo, perché emanato in violazione dell’art. 1077 [Promozione o conferimento di qualifica in particolari condizioni dei sottufficiali e dei graduati] del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. La norma, applicabile ratione temporis, disponeva: “1. Il personale appartenente ai ruoli … giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non può essere ulteriormente valutato perché raggiunto dai limiti di età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto, è promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso”.
La norma, in pendenza di ricorso, è stata prima integrata (dall’art. 8, comma 1, lett. e), n. 2), del d.lgs. 28 gennaio 2014, n. 8) prevedendosi espressamente che la promozione sarebbe decorsa dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell’impiego civile, di cui all’articolo 923, comma 1, lettera m-bis) e poi abrogata dall’art. 1, comma 258, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dall’1.01.2015.
La norma aveva carattere premiale con la concessione del grado successivo a chi avanzamenti di carriera, per condizioni oggettive, non poteva più conseguirne.
Ma anche il passaggio nelle aree funzionali del personale civile costituisce una sorta di beneficio, cosicché, in assenza di un’esplicita previsione al riguardo, il soggetto che versava in quelle condizioni non poteva ottenere due benefici: la promozione e il passaggio nei ruoli del personale civile.
4. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
5. L’Amministrazione ha segnalato che il Sottufficiale non ha effettuato il versamento del contributo unificato, nonostante sia stato invitato a provvedere in tal senso (nota n. M D GMIL1 II 5 SC 2013 78102 del 14 marzo 2013 — allegato 10). L’Amministrazione dovrà adottare, di conseguenza, tutti gli atti necessari, anche di natura coattiva, per la riscossione del predetto contributo.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere rigettato.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Pannone Gianpiero Paolo Cirillo
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
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Il CdS scrive:
1) - La norma, in pendenza di ricorso, è stata prima integrata (dall’art. 8, comma 1, lett. e), n. 2), del d.lgs. 28 gennaio 2014, n. 8) prevedendosi espressamente che la promozione sarebbe decorsa dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell’impiego civile, di cui all’articolo 923, comma 1, lettera m-bis) e poi abrogata dall’art. 1, comma 258, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dall’1.01.2015.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201702126 - Public 2017-10-12 -
Numero 02126/2017 e data 10/10/2017 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 4 ottobre 2017
NUMERO AFFARE 00010/2014
OGGETTO:
Ministero della difesa, Direzione generale del personale militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da J. R., avverso diniego di avanzamento al grado superiore.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 309811 del 18/11/2013 con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale del personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Andrea Pannone;
1. Il maresciallo di 1a classe dell’Aeronautica militare R. J. fu giudicato: “Permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato. Idoneo alla riserva. Idoneo al transito per l’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’Amministrazione della difesa, ai sensi della L. 266 dell’anno 1999”.
Con istanza 22 novembre 2011, egli chiese di transitare nelle aree funzionali del personale civile.
Con decreto del 22 maggio 2012, venne autorizzato il suo transito nelle corrispondenti aree funzionali e nelle rispettive posizioni economiche del personale civile della Difesa.
In data 15 giugno 2012, il ricorrente, avendo sottoscritto il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, venne assunto in forza presso la 46 a Brigata Aerea “Silvio Angelucci” di Pisa, in qualità di assistente amministrativo.
2. Nelle more della definizione della procedura volta al transito nelle corrispondenti aree del personale civile del Ministero della difesa, con nota del 28 febbraio 2012, venne comunicato al ricorrente che, a seguito del giudizio di permanente inidoneità al servizio militare, era stato escluso dall’aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2009.
Il Sottufficiale ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il provvedimento di esclusione dalla valutazione per l’avanzamento al grado superiore.
Il Sottufficiale sostiene che il provvedimento di esclusione dall’avanzamento sarebbe illegittimo, perché emanato in violazione dell’art. 1077 [Promozione o conferimento di qualifica in particolari condizioni dei sottufficiali e dei graduati] del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. La norma, applicabile ratione temporis, disponeva: “1. Il personale appartenente ai ruoli … giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non può essere ulteriormente valutato perché raggiunto dai limiti di età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto, è promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso”.
La norma, in pendenza di ricorso, è stata prima integrata (dall’art. 8, comma 1, lett. e), n. 2), del d.lgs. 28 gennaio 2014, n. 8) prevedendosi espressamente che la promozione sarebbe decorsa dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell’impiego civile, di cui all’articolo 923, comma 1, lettera m-bis) e poi abrogata dall’art. 1, comma 258, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dall’1.01.2015.
La norma aveva carattere premiale con la concessione del grado successivo a chi avanzamenti di carriera, per condizioni oggettive, non poteva più conseguirne.
Ma anche il passaggio nelle aree funzionali del personale civile costituisce una sorta di beneficio, cosicché, in assenza di un’esplicita previsione al riguardo, il soggetto che versava in quelle condizioni non poteva ottenere due benefici: la promozione e il passaggio nei ruoli del personale civile.
4. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
5. L’Amministrazione ha segnalato che il Sottufficiale non ha effettuato il versamento del contributo unificato, nonostante sia stato invitato a provvedere in tal senso (nota n. M D GMIL1 II 5 SC 2013 78102 del 14 marzo 2013 — allegato 10). L’Amministrazione dovrà adottare, di conseguenza, tutti gli atti necessari, anche di natura coattiva, per la riscossione del predetto contributo.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere rigettato.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Pannone Gianpiero Paolo Cirillo
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà