RISPOSTA DI AVV.BAVA benefici vittime del dovere
Inviato: sab set 02, 2017 11:53 am
RISPOSTA DELL'AVVOCATO BAVA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SU BENEFICI VITTIME DEL DOVERE-
Il consiglio di stato non ha gradito che la Cassazione negasse la sua giurisdizione , e appena dopo la pubblicazione della sentenza 23300/16 che ha affermato la giurisdizione ordinaria ha ribaltato il proprio orientamento precedente sia un tema di compensazione di somme dalla speciale elargizione sia in tema di importo dell'assegno, entrando nel merito di una questione in realtà estranea alla sua giurisdizione. Si tratta di un atteggiamento assurdo poiché esulante dai poteri del giudice di ottemperanza, il quale deve solo interpretare la sentenza e non il problema sostanziale , che compete al giudice ordinario . Per tale motivo ho smesso di attivarmi con l'ottemperanza e ho preso a agire separatamene ancora davanti al giudice ordinario , che invece "obbedisce" alla cassazione. La sentenza riguarda uno dei giudizi ancora pendenti prima del voltafaccia del consiglio di stato . Ci sono altre sue sentenze di questo tipo , che ho impugnato in Cassazione (come farò con questa) evidenziando come il Consiglio di Stato sia uscito dal suo margine di compiti decidendo la causa sulla base di una sua interpretazione della legge alternativa e contraria a quella imposta dalla Cassazione stessa. Poiché il giudice della ottemperanza può solo applicare la sentenza oggetto di giudizio di ottemperanza , e non invece ignorarla passando a decidere la causa come se fosse il giudice del merito, si configura nella sentenza del consiglio di stato quello che noi chiamiamo "straripamento di potere". Credo che il consiglio di stato non abbia gradito che il giudice amministrativo abbia perso una materia così importante anche politicamente. e la dimostrazione e' nel fatto che il cambio di rotta non è stato minimamente motivato ; la prima sentenza negativa, da me impugnata in cassazione e' - vado a memoria - la 5337/17, dove il consiglio di stato si è limitato a dire di avere ... cambiato idea, senza spiegare il perché .Per ora la Cassazione non ha ancora deciso tale impugnazione, e quella della analoga sentenza che la ha seguita . Ovviamente nulla cambia per la questione dei 500 euro, poiché chi intende ottenere l'adeguamento dovrà rivolgersi al giudice ordinario. Il giudice amministrativo entra infatti gioco in queste cause solo ove si decida di agire esecutivamente dopo la fine della causa civile senza utilizzare l'ufficiale giudiziario. Dopo che la Cassazione avrà bastonato ancora una volta il consiglio di stato si potrà tornare a proporre ottemperanza, per ora meglio evitarlo. In sostanza il Consiglio di Stato al più poteva sostenere che la sentenza da ottemperare non avesse trattato il
Problema, rimettendolo a un nuovo giudizio civile , ma non poteva "farsi giudice" del rapporto sostanziale, sostituendosi al giudice ordinario , invadendo la giurisdizione del giudice ordinario : anche il consiglio di stato e' soggetto alle sezioni unite della Cassazione, che con decine di sentenze ha ormai affermato definitivamente la propria posizione, vincolante per tutti i giudici.
Mi piaceVedi altre reazioni · Rispondi
Il consiglio di stato non ha gradito che la Cassazione negasse la sua giurisdizione , e appena dopo la pubblicazione della sentenza 23300/16 che ha affermato la giurisdizione ordinaria ha ribaltato il proprio orientamento precedente sia un tema di compensazione di somme dalla speciale elargizione sia in tema di importo dell'assegno, entrando nel merito di una questione in realtà estranea alla sua giurisdizione. Si tratta di un atteggiamento assurdo poiché esulante dai poteri del giudice di ottemperanza, il quale deve solo interpretare la sentenza e non il problema sostanziale , che compete al giudice ordinario . Per tale motivo ho smesso di attivarmi con l'ottemperanza e ho preso a agire separatamene ancora davanti al giudice ordinario , che invece "obbedisce" alla cassazione. La sentenza riguarda uno dei giudizi ancora pendenti prima del voltafaccia del consiglio di stato . Ci sono altre sue sentenze di questo tipo , che ho impugnato in Cassazione (come farò con questa) evidenziando come il Consiglio di Stato sia uscito dal suo margine di compiti decidendo la causa sulla base di una sua interpretazione della legge alternativa e contraria a quella imposta dalla Cassazione stessa. Poiché il giudice della ottemperanza può solo applicare la sentenza oggetto di giudizio di ottemperanza , e non invece ignorarla passando a decidere la causa come se fosse il giudice del merito, si configura nella sentenza del consiglio di stato quello che noi chiamiamo "straripamento di potere". Credo che il consiglio di stato non abbia gradito che il giudice amministrativo abbia perso una materia così importante anche politicamente. e la dimostrazione e' nel fatto che il cambio di rotta non è stato minimamente motivato ; la prima sentenza negativa, da me impugnata in cassazione e' - vado a memoria - la 5337/17, dove il consiglio di stato si è limitato a dire di avere ... cambiato idea, senza spiegare il perché .Per ora la Cassazione non ha ancora deciso tale impugnazione, e quella della analoga sentenza che la ha seguita . Ovviamente nulla cambia per la questione dei 500 euro, poiché chi intende ottenere l'adeguamento dovrà rivolgersi al giudice ordinario. Il giudice amministrativo entra infatti gioco in queste cause solo ove si decida di agire esecutivamente dopo la fine della causa civile senza utilizzare l'ufficiale giudiziario. Dopo che la Cassazione avrà bastonato ancora una volta il consiglio di stato si potrà tornare a proporre ottemperanza, per ora meglio evitarlo. In sostanza il Consiglio di Stato al più poteva sostenere che la sentenza da ottemperare non avesse trattato il
Problema, rimettendolo a un nuovo giudizio civile , ma non poteva "farsi giudice" del rapporto sostanziale, sostituendosi al giudice ordinario , invadendo la giurisdizione del giudice ordinario : anche il consiglio di stato e' soggetto alle sezioni unite della Cassazione, che con decine di sentenze ha ormai affermato definitivamente la propria posizione, vincolante per tutti i giudici.
Mi piaceVedi altre reazioni · Rispondi