Indennità di missione ed altro
Inviato: gio gen 26, 2017 10:55 pm
SENTENZA ,sede di POTENZA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201700080, - Public 2017-01-26 -
Pubblicato il 25/01/2017
N. 00080/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00483/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 483 del 2013, proposto da:
G. V., rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Tarantino e Domenico Fabio Ambrosecchia, domiciliato ex art. 25 cod. proc. amm. presso la segreteria del Tribunale;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Potenza, corso 18 Agosto 1860;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente, per il periodo intercorrente dal 12 luglio 2009 al 18 maggio 2012, alla corresponsione dell’indennità di missione, nonché al pagamento dell’indennità chilometrica e dell’indennità di diaria aggiuntiva, con condanna dell’amministrazione al pagamento di tutte le relative somme, oltre rivalutazione ed interessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2016 il dott. Giuseppe Caruso e uditi, per le parti, rispettivamente, gli avvocati Pasquale Tarantino e Domenico Fabio Ambrosecchia e l’avvocato dello Stato Domenico Mutino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato l’11 settembre 2013 e depositato il 30 settembre 2013, il sig. G. V. – Agente scelto del Corpo Forestale dello Stato in servizio presso la Stazione forestale di Irsina (MT) – chiede che, con riferimento al suo “trasferimento temporaneo” presso la Stazione forestale di Tricarico (dal 12 luglio 2009 al 18 maggio 2012), il Tribunale accerti il diritto alla corresponsione dell’indennità di missione, nonché al pagamento dell’indennità chilometrica e dell’indennità di diaria aggiuntiva, con condanna dell’amministrazione al pagamento di tutte le relative somme, con interessi e rivalutazione.
Deduce che in tale periodo, a seguito dell’ordinanza di sgombero dei locali della Stazione di Irsina, ha prestato giornalmente servizio presso la Stazione di Tricarico, sicché avrebbe titolo all’indennità di trasferta ex art. 1 della legge n. 417/1978, all’indennità chilometrica ex art. 15 della legge n. 836/1973 (giusta autorizzazione dell’utilizzo del mezzo proprio rilasciatagli) e all’indennità di diaria aggiuntiva ex art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 254/1999.
Per l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato ed ha sostenuto l’infondatezza delle pretese del ricorrente.
La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 21 dicembre 2016.
Quanto alla richiesta di corresponsione dell’indennità chilometrica ex art. 15 della legge n. 836/1973, il collegio osserva che essa è alla radice inaccoglibile – a prescindere da ogni altra considerazione - per carenza del necessario presupposto dell’autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio. L’autorizzazione al riguardo invocata dal ricorrente (nota Comando prov.le di Matera n. 7843 del 26 agosto 2009), infatti, si limita a richiamare – ritenendola valida anche per la nuova sede provvisoria di Tricarico - la precedente nota del Comando di stazione di Irsina n. 2581 del 24 aprile 2009, la quale è espressamente rilasciata “ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 3/1957” e attiene dunque esclusivamente alla deroga all’obbligo di residenza nella sede di servizio, che viene concessa per motivi di assistenza a familiare infermo.
Quanto alle altre due richieste, occorre rilevare che secondo l’art. 1, comma 3, della legge n. 417/1978, il trattamento di missione cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima località. In proposito la giurisprudenza ha chiarito che siffatta disposizione enuncia un principio di carattere generale valido per tutti i dipendenti dello Stato e che alla stessa conclusione si deve pervenire, con riguardo alla struttura di retribuzione ed alle altre indennità spettanti al personale non dirigente dei Corpi di polizia, in base agli artt. 4 comma 1, lett. g), D. lg.vo n. 212/1995 e 36, D.P.R. n. 51/2009. Né tali fonti si occupano ex professo, quantunque ne costituiscano la sedes materiae, del tempo massimo per il trattamento di missione e della relativa indennità, che resta tuttora ancorata ai principi generali dettati dal citato art. l della legge n. 417/1978 (v. C.S., IV, 28 gennaio 2016, n. 321; Id., III, 24 aprile 2012, n. 2420).
Ciò posto, il collegio – atteso il trasferimento provvisorio di sede di servizio che ha riguardato il ricorrente- ritiene sussistenti i presupposti per il riconoscimento del suo diritto alla corresponsione sia dell’indennità di trasferta, ex art. 1 della legge n. 417/1978, sia dell’indennità di diaria aggiuntiva ex art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 254/1999, per i primi 240 giorni di missione continuativa (decorrenti dal 12 luglio 2009), e, per quanto concerne l’indennità di diaria aggiuntiva, limitatamente al tempo di viaggio da Irsina a Tricarico e ritorno, nei giorni in cui Egli ha prestato effettivamente servizio a Tricarico, nell’arco dei 240 giorni in parola.
In definitiva, il ricorso va accolto parzialmente, come sopra precisato, con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme relative, oltre rivalutazione ed interessi, come per legge.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie in parte, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe.
Condanna l’amministrazione soccombente al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente, forfetariamente liquidate in € 1.500, oltre IVA, CPA, spese generali e rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente, Estensore
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Giuseppe Caruso
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 25/01/2017
N. 00080/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00483/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 483 del 2013, proposto da:
G. V., rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Tarantino e Domenico Fabio Ambrosecchia, domiciliato ex art. 25 cod. proc. amm. presso la segreteria del Tribunale;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Potenza, corso 18 Agosto 1860;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente, per il periodo intercorrente dal 12 luglio 2009 al 18 maggio 2012, alla corresponsione dell’indennità di missione, nonché al pagamento dell’indennità chilometrica e dell’indennità di diaria aggiuntiva, con condanna dell’amministrazione al pagamento di tutte le relative somme, oltre rivalutazione ed interessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2016 il dott. Giuseppe Caruso e uditi, per le parti, rispettivamente, gli avvocati Pasquale Tarantino e Domenico Fabio Ambrosecchia e l’avvocato dello Stato Domenico Mutino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato l’11 settembre 2013 e depositato il 30 settembre 2013, il sig. G. V. – Agente scelto del Corpo Forestale dello Stato in servizio presso la Stazione forestale di Irsina (MT) – chiede che, con riferimento al suo “trasferimento temporaneo” presso la Stazione forestale di Tricarico (dal 12 luglio 2009 al 18 maggio 2012), il Tribunale accerti il diritto alla corresponsione dell’indennità di missione, nonché al pagamento dell’indennità chilometrica e dell’indennità di diaria aggiuntiva, con condanna dell’amministrazione al pagamento di tutte le relative somme, con interessi e rivalutazione.
Deduce che in tale periodo, a seguito dell’ordinanza di sgombero dei locali della Stazione di Irsina, ha prestato giornalmente servizio presso la Stazione di Tricarico, sicché avrebbe titolo all’indennità di trasferta ex art. 1 della legge n. 417/1978, all’indennità chilometrica ex art. 15 della legge n. 836/1973 (giusta autorizzazione dell’utilizzo del mezzo proprio rilasciatagli) e all’indennità di diaria aggiuntiva ex art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 254/1999.
Per l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato ed ha sostenuto l’infondatezza delle pretese del ricorrente.
La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 21 dicembre 2016.
Quanto alla richiesta di corresponsione dell’indennità chilometrica ex art. 15 della legge n. 836/1973, il collegio osserva che essa è alla radice inaccoglibile – a prescindere da ogni altra considerazione - per carenza del necessario presupposto dell’autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio. L’autorizzazione al riguardo invocata dal ricorrente (nota Comando prov.le di Matera n. 7843 del 26 agosto 2009), infatti, si limita a richiamare – ritenendola valida anche per la nuova sede provvisoria di Tricarico - la precedente nota del Comando di stazione di Irsina n. 2581 del 24 aprile 2009, la quale è espressamente rilasciata “ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 3/1957” e attiene dunque esclusivamente alla deroga all’obbligo di residenza nella sede di servizio, che viene concessa per motivi di assistenza a familiare infermo.
Quanto alle altre due richieste, occorre rilevare che secondo l’art. 1, comma 3, della legge n. 417/1978, il trattamento di missione cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima località. In proposito la giurisprudenza ha chiarito che siffatta disposizione enuncia un principio di carattere generale valido per tutti i dipendenti dello Stato e che alla stessa conclusione si deve pervenire, con riguardo alla struttura di retribuzione ed alle altre indennità spettanti al personale non dirigente dei Corpi di polizia, in base agli artt. 4 comma 1, lett. g), D. lg.vo n. 212/1995 e 36, D.P.R. n. 51/2009. Né tali fonti si occupano ex professo, quantunque ne costituiscano la sedes materiae, del tempo massimo per il trattamento di missione e della relativa indennità, che resta tuttora ancorata ai principi generali dettati dal citato art. l della legge n. 417/1978 (v. C.S., IV, 28 gennaio 2016, n. 321; Id., III, 24 aprile 2012, n. 2420).
Ciò posto, il collegio – atteso il trasferimento provvisorio di sede di servizio che ha riguardato il ricorrente- ritiene sussistenti i presupposti per il riconoscimento del suo diritto alla corresponsione sia dell’indennità di trasferta, ex art. 1 della legge n. 417/1978, sia dell’indennità di diaria aggiuntiva ex art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 254/1999, per i primi 240 giorni di missione continuativa (decorrenti dal 12 luglio 2009), e, per quanto concerne l’indennità di diaria aggiuntiva, limitatamente al tempo di viaggio da Irsina a Tricarico e ritorno, nei giorni in cui Egli ha prestato effettivamente servizio a Tricarico, nell’arco dei 240 giorni in parola.
In definitiva, il ricorso va accolto parzialmente, come sopra precisato, con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme relative, oltre rivalutazione ed interessi, come per legge.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie in parte, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe.
Condanna l’amministrazione soccombente al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente, forfetariamente liquidate in € 1.500, oltre IVA, CPA, spese generali e rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente, Estensore
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Giuseppe Caruso
IL SEGRETARIO