Trattamento economico di missione all'estero
Inviato: dom gen 22, 2017 10:20 am
per opportuna notizia
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SENTENZA ,sede di TORINO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 200800203, - Public 2012-03-26 -
N. 00203/2008 REG.SEN.
N. 01405/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1405 del 2003, proposto da:
I. Giuseppe, L. Stefano, M. Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Maria Turco, con domicilio eletto presso Marco Maria Turco in Torino, via Avigliana, 39;
contro
Ministero Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l’accertamento
del diritto alla corresponsione del trattamento economico previsto dalla vigente normativa (DPR 31.3.1971 n. 286) per il personale dell’Arma dei Carabinieri che svolge missione all’estero e
per la conseguente condanna
dell’Amministrazione Statale della Difesa al pagamento delle somme loro risultanti spettanti, con interessi legali e rivalutazione monetaria e quant’altro dovuto, e per ogni consequenziale statuizione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17/01/2008 il dott. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
I ricorrenti, dipendenti del Ministero della Difesa, in quanto militari appartenenti all’Arma dei Carabinieri, in forza alla Compagnia Carabinieri di OMISSIS (TO) – Stazione Carabinieri di OMISSIS dal mese di novembre 2002, espongono che, dalla fine del 1997, è operante a Modane (Francia) l’Ufficio di Polizia denominato “Centro di cooperazione di polizia e dogana”, istituito a seguito dell’”Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e dogana” stipulato a Chambery il 3.10.1997.
In ottemperanza a quanto previsto dal citato Accordo di Chambery, sin dalla fine del 1997 il personale appartenente all’Arma dei Carabinieri presta la propria attività presso il citato centro, raggiungendo prima con i propri mezzi la sede della Polizia di Frontiera di Bardonecchia, ove, insieme agli appartenenti della Polizia di Stato si reca presso il Centro di Modane, in Francia.
Secondo i ricorrenti, tale servizio svolto all’estero non è attinente né è in alcun modo correlata allo svolgimento di controlli di frontiera, soppressi all’interno del cosiddetto “spazio Schengen”, né con l’attività della Polizia Ferroviaria.
In conseguenza dell’assegnazione al Centro di Cooperazione di Modane, i ricorrente si sono pertanto quotidianamente recati, rispettivamente nei periodi indicati in ricorso, in territorio francese per ivi svolgere la loro attività lavorativa.
La sede di servizio dei ricorrenti, tuttavia, ribadiscono questi ultimi, è sempre stata, sin dalle rispettive date di assegnazione indicate in ricorso, la Compagnia Carabinieri di OMISSIS – Stazione Carabinieri di OMISSIS.
Secondo i ricorrenti, l’illegittimità della situazione delineata risulta in modo ancor più evidente se si pone attenzione al fatto che, contrariamente a quanto previsto alla vigente normativa (l’art. 1 del D.P.R. 31.3.1971, n. 286 stabilisce che “Gli incarichi di missione all’estero sono conferiti dal Ministero competente entro i limiti degli stanziamenti di bilancio).
Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2008, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
Ritiene il Collegio condivisibili le tesi dei ricorrenti.
Le ragioni addotte dal Ministero della Difesa per giustificare la mancata corresponsione del trattamento economico di missione all'estero, infatti, non sono fondate, in relazione alla tipologia di incarico espletata dai ricorrenti all’estero.
La mancata attribuzione dell’indennità di cui al ricorso non appare corretta atteso che:
- la sede di servizio dei ricorrenti è Compagnia Carabinieri di OMISSIS (TO) – Stazione Carabinieri di OMISSIS; nessuna assegnazione presso la sede di Modane è stata adottata dall’Amministrazione;
- il trasferimento del Centro di cooperazione dalla sede ubicata presso la stazione ferroviaria di Modane al Comune di Le Freney conferma che l'attività svolta dai ricorrenti non ha alcun collegamento con la stazione ferroviaria, né con la frontiera o la dogana;
- l’attività svolta presso il suddetto Centro, ancorché temporanea, costituisce ipotesi di missione all’estero;
- non può trovare applicazione nel caso in esame l'eccezione prevista, in materia di trattamento economico di missione all'estero, dall'art. 10 legge 18.12.1973, n. 836 che dispone che "ai dipendenti che si rechino in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero compete l'indennità di trasferta nella misura e con le modalità previste per l'interno", ma deve invece essere applicata la disciplina generale della suddetta legge (art. 1 e segg.).
- nessun nesso con le suddette attività ha l'attività del Centro di cooperazione, sorto dopo gli accordi di Schengen per motivi e con compiti che nulla hanno a che vedere con un'attività di controllo ai confini ormai soppressa: nessun rilievo, pertanto, può avere il riferimento (contenuto nel sopra citato art. 10 L. 836/73) alle dogane internazionali;
- non si può, infatti, sostenere che il personale di cui trattasi si rechi presso una dogana internazionale, posto che ne a Le Freney ne a Modane risultano esistere spazi doganali internazionali, come risulta evidente dalla stessa definizione legislativa degli spazi doganali; secondo l’art. 17 D.P.R. 23.1.1973, n. 43, infatti,: "Sono spazi doganali i locali in cui funziona un servizio di dogana, nonché le aree sulle quali la dogana esercita la vigilanza ed il controllo, a mezzo dei suoi organi diretti o a mezzo della guardia di finanza").
Per tali motivi, deve essere accertato il diritto alla corresponsione del trattamento economico previsto dalla vigente normativa (DPR 31.3.1971 n. 286) per i ricorrenti, in quanto svolgenti missione all’estero e, conseguentemente, condannata l’Amministrazione della Difesa al pagamento delle somme loro risultanti spettanti, con interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
Le spese di lite possano essere compensate, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 1^ Sezione, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, accerta il diritto dei ricorrenti alla corresponsione del trattamento economico previsto e condanna l’Amministrazione convenuta al pagamento delle somme spettanti, con interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17/01/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Primo Referendario, Estensore
Ivo Correale, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2008
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richiesta ottemperanza
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SENTENZA ,sede di TORINO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201700097, - Public 2017-01-17 -
Pubblicato il 17/01/2017
N. 00097/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00815/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 815 del 2015, proposto da:
Giuseppe I., Stefano L., Giuseppe M., rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Maria Turco C.F. TRCMCM59B15L219J, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via G. Casalis 43;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliato presso i suoi uffici, in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 203/2008 del Tribunale Amministrativo per il Piemonte, Sezione Prima, definitiva, notificata munita di formula esecutiva al Ministero della Difesa il 2.12.2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, appartenenti all’Arma dei Carabinieri, in forza alla Compagnia Carabinieri di OMISSIS (TO) – Stazione Carabinieri di OMISSIS, hanno proposto il presente ricorso al fine di ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 203/2008 del Tribunale Amministrativo per il Piemonte, Sezione Prima, con cui veniva riconosciuto il loro diritto a percepire il trattamento economico di missione all'estero, per il servizio svolto, in differenti periodi, a Modane (Francia) presso l’Ufficio di Polizia denominato “Centro di cooperazione di polizia e dogana”, istituito a seguito dell’”Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e dogana” stipulato a Chambery il 3.10.1997.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, chiedendo il rigetto del ricorso.
Su istanza della difesa erariale alle camere di consiglio del 15.10.2015, 3.12.2015 e 3.2.2016 la trattazione del ricorso è stata rinviata, in attesa del completamento dei pagamenti preannunciati dalla difesa erariale.
Alla camera di consiglio del 13 aprile 2016 la difesa di parte ricorrente ha dichiarato che i ricorrenti hanno ricevuto il pagamento, ma non avendo un prospetto delle singole voci, sono nella impossibilità di accertare se la sentenza sia stata eseguita compiutamente.
Anche la difesa erariale ha dichiarato l’impossibilità di verificare la correttezza degli atti di liquidazione.
Con ordinanza n. 569 del 28 aprile 2016, il Collegio ha ordinato all’Amministrazione il deposito di documentazione, da cui poter evincere la posizione di ogni singolo ricorrente, con distinzione della somma capitale, degli interessi e della rivalutazione monetaria, nonché il prospetto delle somme versate e di quelle ancora da versare.
Non avendo l’Amministrazione ottemperato all’ordinanza istruttoria, con sentenza n. 1294 del 17.10.2016 è stato nominato come Commissario ad acta il Capo Dipartimento del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del MEF, (con facoltà di delegare gli adempimenti esecutivi ad un funzionario), disponendo che, entro sessanta giorni dalla notifica della presente ordinanza o dalla sua comunicazione, desse esecuzione all’ordinanza, compiendo tutti gli atti necessari, compresi gli eventuali pagamenti mancanti.
In data 28.10.2016 il Ministero dell’Economia ha depositato l’atto di nomina del Commissario ad acta, individuato nella persona del Dott. Giuseppe Parise.
Alla camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 il difensore di parte ricorrente ha informato il Collegio che nessun provvedimento è stato adottato, insistendo per la soddisfazione della pretesa azionata.
Alla medesima camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.
II) Il Collegio prende atto della nomina del Commissario ad acta, che allo stato degli atti non risulta abbia compiuto attività dirette all’ottemperanza dei titoli indicati in epigrafe e, del resto, entro la data della camera di consiglio il Commissario non ha trasmesso alcuna relazione esplicativa sulla propria condotta.
Il Tribunale ritiene opportuno sollecitare il Commissario affinché porti a compimento l’attività che gli è stata assegnata, ordinandogli di attivarsi, in esercizio dei poteri sostitutivi di cui dispone, procedendo:
a) alla verifica dell’effettuazione dei pagamenti residui in favore dei ricorrenti entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
b) alla immediata adozione degli atti di liquidazione e dei mandati di pagamento per tutte le somme ancora dovute, curando poi direttamente la fase di materiale versamento di tali somme ai creditori.
La trattazione del ricorso viene rinviata alla camera di consiglio del 21 giugno 2017.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando:
1) dispone affinché il Commissario ad acta provveda all’ottemperanza dei titoli indicati in epigrafe: procedendo:
a) alla verifica dell’effettuazione dei pagamenti residui in favore dei ricorrenti entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
b) alla immediata adozione degli atti di liquidazione e dei mandati di pagamento per tutte le somme ancora dovute, curando poi direttamente la fase di materiale versamento di tali somme al creditore;
c) alla produzione, almeno 10 giorni prima della camera di consiglio fissata per il prosieguo, di una dettagliata relazione che contenga gli elementi indicati in motivazione.
2) rinvia per l’ulteriore corso alla camera di consiglio del 21 giugno 2017, ore di rito.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Silvana Bini Domenico Giordano
IL SEGRETARIO
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SENTENZA ,sede di TORINO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 200800203, - Public 2012-03-26 -
N. 00203/2008 REG.SEN.
N. 01405/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1405 del 2003, proposto da:
I. Giuseppe, L. Stefano, M. Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Maria Turco, con domicilio eletto presso Marco Maria Turco in Torino, via Avigliana, 39;
contro
Ministero Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l’accertamento
del diritto alla corresponsione del trattamento economico previsto dalla vigente normativa (DPR 31.3.1971 n. 286) per il personale dell’Arma dei Carabinieri che svolge missione all’estero e
per la conseguente condanna
dell’Amministrazione Statale della Difesa al pagamento delle somme loro risultanti spettanti, con interessi legali e rivalutazione monetaria e quant’altro dovuto, e per ogni consequenziale statuizione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17/01/2008 il dott. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
I ricorrenti, dipendenti del Ministero della Difesa, in quanto militari appartenenti all’Arma dei Carabinieri, in forza alla Compagnia Carabinieri di OMISSIS (TO) – Stazione Carabinieri di OMISSIS dal mese di novembre 2002, espongono che, dalla fine del 1997, è operante a Modane (Francia) l’Ufficio di Polizia denominato “Centro di cooperazione di polizia e dogana”, istituito a seguito dell’”Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e dogana” stipulato a Chambery il 3.10.1997.
In ottemperanza a quanto previsto dal citato Accordo di Chambery, sin dalla fine del 1997 il personale appartenente all’Arma dei Carabinieri presta la propria attività presso il citato centro, raggiungendo prima con i propri mezzi la sede della Polizia di Frontiera di Bardonecchia, ove, insieme agli appartenenti della Polizia di Stato si reca presso il Centro di Modane, in Francia.
Secondo i ricorrenti, tale servizio svolto all’estero non è attinente né è in alcun modo correlata allo svolgimento di controlli di frontiera, soppressi all’interno del cosiddetto “spazio Schengen”, né con l’attività della Polizia Ferroviaria.
In conseguenza dell’assegnazione al Centro di Cooperazione di Modane, i ricorrente si sono pertanto quotidianamente recati, rispettivamente nei periodi indicati in ricorso, in territorio francese per ivi svolgere la loro attività lavorativa.
La sede di servizio dei ricorrenti, tuttavia, ribadiscono questi ultimi, è sempre stata, sin dalle rispettive date di assegnazione indicate in ricorso, la Compagnia Carabinieri di OMISSIS – Stazione Carabinieri di OMISSIS.
Secondo i ricorrenti, l’illegittimità della situazione delineata risulta in modo ancor più evidente se si pone attenzione al fatto che, contrariamente a quanto previsto alla vigente normativa (l’art. 1 del D.P.R. 31.3.1971, n. 286 stabilisce che “Gli incarichi di missione all’estero sono conferiti dal Ministero competente entro i limiti degli stanziamenti di bilancio).
Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2008, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
Ritiene il Collegio condivisibili le tesi dei ricorrenti.
Le ragioni addotte dal Ministero della Difesa per giustificare la mancata corresponsione del trattamento economico di missione all'estero, infatti, non sono fondate, in relazione alla tipologia di incarico espletata dai ricorrenti all’estero.
La mancata attribuzione dell’indennità di cui al ricorso non appare corretta atteso che:
- la sede di servizio dei ricorrenti è Compagnia Carabinieri di OMISSIS (TO) – Stazione Carabinieri di OMISSIS; nessuna assegnazione presso la sede di Modane è stata adottata dall’Amministrazione;
- il trasferimento del Centro di cooperazione dalla sede ubicata presso la stazione ferroviaria di Modane al Comune di Le Freney conferma che l'attività svolta dai ricorrenti non ha alcun collegamento con la stazione ferroviaria, né con la frontiera o la dogana;
- l’attività svolta presso il suddetto Centro, ancorché temporanea, costituisce ipotesi di missione all’estero;
- non può trovare applicazione nel caso in esame l'eccezione prevista, in materia di trattamento economico di missione all'estero, dall'art. 10 legge 18.12.1973, n. 836 che dispone che "ai dipendenti che si rechino in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero compete l'indennità di trasferta nella misura e con le modalità previste per l'interno", ma deve invece essere applicata la disciplina generale della suddetta legge (art. 1 e segg.).
- nessun nesso con le suddette attività ha l'attività del Centro di cooperazione, sorto dopo gli accordi di Schengen per motivi e con compiti che nulla hanno a che vedere con un'attività di controllo ai confini ormai soppressa: nessun rilievo, pertanto, può avere il riferimento (contenuto nel sopra citato art. 10 L. 836/73) alle dogane internazionali;
- non si può, infatti, sostenere che il personale di cui trattasi si rechi presso una dogana internazionale, posto che ne a Le Freney ne a Modane risultano esistere spazi doganali internazionali, come risulta evidente dalla stessa definizione legislativa degli spazi doganali; secondo l’art. 17 D.P.R. 23.1.1973, n. 43, infatti,: "Sono spazi doganali i locali in cui funziona un servizio di dogana, nonché le aree sulle quali la dogana esercita la vigilanza ed il controllo, a mezzo dei suoi organi diretti o a mezzo della guardia di finanza").
Per tali motivi, deve essere accertato il diritto alla corresponsione del trattamento economico previsto dalla vigente normativa (DPR 31.3.1971 n. 286) per i ricorrenti, in quanto svolgenti missione all’estero e, conseguentemente, condannata l’Amministrazione della Difesa al pagamento delle somme loro risultanti spettanti, con interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
Le spese di lite possano essere compensate, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 1^ Sezione, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, accerta il diritto dei ricorrenti alla corresponsione del trattamento economico previsto e condanna l’Amministrazione convenuta al pagamento delle somme spettanti, con interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17/01/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Primo Referendario, Estensore
Ivo Correale, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2008
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richiesta ottemperanza
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SENTENZA ,sede di TORINO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201700097, - Public 2017-01-17 -
Pubblicato il 17/01/2017
N. 00097/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00815/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 815 del 2015, proposto da:
Giuseppe I., Stefano L., Giuseppe M., rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Maria Turco C.F. TRCMCM59B15L219J, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via G. Casalis 43;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliato presso i suoi uffici, in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 203/2008 del Tribunale Amministrativo per il Piemonte, Sezione Prima, definitiva, notificata munita di formula esecutiva al Ministero della Difesa il 2.12.2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, appartenenti all’Arma dei Carabinieri, in forza alla Compagnia Carabinieri di OMISSIS (TO) – Stazione Carabinieri di OMISSIS, hanno proposto il presente ricorso al fine di ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 203/2008 del Tribunale Amministrativo per il Piemonte, Sezione Prima, con cui veniva riconosciuto il loro diritto a percepire il trattamento economico di missione all'estero, per il servizio svolto, in differenti periodi, a Modane (Francia) presso l’Ufficio di Polizia denominato “Centro di cooperazione di polizia e dogana”, istituito a seguito dell’”Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e dogana” stipulato a Chambery il 3.10.1997.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, chiedendo il rigetto del ricorso.
Su istanza della difesa erariale alle camere di consiglio del 15.10.2015, 3.12.2015 e 3.2.2016 la trattazione del ricorso è stata rinviata, in attesa del completamento dei pagamenti preannunciati dalla difesa erariale.
Alla camera di consiglio del 13 aprile 2016 la difesa di parte ricorrente ha dichiarato che i ricorrenti hanno ricevuto il pagamento, ma non avendo un prospetto delle singole voci, sono nella impossibilità di accertare se la sentenza sia stata eseguita compiutamente.
Anche la difesa erariale ha dichiarato l’impossibilità di verificare la correttezza degli atti di liquidazione.
Con ordinanza n. 569 del 28 aprile 2016, il Collegio ha ordinato all’Amministrazione il deposito di documentazione, da cui poter evincere la posizione di ogni singolo ricorrente, con distinzione della somma capitale, degli interessi e della rivalutazione monetaria, nonché il prospetto delle somme versate e di quelle ancora da versare.
Non avendo l’Amministrazione ottemperato all’ordinanza istruttoria, con sentenza n. 1294 del 17.10.2016 è stato nominato come Commissario ad acta il Capo Dipartimento del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del MEF, (con facoltà di delegare gli adempimenti esecutivi ad un funzionario), disponendo che, entro sessanta giorni dalla notifica della presente ordinanza o dalla sua comunicazione, desse esecuzione all’ordinanza, compiendo tutti gli atti necessari, compresi gli eventuali pagamenti mancanti.
In data 28.10.2016 il Ministero dell’Economia ha depositato l’atto di nomina del Commissario ad acta, individuato nella persona del Dott. Giuseppe Parise.
Alla camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 il difensore di parte ricorrente ha informato il Collegio che nessun provvedimento è stato adottato, insistendo per la soddisfazione della pretesa azionata.
Alla medesima camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.
II) Il Collegio prende atto della nomina del Commissario ad acta, che allo stato degli atti non risulta abbia compiuto attività dirette all’ottemperanza dei titoli indicati in epigrafe e, del resto, entro la data della camera di consiglio il Commissario non ha trasmesso alcuna relazione esplicativa sulla propria condotta.
Il Tribunale ritiene opportuno sollecitare il Commissario affinché porti a compimento l’attività che gli è stata assegnata, ordinandogli di attivarsi, in esercizio dei poteri sostitutivi di cui dispone, procedendo:
a) alla verifica dell’effettuazione dei pagamenti residui in favore dei ricorrenti entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
b) alla immediata adozione degli atti di liquidazione e dei mandati di pagamento per tutte le somme ancora dovute, curando poi direttamente la fase di materiale versamento di tali somme ai creditori.
La trattazione del ricorso viene rinviata alla camera di consiglio del 21 giugno 2017.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando:
1) dispone affinché il Commissario ad acta provveda all’ottemperanza dei titoli indicati in epigrafe: procedendo:
a) alla verifica dell’effettuazione dei pagamenti residui in favore dei ricorrenti entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
b) alla immediata adozione degli atti di liquidazione e dei mandati di pagamento per tutte le somme ancora dovute, curando poi direttamente la fase di materiale versamento di tali somme al creditore;
c) alla produzione, almeno 10 giorni prima della camera di consiglio fissata per il prosieguo, di una dettagliata relazione che contenga gli elementi indicati in motivazione.
2) rinvia per l’ulteriore corso alla camera di consiglio del 21 giugno 2017, ore di rito.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Silvana Bini Domenico Giordano
IL SEGRETARIO