Straordinario: Distaccamento sciistico di Madonna di Campi
Inviato: sab feb 18, 2017 1:10 pm
corresponsione somme per lavoro straordinario.
--------------------------------------------------------------
1) - Centro Addestramento Alpino di Moena
2) - Il dipendente prestava servizio di soccorso e sicurezza, presso il Distaccamento sciistico di Madonna di Campiglio.
3) - rileva l’Avvocatura dello Stato, la retribuzione richiesta si riferisce a prestazioni lavorative effettuate, senza la preventiva autorizzazione e senza una ratifica a posteriori del competente ufficio. Aggiunge che in via del tutto eccezionale, una parte del totale delle ore di lavoro straordinario, pari al 50%, è stata retribuita al dipendente, mentre la restante parte, stante l’indisponibilità di fondi, non poteva che essere commutata, in forza delle disposizioni sopra ricordate, in riposi compensativi.
il Collegio osserva tuttavia, deve, che per alcune delicate e specifiche funzioni, quali quelle di sicurezza e soccorso in montagna e sulle piste da sci, esplicate, come nella specie, da personale specializzato delle Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri) occorrerebbe, forse, un metro di valutazione più ampio ed elastico nella programmazione ed autorizzazione delle prestazioni eccedenti l’orario di servizio, che tenga conto delle peculiarità e delle caratteristiche dell’impegno assolto dal personale dipendente (in sostanza i turni di servizio in montagna e sulle piste da sci, difficilmente possono coincidere soltanto con l’apertura e la chiusura degli impianti di risalita e devono dipendere anche dalle condizioni meteo, della neve e dalla più o meno elevata concentrazione turistica).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201700734
- Public 2017-02-17 –
Pubblicato il 17/02/2017
N. 00734/2017REG.PROV.COLL.
N. 05817/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5817 del 2010, proposto da:
Ministero dell'Interno - Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Paolo G.., rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Giampietro, con domicilio eletto presso lo studio Paola Pezzali in Roma, via Tacito, 41;
per la riforma della sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00138/2010, resa tra le parti, concernente corresponsione somme per lavoro straordinario.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Paolo G..;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2017 il Cons. Sergio Fina e udito per le parti l’avvocato Carlantonio Nardi, su delega dell’avvocato Stefano Giampietro e l'avvocato dello Stato Agnese Soldani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Viene proposto dal Ministero dell’Interno, ricorso in appello avverso la sentenza del -TRGA - Tar di Trento, con la quale, in accoglimento del ricorso dell’odierno appellato, sig. Paolo G.., ispettore Capo della Polizia di Stato presso il Centro Addestramento Alpino di Moena, era condannata l’Amministrazione al pagamento dell’importo di € 1540,86 a titolo di compensi per lavoro straordinario. Il dipendente prestava servizio di soccorso e sicurezza, presso il Distaccamento sciistico di Madonna di Campiglio.
Sostiene l’Amministrazione appellante che il giudice di primo grado ha erroneamente applicato le disposizioni del - A.Q.N -. Accordo Nazionale Quadro per la Polizia di Stato del 15.05.2000 – art 13 e 15 -, le quali prevedono che “le prestazioni orarie di lavoro straordinario programmate e non retribuite per il completo utilizzo del monte ore a disposizione dell’Ufficio o del Reparto, sono commutate d’ufficio in un numero corrispondente di giorni di riposo compensativo”.
Nel caso in esame, rileva l’Avvocatura dello Stato, la retribuzione richiesta si riferisce a prestazioni lavorative effettuate, senza la preventiva autorizzazione e senza una ratifica a posteriori del competente ufficio. Aggiunge che in via del tutto eccezionale, una parte del totale delle ore di lavoro straordinario, pari al 50%, è stata retribuita al dipendente, mentre la restante parte, stante l’indisponibilità di fondi, non poteva che essere commutata, in forza delle disposizioni sopra ricordate, in riposi compensativi.
Venendo al merito della questione, va premesso che nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, la circostanza che il dipendente abbia effettuato prestazioni eccedenti l’orario ordinario di servizio, non è, di per sé, sufficiente a radicare nel medesimo il diritto al relativo compenso, occorrendo una formale autorizzazione in conformità ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione.
Tuttavia, allo scopo di evitare anomalie e distorsioni nell’organizzazione del servizio, visti i ristretti limiti di bilancio, ma anche per salvaguardare l’integrità psico - fisica e la dignità della persona, sono state adottate, specialmente per le Forze dell’Ordine, norme recanti l’obbligo di liquidare le prestazioni di lavoro straordinario, anche prevedendo, in alternativa, la concessione di “riposi compensativi”.
Con riferimento al caso in esame, si rileva che la pretesa del dipendente al pagamento delle prestazioni di lavoro eccedenti il limite massimo pro capite, non poteva trovare accoglimento, in quanto non risultava alcuna programmazione e/o autorizzazione in tal senso.
In ogni caso al dipendente sono stati liquidati compensi pari al 50% delle prestazioni lavorative eccedenti l’orario di servizio e per la parte residua sono stati concessi riposi compensativi.
Pur senza entrare in questioni riservate alla sfera tecnico discrezionale dell’Amministrazione, il Collegio osserva tuttavia, deve, che per alcune delicate e specifiche funzioni, quali quelle di sicurezza e soccorso in montagna e sulle piste da sci, esplicate, come nella specie, da personale specializzato delle Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri) occorrerebbe, forse, un metro di valutazione più ampio ed elastico nella programmazione ed autorizzazione delle prestazioni eccedenti l’orario di servizio, che tenga conto delle peculiarità e delle caratteristiche dell’impegno assolto dal personale dipendente (in sostanza i turni di servizio in montagna e sulle piste da sci, difficilmente possono coincidere soltanto con l’apertura e la chiusura degli impianti di risalita e devono dipendere anche dalle condizioni meteo, della neve e dalla più o meno elevata concentrazione turistica).
Per tutte le considerazioni di ordine giuridico più sopra evidenziate, l’appello è fondato e quindi deve essere accolto e per l’effetto in riforma della sentenza impugnata, respinto il ricorso di primo grado.
Le spese, tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali che hanno caratterizzato la vicenda, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Franco Frattini, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Sergio Fina, Consigliere, Estensore
Stefania Santoleri, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sergio Fina Franco Frattini
IL SEGRETARIO
--------------------------------------------------------------
1) - Centro Addestramento Alpino di Moena
2) - Il dipendente prestava servizio di soccorso e sicurezza, presso il Distaccamento sciistico di Madonna di Campiglio.
3) - rileva l’Avvocatura dello Stato, la retribuzione richiesta si riferisce a prestazioni lavorative effettuate, senza la preventiva autorizzazione e senza una ratifica a posteriori del competente ufficio. Aggiunge che in via del tutto eccezionale, una parte del totale delle ore di lavoro straordinario, pari al 50%, è stata retribuita al dipendente, mentre la restante parte, stante l’indisponibilità di fondi, non poteva che essere commutata, in forza delle disposizioni sopra ricordate, in riposi compensativi.
il Collegio osserva tuttavia, deve, che per alcune delicate e specifiche funzioni, quali quelle di sicurezza e soccorso in montagna e sulle piste da sci, esplicate, come nella specie, da personale specializzato delle Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri) occorrerebbe, forse, un metro di valutazione più ampio ed elastico nella programmazione ed autorizzazione delle prestazioni eccedenti l’orario di servizio, che tenga conto delle peculiarità e delle caratteristiche dell’impegno assolto dal personale dipendente (in sostanza i turni di servizio in montagna e sulle piste da sci, difficilmente possono coincidere soltanto con l’apertura e la chiusura degli impianti di risalita e devono dipendere anche dalle condizioni meteo, della neve e dalla più o meno elevata concentrazione turistica).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201700734
- Public 2017-02-17 –
Pubblicato il 17/02/2017
N. 00734/2017REG.PROV.COLL.
N. 05817/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5817 del 2010, proposto da:
Ministero dell'Interno - Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Paolo G.., rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Giampietro, con domicilio eletto presso lo studio Paola Pezzali in Roma, via Tacito, 41;
per la riforma della sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00138/2010, resa tra le parti, concernente corresponsione somme per lavoro straordinario.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Paolo G..;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2017 il Cons. Sergio Fina e udito per le parti l’avvocato Carlantonio Nardi, su delega dell’avvocato Stefano Giampietro e l'avvocato dello Stato Agnese Soldani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Viene proposto dal Ministero dell’Interno, ricorso in appello avverso la sentenza del -TRGA - Tar di Trento, con la quale, in accoglimento del ricorso dell’odierno appellato, sig. Paolo G.., ispettore Capo della Polizia di Stato presso il Centro Addestramento Alpino di Moena, era condannata l’Amministrazione al pagamento dell’importo di € 1540,86 a titolo di compensi per lavoro straordinario. Il dipendente prestava servizio di soccorso e sicurezza, presso il Distaccamento sciistico di Madonna di Campiglio.
Sostiene l’Amministrazione appellante che il giudice di primo grado ha erroneamente applicato le disposizioni del - A.Q.N -. Accordo Nazionale Quadro per la Polizia di Stato del 15.05.2000 – art 13 e 15 -, le quali prevedono che “le prestazioni orarie di lavoro straordinario programmate e non retribuite per il completo utilizzo del monte ore a disposizione dell’Ufficio o del Reparto, sono commutate d’ufficio in un numero corrispondente di giorni di riposo compensativo”.
Nel caso in esame, rileva l’Avvocatura dello Stato, la retribuzione richiesta si riferisce a prestazioni lavorative effettuate, senza la preventiva autorizzazione e senza una ratifica a posteriori del competente ufficio. Aggiunge che in via del tutto eccezionale, una parte del totale delle ore di lavoro straordinario, pari al 50%, è stata retribuita al dipendente, mentre la restante parte, stante l’indisponibilità di fondi, non poteva che essere commutata, in forza delle disposizioni sopra ricordate, in riposi compensativi.
Venendo al merito della questione, va premesso che nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, la circostanza che il dipendente abbia effettuato prestazioni eccedenti l’orario ordinario di servizio, non è, di per sé, sufficiente a radicare nel medesimo il diritto al relativo compenso, occorrendo una formale autorizzazione in conformità ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione.
Tuttavia, allo scopo di evitare anomalie e distorsioni nell’organizzazione del servizio, visti i ristretti limiti di bilancio, ma anche per salvaguardare l’integrità psico - fisica e la dignità della persona, sono state adottate, specialmente per le Forze dell’Ordine, norme recanti l’obbligo di liquidare le prestazioni di lavoro straordinario, anche prevedendo, in alternativa, la concessione di “riposi compensativi”.
Con riferimento al caso in esame, si rileva che la pretesa del dipendente al pagamento delle prestazioni di lavoro eccedenti il limite massimo pro capite, non poteva trovare accoglimento, in quanto non risultava alcuna programmazione e/o autorizzazione in tal senso.
In ogni caso al dipendente sono stati liquidati compensi pari al 50% delle prestazioni lavorative eccedenti l’orario di servizio e per la parte residua sono stati concessi riposi compensativi.
Pur senza entrare in questioni riservate alla sfera tecnico discrezionale dell’Amministrazione, il Collegio osserva tuttavia, deve, che per alcune delicate e specifiche funzioni, quali quelle di sicurezza e soccorso in montagna e sulle piste da sci, esplicate, come nella specie, da personale specializzato delle Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri) occorrerebbe, forse, un metro di valutazione più ampio ed elastico nella programmazione ed autorizzazione delle prestazioni eccedenti l’orario di servizio, che tenga conto delle peculiarità e delle caratteristiche dell’impegno assolto dal personale dipendente (in sostanza i turni di servizio in montagna e sulle piste da sci, difficilmente possono coincidere soltanto con l’apertura e la chiusura degli impianti di risalita e devono dipendere anche dalle condizioni meteo, della neve e dalla più o meno elevata concentrazione turistica).
Per tutte le considerazioni di ordine giuridico più sopra evidenziate, l’appello è fondato e quindi deve essere accolto e per l’effetto in riforma della sentenza impugnata, respinto il ricorso di primo grado.
Le spese, tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali che hanno caratterizzato la vicenda, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Franco Frattini, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Sergio Fina, Consigliere, Estensore
Stefania Santoleri, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sergio Fina Franco Frattini
IL SEGRETARIO