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Computo delle due ore di lavoro straordinario

Inviato: mer mag 24, 2017 5:00 pm
da panorama
per opportuna notizia,

1) - ha adito questa Corte lamentando la mancata riliquidazione del trattamento pensionistico, dovuta quale effetto del riconoscimento del diritto alla rideterminazione della base pensionabile “con il computo delle due ore di lavoro straordinario prestato, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 69/1984”, (come stabilito dal T.A.R. Lazio, con sentenza n. 2740 del 2 novembre 1999).
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SICILIA SENTENZA 291 05/05/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA SENTENZA 291 2017 PENSIONI 05/05/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Paolo Gargiulo
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 291/2017

nel giudizio in materia di pensioni militari iscritto al n. 62062 del registro di segreteria;

INTRODOTTO con ricorso, depositato il 21 ottobre 2014, proposto da O. C. nato a OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Biondo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Santi Magazzù, in Palermo, via Mario Rutelli, n. 38;

CONTRO:

• l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - quale successore, per effetto dell’articolo 21, comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.) – rappresentato e difeso dall’avv. Adriana Giovanna Rizzo ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura I.N.P.S. di Palermo, in via Laurana, n. 59;

• il Ministero dell’interno;

PER la rideterminazione della pensione privilegiata.

VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;

UDITO, alla pubblica udienza del 20 aprile 2017, con l’assistenza del Segretario sig.ra Caterina Maniscalco, l’avv. Maria Grazia Sparacino, in sostituzione dell’avv. Adriana Giovanna Rizzo, per l’I.N.P.S..

Ritenuto in

F A T T O

La parte ricorrente - ex Assistente Capo della Polizia di Stato, titolare, dapprima, di pensione ordinaria diretta dal 6 febbraio 1984 (decreto del Prefetto di Roma n. 10454 del 14 novembre 1988), poi, dal 6 febbraio 1984 al 5 febbraio 1988, di assegno privilegiato di ottava categoria (decreto del Ministero dell’interno n. 1609 del 22 febbraio 1991) e, infine, dal 6 febbraio 1988 di pensione privilegiata di ottava categoria a vita (decreto del Ministero dell’interno n. 3788 del 20 maggio 1993) - ha adito questa Corte lamentando la mancata riliquidazione del trattamento pensionistico, dovuta quale effetto del riconoscimento del diritto alla rideterminazione della base pensionabile “con il computo delle due ore di lavoro straordinario prestato, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 69/1984”, (come stabilito dal T.A.R. Lazio, con sentenza n. 2740 del 2 novembre 1999).

La difesa della parte ricorrente, formulata richiesta di nomina di C.T.U. “in caso di contestazione”, chiede, pertanto, il riconoscimento del diritto del suo assistito “ad avere erogata la pensione privilegiata di VIII categoria in aggiunta a quella ordinaria, cosi come integrata giusta sentenza n. 2470 del 2 novembre 1999, resa dal Tar – Regione Lazio, con decorrenza dal riconoscimento del diritto e maggiorata degli interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, sino al soddisfo”, con consequenziale condanna dell’Ente previdenziale “a corrispondere al Sig. C.O. la pensione privilegiata” nei termini richiesti; con vittoria di spese, competenze e onorari.

Con memoria depositata il 18 novembre 2016, si è costituito l’I.N.P.S., sostenendo l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, poiché:

• “Il Ministero dell’Interno con decreto del 10.03.2011 ha riliquidato il trattamento pensionistico di privilegio spettante al ricorrente alla stregua della sentenza del TAR LAZIO n. 2470 del 02.11.1999, rimettendo alla competenza dell'Inpdap - ora Inps – il pagamento della pensione spettante dalla data di collocamento in congedo e dei relativi arretrati”;

• “L’Ente previdenziale con lotto di lavorazione n. 1 del 04.01.2012 ha disposto, a valere sulla rata di Febbraio 2012, il pagamento della pensione di privilegio così come riliquidata dal Ministero, comprensiva di arretrati”.

La difesa dell’I.N.P.S. – dopo aver precisato che “il trattamento pensionistico annuo complessivo percepito da parte ricorrente è di € 20.106,36, importo comprensivo sia della pensione ordinaria sia della pensione privilegiata, pari quest'ultima al 10% dell'importo annuo lordo” – conclude, pertanto, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile per carenza di interesse all’azione, con vittoria di spese e competenze, e opponendosi alla richiesta di C.T.U..

Alla pubblica udienza del 29 novembre 2016, il giudice - rilevato che il ricorso era stato rivolto all’I.N.P.S. e al Ministero dell'interno e che lo stesso era stato, però, notificato solo al primo – ha ordinato alla parte ricorrente di notificare gli atti anche al Ministero dell'interno.

Con memoria depositata il 18 aprile 2017, si è costituito il Ministero dell’interno, ricostruendo l’intera vicenda pensionistica dell’interessato ed evidenziando, in particolare, riguardo all’oggetto della controversia, che <con D.M. n. 472 del 10/03/2011 in adesione al dettato della sentenza del T.A.R. Lazio n. 2470 del 02/11/1999 è stato rideterminato il trattamento privilegiato in godimento con l’inclusione nella base pensionabile dell'importo delle “due ore di straordinario obbligatorio” rapportato all’anno in cui il dipendente è cessato dal servizio>.

Conclude, pertanto, il Ministero dell’interno chiedendo il rigetto del ricorso, “con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio per lite temeraria”.

Alla pubblica udienza del 20 aprile 2017, la difesa dell’I.N.P.S. ha richiamato gli atti.

La causa è stata, quindi, posta in decisione, come da verbale d’udienza.

Considerato in

D I R I T T O

1. I ricorso non può trovare accoglimento, poiché - secondo quanto affermato e documentato dall’I.N.P.S. e dal Ministero dell’interno, come descritto in fatto, e non contestato dal ricorrente - la pretesa qui azionata non era rimasta insoddisfatta.

Quest’ultima, in particolare, secondo quanto emerge dalla lettura dell’atto introduttivo e dai relativi allegati, ha tratto, evidentemente, origine da una mancata comprensione degli atti, per fronteggiare la quale il ricorrente si era rivolto, in via stragiudiziale, alle odierne Amministrazioni resistenti (atto datato 14 luglio 2013), mostrando di conoscere, fra gli altri, il citato decreto ministeriale del 10 marzo 2011, adottato per dare attuazione alla citata decisione del Giudice amministrativo, e chiedendo di “inviare specifica di quanto viene erogato mensilmente per pensione ordinaria, quanto per pensione privilegiata VIII categoria ed, ancora, quanto per rideterminazione della stessa, sulla scorta della Sentenza n. 2470/99, resa dal TAR Regione Lazio” e, “ove la pensione ordinaria non fosse stata integrata con quella privilegiata, così come rivalutata, [di] provvedere alla sua erogazione con decorrenza dalla presentazione della domanda, all’effettivo soddisfo”.

La domanda conoscitiva non ha, però, trovato soddisfazione, atteso che le risposte ricevute – peraltro fornite dal solo Ministero dell’interno (nota del 3 luglio 2012, in risposta a una istanza del 17 marzo precedente; nota del 18 settembre 2013, in risposta al predetto atto del 14 luglio 2013) – hanno, sostanzialmente, offerto all’odierno ricorrente informazioni a lui già note, sicché la predetta situazione di mancata comprensione degli atti è rimasta, di fatto, immutata.

Appare, pertanto, giusto compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, in funzione di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1) respinge il ricorso;

2) compensa le spese.

Ai sensi dell’articolo 429, primo comma, c.p.c., fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 aprile 2017.
Il Giudice
F.to Paolo Gargiulo

Depositata in segreteria nei modi di legge
Palermo, 03 maggio 2017


Pubblicata il 5 maggio 2017


IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora