Re: riscatto servizio comunque prestato
Inviato: mar gen 23, 2018 8:46 am
da panorama
Ricorso perso.
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Ecco alcuni brani:
1) - Con l’odierno gravame si dolgono della mancata iscrizione al suddetto Fondo di Previdenza anche per il periodo di servizio precedentemente prestato presso la medesima Amministrazione quali volontari,
- ) - durante il quale già usufruivano del sistema di retribuzione a stipendio,
- ) - quindi domandando a questo Giudice di accertare,
- ) - con riferimento all’indennità di buonuscita erogata dall’ente di previdenza, la sussistenza del proprio diritto ad ottenere l’iscrizione al menzionato Fondo a decorrere dalla data della loro prima assunzione in servizio volontario.
2) - Inoltre, esposto che alcuni fra i ricorrenti avevano richiesto il riscatto del servizio pre-ruolo prestato, versando all’Ente di previdenza il relativo contributo,
- ) - chiedono che in favore di questi l’Amministrazione sia condannata alla restituzione di dette somme, oltre interessi e svalutazione monetaria.
3) - La vicenda all’odierno esame concerne la nota questione relativa all’iscrivibilità presso il Fondo previdenziale gestito dall’E.N.P.A.S. (oggi I.N.P.D.A.P.) dei militari delle FF.AA. prima del passaggio in servizio permanente effettivo e, dunque, relativamente al tempo trascorso in servizio volontario di ferma e rafferma.
4) - Il Consiglio di Stato, premesso che l’art. 1, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, menziona, ai fini della spettanza dell’indennità di buonuscita,
-) - “i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo”,
-) - ha chiarito che per tale non è da intendersi qualsivoglia rapporto di lavoro ma esclusivamente il servizio permanente effettivo che costituisce il rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato.
- ) - Al contrario, dunque, il periodo di servizio volontario costituisce un rapporto di lavoro a tempo solo e necessariamente determinato.
5) - Ancora più chiaramente, il giudice di seconde cure ha ritenuto che
- ) - “Dall’esame delle disposizioni che si sono susseguite per l’ordinamento militare, emerge che con le parole "servizio continuativo" si è richiamato, con una diversa denominazione, il medesimo rapporto giuridico a tempo indeterminato concernente i gradi ‘iniziali’ del personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento militare (l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza).
- ) - Ciò si evince dalle univoche disposizioni, non solo degli articoli 1 e 2 della legge n. 53 del 1989 e dell’articolo 68 della legge n. 212 del 1983,
- ) - ma anche degli articoli 1 e 2 della legge n. 833 del 1961 e dell’articolo 4 della legge n. 1168 del 1961 (delle cui disposizioni consapevolmente ha tenuto conto il legislatore, nella stesura dell’art. 1 del D.P.R. n. 1072 del 1973) (cfr. in termini, dec. n. 6660/09 cit.)” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 8723/2010)”.
6) - Pertanto, il servizio volontario che i ricorrenti hanno prestato prima del passaggio in s.p.e.
- ) - e per il quale domandano che sia anticipata la propria iscrizione al Fondo di previdenza I.N.P.D.A.P. sin dal momento dell’assunzione in servizio di ciascuno di essi,
- ) - non può essere utilmente computato ai fini dell’indennità di buonuscita
- ) - e non può dar luogo all’anticipata iscrizione al predetto Fondo previdenziale, con conseguente infondatezza della domanda.
7) - A tal riguardo, è utile rammentare come la legislazione successiva al richiamato D.P.R. n. 1032/1973, ed in particolare il d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165,
- ) - ha preso in considerazione i periodi di pre-ruolo per servizio militare comunque prestato,
- ) - stabilendone la riscattabilità ai fini dell’indennità di fine servizio (art. 5),
- ) - confermando la distinzione tra la contribuzione a fini previdenziali e i contributi da versare per l’indennità di buonuscita in riferimento alla ferma breve e prolungata,
- ) - chiarendo che,
- ) - se ai fini previdenziali la contribuzione grava sull’Amministrazione ai sensi del comma 5 dell’anzidetto art. 5, d.lgs 165/1997,
- ) - ai fini dell’indennità di buonuscita di cui al D.P.R. n. 1032/1973 la scelta di versare i contributi volontari è rimessa all’interessato.
8) - Pertanto, seppure il servizio volontario pre-ruolo può essere utilmente considerato ai fini previdenziali, - ) - con riferimento al diverso fine della corresponsione dell’indennità di buonuscita,
- ) - che qui rileva,
- ) - esso è solamente riscattabile per scelta dell’interessato e, in quanto tale,
- ) - è soggetto a contribuzione volontaria e non a carico dell’Amministrazione.
N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201800811, - Public 2018-01-22 -
Pubblicato il 22/01/2018
N. 00811/2018 REG.PROV.COLL.
N. 11055/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11055 del 2003, proposto da:
Pizza Lucio, Adamo Modestino, Alborino Alfonso, Alessandroni Aurelio, Altobelli Pasquale, Ambrosino Luigi, Ancora Antonino, Andreozzi Giuliano, Antonaci Giorgio, Antonelli Felice, Apuzzo Vincenzo, Arbo Antonello, Armati Ulisse, Avino Pierluigi, Barbaresi Massimo, Barichello Vanni, Barmi Ottaviano, Barone Francesco, Bellazecca Emilio, Benedicenti Sergio, Benedittis Giuseppe, Bennati Giancarlo, Berardo Antonio, Binda Vincenzo, Bisanti G. Paolo, Blasi Fernando Bruno, Bonfiglio Piero, Bonome Massimiliano, Bonomo Franco, Borgia Gianpiero, Bova Angelo, Bovenzi Giorgio, Bovesacco Umberto Ugo, Breccia Fabio, Brogioni Maurizio, Brunetti Roberto, Brunione Salvatore, Calvia Salvatore, Camaggi Franco, Caporale Gaetano, Capuzzi Claudio, Carabella Franco, Cargoni Carlo, Carletti Vincenzo, Carocci Franco, Carucci Caruccio, Catalano Salvatore, Catania Mario, Ceccarini Elio, Cedrone Remo, Celardi Giuseppe, Celletti Giovanni, Chieffi Franco, Chieruzzi Maurizio, Chimenti Domenico, Ciancaglioni Amedeo, Ciangherotti Sandro, Cicchetta Bernardino, Ciccozzi Sergio, Cilurzo Marco, Clemente Agatino, Colaluce Maurizio, Colariem Massimiliano, Colavita Teodoro, Colletti Alessandro, Coppa Carlo, Coppola Fabrizio, Coppola Fausto, Cornacchiola Roberto, Corselli Antonio, Costantini Maurizio, Costanza Mario, Costanzo Stefano, Credendino Carlo, Crisci Luigi, Cristiano Salvatore, Daino Giuseppe, D'Alessandro Antonio, D'Alessio Ettore, D'Alia Francesco, D'Angeli Massimo, D'Angiolella Nicola, D'Aniello Ciro, D'Antonio Santino, D'Avossa Gianfranco, De Chirico Paolo, De Cicco Ciro, De Cicco Massimo, De Cubellis Eliseo, De Felice Tommaso, De Franco Raimondo, De Lorenzis Sebastiano, De Luca Antonio, De Rosa Ignazio S, De Rosa Maurizio, De Rosa Roberto, De Ruosi Giancarlo, Del Tongo Ferruccio, Della Corte Giovanni, Dell'Aversana Vincenzo, Delogli Antonio, Di Bella Gianfranco, Di Biagio Pietro, Di Brizzi Mario, Di Cesare Carlo, Di Costantino Tullio, Di Gaetano Franco, Di Lillo Giovanni, Di Rocco Rodolfo, Di Terlizzi Massimo, Dicembrino Natale, Digiamuto Paolo, Dininno Stefano, Ditria Mario, Donati Onofrio, Draghelli Roberto, Esposito Eugenio, Esposito Giuseppe, Esposito Roberto, Falchi Franco, Farinelli Sergio, Favale Sandro, Fazi Roberto, Fedele Giovanni, Ferrari Marcello, Ferretti Ferdinando, Ferrieri Giovanni, Fiaschi Claudio, Fini Pierlorenzo, Fluneri Claudio, Fontanarosa Alfredo, Foresta Marco, Frasacco Claudio, Frentano Livio, Frezzini Mauro, Frison Elio, Galante Alessando, Garabella Marco, Gatti Augusto, Gemma Roberto, Gennari Franco, Gentili Riccardo, Giannattasio Luciano, Giannetti Dante, Giansiracusa Angelo, Giorgi Paolo, Giovansanti Rosario, Girelli Francesco, Grauso Bartolomeo, Greco Tommaso, Guerriero Gaetano, Ianniello Michele, Intreccialagli Fabrizio, Ippoliti Giuseppe, Irilli Antonello, Lattina Giacinto, Leanza Vincenzo, Leta Lirio, Levante Luigi, Liburdi Nicola, Lo Vecchio Nicola, Longo Ettore, Loreti Enzo, Lozupone Francesco, Lupacchini Domenico, Lupo Lamberto, Maciucca Marco, Magliocchetti Luigi, Male' Rinaldo, Mancini Pasquale, Margiotta Bruno, Marolla Sergio, Marroni Giuliano, Marsiglia Fabio, Massari Massimo, Massimi Leopoldo, Mastrangeli Tiziano, Matta Luciano, Matteoni Roberto, Maurici Alfonso, Maurizi Maurizio, Mazzotta Pantaleo, Menis Giovanni, Modolo Glauco, Monesi Nicola, Monteferri Franco, Montella Giovanni Battista, Monti Vittorio, Mora Luigi Glauco, Moro Roberto, Moroni Nickolas Paolo, Musella Cosimo, Nardecchia Claudio, Navarra Mario, Navisse Maurizio, Nerucci Massimiliano, Nigro Giovanbattista, Nori Luca, Nuvoloni Paolo, Occhinegro Fiorenzo, Oliva Giovanni, Orati Alessandro, Oriolesi Luciano, Pacelli Antonio, Paladino Armando, Palladino Alessandro, Pallants Mauro, Paluzzi Sandro, Paparini Francesco, Papponetti Maurizio, Parisi Natals, Pascucci Luigi, Pasquarelli Emiliano, Passeri Roberto, Pedalino Sebastiano, Perrone Daniele Vito, Picazio Antonio, Pipino Vincenzo, Pirone Generoso, Pisani Giuseppe, Pisaturo Luciano, Pompei Gratiliano, Porcelli Giuseppe, Puddu Aldo, Quagliato Filippo, Rabbini Giovanni, Raffo Massimo, Ranieri Aniello, Raucci Pasquale, Rega Carmine, Rei Alfredo, Ricci Beniamino, Ricci Giuseppe, Ricciuti Claudio, Rigo Nicola, Rivelli Claudio, Rocchi Carlo, Romano Andrea, Rossi Angiolino, Russo Giuseppe, Salvatori Guerrino, Santilli Antonio, Santillo Francesco, Santoro Mario, Santucci Sergio, Saviano Vincenzo, Schleggi Bernardino, Scibona Alberto, Sellitto Vincenzo, Semenzato Maurizio, Serratore Stefano, Severoni Dario, Soccorsi Domenico, Sorvillo Giuseppe, Spaldi Giuseppe, Sperandini Pietro, Tagliamonte Simone, Targusi Domenico, Teglia Alessandro, Temberoni Pierluigi, Tescione Piero, Tomassetti Paolo, Torri Fabio, Toscano Antonio, Tranquilli Luciano, Trucillo Antonio, Uleri Antonio, Valacchi Andrea, Valentini Ferdinando, Valeri Claudio, Ventola Gennaro, Venturi Visconti Alessandro, Vertolli Francesco, Vicini Armando, Vignola Mario, Vitale Giovanni, Zazzaro Gianpiero, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Massaro, con domicilio eletto presso lo studio Petrillo-Ragazzoni in Roma, Piazzale Clodio, 18;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
I.N.P.D.A.P. – Gestione autonoma ex E.N.P.A.S., in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti all’iscrizione al fondo di previdenza E.N.P.A.S., ora I.N.P.D.A.P., con decorrenza per ciascuno dalla data di assunzione in servizio;
e per la condanna
delle Amministrazioni intimate alla restituzione delle somme indebitamente versate da ciascuno a titolo di contributo di riscatto del periodo pre-ruolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
nonché per l’annullamento
di tutti gli atti eventualmente ostativi, presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 dicembre 2017 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espongono i ricorrenti di essere, o essere stati, tutti ufficiali e/o sottufficiali dell’Aeronautica Militare in servizio permanente effettivo (s.p.e.) e di aver ottenuto l’iscrizione al Fondo di previdenza E.N.P.A.S. (ora I.N.P.D.A.P.) al momento del loro passaggio in s.p.e., coincidente con l’acquisizione del grado di Sergente Maggiore.
2. Con l’odierno gravame si dolgono della mancata iscrizione al suddetto Fondo di Previdenza anche per il periodo di servizio precedentemente prestato presso la medesima Amministrazione quali volontari, durante il quale già usufruivano del sistema di retribuzione a stipendio, quindi domandando a questo Giudice di accertare, con riferimento all’indennità di buonuscita erogata dall’ente di previdenza, la sussistenza del proprio diritto ad ottenere l’iscrizione al menzionato Fondo a decorrere dalla data della loro prima assunzione in servizio volontario.
Inoltre, esposto che alcuni fra i ricorrenti avevano richiesto il riscatto del servizio pre-ruolo prestato, versando all’Ente di previdenza il relativo contributo, chiedono che in favore di questi l’Amministrazione sia condannata alla restituzione di dette somme, oltre interessi e svalutazione monetaria.
3. Con atto di stile si è costituito in giudizio l’intimato Ministero della Difesa per domandare il rigetto del ricorso siccome infondato.
4. Con decreto n. 5029 del 24.04.2015, il ricorso in esame è stato dichiarato perento.
Successivamente, a seguito della dichiarazione di interesse al ricorso, con decreto decisorio n. 322 del 2.03.2016, il suindicato decreto di perenzione è stato revocato limitatamente ai ricorrenti Brunetti Roberto, Gemma Roberto, Ancora Antonino, Raffo Massimo, Moro Roberto, Maurizi Maurizio, Menis Giovanni, Coppa Carlo, Donati Onofrio, De Franco Raimondo Santucci Sergio, Paparini Francesco, Paluzzi Sandro, Bovesecco Umberto, Camaggi Franco e d’Avossa Gianfranco ed è stata disposta la reiscrizione del ricorso in epigrafe sul ruolo di merito.
5. Il Collegio ritiene il ricorso infondato e, pertanto, lo rigetta.
6. La vicenda all’odierno esame concerne la nota questione relativa all’iscrivibilità presso il Fondo previdenziale gestito dall’E.N.P.A.S. (oggi I.N.P.D.A.P.) dei militari delle FF.AA. prima del passaggio in servizio permanente effettivo e, dunque, relativamente al tempo trascorso in servizio volontario di ferma e rafferma.
Premesso che il D.P.R. n. 1032/1973 disciplina le prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato e che il “Fondo di previdenza e credito” da esso regolato provvede alla corresponsione agli aventi diritto dell’indennità di buonuscita e degli assegni vitalizi (art. 32), deve darsi preliminarmente atto della presenza di oscillazioni giurisprudenziali in ordine alla corretta interpretazione del citato D.P.R., della cui violazione gli odierni ricorrenti si dolgono.
6.1 Invero, una prima giurisprudenza del Giudice Amministrativo, più vicina alle prospettazioni di parte ricorrente e tesa a riconoscere il diritto dei militari all’iscrizione al menzionato Fondo previdenziale, dopo aver preliminarmente chiarito che al personale non inquadrato almeno in posizione di sottufficiale non spettasse l’anzidetta iscrizione, statuiva l’obbligo per il Ministero della Difesa di provvedere, ora per allora, all’iscrizione dei ricorrenti al Fondo con conseguente versamento all’Ente previdenziale del relativo contributo, per la parte a suo carico e, correlativamente, l’obbligo per l’I.N.P.D.A.P. di procedere all’iscrizione, con decorrenza dal momento in cui gli istanti avevano iniziato ad essere retribuiti con il metodo a stipendio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 6363/2005, n. 1643/2006; Tar Lazio, Roma, Sez. I-bis, n. 1153/2008; nn. 6178, 6266 e 6271/2004).
6.2 Tuttavia, i più recenti arresti giurisprudenziali, a cui il Collegio ritiene di aderire, sono giunti ad opposta soluzione.
Il Consiglio di Stato, premesso che l’art. 1, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, menziona, ai fini della spettanza dell’indennità di buonuscita, “i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo”, ha chiarito che per tale non è da intendersi qualsivoglia rapporto di lavoro ma esclusivamente il servizio permanente effettivo che costituisce il rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato. Al contrario, dunque, il periodo di servizio volontario costituisce un rapporto di lavoro a tempo solo e necessariamente determinato.
Ancora più chiaramente, il giudice di seconde cure ha ritenuto che “Dall’esame delle disposizioni che si sono susseguite per l’ordinamento militare, emerge che con le parole "servizio continuativo" si è richiamato, con una diversa denominazione, il medesimo rapporto giuridico a tempo indeterminato concernente i gradi ‘iniziali’ del personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento militare (l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza). Ciò si evince dalle univoche disposizioni, non solo degli articoli 1 e 2 della legge n. 53 del 1989 e dell’articolo 68 della legge n. 212 del 1983, ma anche degli articoli 1 e 2 della legge n. 833 del 1961 e dell’articolo 4 della legge n. 1168 del 1961 (delle cui disposizioni consapevolmente ha tenuto conto il legislatore, nella stesura dell’art. 1 del D.P.R. n. 1072 del 1973) (cfr. in termini, dec. n. 6660/09 cit.)” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 8723/2010)”.
7. Nella fattispecie all’odierno esame, i ricorrenti domandano l’iscrizione al Fondo di Previdenza con riferimento ad un periodo in cui il rapporto di pubblico impiego che li legava all’Amministrazione era solo a tempo determinato e che, secondo la ricostruzione ermeneutica innanzi svolta, il legislatore ha discrezionalmente ritenuto non automaticamente computabile al fine della buonuscita, ai sensi del richiamato art. 1, D.P.R. n. 1032/1973.
in relazione ad esso non è dunque possibile disporre l’iscrizione al Fondo di previdenza, oggi gestito dall’I.N.P.D.A.P., per ricomprendervi il servizio prestato dagli odierni esponenti quale volontari, e precedente al passaggio in servizio permanente effettivo.
Pertanto, il servizio volontario che i ricorrenti hanno prestato prima del passaggio in s.p.e. e per il quale domandano che sia anticipata la propria iscrizione al Fondo di previdenza I.N.P.D.A.P. sin dal momento dell’assunzione in servizio di ciascuno di essi, non può essere utilmente computato ai fini dell’indennità di buonuscita e non può dar luogo all’anticipata iscrizione al predetto Fondo previdenziale, con conseguente infondatezza della domanda.
8. Ritenuta, quindi, corretta la decorrenza dell’iscrizione al Fondo previdenziale dei ricorrenti come operata dalla odierna intimata, ne discende la conseguente infondatezza nel merito della domanda di condanna dell’Amministrazione alla restituzione del contributo versato per il riscatto del servizio pre-ruolo dai medesimi prestato.
A tal riguardo, è utile rammentare come la legislazione successiva al richiamato D.P.R. n. 1032/1973, ed in particolare il d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, ha preso in considerazione i periodi di pre-ruolo per servizio militare comunque prestato, stabilendone la riscattabilità ai fini dell’indennità di fine servizio (art. 5), confermando la distinzione tra la contribuzione a fini previdenziali e i contributi da versare per l’indennità di buonuscita in riferimento alla ferma breve e prolungata, chiarendo che, se ai fini previdenziali la contribuzione grava sull’Amministrazione ai sensi del comma 5 dell’anzidetto art. 5, d.lgs 165/1997, ai fini dell’indennità di buonuscita di cui al D.P.R. n. 1032/1973 la scelta di versare i contributi volontari è rimessa all’interessato.
Pertanto, seppure il servizio volontario pre-ruolo può essere utilmente considerato ai fini previdenziali, con riferimento al diverso fine della corresponsione dell’indennità di buonuscita, che qui rileva, esso è solamente riscattabile per scelta dell’interessato e, in quanto tale, è soggetto a contribuzione volontaria e non a carico dell’Amministrazione.
9. Il Collegio, pertanto, pronunciando nei confronti dei soli ricorrenti per i quali è stata disposta la reiscrizione del ricorso in epigrafe sul ruolo di merito, conclude per il rigetto del presente gravame.
10. Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Rosa Perna, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rosa Perna Alessandro Tomassetti
IL SEGRETARIO
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I riccorrenti (entro breve tempo, che il proprio Legale saprà) possono chiedere per la lunga durata del processo (14 anni or sono), il risarcimento c.d. "Legge Pinto".