Assegno di valorizzazione dirigenziale
Inviato: mar feb 14, 2017 4:02 pm
SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201700644
- Public 2017-02-14 -
Pubblicato il 14/02/2017
N. 00644/2017REG.PROV.COLL.
N. 02310/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2310 del 2010, proposto da:
Ministero della Funzione Pubblica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero della Giustizia, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Luca Mo.. , Filippo Stra.., Ciriolano Co.., Roberto Piet.., Giuseppe Ca.., Riccardo Pe., Virgilio Ru.., Giorgio Vet.., Laura Pat.., Giuseppina Piz.., Ada Nit.., Erminio Massimo Fi.., Catello So.., Donatella Maria Pan.., Giovanna Sal.. e Cinzia Cel..
rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Viti con domicilio eletto presso il suo studio in Roma
Piazza della Libertà n. 20;
Bibiana Pa.. non costituito in giudizio;
Mario Spaz.. non costituito in giudizio;
Luca Pip.. non costituito in giudizio;
nei confronti di
Filippo Ber.. non costituito in giudizio;
Laura Vil.. non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 08406/2009, resa tra le parti, concernente esclusione dei commissari capi della Polizia di Stato dall'attribuzione assegno di valorizzazione dirigenziale
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Luca Mo.., Filippo Stra.., Coriolano Co.., Roberto Piet.., Giuseppe Ca.., Riccardo Pe.., Virgilio Ru.., Giorgio Vet.., Laura Pat.., Giuseppina Piz.., Ada Nit.., Erminio Massimo Fi.., Catello So.., Donatella Pan.., Giovanna Sal.. e Cinzia Cel..i;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2017 il Cons. Sergio Fina e udito per la parte appellante l’avvocato dello Stato Agnese Soldani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno atto di appello è impugnata la sentenza del Tar del Lazio – n. 8406 /2009 –, con la quale è stato accolto il ricorso dei ricorrenti, tutti dipendenti della Polizia di Stato con la qualifica di “commissario capo”, e per l’effetto annullato il DM 23.12.2003.
Espongono, le Amministrazioni appellanti, che la pronuncia del Tar sia gravemente lesiva delle loro ragioni, in quanto illegittima e comunque erronea sul piano della motivazione, perché contrastante con la previsione di legge, applicabile alla fattispecie.
Rimarcano, in primo luogo, come la disposizione contenuta nel Decreto annullato, recante l’attribuzione del beneficio economico denominato “assegno di valorizzazione dirigenziale” ai soli “Vice Questori Aggiunti” e non anche ai “Commissari Capi” derivi dalla rigorosa osservanza dell’art. 33/2°c L. n. 289/2002.
Tale norma, nella sua parte essenziale, così dispone: ”Al fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti, sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003,2004 e 2005, in attesa di approvare le norme per il riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e delle Forze Armate”.
Rileva, l’Avvocatura dello Stato, come la stessa normativa abbia disposto passaggi graduali verso la valorizzazione dirigenziale dei funzionari del ruolo sopra indicato, nella prospettiva di un complessivo riordino della dirigenza del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate.
Aggiunge che proprio, in attuazione di queste precise indicazioni di legge, il Dipartimento della Funzione Pubblica, di concerto con gli altri Ministeri interessati, ha ritenuto di attribuire il beneficio economico al personale di grado più elevato “Vice Questore Aggiunto”, in quanto maggiormente contigua a quella del personale dirigenziale. Chiarisce ancora che contrariamente a quanto affermato nella sentenza appellata, non vi è coincidenza tra le qualifiche di “Vice Questore Aggiunto” e “Commissario Capo”, in relazione alle quali, permangono livelli di responsabilità e ambiti di competenza, distinti e conseguentemente trattamenti economici differenziati e ciò giustifica la transitoria esclusione, nel provvedimento, di questa qualifica.
Conclude per l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
Il Collegio osserva che il percorso logico argomentativo sviluppato dall’Avvocatura dello Stato sia da condividere.
Occorre, anzitutto, partire dal chiaro ed inequivocabile dato testuale dell’art. 33/2°c L. n. 289/2002, nel quale si afferma l’esigenza di una “graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici…… anche attraverso l’attribuzione di trattamenti perequativi da disporre con Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica, di concerto con gli altri Ministeri interessati”.
Pare del tutto evidente che la disposizione in esame abbia natura programmatica e transitoria, nella prospettiva di un riordino della dirigenza delle Forze di Polizia e delle Forze Armate e non assuma, contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, un definitivo carattere escludente di una categoria di funzionari, nella specie, quella dei “Commissari Capi” ed invece, un carattere, esclusivamente, premiale per quella dei “Vice Questori Aggiunti”.
Appare altrettanto chiaro e ciò è, peraltro, sottolineato nel Decreto annullato, che l’attuazione di tale graduale valorizzazione era necessariamente correlata alle risorse finanziarie stanziate e che quindi, in una prima fase, il beneficio in questione avrebbe riguardato la qualifica di “ Vice Questore Aggiunto”, in quanto funzione di più elevato livello e più prossima a quella dirigenziale.
In sostanza nello stesso concetto di “gradualità”, espresso dalla legge, doveva ritenersi insito un processo attuativo “progressivo”, cioè posto in essere per gradi, attraverso interventi coordinati, anche distanziati nel tempo, in relazione alle esigenze dell’Amministrazione ed alla disponibilità delle risorse.
Sotto questo profilo, non sembra illogica la scelta operata dall’Amministrazione di procedere, separatamente, per singole categorie di funzionari e non secondo un sistema distributivo articolato e modulato in senso proporzionale.
Quest’ultima impostazione, fortemente invocata dai ricorrenti in primo grado, infatti, non avrebbe consentito un’attuazione effettiva della legge che si proponeva non un programma di miglioramenti economici “a pioggia”, ma una serie di interventi sistematici volti al riordino e alla valorizzazione della dirigenza delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, sotto l’aspetto dei trattamenti economici. E’ dunque evidente che l’applicazione di tale programma ben poteva avvenire, come per il provvedimento in esame, attraverso più decreti interministeriali da emanare in tempi diversi.
Naturalmente occorre rilevare, pur attenendo la questione al merito dell’azione amministrativa, che l’impegno contenuto nella legge, da tradurre in provvedimenti attuativi, rappresenta un preciso obbligo per l’Amministrazione che, compatibilmente con quanto si è detto, va adempiuto in tempi ragionevoli e quindi non deve essere considerato un impegno da lasciare, come spesso accade, in una sorta d’indeterminatezza e di sospensione “ad libitum”.
Consegue a tutte le considerazioni sopra formulate che l’appello è fondato e dunque deve essere accolto e per l’effetto in riforma della sentenza appellata respinto il ricorso in primo grado.
Le spese, tenuto conto del carattere interpretativo delle questioni poste, possono, integralmente, compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Franco Frattini, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Sergio Fina, Consigliere, Estensore
Stefania Santoleri, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sergio Fina Franco Frattini
IL SEGRETARIO
- Public 2017-02-14 -
Pubblicato il 14/02/2017
N. 00644/2017REG.PROV.COLL.
N. 02310/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2310 del 2010, proposto da:
Ministero della Funzione Pubblica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero della Giustizia, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Luca Mo.. , Filippo Stra.., Ciriolano Co.., Roberto Piet.., Giuseppe Ca.., Riccardo Pe., Virgilio Ru.., Giorgio Vet.., Laura Pat.., Giuseppina Piz.., Ada Nit.., Erminio Massimo Fi.., Catello So.., Donatella Maria Pan.., Giovanna Sal.. e Cinzia Cel..
rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Viti con domicilio eletto presso il suo studio in Roma
Piazza della Libertà n. 20;
Bibiana Pa.. non costituito in giudizio;
Mario Spaz.. non costituito in giudizio;
Luca Pip.. non costituito in giudizio;
nei confronti di
Filippo Ber.. non costituito in giudizio;
Laura Vil.. non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 08406/2009, resa tra le parti, concernente esclusione dei commissari capi della Polizia di Stato dall'attribuzione assegno di valorizzazione dirigenziale
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Luca Mo.., Filippo Stra.., Coriolano Co.., Roberto Piet.., Giuseppe Ca.., Riccardo Pe.., Virgilio Ru.., Giorgio Vet.., Laura Pat.., Giuseppina Piz.., Ada Nit.., Erminio Massimo Fi.., Catello So.., Donatella Pan.., Giovanna Sal.. e Cinzia Cel..i;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2017 il Cons. Sergio Fina e udito per la parte appellante l’avvocato dello Stato Agnese Soldani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno atto di appello è impugnata la sentenza del Tar del Lazio – n. 8406 /2009 –, con la quale è stato accolto il ricorso dei ricorrenti, tutti dipendenti della Polizia di Stato con la qualifica di “commissario capo”, e per l’effetto annullato il DM 23.12.2003.
Espongono, le Amministrazioni appellanti, che la pronuncia del Tar sia gravemente lesiva delle loro ragioni, in quanto illegittima e comunque erronea sul piano della motivazione, perché contrastante con la previsione di legge, applicabile alla fattispecie.
Rimarcano, in primo luogo, come la disposizione contenuta nel Decreto annullato, recante l’attribuzione del beneficio economico denominato “assegno di valorizzazione dirigenziale” ai soli “Vice Questori Aggiunti” e non anche ai “Commissari Capi” derivi dalla rigorosa osservanza dell’art. 33/2°c L. n. 289/2002.
Tale norma, nella sua parte essenziale, così dispone: ”Al fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti, sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003,2004 e 2005, in attesa di approvare le norme per il riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e delle Forze Armate”.
Rileva, l’Avvocatura dello Stato, come la stessa normativa abbia disposto passaggi graduali verso la valorizzazione dirigenziale dei funzionari del ruolo sopra indicato, nella prospettiva di un complessivo riordino della dirigenza del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate.
Aggiunge che proprio, in attuazione di queste precise indicazioni di legge, il Dipartimento della Funzione Pubblica, di concerto con gli altri Ministeri interessati, ha ritenuto di attribuire il beneficio economico al personale di grado più elevato “Vice Questore Aggiunto”, in quanto maggiormente contigua a quella del personale dirigenziale. Chiarisce ancora che contrariamente a quanto affermato nella sentenza appellata, non vi è coincidenza tra le qualifiche di “Vice Questore Aggiunto” e “Commissario Capo”, in relazione alle quali, permangono livelli di responsabilità e ambiti di competenza, distinti e conseguentemente trattamenti economici differenziati e ciò giustifica la transitoria esclusione, nel provvedimento, di questa qualifica.
Conclude per l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
Il Collegio osserva che il percorso logico argomentativo sviluppato dall’Avvocatura dello Stato sia da condividere.
Occorre, anzitutto, partire dal chiaro ed inequivocabile dato testuale dell’art. 33/2°c L. n. 289/2002, nel quale si afferma l’esigenza di una “graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici…… anche attraverso l’attribuzione di trattamenti perequativi da disporre con Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica, di concerto con gli altri Ministeri interessati”.
Pare del tutto evidente che la disposizione in esame abbia natura programmatica e transitoria, nella prospettiva di un riordino della dirigenza delle Forze di Polizia e delle Forze Armate e non assuma, contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, un definitivo carattere escludente di una categoria di funzionari, nella specie, quella dei “Commissari Capi” ed invece, un carattere, esclusivamente, premiale per quella dei “Vice Questori Aggiunti”.
Appare altrettanto chiaro e ciò è, peraltro, sottolineato nel Decreto annullato, che l’attuazione di tale graduale valorizzazione era necessariamente correlata alle risorse finanziarie stanziate e che quindi, in una prima fase, il beneficio in questione avrebbe riguardato la qualifica di “ Vice Questore Aggiunto”, in quanto funzione di più elevato livello e più prossima a quella dirigenziale.
In sostanza nello stesso concetto di “gradualità”, espresso dalla legge, doveva ritenersi insito un processo attuativo “progressivo”, cioè posto in essere per gradi, attraverso interventi coordinati, anche distanziati nel tempo, in relazione alle esigenze dell’Amministrazione ed alla disponibilità delle risorse.
Sotto questo profilo, non sembra illogica la scelta operata dall’Amministrazione di procedere, separatamente, per singole categorie di funzionari e non secondo un sistema distributivo articolato e modulato in senso proporzionale.
Quest’ultima impostazione, fortemente invocata dai ricorrenti in primo grado, infatti, non avrebbe consentito un’attuazione effettiva della legge che si proponeva non un programma di miglioramenti economici “a pioggia”, ma una serie di interventi sistematici volti al riordino e alla valorizzazione della dirigenza delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, sotto l’aspetto dei trattamenti economici. E’ dunque evidente che l’applicazione di tale programma ben poteva avvenire, come per il provvedimento in esame, attraverso più decreti interministeriali da emanare in tempi diversi.
Naturalmente occorre rilevare, pur attenendo la questione al merito dell’azione amministrativa, che l’impegno contenuto nella legge, da tradurre in provvedimenti attuativi, rappresenta un preciso obbligo per l’Amministrazione che, compatibilmente con quanto si è detto, va adempiuto in tempi ragionevoli e quindi non deve essere considerato un impegno da lasciare, come spesso accade, in una sorta d’indeterminatezza e di sospensione “ad libitum”.
Consegue a tutte le considerazioni sopra formulate che l’appello è fondato e dunque deve essere accolto e per l’effetto in riforma della sentenza appellata respinto il ricorso in primo grado.
Le spese, tenuto conto del carattere interpretativo delle questioni poste, possono, integralmente, compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Franco Frattini, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Sergio Fina, Consigliere, Estensore
Stefania Santoleri, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sergio Fina Franco Frattini
IL SEGRETARIO