rimozione dal grado a seguito di procedimento disciplinare d

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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Arpe Lorenzo
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Iscritto il: mar nov 09, 2010 12:28 am

rimozione dal grado a seguito di procedimento disciplinare d

Messaggio da Arpe Lorenzo »

Gentilissimo Avvocato
sono un Appuntato Scelto della Guardia di Finanza(con 23 anni di servizio)condannato per concussione con sentenza di primo grado,divenuta definitiva in data 17.04.2010,a due anni e 11mesi con la temporanea sospensione dai pubblici uffici per anni due e 8mesi.In data 26,06.2010 venivo sottoposto al procedimento diciplinare e l'ufficiale inquirente visto la sentenza e le mie memorie difensive,riteneva di dover concordare con il giudizio del Tribunale(che mi aveva concesso tutte le attenuanze possibili,in virtù delle circostanze che avevano determinato il reato)e mi riteneva meritevole di conservare il grado.Il comandante regionale riteneva invece di dissentire da tale parere e mi deferiva ad una commissione disciplinare che in data 25.9,2010 mi giudicava non idoneo a mantenere il grado.In data 08.10.2010 il comandante interregionale mi poneva in congedo con la seguente motivazione:"a seguito di perdita del grado per rimozione(e non degradazione) viene posto nel ruolo di soldato semplice a disposizione del distretto militare",la stessa mi veniva notificata il 03.11.2010 con in allegato i modi e i tempi per un eventuale ricorso gerarchico al comandante generale o amministrativo al Tar competente.La domanda che io le pongo e questa: a seguito della sentenza del Consiglio di Stato nr.3056 del 2006 dove si evince oltre ogni dubbio che per "tutti i militari della Guardia di Finanza sottoposti alla perdita del grado per rimozione e non per degradazione,compete la collocazione nel grado più basso della scala gerarchica che non è quello di soldato semplice,ma bensì quello di finanziere",ritenuto inoltre che io ero stato sospeso dal servizio in data 02.10.2007 e che se eventualmente dovessi rientrare in servizio a causa della pena accessoria di temporanea sospensione dai pubblici uffici dovrei permanere nella sospensione per alti due anni circa.Si potrebbe ravvisare un eccesso di potere in quanto;la misura sospensiva applicatami completerebbe un quinquennio e l'eventuale riduzione al grado di finanziere(già di per se afflittiva) e con l'impiego in ufficio sollevato da ogni incarico operativo sarebbe congruo sia per l'amministrazione che per me in quanto mi permetterebbe di proseguire il rapporto di lavoro che deve essere tutelato come si esplica chiaramente all'interno della succitata sentenza del Consiglio di Stato.La ringrazio anticipatamente per la sua disponibilità pregandola di rispondermi il prima possibile.Distinti saluti.


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Avv. Giorgio Carta
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Re: rimozione dal grado a seguito di procedimento disciplinare d

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

Egregio appuntato,

la sentenza del Consiglio di Stato che lei cita non è, da quanto si arguisce, applicabile al suo caso, ben differente.
Lei, infatti, è stato sottoposto ad autonomo procedimento disciplinare, da cui è poi scaturita - a torto o a ragione - la sua destituzione.
Il caso trattato dalla decisione del Consiglio di Stato che lei cita, invece, è quello di una destituzione disposta "di dirititto", cioè senza previo procedimento disciplinare, per esclusivo effetto della sentenza penale di condanna. Se legge la sentenza di primo grado del medesimo giudizio, è meglio spiegato l'accaduto.
Ovviamente, nulla le impedisce di impugnare il provvedimento destitutivo che la riguarda con riferimento ad altri motivi di legittimità che, però, non conoscendo il dettaglio della questione, non posso in alcun modo indicarle.
In bocca al lupo,

Avv. Giorgio Carta
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