Riliquidazione trattamento pensionistico, interessi e rivalu
Inviato: ven gen 06, 2017 12:10 pm
Ricorso ACCOLTO.
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1) - riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria, limitatamente al periodo dal 10 novembre 1996 al 5 ottobre 2002, sulle somme corrisposte in seguito alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico.
2) - Nel merito, l’oggetto del presente ricorso concerne la decorrenza degli interessi in seguito alla riliquidazione della p.p.o. con l’applicazione dei benefici di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458 del 1928.
Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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SICILIA SENTENZA 969 27/12/2016
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA SENTENZA 969 2016 RESPONSABILITA 27/12/2016
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
La Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
Il Giudice Unico delle Pensioni
Dott. Sergio Vaccarino ha pronunciato la seguente
SENTENZA 969/2016
sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. 62591 del registro di segreteria, proposto da S. A. nato ad OMISSIS,
CONTRO
• Ministero della Difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva;
• Comando Legione Carabinieri Sicilia rappresentato dal Col. Mario Di Iulio;
• INPS (ex gestione INPDAP) Direzione Regionale Sicilia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Giovanna Norrito, giusta procura generale alle liti conferita con atto del Notaio Paolo Castellini del 21 luglio 2015, elettivamente domiciliato in Palermo, via F. Laurana 59;
VISTI il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;
VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa.
Udita all’udienza del 21 dicembre 2016, l’avv. Maria Grazia Sparacino per delega orale dell’avv. Tiziana Giovanna Norrito per l’INPS.
FATTO
Con ricorso depositato in data 13 luglio 2015, il sig. S. chiede il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria, limitatamente al periodo dal 10 novembre 1996 al 5 ottobre 2002, sulle somme corrisposte in seguito alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico.
Espone il ricorrente che il Ministero della Difesa con decreto n. 788 del 20 luglio 2012 gli riconosceva il diritto alla pensione privilegiata di VI ctg, a decorrere dal 10 novembre 1996, limitando la decorrenza degli interessi sulle somme arretrate dal 5 ottobre 2002.
L'INPS, in attuazione del citato decreto, disponeva il pagamento della sorte capitale ivi specificata e degli interessi e rivalutazione monetaria con la decorrenza ivi specificata.
Alla precedente udienza del 13 luglio 2016, con ordinanza n. 133/2016, veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS.
In data 30 giugno 2016, il Comando Legione Carabinieri si costituiva in giudizio affermando la propria estraneità al giudizio e chiedendo l’estromissione dallo stesso per carenza di legittimazione passiva.
In data 3 dicembre 2016 si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa affermando che la corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria è stata effettuata con decorrenza dal 5 ottobre 2002, secondo le modalità e i criteri di calcolo di cui al Decreto del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 352 del 1 settembre 1998, i quale, all’art. 3 espressamente prevede che "Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria decorrono dalla data di maturazione del credito principale, ovvero dalla scadenza del termine previsto ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, per l'adozione del relativo provvedimento e sono dovuti fino alla data di emissione del titolo di pagamento, ... ".
Afferma, nel merito che la riliquidazione della pensione del ricorrente, è stata effettuata a seguito della circolare n. DGPM/IV/11^/CD/139758 del 9 novembre 2001 di PERSOMIL che
ha esteso l'applicabilità dei benefici di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458 del 1928 anche al personale in quiescenza che avesse ottenuto in costanza di sevizio il riconoscimento di infermità dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili a categoria di pensione.
Chiede, conclusivamente, il rigetto del ricorso eccependo comunque la prescrizione dei ratei maturati antecedentemente il quinquennio dalla proposizione del ricorso.
In data 12 dicembre 2016, l’INPS si è costituito in giudizio, depositando una memoria nella quale viene sostenuto che l’Istituto ha operato in esecuzione del citato D.M. 788 del 2012 con cui il Ministero della Difesa ha riliquidato il trattamento pensionistico del ricorrente e, pertanto, chiede il rigetto del ricorso.
All’odierna pubblica udienza, l’avv. Sparacino per l’INPS ha insistito nella richiesta di rigetto del ricorso e la causa, pertanto è stata posta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente deve essere accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dal Comando della Legione Carabinieri Sicilia, atteso che il provvedimento impugnato è stato emesso dal Ministero della Difesa.
Nel merito, l’oggetto del presente ricorso concerne la decorrenza degli interessi in seguito alla riliquidazione della p.p.o. con l’applicazione dei benefici di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458 del 1928.
La giurisprudenza formatasi in materia ha sul punto statuito che “…trattandosi di maggiorazioni stipendiali, ossia di incrementi che operano direttamente sullo stipendio - il momento genetico del diritto (e la relativa decorrenza) va collocato nel periodo di espletamento del servizio e non in quello di quiescenza e che - essendo il beneficio concedibile d’ufficio - la relativa domanda è ammissibile anche se presentata dal dipendente in stato di quiescenza, purché il riconoscimento della malattia invalidante sia avvenuto in attività di servizio” (ex plurimis Corte dei conti, Sez. Sicilia, n. 204/2015 che richiama il parere n. 452/1999 reso dalla Commissione speciale pubblico impiego del Consiglio di Stato).
Anche la circolare della Direzione generale per il personale militare n. DGPM/IV/11^/CD/139758 del 9 novembre 2001, afferma che “….si deduce che i benefici di specie spettino, d’ufficio, in presenza di infermità riconosciute in servizio e dipendenti da esso, le quali abbiano dato luogo ad ascrivibilità ad una delle categorie della Tabella A anzidetta…..”.
Inoltre, “È, tuttavia, opportuno ribadire, alla luce degli odierni orientamenti, il carattere meramente segnalatorio di esse, le quali non rivestono alcuna conditio sine qua non ai fini dell’instaurazione del diritto ivi vantato, essendo questo — come più volte evidenziato — riconducibile alla mera sussistenza dell’avvenuto accertamento tecnico, mediante l’apposito Processo Verbale, di un’infermità dipendente da causa di servizio. Pertanto, l’attivazione del procedimento di cui trattasi dovrà comunque avvenire in modo automatico, ancorché non risulti prodotta alcuna istanza”.
Da ciò se ne ricava, contrariamente a quanto affermato dal Ministero della Difesa, la non necessarietà della domanda dell’interessato ai fini dell’applicazione dei benefici in parola.
Orbene, la ritardata liquidazione della prestazione pensionistica determina la decorrenza, in favore del pensionato di interessi e rivalutazione monetaria, non rilevando la causa del ritardo.
L’automaticità della liquidazione deriva dal riconoscimento dell’obbligazione pensionistica come debito di valore e dall’applicabilità alla stessa dell’art. 429, comma 3, del cpc per i crediti di lavoro.
Pertanto, come affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza 10/QM/2002, “sotto il profilo sostanziale, il maggior danno da svalutazione monetaria, al pari degli interessi legali, costituisce componente essenziale del credito pensionistico liquidato con ritardo (….), con decorrenza di tali accessori, alla stregua della indicata norma processuale, dal giorno in cui è maturato il credito (salvo il limite indotto dalla prescrizione.
Inoltre, la medesima sentenza afferma che “la rilevata portata sostanziale e generale, della nuova normativa, sotto il profilo logico-deduttivo, non può che comportare, poi, il superamento della speciale disciplina dettata dall’art. 16, co, 6, della l. n. 412/1991, ripreso dall’art. 22, co. 36 della l. n. 724/1994”.
Da ciò discende il superamento della prassi di far decorrere gli interessi dalla scadenza del termine per provvedere (cd. spatium deliberandi) così come sostenuto nella memoria del Ministero della Difesa.
In considerazione ai suddetti principi, non può essere ritenuto applicabile il termine previsto dall’art.10, comma 1, del D.M. n. 603 del 1993 e atteso che il D.M. 788 del 2012 ha riliquidato la pensione privilegiata ordinaria, in seguito all’applicazione dei benefici di cui al R.D. n. 3458 del 1928, a decorrere dal 10 novembre 1996, è da quest’ultima data che è maturato diritto di credito principale, sul quale devono essere calcolati gli interessi.
Per le medesime considerazioni, va dichiarato il diritto del ricorrente alla liquidazione degli interessi e della rivalutazione monetaria, secondo il criterio dell’assorbimento previsto dalla citata sentenza 10/QM/2002, per il periodo dal 10 novembre 1996 al 5 ottobre 2002.
L’eccezione di prescrizione proposta dal Ministero della Difesa va rigettata nella considerazione che tra la data del decreto di riliquidazione n. 788 e la data di notifica del presente ricorso non è trascorso il termine quinquennale di prescrizione.
Atteso che il ricorrente non si è avvalso di difesa tecnica non si fa luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in funzione di Giudice Unico delle Pensioni , definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso come in motivazione e, pertanto, condanna l’INPS al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria per il periodo decorrente dal 10 novembre 1996 al 5 ottobre 2002.
Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 21 dicembre 2016.
IL GIUDICE
F.to Sergio Vaccarino
Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.
Palermo, 21 dicembre 2016
Pubblicata in Palermo il 27 dicembre 2016
Il Funzionario di Cancelleria
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora
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1) - riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria, limitatamente al periodo dal 10 novembre 1996 al 5 ottobre 2002, sulle somme corrisposte in seguito alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico.
2) - Nel merito, l’oggetto del presente ricorso concerne la decorrenza degli interessi in seguito alla riliquidazione della p.p.o. con l’applicazione dei benefici di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458 del 1928.
Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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SICILIA SENTENZA 969 27/12/2016
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA SENTENZA 969 2016 RESPONSABILITA 27/12/2016
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
La Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
Il Giudice Unico delle Pensioni
Dott. Sergio Vaccarino ha pronunciato la seguente
SENTENZA 969/2016
sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. 62591 del registro di segreteria, proposto da S. A. nato ad OMISSIS,
CONTRO
• Ministero della Difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva;
• Comando Legione Carabinieri Sicilia rappresentato dal Col. Mario Di Iulio;
• INPS (ex gestione INPDAP) Direzione Regionale Sicilia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Giovanna Norrito, giusta procura generale alle liti conferita con atto del Notaio Paolo Castellini del 21 luglio 2015, elettivamente domiciliato in Palermo, via F. Laurana 59;
VISTI il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;
VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa.
Udita all’udienza del 21 dicembre 2016, l’avv. Maria Grazia Sparacino per delega orale dell’avv. Tiziana Giovanna Norrito per l’INPS.
FATTO
Con ricorso depositato in data 13 luglio 2015, il sig. S. chiede il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria, limitatamente al periodo dal 10 novembre 1996 al 5 ottobre 2002, sulle somme corrisposte in seguito alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico.
Espone il ricorrente che il Ministero della Difesa con decreto n. 788 del 20 luglio 2012 gli riconosceva il diritto alla pensione privilegiata di VI ctg, a decorrere dal 10 novembre 1996, limitando la decorrenza degli interessi sulle somme arretrate dal 5 ottobre 2002.
L'INPS, in attuazione del citato decreto, disponeva il pagamento della sorte capitale ivi specificata e degli interessi e rivalutazione monetaria con la decorrenza ivi specificata.
Alla precedente udienza del 13 luglio 2016, con ordinanza n. 133/2016, veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS.
In data 30 giugno 2016, il Comando Legione Carabinieri si costituiva in giudizio affermando la propria estraneità al giudizio e chiedendo l’estromissione dallo stesso per carenza di legittimazione passiva.
In data 3 dicembre 2016 si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa affermando che la corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria è stata effettuata con decorrenza dal 5 ottobre 2002, secondo le modalità e i criteri di calcolo di cui al Decreto del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 352 del 1 settembre 1998, i quale, all’art. 3 espressamente prevede che "Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria decorrono dalla data di maturazione del credito principale, ovvero dalla scadenza del termine previsto ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, per l'adozione del relativo provvedimento e sono dovuti fino alla data di emissione del titolo di pagamento, ... ".
Afferma, nel merito che la riliquidazione della pensione del ricorrente, è stata effettuata a seguito della circolare n. DGPM/IV/11^/CD/139758 del 9 novembre 2001 di PERSOMIL che
ha esteso l'applicabilità dei benefici di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458 del 1928 anche al personale in quiescenza che avesse ottenuto in costanza di sevizio il riconoscimento di infermità dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili a categoria di pensione.
Chiede, conclusivamente, il rigetto del ricorso eccependo comunque la prescrizione dei ratei maturati antecedentemente il quinquennio dalla proposizione del ricorso.
In data 12 dicembre 2016, l’INPS si è costituito in giudizio, depositando una memoria nella quale viene sostenuto che l’Istituto ha operato in esecuzione del citato D.M. 788 del 2012 con cui il Ministero della Difesa ha riliquidato il trattamento pensionistico del ricorrente e, pertanto, chiede il rigetto del ricorso.
All’odierna pubblica udienza, l’avv. Sparacino per l’INPS ha insistito nella richiesta di rigetto del ricorso e la causa, pertanto è stata posta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente deve essere accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dal Comando della Legione Carabinieri Sicilia, atteso che il provvedimento impugnato è stato emesso dal Ministero della Difesa.
Nel merito, l’oggetto del presente ricorso concerne la decorrenza degli interessi in seguito alla riliquidazione della p.p.o. con l’applicazione dei benefici di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458 del 1928.
La giurisprudenza formatasi in materia ha sul punto statuito che “…trattandosi di maggiorazioni stipendiali, ossia di incrementi che operano direttamente sullo stipendio - il momento genetico del diritto (e la relativa decorrenza) va collocato nel periodo di espletamento del servizio e non in quello di quiescenza e che - essendo il beneficio concedibile d’ufficio - la relativa domanda è ammissibile anche se presentata dal dipendente in stato di quiescenza, purché il riconoscimento della malattia invalidante sia avvenuto in attività di servizio” (ex plurimis Corte dei conti, Sez. Sicilia, n. 204/2015 che richiama il parere n. 452/1999 reso dalla Commissione speciale pubblico impiego del Consiglio di Stato).
Anche la circolare della Direzione generale per il personale militare n. DGPM/IV/11^/CD/139758 del 9 novembre 2001, afferma che “….si deduce che i benefici di specie spettino, d’ufficio, in presenza di infermità riconosciute in servizio e dipendenti da esso, le quali abbiano dato luogo ad ascrivibilità ad una delle categorie della Tabella A anzidetta…..”.
Inoltre, “È, tuttavia, opportuno ribadire, alla luce degli odierni orientamenti, il carattere meramente segnalatorio di esse, le quali non rivestono alcuna conditio sine qua non ai fini dell’instaurazione del diritto ivi vantato, essendo questo — come più volte evidenziato — riconducibile alla mera sussistenza dell’avvenuto accertamento tecnico, mediante l’apposito Processo Verbale, di un’infermità dipendente da causa di servizio. Pertanto, l’attivazione del procedimento di cui trattasi dovrà comunque avvenire in modo automatico, ancorché non risulti prodotta alcuna istanza”.
Da ciò se ne ricava, contrariamente a quanto affermato dal Ministero della Difesa, la non necessarietà della domanda dell’interessato ai fini dell’applicazione dei benefici in parola.
Orbene, la ritardata liquidazione della prestazione pensionistica determina la decorrenza, in favore del pensionato di interessi e rivalutazione monetaria, non rilevando la causa del ritardo.
L’automaticità della liquidazione deriva dal riconoscimento dell’obbligazione pensionistica come debito di valore e dall’applicabilità alla stessa dell’art. 429, comma 3, del cpc per i crediti di lavoro.
Pertanto, come affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza 10/QM/2002, “sotto il profilo sostanziale, il maggior danno da svalutazione monetaria, al pari degli interessi legali, costituisce componente essenziale del credito pensionistico liquidato con ritardo (….), con decorrenza di tali accessori, alla stregua della indicata norma processuale, dal giorno in cui è maturato il credito (salvo il limite indotto dalla prescrizione.
Inoltre, la medesima sentenza afferma che “la rilevata portata sostanziale e generale, della nuova normativa, sotto il profilo logico-deduttivo, non può che comportare, poi, il superamento della speciale disciplina dettata dall’art. 16, co, 6, della l. n. 412/1991, ripreso dall’art. 22, co. 36 della l. n. 724/1994”.
Da ciò discende il superamento della prassi di far decorrere gli interessi dalla scadenza del termine per provvedere (cd. spatium deliberandi) così come sostenuto nella memoria del Ministero della Difesa.
In considerazione ai suddetti principi, non può essere ritenuto applicabile il termine previsto dall’art.10, comma 1, del D.M. n. 603 del 1993 e atteso che il D.M. 788 del 2012 ha riliquidato la pensione privilegiata ordinaria, in seguito all’applicazione dei benefici di cui al R.D. n. 3458 del 1928, a decorrere dal 10 novembre 1996, è da quest’ultima data che è maturato diritto di credito principale, sul quale devono essere calcolati gli interessi.
Per le medesime considerazioni, va dichiarato il diritto del ricorrente alla liquidazione degli interessi e della rivalutazione monetaria, secondo il criterio dell’assorbimento previsto dalla citata sentenza 10/QM/2002, per il periodo dal 10 novembre 1996 al 5 ottobre 2002.
L’eccezione di prescrizione proposta dal Ministero della Difesa va rigettata nella considerazione che tra la data del decreto di riliquidazione n. 788 e la data di notifica del presente ricorso non è trascorso il termine quinquennale di prescrizione.
Atteso che il ricorrente non si è avvalso di difesa tecnica non si fa luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in funzione di Giudice Unico delle Pensioni , definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso come in motivazione e, pertanto, condanna l’INPS al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria per il periodo decorrente dal 10 novembre 1996 al 5 ottobre 2002.
Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 21 dicembre 2016.
IL GIUDICE
F.to Sergio Vaccarino
Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.
Palermo, 21 dicembre 2016
Pubblicata in Palermo il 27 dicembre 2016
Il Funzionario di Cancelleria
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora