Probabilmente una domanda stupida ma la propongo ugualmente al forum:
durante lo svolgimento della finestra mobile di 15 mesi, ai fini pensionistici e di TFS, che differenza fa prestare molte ore di straordinario rispetto a farne il minimo indispensabile o addirittura zero?
(Chiaramente al di la del semplice contributo economico della singola ora di straordinario retribuita).
Il perché di questa domanda è presto detto: appena entrerò in finestra mobile (sempre che decida di effettuarla), intendo "diradare" la mia presenza in servizio ... prima di tutto per far capire a chi di competenza che me ne sto per andare (pare che fino all'ultimo giorno non vedano il problema) e poi per iniziare a disintossicarmi dall'ambiente. Quindi sto valutando se sia conveniente o meno, effettuare più o meno straordinari nell'ultimo periodo di lavoro.
Grazie in anticipo del vostro pensiero,
Luca
Straordinari in finestra mobile
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Re: Straordinari in finestra mobile
Messaggio da Ciccionetto »
Lo straordinario alimenta la pensione nel calcolo contributivo.
Re: Straordinari in finestra mobile
Messaggio da kunal »
I benefici sono soprattutto per le quote a) fino 1992 e a+b 92/95 considerato il metodo per il calcolo di tali quote.
molto meno per la parte dal 2011 in poi
saluti
molto meno per la parte dal 2011 in poi
saluti
Re: Straordinari in finestra mobile
Messaggio da kunal »
se può essere utile
Nel pubblico impiego
Per i dipendenti pubblici le regole per la determinazione della quota A di pensione sono diverse rispetto alla generalità dei dipendenti del settore privato e autonomo. Per gli iscritti alla Cassa Stato la retribuzione pensionabile è costituita dalle voci di retribuzioni percepite
nell'ultimo mese di servizio aventi caratteristiche di fissità e continuità moltiplicate per 12 mensilità
[/b]. Ma bisogna distinguere le singole voci che compongono la retribuzione complessiva: quelle proprie della base pensionabile, che vanno maggiorate del 18% ai sensi dell'articolo 43 del Dpr 1091/1973; quelle esterne alla base pensionabile, che non sono soggette alla predetta maggiorazione; mentre le voci accessorie restano fuori dalla base pensionabile. Per i dipendenti iscritti alle ex casse di previdenza amministrate dal tesoro (Cpdel, Cps, Cpi e Cpug) la base pensionabile è costituita dalle voci di retribuzioni aventi caratteristiche di fissità e continuità percepite nell'ultimo mese di servizio moltiplicate per 13 mensilità, senza inclusione delle voci accessorie. Per ulteriori indicazioni sugli elementi che entrano nella valutazione della base pensionabile si veda qui.
Per gli appartenenti al comparto difesa e sicurezza si attribuisce invece un rendimento del 44% per i primi 15 anni di servizio sino al 20° anno con aliquote di rendimento pari al 3,6% dal 21° anno di contribuzione per ogni anno di anzianità sino al 31.12.1997 (poi sceso al 2% dal 1.1.1998) (cfr: articolo 54 del Dpr 1092/1973) e alla possibilità di cumulare, in aggiunta alla base pensionabile, sei aumenti periodici alla base pensionabile.
Nel pubblico impiego
Per i dipendenti pubblici le regole per la determinazione della quota A di pensione sono diverse rispetto alla generalità dei dipendenti del settore privato e autonomo. Per gli iscritti alla Cassa Stato la retribuzione pensionabile è costituita dalle voci di retribuzioni percepite
nell'ultimo mese di servizio aventi caratteristiche di fissità e continuità moltiplicate per 12 mensilità
[/b]. Ma bisogna distinguere le singole voci che compongono la retribuzione complessiva: quelle proprie della base pensionabile, che vanno maggiorate del 18% ai sensi dell'articolo 43 del Dpr 1091/1973; quelle esterne alla base pensionabile, che non sono soggette alla predetta maggiorazione; mentre le voci accessorie restano fuori dalla base pensionabile. Per i dipendenti iscritti alle ex casse di previdenza amministrate dal tesoro (Cpdel, Cps, Cpi e Cpug) la base pensionabile è costituita dalle voci di retribuzioni aventi caratteristiche di fissità e continuità percepite nell'ultimo mese di servizio moltiplicate per 13 mensilità, senza inclusione delle voci accessorie. Per ulteriori indicazioni sugli elementi che entrano nella valutazione della base pensionabile si veda qui.
Per gli appartenenti al comparto difesa e sicurezza si attribuisce invece un rendimento del 44% per i primi 15 anni di servizio sino al 20° anno con aliquote di rendimento pari al 3,6% dal 21° anno di contribuzione per ogni anno di anzianità sino al 31.12.1997 (poi sceso al 2% dal 1.1.1998) (cfr: articolo 54 del Dpr 1092/1973) e alla possibilità di cumulare, in aggiunta alla base pensionabile, sei aumenti periodici alla base pensionabile.
Re: Straordinari in finestra mobile
===gli straordinari sono pensionabili in quota B dal 1996.kunal ha scritto:I benefici sono soprattutto per le quote a) fino 1992 e a+b 92/95 considerato il metodo per il calcolo di tali quote.
molto meno per la parte dal 2011 in poi
saluti
Re: Straordinari in finestra mobile
Messaggio da kunal »
Sempre GRANDE il maestro Angri (affettuoso saluto personale)
La disposizione di cui all’articolo 43 (base pensionabile personale Civile) e 53 (base pensionabile personale militare) del D.P.R. n. 1092/1973, così come sostituito dall’articolo 15 (per il personale civile) e 16 (per il personale militare) della legge 29 aprile 1976, n. 177, stabilisce, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza, un aumento del 18 % della base pensionabile.
Tale norma di legge scaturì dal fatto che, per detto personale, non esisteva la possibilità di percepire “salario accessorio pensionabile”, contrariamente a quanto avveniva, invece, per altre categorie di dipendenti.
La maggiorazione virtuale del 18%, pertanto, sopperiva a tale carenza, permettendo, all’atto pratico, di poter percepire una pensione maggiorata rispetto al calcolo effettuabile sulla base dell’ultima retribuzione effettivamente percepita, tramite un “bonus” di salario accessorio virtuale garantito a tutti (il 18%).
All’epoca non fu previsto alcun onere a carico dei dipendenti statali al fine di poter beneficiare di tale maggiorazione: ciò significa che non fu imposta alcuna maggiorazione delle trattenute previdenziali.
La legge 23.12.1994 n 724 (Legge finanziaria del 1995), all’art.15, commi 1 e 2, stabilì, invece, che, a decorrere dal 1° gennaio 1995, anche la maggiorazione del 18% sarebbe stata assoggettata alla trattenuta in “conto tesoro” (attualmente pari all’8,75% e versata dal 1° gennaio 1996 all’INPDAP) relativa alla costituzione della futura previdenza (pensione).
Pertanto, per tutto il 1995, la trattenuta previdenziale fu applicata mensilmente al 118% (e non al 100%) della retribuzione tabellare (esclusa l’IIS di cui alla legge 27 maggio 1959, n.324).
Ciò nel contesto di un “risanamento” della finanza pubblica, che pertanto non poteva più permettersi la maggiorazione in parola senza alcun onere per i beneficiari.
Con la legge 8.8.1995 n. 335 (riforma del sistema previdenziale), all’art. 2, commi 9 e 10, è stato sancito un importante principio: anche per i dipendenti dello Stato tutte le retribuzioni accessorie, comunque definite, diventano pensionabili a decorrere dal 1° gennaio 1996, e quindi soggette alla trattenuta previdenziale dell’8,75%. (retributivo) dell’8,80% (contributivo o misto)
A questo punto la legge 335/95 avrebbe potuto prevedere, ma non lo ha fatto, l’abolizione della maggiorazione del 18%, essendo tale maggiorazione scaturita in un contesto nel quale non era previsto reale salario accessorio pensionabile.
La legge 335/95 ha quindi mantenuto anche la maggiorazione virtuale del 18%, che si “affianca” alla reale retribuzione accessoria ora pensionabile.
Quanto sopra comporta una difficoltà nel determinare l’esatto ammontare delle trattenute previdenziali.
In pratica si deve effettuare un conguaglio annuale sulla base del reale salario accessorio percepito, in quanto non si può, in corso d’anno, quantificare l’ammontare definitivo del salario accessorio che si percepirà dal 1 gennaio al 31 dicembre.
È per questo che dal 1° gennaio 1996 la trattenuta dell’8,75% viene applicata mensilmente al 100% della retribuzione tabellare (e non più, come era stato per il 1995, al 118%), fatto salvo il conguaglio annuale che viene effettuato a decorrere dal mese di febbraio del successivo anno.
Pertanto, in sede di conguaglio, si deve determinare quanto salario accessorio è stato corrisposto nel corso del precedente anno finanziario e su cui è stata effettuata la trattenuta dell’8,75%. (retributivo) oppure dell’8.80% (contributivo o misto)
Si deve, poi, confrontare tale salario con la maggiorazione virtuale del 18%:
1. se questa è maggiore del salario accessorio percepito non si ha nessun ulteriore beneficio in ordine alla base pensionabile ma si avrà comunque un beneficio in ordine al conguaglio delle ritenute previdenziali che sarà minore;
2. se, di contro, il salario accessorio fosse stato superiore alla maggiorazione del 18%, la parte eccedente produrrà anche un beneficio rispetto alla base pensionabile e non dovrà essere effettuato nessun conguaglio delle ritenute previdenziali.
Si precisa che nel salario accessorio, ad esempio, sono comprese le seguenti voci:
• Indennità di compensazione (art. 16 c. 3 DPR 164/2002 e succ.ve modificazioni)
• Indennità di servizio notturno (art. 6 DPR 147/1990 e succ.ve modificazioni)
• Indennità di servizio festivo (art. 5 legge 715/1978 e succ.ve modificazioni )
• Compenso lavoro straordinario (art. 5 DPR 150/1987 e succ.ve modificazioni)
• Indennità di ordine pubblico (art. 10 c. 1 - DPR 147/1990 e succ.ve modificazioni)
• Indennità di missione (art. 8 DPR 147/1990 e succ.ve modificazioni).
• Indennità di trasferimento (art. 1 legge 86/2001 e succ.ve modificazioni)
La disposizione di cui all’articolo 43 (base pensionabile personale Civile) e 53 (base pensionabile personale militare) del D.P.R. n. 1092/1973, così come sostituito dall’articolo 15 (per il personale civile) e 16 (per il personale militare) della legge 29 aprile 1976, n. 177, stabilisce, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza, un aumento del 18 % della base pensionabile.
Tale norma di legge scaturì dal fatto che, per detto personale, non esisteva la possibilità di percepire “salario accessorio pensionabile”, contrariamente a quanto avveniva, invece, per altre categorie di dipendenti.
La maggiorazione virtuale del 18%, pertanto, sopperiva a tale carenza, permettendo, all’atto pratico, di poter percepire una pensione maggiorata rispetto al calcolo effettuabile sulla base dell’ultima retribuzione effettivamente percepita, tramite un “bonus” di salario accessorio virtuale garantito a tutti (il 18%).
All’epoca non fu previsto alcun onere a carico dei dipendenti statali al fine di poter beneficiare di tale maggiorazione: ciò significa che non fu imposta alcuna maggiorazione delle trattenute previdenziali.
La legge 23.12.1994 n 724 (Legge finanziaria del 1995), all’art.15, commi 1 e 2, stabilì, invece, che, a decorrere dal 1° gennaio 1995, anche la maggiorazione del 18% sarebbe stata assoggettata alla trattenuta in “conto tesoro” (attualmente pari all’8,75% e versata dal 1° gennaio 1996 all’INPDAP) relativa alla costituzione della futura previdenza (pensione).
Pertanto, per tutto il 1995, la trattenuta previdenziale fu applicata mensilmente al 118% (e non al 100%) della retribuzione tabellare (esclusa l’IIS di cui alla legge 27 maggio 1959, n.324).
Ciò nel contesto di un “risanamento” della finanza pubblica, che pertanto non poteva più permettersi la maggiorazione in parola senza alcun onere per i beneficiari.
Con la legge 8.8.1995 n. 335 (riforma del sistema previdenziale), all’art. 2, commi 9 e 10, è stato sancito un importante principio: anche per i dipendenti dello Stato tutte le retribuzioni accessorie, comunque definite, diventano pensionabili a decorrere dal 1° gennaio 1996, e quindi soggette alla trattenuta previdenziale dell’8,75%. (retributivo) dell’8,80% (contributivo o misto)
A questo punto la legge 335/95 avrebbe potuto prevedere, ma non lo ha fatto, l’abolizione della maggiorazione del 18%, essendo tale maggiorazione scaturita in un contesto nel quale non era previsto reale salario accessorio pensionabile.
La legge 335/95 ha quindi mantenuto anche la maggiorazione virtuale del 18%, che si “affianca” alla reale retribuzione accessoria ora pensionabile.
Quanto sopra comporta una difficoltà nel determinare l’esatto ammontare delle trattenute previdenziali.
In pratica si deve effettuare un conguaglio annuale sulla base del reale salario accessorio percepito, in quanto non si può, in corso d’anno, quantificare l’ammontare definitivo del salario accessorio che si percepirà dal 1 gennaio al 31 dicembre.
È per questo che dal 1° gennaio 1996 la trattenuta dell’8,75% viene applicata mensilmente al 100% della retribuzione tabellare (e non più, come era stato per il 1995, al 118%), fatto salvo il conguaglio annuale che viene effettuato a decorrere dal mese di febbraio del successivo anno.
Pertanto, in sede di conguaglio, si deve determinare quanto salario accessorio è stato corrisposto nel corso del precedente anno finanziario e su cui è stata effettuata la trattenuta dell’8,75%. (retributivo) oppure dell’8.80% (contributivo o misto)
Si deve, poi, confrontare tale salario con la maggiorazione virtuale del 18%:
1. se questa è maggiore del salario accessorio percepito non si ha nessun ulteriore beneficio in ordine alla base pensionabile ma si avrà comunque un beneficio in ordine al conguaglio delle ritenute previdenziali che sarà minore;
2. se, di contro, il salario accessorio fosse stato superiore alla maggiorazione del 18%, la parte eccedente produrrà anche un beneficio rispetto alla base pensionabile e non dovrà essere effettuato nessun conguaglio delle ritenute previdenziali.
Si precisa che nel salario accessorio, ad esempio, sono comprese le seguenti voci:
• Indennità di compensazione (art. 16 c. 3 DPR 164/2002 e succ.ve modificazioni)
• Indennità di servizio notturno (art. 6 DPR 147/1990 e succ.ve modificazioni)
• Indennità di servizio festivo (art. 5 legge 715/1978 e succ.ve modificazioni )
• Compenso lavoro straordinario (art. 5 DPR 150/1987 e succ.ve modificazioni)
• Indennità di ordine pubblico (art. 10 c. 1 - DPR 147/1990 e succ.ve modificazioni)
• Indennità di missione (art. 8 DPR 147/1990 e succ.ve modificazioni).
• Indennità di trasferimento (art. 1 legge 86/2001 e succ.ve modificazioni)
Re: Straordinari in finestra mobile
A parte tutte le risposte date - ovviamente corrette o corrette in parte - lo straordinario UTILE al CALCOLO della pensione, e maturato in qualsiasi periodo, (anche in FM) deve superare il 18% della base pensionabile...e questo è il primo dato....inoltre anche se così fosse ed ipotizzando che non togliendoti mai l'uniforme percepiresti nei 15 MM di FM 5000 euro di straordinario utile, ovvero oltre la soglia del 18%, avresti un ritorno sulla tua pensione mensile veramente irrisorio.Luca64 ha scritto:Probabilmente una domanda stupida ma la propongo ugualmente al forum:
durante lo svolgimento della finestra mobile di 15 mesi, ai fini pensionistici e di TFS, che differenza fa prestare molte ore di straordinario rispetto a farne il minimo indispensabile o addirittura zero?
(Chiaramente al di la del semplice contributo economico della singola ora di straordinario retribuita).
Il perché di questa domanda è presto detto: appena entrerò in finestra mobile (sempre che decida di effettuarla), intendo "diradare" la mia presenza in servizio ... prima di tutto per far capire a chi di competenza che me ne sto per andare (pare che fino all'ultimo giorno non vedano il problema) e poi per iniziare a disintossicarmi dall'ambiente. Quindi sto valutando se sia conveniente o meno, effettuare più o meno straordinari nell'ultimo periodo di lavoro.
Grazie in anticipo del vostro pensiero,
Luca
Re: Straordinari in finestra mobile
Perfetto ... l'intervento del grande firefox mette il PUNTO sull'argomento.firefox ha scritto:A parte tutte le risposte date - ovviamente corrette o corrette in parte - lo straordinario UTILE al CALCOLO della pensione, e maturato in qualsiasi periodo, (anche in FM) deve superare il 18% della base pensionabile...e questo è il primo dato....inoltre anche se così fosse ed ipotizzando che non togliendoti mai l'uniforme percepiresti nei 15 MM di FM 5000 euro di straordinario utile, ovvero oltre la soglia del 18%, avresti un ritorno sulla tua pensione mensile veramente irrisorio.Luca64 ha scritto:Probabilmente una domanda stupida ma la propongo ugualmente al forum:
durante lo svolgimento della finestra mobile di 15 mesi, ai fini pensionistici e di TFS, che differenza fa prestare molte ore di straordinario rispetto a farne il minimo indispensabile o addirittura zero?
(Chiaramente al di la del semplice contributo economico della singola ora di straordinario retribuita).
Il perché di questa domanda è presto detto: appena entrerò in finestra mobile (sempre che decida di effettuarla), intendo "diradare" la mia presenza in servizio ... prima di tutto per far capire a chi di competenza che me ne sto per andare (pare che fino all'ultimo giorno non vedano il problema) e poi per iniziare a disintossicarmi dall'ambiente. Quindi sto valutando se sia conveniente o meno, effettuare più o meno straordinari nell'ultimo periodo di lavoro.
Grazie in anticipo del vostro pensiero,
Luca
Già avevo intenzione di farne il meno possibile, a questo punto, la mia disponibilità in ufficio in FM sarà pari a 36 ore settimanali ... prendere o lasciare.
Grazie firefox, sei unico.
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