antoniomlg ha scritto:salve come da titolo vorrei sapere se qualcuno è a conoscenza e di come funziona
detta indennità ed ampliare la conoscenza.
come riportato nell'ultima pagina della circolare INPDAP
circolare n. 22 del 18/09/2009 e di cui al link
http://www.inps.it/NormativaExInpdap/18 ... circ22.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
grazie
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Art. 32. legge 599/1954.-
Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato nella
tabella A annessa alla presente legge o per infermità proveniente da causa di servizio nonché al
sottufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione del terzo comma dell’art. 24 spetta, in aggiunta
al trattamento di quiescenza, la seguente indennità speciale annua lorda, non riversibile:
aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . . . . L. 120.000
maresciallo capo e gradi corrispondenti . . . … …… >> 100.000
maresciallo ordinario e gradi corrispondenti ……. .. >> 85.000
sergente maggiore e gradi corrispondenti . . …….. >> 60.000
L’indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all’atto della cessazione
dal servizio e compete fino al compimento degli anni sessantacinque al sottufficiale che cessa dal servizio permanente
per aver raggiunto il limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente legge o per infermità
proveniente da causa di servizio, fino al compimento degli anni sessanta al sottufficiale che cessa dal servizio
permanente in applicazione del terzo comma dell’art. 24. L’indennità stabilita dal presente articolo compete,
fino al compimento degli anni sessantacinque, al sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al primo e
secondo comma dell’art. 30 in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario
di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per il sottufficiale che si trovi nelle condizioni
di cui al secondo comma dell’art. 30 l’indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua
prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei
anni; essa non può, però, in alcun caso superare tale somma.
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Art. 24.
Il sottufficiale, che nel grado massimo raggiunge l’età indicata nella tabella A annessa alla presente
legge, è trasferito, ove ne faccia domanda e ne sia riconosciuto meritevole, in un ruolo speciale continuando
a rimanere in servizio permanente. L’organico del ruolo speciale per mansioni di ufficio, finché non siano
determinati i nuovi organici dei sottufficiali delle Forze armate, è stabilito annualmente per ciascuna
di esse, e separatamente per l’Arma dei carabinieri, dal Ministro per la difesa. Di un numero corrispondente alla
consistenza del predetto organico saranno ridotti gli organici dei sottufficiali dell’Esercito e dell’Aeronautica
e, per la Marina, il numero complessivo dei sergenti e dei militari raffermati. Qualora nell’organico del ruolo
speciale non esista la vacanza occorrente, la vacanza è formata facendo cessare dal servizio permanente
il sottufficiale del predetto ruolo più anziano di età e, a parità di età, colui che
abbia maggiore anzianità di servizio da sottufficiale. Il sottufficiale del ruolo speciale è impiegato
in mansioni di ufficio; egli deve possedere la idoneità fisica occorrente per tale impiego. In tempo di
guerra o per eccezionali esigenze, il sottufficiale del ruolo speciale che sia riconosciuto fisicamente idoneo
al servizio incondizionato può essere impiegato anche nelle altre mansioni proprie del suo grado nel ruolo
di provenienza.