Simulazione di infermità e truffa militare
Inviato: sab mag 20, 2017 9:42 am
CONDANNA per,
"Simulazione di infermità e truffa militare pluriaggravate e continuate".
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EMILIA ROMAGNA SENTENZA 107 16/05/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
EMILIA ROMAGNA SENTENZA 107 2017 RESPONSABILITA' 16/05/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
composta dai seguenti magistrati:
dott. Donato Maria Fino Presidente
dott. Marco Pieroni Consigliere
dott. Massimo Chirieleison Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 44509/R R.G. instaurato dal Procuratore Regionale nei confronti dei sigg.
F. M., nato a ……….., in data ……….., OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato Virgilio Frau del Foro di Verona con studio in Verona, Via C. Scalzi n. 20, (C.F.: FRAVGL66T03H717G);
Dott. F. C., nato a …………. il ………OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Senni di Cesena (C.F: SNNPTR37T23C574D) ed elettivamente domiciliato in Bologna Via N. Sauro 28 presso e nello studio dell'avv. Liliana Cirocco;
Visto l’atto di citazione del 1 giugno 2016;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 29 marzo 2017, con l’assistenza del Segretario Sig. Gerardo Verdini, il Consigliere relatore Massimo Chirieleison, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Attilio Beccia, l’avv. Virgilio Frau e l’avv. Pietro Senni per i convenuti.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione del 1 giugno 2016, regolarmente notificato, la Procura presso questa Sezione Giurisdizionale ha convenuto in giudizio i sigg. F. M. e F. C. per sentirli condannare (il secondo in via sussidiaria) al risarcimento del danno a favore dell’Arma dei carabinieri della somma di euro 66.832,93.
2. I fatti per cui è causa, erano stati segnalati alla Procura regionale con specifica e concreta notitia damni, costituita dalla nota n.11/2014/BU RGNR del 24.11.2014 della Procura militare di Verona, con la quale veniva comunicato alla Procura erariale l’emanazione di una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del F. M. per l'ipotesi di reato di "Simulazione di infermità e truffa militare pluriaggravate e continuate" (artt. 81 cpv c.p.; 47 n. 2; 159; 234 cc. 1 e 2 n. 1 c.p.m.p.).
3. La ricostruzione dei fatti è fondata principalmente sull'annotazione di polizia giudiziaria (e relativi allegati) del 10/07/2014 formalizzata dalla Guardia di Finanza di Verona e trasmessa alla Procura militare.
Per i medesimi fatti il convenuto F., luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, veniva rinviato a giudizio davanti al Tribunale Militare di Verona, con l'accusa di "simulazione di infermità e truffa militare aggravate e continuate" sulla base della seguente accusa:
a) con 8 certificati medici rilasciati dal dott. P. G. L. per il periodo dal 13/06/2012 al 12/07/2012, e dal dott. F. C. per i periodi dal 12/07/2012 al 9/06/2012, dal 10/09/2012 dall'8/12/2012, dal 21/12/2012 al 30/03/2013, dal 27/02/2013 al 30/04/2013, dall'1/05/2013 al 31/07/2013, dall'1/08/2013 al 31/10/2013, dall'1/11/2013 al 31/01/2014, simulava più patologie tra cui "lombalgia acuta recidivante, portatore di artrosi del rachide cervicale e del rachide lombare", "cervicartrosi cronica con associata componente vertiginosa e lombalgia su base artrosica-degenerativa" e "sinusite mascellare cronica bilaterale e cervicobrachialgia su base artrosica degenerativa con compressione radicolare e conseguenti parestesie degli arti superiori" in modo tale da indurre in errore sulla sua capacità fisica di prestare servizio i propri superiori ed il Comando di appartenenza, al fine di sottrarsi al servizio militare nel periodo dal 13/06/2012 al 31/01/2014;
b) con artifici e raggiri, consistiti nel produrre i certificati medici di cui sopra (rilasciati dal dott. P. e dal dott. F.) e inducendo in errore i propri superiori ed il Comando di appartenenza, procurava a sè l'ingiusto profitto consistente nell'indebita percezione della retribuzione relativa al complessivo periodo di servizio non prestato dal 13/06/2012" - compreso il periodo di malattia certificato dal dott. P.- "al 31/01/2014 per un totale di giorni 581, con corrispondente danno per l'Amministrazione Militare di euro 66.832,93".
4. In particolare, nella citata denunzia si riferiva che il Lgt. F., ancorché fosse stato giudicato idoneo alla prosecuzione del servizio militare incondizionato da parte di ben due Commissioni mediche ospedaliere (C.M.O. di prima e di seconda istanza, rispettivamente di Chieti e di Milano), aveva continuato ad assentarsi dal lavoro producendo certificati medici con prognosi estremamente prolungate - in alcuni casi superiori ai 90 giorni - e, come tali, palesemente sproporzionate in relazione alle correlate diagnosi.
Nel rapporto veniva segnalato, inoltre, che nel corso di tutto il periodo di malattia, il militare avrebbe continuato a condurre una vita del tutto normale (es: frequenti passeggiate in città anche con il coniuge, presenza a giorni alterni in palestra, vari viaggi all’interno ed all’esterno della Regione emiliana, ecc.) in palese contrasto con le condizioni patologiche diagnosticate dai sanitari che lo avevano anche occasionalmente visitato o che lo avevano in cura.
5. Il Tribunale penale militare di Verona, con sentenza n. 67 del 09 dicembre 2015, dichiarava il Lgt. F. M. F.: “...responsabile dei reati ascrittigli [simulazione di infermità e truffa militare pluriaggravate e continuate ex artt. 81 cpv. c.p., 47 n. 2, 159, 234 commi 1 e 2 n. 1 c.p.m.p.] uniti in continuazione con esclusione dei periodi di cui ai certificati datati 22.9.2012, 2.10.2012, 6.11.2012 e 17.1.2013 e concesse le attenuanti generiche prevalenti...” e lo condannava “...alla pena di mesi 8 e giorni 15 r.m. oltre al pagamento delle spese processuali e alle altre conseguenze di legge ivi compresa la pena accessoria della rimozione dal grado”.
6. Con memoria di costituzione il F. ribadisce che, pur convinto di non aver commesso fatti da cui dipendano sue responsabilità, essendo stato effettivamente affetto da patologie invalidanti, comprovate e certificate dai documenti offerti in comunicazione ed essendosi sempre affidato alla valutazione del personale sanitario (sia per la diagnosi che per la formulazione delle prognosi), fa presente di aver da tempo manifestato il proprio intendimento di definire la vicenda con il pagamento di una somma equa proporzionata al fatto che non si verte in una situazione di falsa invalidità (le patologie appaiono indiscutibili nella loro sussistenza, nella loro portata fortemente recidivante ed invalidante) quanto piuttosto si discute del fatto che le valutazioni di riposo medico sarebbero state eccessive rispetto alle necessità di riposo e cura. A tal proposito evidenzia che, fin dalla prima presa di contatto con la Procura Regionale, il convenuto manifestava l'intenzione di definire la vicenda con proposta motivata di accordo.
Riferisce, inoltre, di aver già provveduto a versare l’importo di € 25.000,00, in favore del Comando Legione Carabinieri di Bologna, come comprovato dalla disposizione di bonifico che allega agli atti.
7. Costituitosi in giudizio con propria memoria, il Dott. F. respinge gli addebiti chiedendo, in subordine, che la Corte accerti un’eventuale sua corresponsabilità entro limiti minimali.
8. Nel corso dell’udienza le parti hanno ribadito oralmente la sostanza delle argomentazioni svolte negli scritti già depositati.
9. Il presente giudizio ha ad oggetto una serie di condotte dolose comportanti un’illecita percezione di emolumenti stipendiali.
10. Alla luce delle surriferite precisazioni, trova conferma e fondamento la contestazione di responsabilità prospettata dalla Procura Regionale nell’atto di citazione nei confronti dei convenuti, nei termini che seguono.
10.1. Sulla base della dinamica degli eventi come esposta in fatto e nella sentenza penale militare di condanna n. 67/2015, cui il Collegio integralmente si riporta, appare ravvisabile:
a) in capo al Lgt. M. F., la dolosa inosservanza dei doveri fondamentali di fedeltà, lealtà, obbedienza, probità facenti capo ad un graduato appartenente all’Arma dei Carabinieri, anche durante le assenze per malattia, per aver realizzato numerosi spostamenti territoriali all’interno ed all’esterno della Regione emiliana, anche per lunghi periodi di tempo e in contrasto con le prescrizioni dell’osservanza del riposo e di terapie prescritte dal medico curante. Tali spostamenti evidenziano in maniera univoca, l’intenzione del sottoufficiale di simulare un complessivo quadro patologico invalidante in relazione alle incombenze d’ufficio, utilizzando la certificazione medica rilasciata dal dott. C. F. a copertura di ingiustificate assenze di malattia.
In tal senso si pronunciava il Tribunale militare penale di Verona con la sentenza di condanna del F. n. 67/21015.
b) in capo al dott. C. F., una condotta illecita connotata da grave imperizia, negligenza e imprudenza.
Alla luce di quanto statuito nella sentenza del Tribunale penale militare di Verona n. 67/2015, si evince chiaramene che il F. fosse stato reticente nei confronti del dott. F., in quanto il militare - :“...ometteva di riferire al medico di essere stato sottoposto a visita da parte di una commissione medica militare che lo aveva dichiarato idoneo ossia aveva espresso un giudizio diretto a produrre effetti sulla sua capacità di svolgere servizio (anche il giorno precedente a quello in cui egli si rivolgeva al medico di base); - nonché evidenziava, in modo simulato, sintomi della patologia sofferta in modo più grave rispetto al reale...”.
Si può pertanto escludere che il dott. F. avesse posto in essere una condotta dolosa e collusiva con gli scopi illeciti perseguiti dal Lgt. F..
Il Collegio ritiene, tuttavia, ravvisabile nella condotta del Dott. F., l’elemento soggettivo della colpa grave, essendo venuto meno agli obblighi di cui agli artt. 4, 22 e 24 del codice di deontologia medica, posti a presidio della libertà e dell’autonomia professionale del medico, con conseguente obbligo di rifiutare prestazioni contrarie alla propria coscienza e ai propri convincimenti tecnico-scientifici. Vertendosi in fattispecie di concorso di una condotta connotata da colpa grave con un’altra caratterizzata da dolo, si ritiene applicabile alla prima il regime di responsabilità c.d. sussidiaria sancito dalla giurisprudenza contabile, con beneficio di preventiva escussione del patrimonio del F..
A connotare di gravità il comportamento negligente e contrario ai canoni della perizia professionale del dott. F. concorre, in particolare, il rilievo che quest’ultimo, ancorché non identificabile come medico di famiglia del F., dal 13.07.2012 in poi, di fatto, lo aveva preso in carico in via esclusiva e sistematica.
Avendone certificato l’assenza per malattia per periodi molto lunghi ed avrebbe, pertanto, potuto e dovuto:
1. prescrivere farmaci per contrastare o contenere le patologie acclarate o, quantomeno, indirizzare il F. verso medici specialisti;
2. valutare con ben maggior grado di diligenza, di prudenza e di perizia la concessione di periodi di malattia così ampi e riconosciuti basandosi unicamente sulle dichiarazioni rese dal paziente, anche alla luce delle proprie valutazioni cliniche;
3. acquisire la scheda sanitaria del graduato, ancorché non suo assistito, per conoscere l’anamnesi, in quanto, nei fatti, come detto, ne aveva preso in carico le cure nel medio/lungo periodo.
11. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene di poter affermare la responsabilità in via principale del F. nella causazione dell'evento dannoso per l'ente pubblico e del dott. F. in via sussidiaria.
12. In considerazione del fatto che le patologie lamentate dal convenuto appaiono indiscutibili nella loro sussistenza, in quanto certificate da esami strumentali non oggetto di contestazione, il Collegio ritiene di poter rideterminare il danno erariale nella somma complessiva di 50.000,00 euro.
In conclusione il sig. F. deve essere condannato a pagare 50.000,00 euro, oltre interessi legali calcolati come in dispositivo.
In sede di esecuzione, si terrà conto dell’importo di € 25.000,00, già risarcito e versato in favore del Comando Legione Carabinieri di Bologna.
13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 286,12 (duecentottantasei/12)
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione
CONDANNA
il sig. F. M., nato a …….., in data …….. al risarcimento del danno nella misura di euro 50.000,00 in favore dell'Arma dei Carabinieri, oltre interessi legali dal deposito della sentenza medesima sino al soddisfo e il dott. F. C., nato a ………. il ………., in via sussidiaria.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 286,12 (duecentottantasei/12)
Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 29 marzo 2017.
L’estensore Il Presidente
f.to Massimo Chirieleison f.to Donato Maria Fino
Depositata in Segreteria il giorno 16 maggio 2017
Il Direttore di Segreteria
f.to Lucia Caldarelli
"Simulazione di infermità e truffa militare pluriaggravate e continuate".
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EMILIA ROMAGNA SENTENZA 107 16/05/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
EMILIA ROMAGNA SENTENZA 107 2017 RESPONSABILITA' 16/05/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
composta dai seguenti magistrati:
dott. Donato Maria Fino Presidente
dott. Marco Pieroni Consigliere
dott. Massimo Chirieleison Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 44509/R R.G. instaurato dal Procuratore Regionale nei confronti dei sigg.
F. M., nato a ……….., in data ……….., OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato Virgilio Frau del Foro di Verona con studio in Verona, Via C. Scalzi n. 20, (C.F.: FRAVGL66T03H717G);
Dott. F. C., nato a …………. il ………OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Senni di Cesena (C.F: SNNPTR37T23C574D) ed elettivamente domiciliato in Bologna Via N. Sauro 28 presso e nello studio dell'avv. Liliana Cirocco;
Visto l’atto di citazione del 1 giugno 2016;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 29 marzo 2017, con l’assistenza del Segretario Sig. Gerardo Verdini, il Consigliere relatore Massimo Chirieleison, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Attilio Beccia, l’avv. Virgilio Frau e l’avv. Pietro Senni per i convenuti.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione del 1 giugno 2016, regolarmente notificato, la Procura presso questa Sezione Giurisdizionale ha convenuto in giudizio i sigg. F. M. e F. C. per sentirli condannare (il secondo in via sussidiaria) al risarcimento del danno a favore dell’Arma dei carabinieri della somma di euro 66.832,93.
2. I fatti per cui è causa, erano stati segnalati alla Procura regionale con specifica e concreta notitia damni, costituita dalla nota n.11/2014/BU RGNR del 24.11.2014 della Procura militare di Verona, con la quale veniva comunicato alla Procura erariale l’emanazione di una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del F. M. per l'ipotesi di reato di "Simulazione di infermità e truffa militare pluriaggravate e continuate" (artt. 81 cpv c.p.; 47 n. 2; 159; 234 cc. 1 e 2 n. 1 c.p.m.p.).
3. La ricostruzione dei fatti è fondata principalmente sull'annotazione di polizia giudiziaria (e relativi allegati) del 10/07/2014 formalizzata dalla Guardia di Finanza di Verona e trasmessa alla Procura militare.
Per i medesimi fatti il convenuto F., luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, veniva rinviato a giudizio davanti al Tribunale Militare di Verona, con l'accusa di "simulazione di infermità e truffa militare aggravate e continuate" sulla base della seguente accusa:
a) con 8 certificati medici rilasciati dal dott. P. G. L. per il periodo dal 13/06/2012 al 12/07/2012, e dal dott. F. C. per i periodi dal 12/07/2012 al 9/06/2012, dal 10/09/2012 dall'8/12/2012, dal 21/12/2012 al 30/03/2013, dal 27/02/2013 al 30/04/2013, dall'1/05/2013 al 31/07/2013, dall'1/08/2013 al 31/10/2013, dall'1/11/2013 al 31/01/2014, simulava più patologie tra cui "lombalgia acuta recidivante, portatore di artrosi del rachide cervicale e del rachide lombare", "cervicartrosi cronica con associata componente vertiginosa e lombalgia su base artrosica-degenerativa" e "sinusite mascellare cronica bilaterale e cervicobrachialgia su base artrosica degenerativa con compressione radicolare e conseguenti parestesie degli arti superiori" in modo tale da indurre in errore sulla sua capacità fisica di prestare servizio i propri superiori ed il Comando di appartenenza, al fine di sottrarsi al servizio militare nel periodo dal 13/06/2012 al 31/01/2014;
b) con artifici e raggiri, consistiti nel produrre i certificati medici di cui sopra (rilasciati dal dott. P. e dal dott. F.) e inducendo in errore i propri superiori ed il Comando di appartenenza, procurava a sè l'ingiusto profitto consistente nell'indebita percezione della retribuzione relativa al complessivo periodo di servizio non prestato dal 13/06/2012" - compreso il periodo di malattia certificato dal dott. P.- "al 31/01/2014 per un totale di giorni 581, con corrispondente danno per l'Amministrazione Militare di euro 66.832,93".
4. In particolare, nella citata denunzia si riferiva che il Lgt. F., ancorché fosse stato giudicato idoneo alla prosecuzione del servizio militare incondizionato da parte di ben due Commissioni mediche ospedaliere (C.M.O. di prima e di seconda istanza, rispettivamente di Chieti e di Milano), aveva continuato ad assentarsi dal lavoro producendo certificati medici con prognosi estremamente prolungate - in alcuni casi superiori ai 90 giorni - e, come tali, palesemente sproporzionate in relazione alle correlate diagnosi.
Nel rapporto veniva segnalato, inoltre, che nel corso di tutto il periodo di malattia, il militare avrebbe continuato a condurre una vita del tutto normale (es: frequenti passeggiate in città anche con il coniuge, presenza a giorni alterni in palestra, vari viaggi all’interno ed all’esterno della Regione emiliana, ecc.) in palese contrasto con le condizioni patologiche diagnosticate dai sanitari che lo avevano anche occasionalmente visitato o che lo avevano in cura.
5. Il Tribunale penale militare di Verona, con sentenza n. 67 del 09 dicembre 2015, dichiarava il Lgt. F. M. F.: “...responsabile dei reati ascrittigli [simulazione di infermità e truffa militare pluriaggravate e continuate ex artt. 81 cpv. c.p., 47 n. 2, 159, 234 commi 1 e 2 n. 1 c.p.m.p.] uniti in continuazione con esclusione dei periodi di cui ai certificati datati 22.9.2012, 2.10.2012, 6.11.2012 e 17.1.2013 e concesse le attenuanti generiche prevalenti...” e lo condannava “...alla pena di mesi 8 e giorni 15 r.m. oltre al pagamento delle spese processuali e alle altre conseguenze di legge ivi compresa la pena accessoria della rimozione dal grado”.
6. Con memoria di costituzione il F. ribadisce che, pur convinto di non aver commesso fatti da cui dipendano sue responsabilità, essendo stato effettivamente affetto da patologie invalidanti, comprovate e certificate dai documenti offerti in comunicazione ed essendosi sempre affidato alla valutazione del personale sanitario (sia per la diagnosi che per la formulazione delle prognosi), fa presente di aver da tempo manifestato il proprio intendimento di definire la vicenda con il pagamento di una somma equa proporzionata al fatto che non si verte in una situazione di falsa invalidità (le patologie appaiono indiscutibili nella loro sussistenza, nella loro portata fortemente recidivante ed invalidante) quanto piuttosto si discute del fatto che le valutazioni di riposo medico sarebbero state eccessive rispetto alle necessità di riposo e cura. A tal proposito evidenzia che, fin dalla prima presa di contatto con la Procura Regionale, il convenuto manifestava l'intenzione di definire la vicenda con proposta motivata di accordo.
Riferisce, inoltre, di aver già provveduto a versare l’importo di € 25.000,00, in favore del Comando Legione Carabinieri di Bologna, come comprovato dalla disposizione di bonifico che allega agli atti.
7. Costituitosi in giudizio con propria memoria, il Dott. F. respinge gli addebiti chiedendo, in subordine, che la Corte accerti un’eventuale sua corresponsabilità entro limiti minimali.
8. Nel corso dell’udienza le parti hanno ribadito oralmente la sostanza delle argomentazioni svolte negli scritti già depositati.
9. Il presente giudizio ha ad oggetto una serie di condotte dolose comportanti un’illecita percezione di emolumenti stipendiali.
10. Alla luce delle surriferite precisazioni, trova conferma e fondamento la contestazione di responsabilità prospettata dalla Procura Regionale nell’atto di citazione nei confronti dei convenuti, nei termini che seguono.
10.1. Sulla base della dinamica degli eventi come esposta in fatto e nella sentenza penale militare di condanna n. 67/2015, cui il Collegio integralmente si riporta, appare ravvisabile:
a) in capo al Lgt. M. F., la dolosa inosservanza dei doveri fondamentali di fedeltà, lealtà, obbedienza, probità facenti capo ad un graduato appartenente all’Arma dei Carabinieri, anche durante le assenze per malattia, per aver realizzato numerosi spostamenti territoriali all’interno ed all’esterno della Regione emiliana, anche per lunghi periodi di tempo e in contrasto con le prescrizioni dell’osservanza del riposo e di terapie prescritte dal medico curante. Tali spostamenti evidenziano in maniera univoca, l’intenzione del sottoufficiale di simulare un complessivo quadro patologico invalidante in relazione alle incombenze d’ufficio, utilizzando la certificazione medica rilasciata dal dott. C. F. a copertura di ingiustificate assenze di malattia.
In tal senso si pronunciava il Tribunale militare penale di Verona con la sentenza di condanna del F. n. 67/21015.
b) in capo al dott. C. F., una condotta illecita connotata da grave imperizia, negligenza e imprudenza.
Alla luce di quanto statuito nella sentenza del Tribunale penale militare di Verona n. 67/2015, si evince chiaramene che il F. fosse stato reticente nei confronti del dott. F., in quanto il militare - :“...ometteva di riferire al medico di essere stato sottoposto a visita da parte di una commissione medica militare che lo aveva dichiarato idoneo ossia aveva espresso un giudizio diretto a produrre effetti sulla sua capacità di svolgere servizio (anche il giorno precedente a quello in cui egli si rivolgeva al medico di base); - nonché evidenziava, in modo simulato, sintomi della patologia sofferta in modo più grave rispetto al reale...”.
Si può pertanto escludere che il dott. F. avesse posto in essere una condotta dolosa e collusiva con gli scopi illeciti perseguiti dal Lgt. F..
Il Collegio ritiene, tuttavia, ravvisabile nella condotta del Dott. F., l’elemento soggettivo della colpa grave, essendo venuto meno agli obblighi di cui agli artt. 4, 22 e 24 del codice di deontologia medica, posti a presidio della libertà e dell’autonomia professionale del medico, con conseguente obbligo di rifiutare prestazioni contrarie alla propria coscienza e ai propri convincimenti tecnico-scientifici. Vertendosi in fattispecie di concorso di una condotta connotata da colpa grave con un’altra caratterizzata da dolo, si ritiene applicabile alla prima il regime di responsabilità c.d. sussidiaria sancito dalla giurisprudenza contabile, con beneficio di preventiva escussione del patrimonio del F..
A connotare di gravità il comportamento negligente e contrario ai canoni della perizia professionale del dott. F. concorre, in particolare, il rilievo che quest’ultimo, ancorché non identificabile come medico di famiglia del F., dal 13.07.2012 in poi, di fatto, lo aveva preso in carico in via esclusiva e sistematica.
Avendone certificato l’assenza per malattia per periodi molto lunghi ed avrebbe, pertanto, potuto e dovuto:
1. prescrivere farmaci per contrastare o contenere le patologie acclarate o, quantomeno, indirizzare il F. verso medici specialisti;
2. valutare con ben maggior grado di diligenza, di prudenza e di perizia la concessione di periodi di malattia così ampi e riconosciuti basandosi unicamente sulle dichiarazioni rese dal paziente, anche alla luce delle proprie valutazioni cliniche;
3. acquisire la scheda sanitaria del graduato, ancorché non suo assistito, per conoscere l’anamnesi, in quanto, nei fatti, come detto, ne aveva preso in carico le cure nel medio/lungo periodo.
11. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene di poter affermare la responsabilità in via principale del F. nella causazione dell'evento dannoso per l'ente pubblico e del dott. F. in via sussidiaria.
12. In considerazione del fatto che le patologie lamentate dal convenuto appaiono indiscutibili nella loro sussistenza, in quanto certificate da esami strumentali non oggetto di contestazione, il Collegio ritiene di poter rideterminare il danno erariale nella somma complessiva di 50.000,00 euro.
In conclusione il sig. F. deve essere condannato a pagare 50.000,00 euro, oltre interessi legali calcolati come in dispositivo.
In sede di esecuzione, si terrà conto dell’importo di € 25.000,00, già risarcito e versato in favore del Comando Legione Carabinieri di Bologna.
13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 286,12 (duecentottantasei/12)
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione
CONDANNA
il sig. F. M., nato a …….., in data …….. al risarcimento del danno nella misura di euro 50.000,00 in favore dell'Arma dei Carabinieri, oltre interessi legali dal deposito della sentenza medesima sino al soddisfo e il dott. F. C., nato a ………. il ………., in via sussidiaria.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 286,12 (duecentottantasei/12)
Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 29 marzo 2017.
L’estensore Il Presidente
f.to Massimo Chirieleison f.to Donato Maria Fino
Depositata in Segreteria il giorno 16 maggio 2017
Il Direttore di Segreteria
f.to Lucia Caldarelli